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Circolare INPS n.32 del 07.02.2024
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INDICE
Premessa
1. Finalità e durata del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a.
1.1 Finanziamento della prestazione
1.2 Aspetti contributivi
1.3 Istruzioni procedurali
1.4 Modalità e termini di trasmissione dei flussi “UniEmens-Cig” (UNI41)
1.5 Modalità di esposizione del conguaglio
2. Integrazione salariale straordinaria e maturazione del diritto utile alla decorrenza del trattamento pensionistico
3. Integrazione del trattamento di CIGS a opera del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale
3.1 Risorse finanziarie e attività di monitoraggio
4. Esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto (TFR) e del contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92
5. Istruzioni contabili
Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023 è stato pubblicato il decreto–legge 10 agosto 2023, n. 104 (di seguito, anche decreto Asset), recante “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici”.
Il citato decreto-legge, entrato in vigore l’11 agosto 2023, giorno successivo a quello della sua pubblicazione, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136[1].
Il decreto Asset contiene una serie di disposizioni afferenti a diversi ambiti di operatività. In particolare, assume rilievo l’articolo 12 del citato decreto–legge, recante misure in materia di lavoro e di ammortizzatori sociali in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a.
Il comma 1 del citato articolo 12 prevede la possibilità che il trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, possa proseguire, anche successivamente alla conclusione dell’attività del commissario, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024.
Si precisa altresì che, in sede di conversione in legge, nel decreto Asset è stato introdotto, tra gli altri, l’articolo 12–quater, rubricato “Cassa integrazione straordinaria per le imprese rientranti nei piani di sviluppo strategico”. In merito ai contenuti della citata disposizione si richiamano le indicazioni fornite con il messaggio n. 4272 del 29 novembre 2023.
Con la presente circolare, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si illustrano i contenuti delle disposizioni introdotte dal citato articolo 12 del decreto-legge n. 104/2023 e si forniscono le relative istruzioni operative.
1. Finalità e durata del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a.
Il trattamento di integrazione salariale straordinaria in argomento si prefigge lo scopo di accompagnare i processi di ricollocazione dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a. e parallelamente di consentire anche l’attuazione dei programmi formativi che possono essere cofinanziati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro.
Si ricorda che la misura di sostegno - introdotta dall’articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 146/2021 - è già stata prorogata, fino al 31 dicembre 2023, ai sensi dell’articolo 1, commi da 131 a 133, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022).
A seguito di quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 12 del decreto–legge n. 104/2023, il trattamento di CIGS potrà proseguire per altri 10 mesi, non ulteriormente prorogabili, dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024.
1.1 Finanziamento della prestazione
Per la proroga del trattamento di CIGS in argomento sono stanziati 51,2 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. Tale finanziamento costituisce il tetto massimo di spesa per il riconoscimento della prestazione. Si precisa che, ai fini del rispetto del predetto limite, si terrà conto sia dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e della relativa contribuzione figurativa, sia degli assegni al nucleo familiare[2] (ANF), ove spettanti.
1.2 Aspetti contributivi
Come chiarito con le circolari n. 9 del 19 gennaio 2017 e n. 76 del 30 giugno 2022, tenuto conto del combinato disposto di cui agli articoli 20, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e 8, comma 8-bis, del decreto–legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, le imprese sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria non sono tenute al versamento del contributo addizionale[3].
Pertanto, per le società Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a., entrambe sottoposte dal 2017 a procedura di amministrazione straordinaria, autorizzate alla proroga dei trattamenti di CIGS ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge n. 104/2023, il contributo addizionale previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015 non è dovuto.
Si ricorda altresì che, nelle ipotesi in cui il decreto ministeriale di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale non preveda il pagamento diretto, le imprese sono tenute a effettuare il conguaglio delle prestazioni anticipate ai propri dipendenti, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo (cfr. l’art. 7 del decreto legislativo n. 148/2015). Si ricorda che il suddetto termine di decadenza si applica anche qualora la denuncia UniEmens generi un saldo a credito del datore di lavoro.
1.3 Istruzioni procedurali
Nel “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333 è stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento:
“162 proroga Alitalia Alitalia SAI e Alitalia Cityliner – art 12, comma 1, del dl n 104/2023”.
1.4 Modalità e termini di trasmissione dei flussi “UniEmens-Cig” (UNI41)
I datori di lavoro, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’Istituto, devono procedere con l’invio dei flussi “UniEmens-Cig” (UNI41) secondo le consuete modalità, così come illustrate con la circolare n. 62 del 14 aprile 2021 e con i successivi messaggi n. 2519 del 21 giugno 2022, n. 2743 dell’8 luglio 2022 e n. 2902 del 20 luglio 2022.
Si rammenta che, in forza di quanto disposto dal comma 5-bis dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 148/2015, in caso di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
1.5 Modalità di esposizione del conguaglio
In merito alle modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio relative agli interventi di CIGS autorizzati ai sensi del comma 1 dell’articolo 12 del decreto–legge n. 104/2023, i datori di lavoro devono operare come di seguito indicato.
Successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno dell’elemento
, i datori di lavoro devono valorizzare il nuovo codice causale “L143”, avente il significato di “Conguaglio ulteriori settimane articolo 12 comma 1 del decreto – legge n. 104/2023”, relativo alla specifica autorizzazione. 2. Integrazione salariale straordinaria e maturazione del diritto utile alla decorrenza del trattamento pensionistico
Il comma 2 dell’articolo 12 del decreto-legge n. 104/2023 introduce un meccanismo particolare per cui, dal 1° gennaio 2024, il trattamento straordinario di integrazione salariale in argomento non viene riconosciuto al dipendente che abbia maturato il primo diritto utile alla decorrenza della pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e di cui all’articolo 3, commi 7 e 11, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, o della pensione anticipata di cui all'articolo 24, commi 10 e 11, del medesimo decreto-legge n. 201/2011 e di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 164/1997. A tale scopo la norma prevede che il datore di lavoro deve inviare i dati del personale interessato all’INPS che è autorizzato a certificare il primo diritto utile alla decorrenza della pensione dei lavoratori coinvolti entro il 31 ottobre 2024, tenendo conto, in via prospettica, anche dei periodi di integrazione salariale straordinaria di cui trattasi.
L’ultimo periodo del comma 2 del citato articolo 12 rinvia a un decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, per la definizione delle relative modalità attuative. Al riguardo si fa presente che, a seguito della registrazione da parte della Corte dei Conti[4], il citato decreto è stato pubblicato, in data 30 gennaio 2024, nella sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni.
Sull’argomento si fa riserva di fornire successive istruzioni.
3. Integrazione del trattamento di CIGS a opera del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale
Il comma 3 dell’articolo 12 del decreto–legge n. 104/2023 prevede che, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 7 aprile 2016, n. 95269, il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale (di seguito anche Fondo), nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, possa erogare una prestazione integrativa del trattamento di integrazione salariale straordinaria tale da garantire che il trattamento complessivo spettante ai lavoratori sia pari al 60 per cento della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dai lavoratori interessati dalla proroga del trattamento di integrazione salariale di cui trattasi nell'anno precedente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario. Ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 4, l'importo complessivo della misura di sostegno spettante ai lavoratori (trattamento di CIGS più prestazione integrativa a carico del Fondo) non può superare, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, l'importo massimo mensile di 2.500 euro per ogni singolo lavoratore.
3.1 Risorse finanziarie e attività di monitoraggio
La prestazione integrativa a carico del Fondo è riconosciuta nel limite complessivo di spesa di 5,8 milioni di euro per l'anno 2024. A tale fine, il Fondo è incrementato del medesimo importo per l'anno 2024.
Il monitoraggio del tetto di spesa relativo ai provvedimenti di concessione della prestazione integrativa è affidato all’Istituto.
4. Esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto (TFR) e del contributo previsto dall’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92
Il comma 5 dell’articolo 12 del decreto Asset prevede, in favore delle società Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a. che hanno usufruito del trattamento di integrazione salariale in oggetto, previa autorizzazione dell’INPS a seguito di apposita richiesta, l’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto (TFR) relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione o della sospensione dal lavoro, nonché dal pagamento del contributo previsto dall’articolo 2, commi da 31 a 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. ticket licenziamento), dovuto in relazione alle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Per la copertura finanziaria dei due esoneri, il medesimo comma prevede un limite di spesa complessivo di 15,3 milioni di euro per l’anno 2024 e demanda all’Istituto il monitoraggio del rispetto del citato tetto di spesa.
In merito ai citati esoneri, rendendosi necessario approfondire gli aspetti di compatibilità delle misure di cui trattasi con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, si fa riserva di fornire successive indicazioni.
5. Istruzioni contabili
Ai fini delle rilevazioni contabili delle previsioni normative contenute nell’articolo 12, del decreto-legge n. 104/2023, si rappresenta quanto segue.
In particolare, con riferimento all’articolo 12, comma 1, che prevede la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 146/2021, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, con onere a carico dello Stato, si istituisce nell’ambito della Gestioneper gli interventi assistenzialie di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile - Gestione degli oneri per il mantenimento del salario (GAU), il conto:
- GAU30245 Onere relativo alla proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e connessi ANF per il periodo 1° gennaio 2024 - 31 ottobre 2024, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria - art. 12, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.
Il nuovo conto rileva le prestazioni erogate direttamente e contraddistinte nell’ambito del “Sistema Unico” dal codice evento “162”, secondo le istruzioni procedurali riportate ai paragrafi 1.3 e 1.4 della presente circolare.
Riguardo la disposizione di cui all’articolo 12, comma 3, del decreto–legge n. 104/2023, che deroga l’attuale prescrizione contenuta nell’articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale n. 95269/2016, riferita alla misura della prestazione integrativa del trattamento di integrazione salariale straordinaria, sempre per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, nell’ambito della gestione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale si istituisce il conto a pagamento diretto:
- GVR30245 Onere per la prestazione integrativa ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti da Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria, periodo 1° gennaio 2024-31 ottobre 2024 – art. 12, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104.
I debiti per le prestazioni erogate con la procedura contabile dei pagamenti accentrati devono essere imputati ai conti in uso GPA10029 e GVR10130.
Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine, sono rilevati, dalla procedura automatizzata che gestisce i riaccrediti da Banca d’Italia, in contropartita del conto in uso GPA10031, al codice bilancio esistente “03052” e “03079”, per la gestione GVR.
Eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate vanno imputati ai conti di nuova istituzione:
- GAU24245 Entrate varie - recupero e/o rentroito dell’onere relativo alla proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e connessi ANF per il periodo 1° gennaio 2024 - 31 ottobre 2024, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria – art. 12, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136;
- GVR24245 Entrate varie - recupero e/o rentroito della prestazione integrativa ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria, corrisposta direttamente ai lavoratori dipendenti da Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria, periodo 1° gennaio 2024-31 ottobre 2024 – art. 12, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104.
Ai nuovi conti di entrata sono abbinati, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per prestazioni”, i codici bilancio in uso “1094” per la gestione GAU e “1098” per la gestione GVR, da utilizzare anche ai fini dell’eliminazione dei crediti divenuti inesigibili, da imputare al conto GPA00069.
Per la medesima prestazione relativa agli interventi di CIGS autorizzati ai sensi del comma 1 dell’articolo 12 in argomento, anticipate dal datore di lavoro e conguagliate nella dichiarazione UniEmens con il codice causale “L143”, secondo le istruzioni operative riportate nel paragrafo 1.5 della presente circolare, si istituisce il nuovo conto:
- GAU30244 - Onere relativo alla proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e connessi ANF per il periodo 1° gennaio 2024 - 31 ottobre 2024, corrisposti alle aziende Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria ammesse a conguaglio - art. 12, comma 1, del decreto – legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.
Con riferimento alla rilevazione della contribuzione correlata alle prestazioni si istituiscono i relativi conti GAU32245 e GVR32245.
Per quanto riguarda le novità normative contenute nell’articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 104/2023, e quelle relative all’esonero dal pagamento delle quote di TFR e del contributo di licenziamento, si fa riserva di fornire successive eventuali istruzioni contabili in linea con quanto espresso nei paragrafi 2 e 4 della presente circolare.
Si allega la variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale Vincenzo Caridi
[1] La legge 9 ottobre 2023, n. 136, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023.
[2] Si ricorda che, dal 1° marzo 2022, per i nuclei familiari con figli e orfanili, l’ANF è stato sostituito dall’Assegno unico e universale per i figli a carico (cfr. il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230).