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Circolare INPS n.14 del 19.01.2024
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INDICE
1. Premessa
2. Presentazione telematica della richiesta di trasferimento, nella gestione previdenziale INPS di iscrizione, del montante maturato a seguito del versamento dell’onere dovuto a titolo di riscatto ai sensi dell’articolo 2, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 184/1997
2.1 Presentazione della domanda tramite web direttamente dagli interessati
2.2 Presentazione delle domande tramite gli Istituti di Patronato
2.3 Supporto del Contact Center Multicanale
3. Trasferimento del montante maturato presso il FPLD nelle Casse di previdenza per i liberi professionisti e nei Fondi di previdenza dell’Unione europea e degli Stati aderenti al sistema di sicurezza sociale europeo
4. Istruzioni per gli operatori di Sede
1. Premessa
L’articolo 1, comma 77, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha introdotto i commi 4-bis, 5-bis e 5-ter all’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, recante “Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici”, relativamente al riscatto dei corsi universitari di studio ai fini pensionistici.
Ai sensi del citato comma 5-bis, la facoltà di riscatto di cui all’articolo 2, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 184/1997 può essere esercitata anche dai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. Il contributo da riscatto è versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato è trasferito, a domanda dell'interessato, “presso la gestione previdenziale nella quale l’interessato sia o sia stato iscritto”. La norma non prevede un obbligo di presentazione della domanda di trasferimento all’atto dell’iscrizione alla prima gestione previdenziale obbligatoria. L’interessato può, quindi, inoltrare la richiesta anche in un momento successivo indicando, nel caso di diverse gestioni presso le quali sia o sia stato iscritto, quella di preferenza.
L’esercizio della facoltà di riscatto di cui al citato comma 5-bis non fa, pertanto, acquisire la qualità di “iscritto” a una gestione previdenziale e il contributo versato quale onere di riscatto non determina la creazione di una posizione contributiva in una gestione previdenziale, ma viene soltanto accreditato in apposita evidenza contabile separata del FPLD. Solo dopo avere acquisito l’iscrizione in una gestione previdenziale, l’interessato può avanzare la richiesta di trasferimento del montante maturato nella gestione di iscrizione indicando, nel caso di diverse gestioni presso le quali sia o sia stato iscritto, quella di preferenza[1].
Con la presente circolare si forniscono indicazioni per l’invio telematico delle richieste di trasferimento, a una delle gestioni previdenziali INPS di iscrizione, del montante maturato a seguito del versamento dell’onere dovuto a titolo di riscatto ai sensi dell’articolo 2, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 184/1997.
2. Presentazione telematica della richiesta di trasferimento, nella gestione previdenziale INPS di iscrizione, del montante maturato a seguito del versamento dell’onere dovuto a titolo di riscatto ai sensi dell’articolo 2, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 184/1997
Le domande telematiche devono essere presentate attraverso uno dei seguenti canali:
- web – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino attraverso il portale dell’Istituto www.inps.it;
- Contact Center Multicanale – raggiungibile al numero verde gratuito 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente);
- Istituti di Patronato – attraverso i servizi offerti dagli stessi.
Le istanze presentate in forma diversa da quella telematica non saranno procedibili. Le Strutture territoriali, se la mancata trasmissione telematica è determinata da eventi non imputabili all’Istituto, informeranno immediatamente e formalmente l’interessato circa l’improcedibilità della domanda fino alla trasmissione telematica della stessa. Diversamente, qualora si accerti che la causa che impedisce l’invio telematico sia addebitabile ai sistemi informatici dell’INPS, le Strutture territoriali provvederanno alla protocollazione in entrata dell’istanza, alla relativa acquisizione e alle successive fasi gestionali.
La richiesta di trasferimento può essere avanzata solo dopo aver concluso il pagamento dell’importo dovuto per il riscatto (a seguito di versamento totale o parziale del corrispondente onere).
2.1 Presentazione della domanda tramite web direttamente dagli interessati
L’istanza è presentata attraverso il “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa”,accessibile dal sito istituzionale dell’Istituto (www.inps.it) e già appositamente implementato. L’applicativo è consultabile attraverso diversi dispositivi mobili e fissi (cellulari, tablet, pc).
Per potere accedere al servizio, il richiedente deve essere in possesso di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0.
Dopo la fase di autenticazione, dalla home page si accede al servizio “Domanda di ricongiunzione, computo e trasferimento riscatto inoccupati” e, quindi, alla sezione “Trasferimento riscatto inoccupati”.
Selezionando la funzione “Nuova Domanda” è possibile procedere alla compilazione e al successivo invio della domanda di trasferimento.
Il richiedente è inizialmente invitato a confermare i propri dati anagrafici e i dati di contatto che trova già precompilati in base alle informazioni associate all’utenza con la quale ha effettuato l’accesso al portale. Tali dati possono essere aggiornati selezionando l’apposita funzione disponibile nel sito web dell’Istituto alla sezione “MyINPS”.
Le diverse sezioni dell’applicativo sono presentate in sequenza, rendendo la compilazione semplice e intuitiva. La modalità di compilazione della richiesta è analoga a quella della domanda di ricongiunzione; per la descrizione dei principali contenuti si rinvia alla circolare n. 101 del 19 settembre 2022.
Per una descrizione analitica delle varie funzioni è comunque disponibile il Manuale utente consultabile on line o scaricabile direttamente dal sito istituzionale.
2.2 Presentazione delle domande tramite gli Istituti di Patronato
Le domande possono essere presentate anche tramite gli Istituti di Patronato, che possono accedere alle medesime funzionalità previste per i cittadini.
Nella sezione “Consultazione Domande”, attraverso l’inserimento del codice fiscale o del numero di protocollo dell’istanza di trasferimento è possibile individuare una domanda presentata da un determinato soggetto.
2.3 Supporto del Contact Center Multicanale
Il richiedente può presentare la domanda rivolgendosi al servizio di Contact Center Multicanale disponibile telefonicamente al numero verde gratuito 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente) che provvederà a fornire al cittadino tutte le informazioni in materia, nonché l’assistenza in merito al servizio web per orientarlo nel corretto utilizzo dello stesso, supportandolo in tutte le fasi, dalle modalità di accesso alla presentazione della domanda.
Per gli utenti dotati di SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0, il Contact Center Multicanale compila l’istanza sulla base delle indicazioni fornite dall’iscritto e la invia all’Istituto per la successiva lavorazione. Per tali possessori di SPID almeno di Livello 2, CIE 3.0 o CNS, l’acquisizione potrà avvenire tramite Contact Center Multicanale solo se gli stessi sono dotati di PIN telefonico generato mediante l’apposita funzione disponibile nella sezione personale “MyINPS” del portale istituzionale.
3. Trasferimento del montante maturato presso il FPLD nelle Casse di previdenza per i liberi professionisti e nei Fondi di previdenza dell’Unione europea e degli Stati aderenti al sistema di sicurezza sociale europeo
Come indicato in premessa, il montante maturato ai sensi dell’articolo 2, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 184/1997 è trasferito, a domanda, presso la “gestione previdenziale nella quale l’interessato sia o sia stato iscritto”.
Acquisite le valutazioni del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si precisa che il tenore letterale del citato comma 5-bis, che richiama in modo generico le gestioni previdenziali a cui il richiedente è iscritto o è stato iscritto, non pare precludere la possibilità di un trasferimento del montante maturato presso l’INPS agli enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103.
È quindi possibile, nel rispetto dell’autonomia ordinamentale riconosciuta dalla legge alle Casse previdenziali, consentire a tali soggetti l’acquisizione del montante contributivo sulla base delle determinazioni che ogni singolo Ente vorrà adottare. In tali ipotesi, l’istanza di trasferimento del montante maturato in INPS è presentata dall’interessato direttamente alla propria Cassa professionale di iscrizione che, all’esito delle proprie valutazioni, provvede a richiedere all’Istituto le somme dovute.
Parimenti, il trasferimento in argomento è possibile anche verso i Fondi di previdenza dell’Unione europea e degli Stati aderenti al sistema di sicurezza sociale europeo (da intendersi questi ultimi come gestioni previdenziali di “primo pilastro” e non come fondi pensione privati) e la relativa istanza è presentata presso i Fondi di destinazione.
4. Istruzioni per gli operatori di Sede
Per la gestione delle istanze presentate nelle procedure conferenti saranno fornite successive istruzioni alle Strutture territoriali.
Il Direttore Generale Vincenzo Caridi
[1] Come precisato con la circolare n. 29 dell’11 marzo 2008, la valutazione a fini pensionistici del periodo di riscatto effettuato ai sensi dell’articolo 2, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 184/1997 è di tipo contributivo e i periodi così riscattati non danno luogo al passaggio dal sistema contributivo a quello misto.