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Circolare INPS n.24 del 29.01.2024
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INDICE
1. Aliquote contributive e di computo per i parasubordinati e i committenti
1.1 Collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate
1.2 Magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva
1.3 Lavoro sportivo nel settore del dilettantismo
1.3.1 Collaborazioni coordinate e continuative e figure assimilate del lavoro sportivo
2. Aliquote contributive e di computo per professionisti
2.1 Professionisti del settore sportivo dilettantistico
3. Computo
4. Ripartizione dell’onere contributivo
4.1 Committenti
4.2 Professionisti
5. Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2024
6. Massimale e minimale
6.1 Massimale
6.2 Minimale
1. Aliquote contributive e di computo per i parasubordinati e i committenti
1.1 Collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate
Per l’anno 2024 l’aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è pari al 33%, così come stabilito dall’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come modificato dall’articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92[1].
Sono, inoltre, in vigore le seguenti aliquote pari a:
- 0,50%, stabilita dall’articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, utile per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, disposta dall’articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
- 0,22%, disposta dall’articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 791, della legge n. 296/2006;
- 1,31%, disposta dal comma 223 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha integrato l’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di DIS-COLL, introducendo il comma 15-quinquies, nel quale è stato previsto l’obbligo del versamento di una aliquota contributiva contro la disoccupazione “pari a quella dovuta per la prestazione NASpI”[2]. Sono interessati i soggetti i cui compensi derivano da uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica (cfr. l’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito TUIR), anche se tali soggetti non sono beneficiari della relativa prestazione; rapporti di collaborazioni coordinate e continuative; dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio[3].
Per effetto delle disposizioni sopra richiamate, le aliquote contributive dovute alla Gestione separata dai committenti, di cui all’articolo 2, comma 26, legge n. 335/1995, per l’anno 2024 sono le seguenti:
Codice
Tipo rapporto. Soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA
IVS
Malattia Maternità ANF
Maternità ex D.M. 12.7.2007
DIS-COLL
Totale
1A - 1E
AMMINISTRATORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
1B
SINDACO DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
1C
REVISORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
1D
LIQUIDATORE DI SOCIETA'
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
02
COLLABORATORE DI GIORNALI, RIVISTE, ENCICLOPEDIE E SIMILI
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
03
PARTECIPANTE A COLLEGI E COMMISSIONI
33,00
0,50
0,22
33,72
04
AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI (D.M. 25.5.2001)
33,00
0,50
0,22
33,72
05
DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
06
CO. CO. CO. (CON CONTRATTO A PROGETTO/PROGRAMMA DI LAVORO/FASE)
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
07
VENDITORE PORTA A PORTA
33,00
0,50
0,22
33,72
09
RAPPORTI OCCASIONALI AUTONOMI (LEGGE N. 326/2003 ART. 44)
33,00
0,50
0,22
33,72
11
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PRESSO PP.AA.
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
12
RAPPORTI DI CO. CO. CO. PROROGATI
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
13
ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE (dal 2004 al 2015)
33,00
0,50
0,22
33,72
14
FORMAZIONE SPECIALISTICA
33,00
0,50
0,22
33,72
17
CONSULENTE PARLAMENTARE
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
18
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - D.LGS N. 81/2015
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
19
AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI Iscritti in GS come Liberi Professionisti
25,00
0,50
0,22
0,35
26,07
20
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Covid19 – Ordinanza 24 ottobre 2020 D.P.C.M. Protezione Civile
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
Al fine del calcolo della contribuzione dovuta si ricorda che l’aliquota (comprensiva di aliquota IVS e aliquote aggiuntive sopra descritte) deve essere applicata sul reddito delle attività, determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell’individuazione della base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi o dagli accertamenti definitivi, se non diversamente disciplinato come, ad esempio, per i compensi erogati per i dottorati di ricerca.
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, per l’anno 2024, l’aliquota è confermata al 24%, così come disposto dall’articolo 1, comma 79, secondo periodo, della legge n. 247/2007, come da ultimo modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dall’articolo 1, comma 491, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014).
1.2 Magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva
Con la circolare n. 100 del 7 dicembre 2023 sono state illustrate le disposizioni ai fini previdenziali per la determinazione della contribuzione dovuta per i magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che esercitano le funzioni in via non esclusiva, (cfr. l’art. 15-bis, comma 5, del decreto legge 22 giugno, 2023 n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 122)[4] nonché per quelli che esercitano le funzioni in via non esclusiva e abbiano titolo per l’iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. (cfr. l’articolo 15-bis, comma 3, del decreto-legge n. 75/2023)[5]. Si ricorda che per tali tipologie di lavoratori corre l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata e che si applicano le medesime modalità e gli stessi termini di pagamento della contribuzione prevista per i collaboratori coordinati e continuativi obbligati all’assicurazione presso la medesima Gestione; pertanto, sulla totalità dei compensi erogati ai magistrati onorari, in relazione all’attività esercitata in regime di non esclusività, la contribuzione deve essere calcolata applicando le aliquote previste per l’anno 2024 pari a:
- 33% ai fini dell’invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) nel caso di assenza di altra forma di previdenza obbligatoria;
- 24% ai fini dell’invalidità, vecchiaia e superstiti nel caso di presenza di altra forma di previdenza obbligatoria;
- 2,03% aliquote aggiuntive quale contribuzione per il finanziamento delle prestazioni di maternità/paternità, malattia, degenza ospedaliera e DIS-COLL.
Per effetto delle disposizioni sopra richiamate, le aliquote contributive dovute alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge n. 335/1995 sono le seguenti:
Codice
Tipo rapporto
IVS
Malattia Maternità ANF
Maternità ex D.M. 12.7.2007
DIS-COLL
Totale
M1
Magistrati onorari confermati non esclusivi – art. 15-bis commi 3 e 5 D.L. 22 giugno 2023, n.75, senza altra forma di previdenza obbligatoria
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
M1
Magistrati onorari confermati non esclusivi – art. 15-bis commi 3 e 5 D.L. 22 giugno 2023, n.75, in presenza di altra forma di previdenza obbligatoria
24,00
0,50
0,22
1,31
26,03
1.3 Lavoro sportivo nel settore del dilettantismo
Il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36[6], ha dato attuazione alla legge 8 agosto 2019, n. 86, recante “Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione”. Con la circolare n. 88 del 31 ottobre 2023 sono state illustrate le novità legislative e le modalità operative per la determinazione della contribuzione dovuta e la relativa esposizione sul flusso Uniemens, nonché le modalità di pagamento tramite il modello F24 (cfr. la circolare n. 88/2023, parte 3).
1.3.1 Collaborazioni coordinate e continuative e figure assimilate del lavoro sportivo
Per l’anno 2024 per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, l’aliquota contributiva e di computo è pari al 25%, ai fini dell’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), così come disciplinato dal comma 7 dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 36/2021[7]. La contribuzione si applica al superamento dell’importo di compenso pari a 5.000,00 euro annui (erogati secondo il regime di cassa e, nel caso di più committenti, dalla totalità dei compensi percepiti da tutti i committenti). Inoltre, ai sensi del comma 8-ter dell’articolo 35 del citato decreto legislativo, fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione dovuta ai fini IVS deve essere calcolata sul 50% dell’imponibile contributivo[8].
L’articolo 37 del decreto legislativo n. 36/2021 individua la tutela previdenziale dei lavoratori che abbiano instaurato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile, avente a oggetto l’attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici riconosciuti dal CONI o dal CIP. Non rientrano tra i soggetti disciplinati dall’articolo 37 coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell’ambito di una professione per il cui esercizio occorra essere iscritto in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali[9].
Per tali lavoratori è prevista l'assicurazione previdenziale e assistenziale presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, secondo la disciplina previdenziale prevista per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. A essi sono applicate le disposizioni di cui all’articolo 35, comma 8-bis[10], del decreto legislativo n. 36/2021, che prevede l’obbligo contributivo presso la Gestione separata al superamento dell’importo di compenso pari a 5.000,00 euro annui, secondo il regime di cassa e secondo la disposizione del comma 8-ter del citato articolo 35, il calcolo della contribuzione dovuta fino al 31 dicembre 2027 deve essere effettuato sul 50% dell’imponibile contributivo.
Per le tipologie sopra descritte sono, inoltre, dovute le aliquote aggiuntive di seguito indicate, calcolate sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000,00 euro annui:
- 0,50%, stabilita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, utile per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, disposta dall’articolo 1, comma 788, della legge n. 296/2006 (legge Finanziaria 2007);
- 0,22%, disposta dall’articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 791, della legge n. 296/2006;
- 1,31%, disposta dal comma 223 dell’articolo 1 della legge n. 234/2021, che ha integrato l’articolo 15 del decreto legislativo n. 22/2015, in materia di DIS-COLL, introducendo il comma 15-quinquies, nel quale è stato previsto l’obbligo del versamento di una aliquota contributiva contro la disoccupazione “pari a quella dovuta per la prestazione NASpI”[11].
Per effetto delle disposizioni sopra richiamate, le aliquote contributive dovute alla Gestione separata, di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, dai committenti per i lavoratori sportivi nel settore del dilettantismo per l’anno 2024 sono le seguenti:
Codice
Tipo rapporto
IVS
Maternità
Malattia ANF
Maternità
ex D.M. 12.7.2007
DIS-COLL
Totale
D1
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE –
D.Lgs n. 36/2021 art. 35, comma 8 quinquies, società e associazioni sportive dilettantistiche ed enti terzo settore – collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – riforma dello sport
25%
25%
D2
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE –
D.Lgs n. 36/2021 art. 35, comma 8 quinquies, società e associazioni sportive dilettantistiche ed enti terzo settore – collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – aliquota prestazioni non pensionistiche – riforma dello sport
0,50%
0,22%
1,31%
2,03%
D3
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE –
D.Lgs n.36/2021 art.35, comma 8 quinquies, società e associazioni sportive dilettantistiche ed enti terzo settore – collaboratori sportivi assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – riforma dello sport
24%
24%
D4
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE –
D.Lgs. 36/2021 art. 3 – collaboratori amministrativo gestionali non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – riforma dello sport.
25%
25 %
D5
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE –
D.Lgs 36/2021 art.37 – Collaboratori amministrativo gestionali non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta –aliquota prestazioni non pensionistiche – riforma dello sport
0,50%
0,22%
1,31%
2,03%
D6
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE –
D.Lgs. 36/2021 art. 37 – collaboratori amministrativo gestionali assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta riforma dello sport
24%
24%
D7
LAVORATORI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE AUTORIZZATI AD ATTIVITA’ RETRIBUITA –
D.lgs n. 36/2021 art. 25, comma 6 – riforma sport
24%
24%
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, per l’anno 2024, l’aliquota da applicare è pari al 24%, così come disciplinato dall’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo n. 36/2021[12]. È altresì applicata la previsione contenuta dal comma 8-ter dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 36/2021, in base al quale il calcolo della contribuzione dovuta fino al 31 dicembre 2027 deve essere effettuato sul 50% dell’imponibile contributivo.
Sono altresì compresi i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsto dall’articolo 25, comma 6, del decreto legislativo n. 36/2021, che prestano la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., fuori dall'orario di lavoro e fatti salvi gli obblighi di servizio, quindi previa comunicazione all'Amministrazione di appartenenza. Anche per tali lavoratori ai fini dell’assicurazione IVS, l’aliquota da applicare per i soggetti assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta, è pari al 24%[13].
2. Aliquote contributive e di computo per professionisti
Per l’anno 2024 le aliquote previste per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre forme di previdenza né pensionati sono:
- aliquota contributiva per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti in misura pari al 25%, così come stabilito all’articolo 1, comma 165, della legge 11 dicembre 2016, n. 232[14];
- aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,72%, istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997 (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale), e dall’articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 (cfr. il messaggio n. 27090 del 9 novembre 2007);
- aliquota aggiuntiva pari allo 0,35% così come stabilito dal comma 154 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che ha previsto un aumento dell'aliquota di cui all'articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per i soggetti di cui al comma 143, a decorrere dall'anno 2024[15], per il finanziamento dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO). Il contributo è applicato sul reddito di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del TUIR, con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. La norma sostituisce quanto stabilito per gli anni 2022 e 2023 dall’articolo 1, comma 398, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per il finanziamento degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 386 del medesimo articolo 1, che ha previsto in via sperimentale l’erogazione da parte dell’Istituto dell’ISCRO.
Per effetto delle disposizioni sopra illustrate, l’aliquota contributiva complessiva dovuta alla Gestione separata dai professionisti è la seguente:
Professionisti
Aliquote
Soggetti non assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria
26,07%
(25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,35 ISCRO)
Per i titolari di reddito autonomo di cui all’articolo 53 del D.P.R. n. 917/1986 pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, obbligati alla contribuzione presso la Gestione separata, per l’anno 2024, l’aliquota è confermata al 24%, così come disposto dall’articolo 1, comma 79, secondo periodo, della legge n. 247/2007, come da ultimo modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dall’articolo 1, comma 491, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014).
2.1 Professionisti del settore sportivo dilettantistico
Ai sensi dell’articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 36/2021, e successive modificazioni, sono obbligati all’assicurazione previdenziale e assistenziale presso la Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo e che svolgono prestazioni autonome[16]. Tali lavoratori, pertanto, sono obbligati, ai sensi del comma 8-bis del citato articolo 35, al pagamento della contribuzione pensionistica calcolata sulla parte di compenso eccedente i 5.000 euro annui.
L’aliquota da applicare è pari al 25% al fine della tutela IVS per i lavoratori privi di altra forma previdenziale obbligatoria.
Inoltre, è dovuta la contribuzione aggiuntiva ai fini previdenziali pari all’1,07%, comprensivo delle aliquote di finanziamento dello 0,50% per malattia e degenza ospedaliera, 0,22% per maternità e 0,35% per l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO). Pertanto, l’aliquota totale è pari a 26,07%.
Infine, il comma 8-ter dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 36/2021 prevede per tali lavoratori che, fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione dovuta ai fini IVS deve essere calcolata sul 50% dell’imponibile contributivo. Diversamente, la contribuzione aggiuntiva relativa alle prestazioni non pensionistiche - quale maternità, malattia, degenza ospedaliera, ISCRO (per la quale è applicata l’aliquota complessiva pari all’1,23% per i lavoratori autonomi) deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000,00 euro annui.
Professionisti settore sportivo dilettantistico
Aliquote
Soggetti non assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria
25% IVS calcolato sul 50% dei compensi al netto della franchigia di 5.000,00 euro
1,07% (0,50% + 0,22% aliquota aggiuntiva + 0,35% ISCRO) calcolato sul totale dei compensi percepiti al netto della franchigia di 5.000,00 euro annui
Nel caso di soggetto coperto da altra forma di previdenza obbligatoria o titolare di pensione diretta, l’aliquota è pari al 24% ai soli fini dell’IVS e, fino al 31 dicembre 2027, calcolato sul 50% dei compensi percepiti.
3. Computo
In merito alle aliquote di computo che si sono succedute nel tempo nella Gestione separata si rinvia alla circolare n. 7 dell’11 gennaio 2007.
4. Ripartizione dell’onere contributivo
4.1 Committenti
La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).
Si ricorda che l’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello “F24” telematico per i datori privati e il modello “F24 EP” per le Amministrazioni pubbliche. Per le Amministrazioni pubbliche – quali, ad esempio, le Amministrazioni centrali dello Stato che continuano a versare tramite mandato di tesoreria – si rinvia a quanto illustrato nella circolare n. 23 dell’8 febbraio 2013 e nel messaggio n. 8460 del 23 maggio 2013.
4.2 Professionisti
Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione separata, si ricorda che l’onere contributivo è a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, tramite modello “F24” telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2023, primo e secondo acconto 2024). Inoltre, si precisa che l’acconto per l’anno di imposta 2024 deve essere calcolato applicando le aliquote in vigore per l’anno 2024.
5. Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2024
L’articolo 51 del TUIR dispone che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, i cui compensi, ai sensi dell’articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, è riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2023 e, pertanto, devono essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2023.
In merito alle modalità e ai termini di versamento dei contributi dovuti in relazione ai compensi erogati entro il 12 gennaio 2023 si rinvia a quanto già precisato nella circolare n. 10 dell’8 gennaio 2002.
6. Massimale e minimale
6.1 Massimale
Per l’anno 2024 il massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, è pari a 119.650,00 euro. Pertanto, le aliquote per il 2024 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale.
6.2 Minimale
Per l’anno 2024 il minimale di reddito previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, è pari a 18.415,00 euro.
Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di 4.419,6 euro; mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:
a) professionisti:
- 4.800,79 euro (di cui 4.603,75 euro ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 26,07%;
- 4.603,75 euro per i lavoratori autonomi sportivi che producono reddito di cui all’articolo 53 del D.P.R. n. 917/1986 del settore dilettantistico che applicano l’aliquota del 25% ai fini IVS e 197,04 euro per l’aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori pari a 1,07%.
b) parasubordinati e figure assimilate:
- 6.209,54 euro (di cui 6.076,95 euro ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota del 33,72%;
- 6.450,77 euro (di cui 6.076,95 euro ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota del 35,03%;
- 4.800,79 euro (di cui 4603,75 euro ai fini pensionistici) per i soli amministratori di enti locali iscritti alla Gestione separata come liberi professionisti per i quali l’Ente locale applica l’aliquota del 26,07%;
- 6.450,77 euro (di cui 6.076,95 euro ai fini pensionistici) per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva – articolo 15-bis, commi 3 e 5 del D.L. n. 75/2023 - in assenza di altra forma di previdenza obbligatoria, per i quali si applica l’aliquota del 35,03%;
- 4.793,42 euro (di cui 4.419,6 euro ai fini pensionistici) per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva – articolo 15-bis, commi 3 e 5 del D.L. n. 75/2023 – in presenza di altra forma di previdenza obbligatoria (compreso per gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense), per i quali si applica l’aliquota del 26,03%;
- 4.603,75 euro per le collaborazioni coordinate e continuative e figure similari dei lavoratori sportivi del settore dilettantistico, per i quali si applica l’aliquota del 25% ai fini IVS e 373,82 euro per l’aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori pari a 2,03%.
Il Direttore Generale Vincenzo Caridi
[1] La legge n. 92/2012, all’articolo 2, comma 57, dispone che: “All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al primo periodo, le parole: «e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «in misura pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018» [...]”.
[2] Il comma 223 dell’articolo 1 della legge n. 234/2021 dispone che: “All'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 15-quater è aggiunto il seguente: «15-quinquies. In relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 la DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione ed è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro e il predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di dodici mesi. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile di cui al comma 4, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della DIS-COLL per l'anno in corso. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un'aliquota contributiva pari a quella dovuta per la NASpI»”.
[3] La legge 22 maggio 2017, n. 81, all’articolo 7, rubricato “Stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL”, dispone che: “All'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «15-bis. A decorrere dal 1º luglio 2017 la DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º luglio 2017 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti all'anno solare contenuti nel presente articolo sono da intendersi riferiti all'anno civile. A decorrere dal 1º luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento. 15-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 15-bis, valutati in 14,4 milioni di euro per l'anno 2017, 39 milioni di euro per l'anno 2018, 39,6 milioni di euro per l'anno 2019, 40,2 milioni di euro per l'anno 2020, 40,8 milioni di euro per l'anno 2021, 41,4 milioni di euro per l'anno 2022, 42 milioni di euro per l'anno 2023, 42,7 milioni di euro per l'anno 2024, 43,3 milioni di euro per l'anno 2025 e 44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede, tenuto conto degli effetti fiscali indotti, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'aliquota contributiva disposto ai sensi del terzo periodo del comma 15-bis. 15-quater. L'INPS trasmette tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi all'andamento delle entrate contributive e del costo della prestazione di cui al comma 15-bis ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni»”.
[4] Il decreto-legge n. 75/2023, all’articolo 15-bis, comma 5, dispone che: ”I magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che esercitano le funzioni in via non esclusiva sono iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335”.
[5] Il decreto-legge n. 75/2023, all’articolo 15-bis, comma 3, dispone che: “Fatto salvo quanto previsto al comma 5, i magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che esercitino le funzioni in via non esclusiva e abbiano titolo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense mantengono l'iscrizione presso la medesima Cassa”.
[6] Tale decreto legislativo è stato modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, dal decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (c.d. decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, dal decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, dal decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, e dal decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.
[7] Il decreto legislativo n. 36/2021, all’articolo 35, comma 7, dispone che: “Per i lavoratori di cui al comma 2, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita nella misura pari al 25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro”.
[8] Il decreto legislativo n. 36/2021, all’articolo 35, comma 8-ter, dispone che: “Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo di cui ai commi 6, 7 e 8 è dovuta nei limiti del 50 per cento dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente”.
[9] Il decreto legislativo n. 36/2021, all’articolo 37, rubricato “Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale”, dispone che: ”1. Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva anche paralimpici riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile, e successive modifiche. Non rientrano tra i soggetti di cui al presente articolo coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
2. Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1 si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo.
3. I collaboratori di cui al comma 1 hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo la relativa disciplina previdenziale.
4. L'attività dei soggetti di cui al comma 1 è regolata, ai fini previdenziali, dall'articolo 35, commi 2, 6, 7, 8-bis e 8-ter, e, ai fini tributari, quale che sia la tipologia del rapporto, dall'articolo 36, comma 6.
5. I contributi previdenziali ed assistenziali, versati dai soggetti di cui al comma 1 o dai relativi collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini tributari”.
[10] Il decreto legislativo n. 36/2021, all’articolo 35, comma 8-bis, dispone che: ”L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui”.
[11] La legge n. 234/2021, all’articolo 1, comma 223, dispone che: “All'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 15-quater è aggiunto il seguente: «15-quinquies. In relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 la DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione ed è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro e il predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di dodici mesi. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile di cui al comma 4, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della DIS-COLL per l'anno in corso. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un'aliquota contributiva pari a quella dovuta per la NASpI»”.
[12] Il decreto legislativo n. 36/2021, all’articolo 35, comma 6, dispone che: “Per i lavoratori di cui al comma 2, iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 24 per cento”.
[13] Il decreto legislativo n. 36/2021, all’articolo 25, comma 6, dispone che: “I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare in qualità di volontari la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. In tali casi a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2. Qualora l'attività dei soggetti di cui al presente comma rientri nell'ambito del lavoro sportivo ai sensi del presente decreto e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e delle ricerca. Se, decorso il termine di cui al terzo periodo, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata. In tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all'articolo 36, comma 6. I soggetti di cui al presente comma, che prestano la loro attività in qualità di volontari o di lavoratori sportivi, possono inoltre ricevere i premi erogati dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva istituzionale, e a atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato che possono essere autorizzati dalle amministrazioni d'appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate o sotto la loro egida”.
[14] La legge n. 232/2016, all’articolo 1, comma 165, dispone che: “A decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è stabilita in misura pari al 25 per cento”.
[15] La legge n. 213/2023, all’articolo 1, comma 154, dispone che: “Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 153, è disposto un aumento dell'aliquota di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti di cui al comma 143, pari a 0,35 punti percentuali a decorrere dall'anno 2024. Il contributo è applicato sul reddito di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi”.
[16] Il decreto legislativo n. 36/2021, all’articolo 35, comma 2, dispone che: “Nell'area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e della quale si applicano le relative norme.”.