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Circolare INPS n.19 del 24.01.2024
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INDICE
1. Premessa
2. Riconoscimento del beneficio ai fini dell’iscrizione negli elenchi anagrafici per l’anno 2023
3. Adempimenti delle aziende
4. Adempimenti delle Strutture territoriali
1. Premessa
L’articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, come sostituito dall’articolo 1, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 247[1], prevede, per i lavoratori agricoli a tempo determinato, un particolare beneficio previdenziale, cosiddetto “Trascinamento di giornate”.
Tale beneficio consiste nel riconoscimento, sia ai fini previdenziali che assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell’anno 2023, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di quelle lavorative effettivamente svolte presso i medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici per gli interventi di prevenzione e compensazione dei danni per calamità naturali o eventi eccezionali di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
Il beneficio è riconosciuto anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato dei medesimi interventi.
2. Riconoscimento del beneficio ai fini dell’iscrizione negli elenchi anagrafici per l’anno 2023
Il beneficio è destinato ai lavoratori occupati nell’anno 2023, per almeno cinque giornate, presso un’impresa agricola di cui all’articolo 2135 c.c. che abbia fruito di almeno uno degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2004 e che ricada in un’area dichiarata calamitata ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296[2]. Si evidenzia che alla delimitazione delle aree calamitate provvedono le Regioni con proprie delibere o decreti.
Requisito necessario ai fini del citato “trascinamento” è che le giornate di lavoro siano state prestate presso i medesimi datori di lavoro.
3. Adempimenti delle aziende
Le aziende interessate[3], come di consueto, dovranno trasmettere per via telematica la dichiarazione di calamità, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, avvalendosi dell’apposito servizio, denominato “Aziende agricole: Dichiarazione calamità”, reperibile nella sezione “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per misure emergenziali straordinarie” del sito istituzionale www.inps.it e fruibile con le consuete modalità di accesso.
Le dichiarazioni di calamità devono fare riferimento alle aree delimitate ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della legge n. 296/2006, così come da decreti/delibere regionali.
Per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono inviare alle Strutture dell’Istituto competenti per territorio il modulo “SC95” - “Dichiarazione per la concessione ai piccoli coloni/compartecipanti familiari dei benefici a seguito di eventi calamitosi o di eventi eccezionali”, reperibile sul sito dell’Istituto (www.inps.it).
Tale trasmissione dovrà avvenire entro la data del 23 febbraio 2024 per consentire alle Strutture territoriali INPS di procedere alla validazione delle domande in tempo utile alla compilazione degli elenchi annuali valevoli per l’anno 2023.
4. Adempimenti delle Strutture territoriali
Nella Intranet, al percorso “Servizi” > “Servizi per l’Agricoltura” > “SUBORDINATI”, è disponibile la procedura “DDC” (Dichiarazioni Di Calamità), che consente la validazione delle dichiarazioni di calamità inviate.
Si ricorda che dall’opzione “Valutazione Dichiarazioni di Calamità”, selezionando il campo “Info”, l’operatore abilitato procede alla valutazione dei dati trasmessi dall’azienda. In particolare, occorre verificare il contenuto del decreto/delibera di Giunta Regionale di calamità ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della legge n. 296/2006, già inserito in procedura a cura delle Direzioni Regionali. Per la validazione delle domande ai fini del beneficio in oggetto, le Strutture territoriali devono fare riferimento esclusivamente ai decreti/delibere regionali che delimitano i territori ai sensi del citato articolo 1, comma 1079, della legge n. 296/2006.
L’operatore prende in carico l’istanza e procede all’approvazione o reiezione della stessa selezionando l’opzione “Salva e continua”.
In caso di reiezione, per completare l’esito dell’operazione, è obbligatorio compilare il campo “Motivazioni del rigetto”.
Le istanze sono consultabili dall’opzione del menu principale “Consultazione dichiarazione di calamità”, da dove è possibile stampare il file in formato PDF dell’esito dell’operazione.
Le operazioni descritte devono essere completate entro il 4 marzo 2024.
Il Direttore Generale Vincenzo Caridi
[1] Articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223: “Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno precedente a quello di fruizione dei benefici di cui al citato articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Lo stesso beneficio si applica ai piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 102 del 2004”.
[2] Articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296: “Per l'attuazione dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai fini del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli nelle aree agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali, compresi nel Piano assicurativo agricolo annuale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alla delimitazione delle aree colpite provvedono le regioni”.
[3] Come già evidenziato nella circolare n. 9 del 22 gennaio 2015, l’attribuzione del beneficio presuppone che i datori di lavoro siano le imprese di cui all’articolo 2135 c.c., che abbiano beneficiato degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e ricadano in area dichiarata calamitata, con i seguenti requisiti: a) l’area calamitata deve essere delimitata ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (“alla delimitazione delle aree colpite provvedono le Regioni” attraverso proprie delibere/decreti); b) le avversità atmosferiche devono essere ricomprese nel Piano assicurativo agricolo.