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Circolare INPS n.23 del 29.01.2024
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INDICE
1. Premessa
2. Importo dei contributi. Decorrenza dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024
3. Coefficienti di ripartizione. Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024
4. Importo dei contributi con esonero del contributo a carico dei lavoratori che proseguono l’attività lavorativa e hanno maturato i requisiti minimi per la pensione anticipata di cui all’articolo 1, commi 286 e 287, della legge n. 197/2022 per i periodi di competenza 2024
4.1 Coefficienti di ripartizione
1. Premessa
L’ISTAT ha comunicato, nella misura del 5,4%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2022 – dicembre 2022 e il periodo gennaio 2023 – dicembre 2023.
Conseguentemente, sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2024 per i lavoratori domestici.
Restano in vigore gli esoneri previsti dall’articolo 120, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decorrenza 1° febbraio 2001, nonché gli esoneri istituiti ai sensi dell’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 1° gennaio 2006, come indicato nella circolare n. 19 dell’8 febbraio 2006. Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) che incide sull’aliquota complessiva.
Per i rapporti di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro, previsto dall’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).
Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.
La legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha previsto, all’articolo 1, comma 286, per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui al comma 283 per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile, la possibilità di rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore. Al riguardo, l’Istituto ha fornito indicazioni con la circolare n. 82 del 22 settembre 2023, a cui si rinvia.
2. Importo dei contributi. Decorrenza dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024
A. Senza contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012
RETRIBUZIONE ORARIA
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva
Convenzionale
Comprensivo quota CUAF
Senza quota
CUAF (1)
fino a € 9,40
oltre € 9,40
fino a € 11,45
oltre € 11,45
€ 8,33
€ 9,40
€ 11,45
€ 1,66 (0,42) (2)
€ 1,88 (0,47) (2)
€ 2,29 (0,57) (2)
€ 1,67 (0,42) (2)
€ 1,89 (0,47) (2)
€ 2,30 (0,57) (2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali
€ 6,06
€ 1,21 (0,30) (2)
€ 1,22 (0,30) (2)
(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
B. Comprensivo del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
RETRIBUZIONE ORARIA
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva
Convenzionale
Comprensivo quota CUAF
Senza quota
CUAF (1)
fino a € 9,40
oltre € 9,40
fino a € 11,45
oltre € 11,45
€ 8,33
€ 9,40
€ 11,45
€ 1,78 (0,42) (2)
€ 2,01 (0,47) (2)
€ 2,45 (0,57) (2)
€ 1,79 (0,42) (2)
€ 2,02 (0,47) (2)
€ 2,46 (0,57) (2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali
€ 6,06
€ 1,29 (0,30) (2)
€ 1,30 (0,30) (2)
(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. n. 1403/1971).
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
3. Coefficienti di ripartizione. Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024
A. Senza contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012
GESTIONE
LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF
LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF
ALIQUOTE
COEFFICIENTI
ALIQUOTE
COEFFICIENTI
F.P.L.D.
17,4275%
0,872793
17,4275%
0,867579
ASpI
1,0300%
0,051584
1,1500%
0,057250
C.U.A.F.
0,0000%
0,000000
MATERNITA'
0,0000%
0,000000
0,0000%
0,000000
INAIL
1,3100%
0,065607
1,3100%
0,065215
Fondo garanzia tratt.
fine rapporto
0,2000%
0,010016
0,2000%
0,009956
TOTALE
19,9675%
1,000000
20,0875%
1,000000
B. Comprensivo del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
GESTIONE
LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF
LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF
ALIQUOTE
COEFFICIENTI
ALIQUOTE
COEFFICIENTI
F.P.L.D.
17,4275%
0,815608
17,4275%
0,811053
ASpI
1,0300%
0,048204
1,1500%
0,053519
C.U.A.F.
0,0000%
0,000000
MATERNITA'
0,0000%
0,000000
0,0000%
0,000000
INAIL
Contr.addizionale c. 28 art.2
L.92/2012
Fondo garanzia tratt.
fine rapporto
TOTALE
1,3100%
1,40%
0,200000%
21,3675%
0,061308
0,065520
0,009360
1,000000
1,310000%
1,40%
0,20%
21,4875%
0,060966
0,065154
0,009308
1,000000
4. Importo dei contributi con esonero del contributo a carico dei lavoratori che proseguono l’attività lavorativa e hanno maturato i requisiti minimi per la pensione anticipata di cui all’articolo 1, commi 286 e 287, della legge n. 197/2022 per i periodi di competenza 2024
A. Senza contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012
RETRIBUZIONE ORARIA
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva
Convenzionale
Comprensivo quota CUAF
Senza quota
CUAF (1)
fino a € 9,40
oltre € 9,40
fino a € 11,45
oltre € 11,45
€ 8,33
€ 9,40
€ 11,45
€ 1,25 (0,00) (2)
€ 1,41 (0,00) (2)
€ 1,71 (0,00) (2)
€ 1,26 (0,00) (2)
€ 1,42 (0,00) (2)
€ 1,73 (0,00) (2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali
€ 6,06
€ 0,91 (0,00) (2)
€ 0,91 (0,00) (2)
(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. n. 1403/1971).
(2) Quota a carico del lavoratore non dovuta ai sensi dell’articolo 1, commi 286 e 287, della legge n. 197/2022.
B. Comprensivo del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
RETRIBUZIONE ORARIA
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva
Convenzionale
Comprensivo quota CUAF
Senza quota
CUAF (1)
fino a € 9,40
oltre € 9,40
fino a € 11,45
oltre € 11,45
€ 8,33
€ 9,40
€ 11,45
€ 1,36 (0,00) (2)
€ 1,54 (0,00) (2)
€ 1,87 (0,00) (2)
€ 1,37 (0,00) (2)
€ 1,55 (0,00) (2)
€ 1,89 (0,00) (2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali
€ 6,06
€ 0,99 (0,00) (2)
€ 1,00 (0,00) (2)
(1) contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini. Il entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. n. 1403/1971).
(2) Quota a carico del lavoratore non dovuta ai sensi dell’articolo 1, commi 286 e 287, della legge n. 197/2022.
4.1 Coefficienti di ripartizione
A. Senza contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, con esonero del contributo a carico dei lavoratori che proseguono l’attività lavorativa e hanno maturato i requisiti minimi per la pensione anticipata di cui all’articolo 1, commi 286 e 287, della legge n. 197/2022.
GESTIONE
LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF
LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF
ALIQUOTE
COEFFICIENTI
ALIQUOTE
COEFFICIENTI
F.P.L.D.
12,4075%
0,830072
12,4075%
0,823461
ASpI
1,0300%
0,068908
1,1500%
0,076323
C.U.A.F.
0,0000%
0,000000
MATERNITA'
0,0000%
0,000000
0,0000%
0,000000
INAIL
1,3100%
0,087640
1,3100%
0,086942
Fondo garanzia tratt.
fine rapporto
0,2000%
0,013380
0,2000%
0,013274
TOTALE
14,9475%
1,000000
15,0675%
1,000000
B. Comprensivo del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012 da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato, con esonero del contributo a carico dei lavoratori che proseguono l’attività lavorativa e hanno maturato i requisiti minimi per la pensione anticipata di cui all’articolo 1, commi 286 e 287, della legge n. 197/2022.
GESTIONE
LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF
LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF
ALIQUOTE
COEFFICIENTI
ALIQUOTE
COEFFICIENTI
F.P.L.D.
12,4075%
0,758985
12,4075%
0,753454
ASpI
1,0300%
0,063007
1,1500%
0,069835
C.U.A.F.
0,0000%
0,000000
MATERNITA'
0,0000%
0,000000
0,0000%
0,000000
INAIL
Contr. addizionale c. 28 art.2
L.92/2012
Fondo garanzia tratt. fine rapporto
TOTALE
1,3100%
1,40%
0,200000%
16,3475%
0,080134
0,085640
0,012234
1,000000
1,31000%
1,40%
0,20%
16,4675%
0,079550
0,085016
0,012145
1,000000
Normativa di riferimento
(1) La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), ha previsto all’articolo 1, comma 286, per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui al comma 283 per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile, la possibilità di rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.
(2) L’articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, ha istituito l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), al cui finanziamento concorrono i contributi di cui agli articoli 12, sesto comma (1,30%), e 28, primo comma (0,01%), della legge 3 giugno 1975, n. 160.
(3) L’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012, e successive modificazioni, ha previsto che ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,40% della retribuzione convenzionale.
(4) In base all’articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007), dal 1° gennaio 2007, l’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria è elevata dello 0,30% per la quota a carico del lavoratore.
(5) In base all’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge Finanziaria 2006), dal 1° gennaio 2006 ai datori di lavoro domestico tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare alla gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è riconosciuto un esonero dal versamento dei seguenti contributi: CUAF (0,48%), maternità (0,24%) e disoccupazione (0,28%).
(6) L’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge Finanziaria 2001), riconosce ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo CUAF pari allo 0,8% (se il contributo CUAF è dovuto in misura superiore allo 0,8%) oppure pari allo 0,4% a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura inferiore allo 0,8%).
(7) L’articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge Finanziaria 2000), dispone, dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2001, una riduzione del contributo dell’indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura dello 0,20%. Tale riduzione resta confermata dall’articolo 43 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge Finanziaria 2002).
(8) A norma dell’articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, a decorrere dal 1° gennaio 2000 è soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio.
(9) A norma dell’articolo 3, commi 1 e 3, della legge n. 448/1998, a decorrere dal 1° gennaio 2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e TBC.
(10) In base all’articolo 36, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per effetto dell’introduzione dell’IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC dell’1,66% e il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più riscossi.
(11) In applicazione dell’articolo 27, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, l’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF subisce un incremento dello 0,50% ogni due anni con inizio dal 1° gennaio 1997, andando a regime dal 1° gennaio 2011.
Il Direttore Generale Vincenzo Caridi