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Circolare INPS n.38 del 27.02.2024
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INDICE
1. Premessa e quadro normativo
2. Finalità
2.1 Ambito di applicazione: datori di lavoro
3. Prestazioni
3.1 Tipologia
3.2 Condizioni di accesso alle prestazioni
3.3 Ambito di applicazione: beneficiari
3.4 Tetto aziendale
4. Prestazioni ordinarie
4.1 Assegno di integrazione salariale
4.1.1 Causali d’intervento. Criteri di valutazione
4.1.2 Misura della prestazione
4.1.3 Durata dell’intervento
4.1.4 Contributo addizionale
4.1.5 Informativa sindacale
4.1.6 Autorizzazioni, pagamenti e rimborso delle prestazioni
5. Prestazioni integrative
5.1 Condizioni, criteri e modalità di accesso
5.2 Contributo integrativo per il finanziamento della prestazione integrativa alla NASpI
6. Programmi formativi
7. Istruzioni contabili
1. Premessa e quadro normativo
La legge 30 dicembre 2021, n. 234 – pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 49/L della Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2022 – attraverso modifiche e integrazioni al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ha riordinato l’impianto normativo degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
Le nuove norme introducono, tra le altre, novità sulle disposizioni in merito alla platea dei lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale, alle causali di intervento, alla misura del trattamento di integrazione salariale - ordinario e straordinario - alla misura della contribuzione addizionale, nonché sulle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali (articoli 26, 27 e 40 del decreto legislativo n. 148/2015) e dal Fondo di integrazione salariale (FIS), come illustrato nella circolare n. 18 del 1° febbraio 2022, nonché nella circolare n. 76 del 30 giugno 2022.
I Fondi di solidarietà, già costituiti alla data del 1° gennaio 2022, dovevano adeguarsi alle predette nuove disposizioni e, in particolare, a quanto prescritto dal comma 7-bis dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 148/2015, che prevede l’obbligo di ricomprendere nel campo di applicazione dei Fondi i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, entro il 31 dicembre 2022. Il medesimo termine del 31 dicembre 2022 era richiesto anche per adeguarsi alle disposizioni di cui all’articolo 30, comma 1-bis, del citato decreto, il quale prevede che, per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i Fondi assicurino, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quanto previsto dall’articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, e stabiliscano la durata della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della causale invocata e, comunque, nel rispetto delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
Si ricorda che l’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, nel modificare l’articolo 26, comma 7-bis, e l’articolo 30, comma 1-bis, ha poi prorogato il termine al 30 giugno 2023.
In conformità all’obbligo di adeguamento,in data 28 dicembre 2022 ASSTRA, ANAV, AGENS e le organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL e UGL-FNA hanno manifestato, nei termini previsti dalla legge, la volontà di adeguare il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto (di seguito, Fondo), già costituito alla data del 31 dicembre 2021, alle citate disposizioni di cui al citato articolo 26, comma 7-bis, ampliando la platea dei destinatari del Fondo, e all’articolo 30, comma 1-bis, adeguando l’importo, la durata e le causali di accesso alla normativa in materia di assegno di integrazione salariale di cui al decreto legislativo n. 148/2015, come modificato dalla legge n. 234/2021.
A seguito dell’accordo del 28 dicembre 2022, è stato emanato il decreto interministeriale del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 29 agosto 2023, che sostituisce integralmente il decreto interministeriale 5 febbraio 2019, n. 102661, adeguando il Fondo a quanto disposto dalla legge n. 234/2021.
Rispetto alla previgente disciplina, le novità più rilevanti riguardano l’ampliamento della platea dei soggetti rientranti nella disciplina del Fondo, la durata e la misura dell’assegno di integrazione salariale, l’applicabilità delle causali ordinarie e straordinarie, la regolamentazione del meccanismo del c.d. tetto aziendale - che viene applicato solo alle prestazioni integrative - l’introduzione di aliquote differenziate per la contribuzione addizionale per il periodo di erogazione dell’assegno di integrazione salariale.
Si precisa che il D.I. del 29 agosto 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre 2023 e che, pertanto, è entrato in vigore dal 17 ottobre 2023[1]. Si precisa, inoltre, che per la disciplina di dettaglio del Fondo che non costituisce oggetto della presente circolare, si rinvia a quanto contenuto nella circolare n. 134 del 13 novembre 2019 in ordine ai profili qui non espressamente disciplinati.
Per quanto non espressamente previsto nel D.I. del 29 agosto 2023 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 148/2015, e successive modificazioni.
2. Finalità
Il Fondo ha lo scopo di assicurare, nei confronti del personale delle aziende del settore, tutele in costanza di rapporto di lavoro e di attuare interventi di natura economica o formativa.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del D.I. del 29 agosto 2023: “Il Fondo ha lo scopo di:
a) assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro mediante l'erogazione di un assegno di integrazione salariale nei casi di riduzione o sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le causali previste dall'articolo 11 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e successive modifiche e integrazioni;
b) contribuire allo svolgimento di programmi formativi, ai sensi dell'art. 26, comma 9, lettera c), del decreto legislativo n. 148 del 2015 e successive modifiche e integrazioni;
c) assicurare un sostegno economico, in caso di cessazione del rapporto di lavoro in presenza di problematiche occupazionali, tramite erogazione di prestazioni integrative ai sensi dell'art. 26, comma 9, lettera a), del decreto legislativo n. 148 del 2015 e successive modifiche e integrazioni o straordinarie, ai sensi dell'articolo 26, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 148 del 2015 e successive modifiche e integrazioni”.
2.1 Ambito di applicazione: datori di lavoro
Destinatari degli interventi del Fondo sono i lavoratori delle aziende di trasporto, sia pubbliche che private, che svolgono servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari, con esclusione delle aziende già ricomprese alla data di istituzione del Fondo nel campo di applicazione di analoghi Fondi di settore già costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocità.
Con il D.I. del 29 agosto 2023, in adeguamento a quanto previsto dall’articolo 26, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, sono destinatarie del Fondo le aziende che occupano almeno un dipendente.
Sulla base di quanto rappresentato, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del D.I. del 29 agosto 2023 (ottobre 2023) anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre di riferimento, precedentemente esclusi dal campo di applicazione del Fondo, sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo medesimo e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS) né al relativo obbligo contributivo. Conseguentemente, i medesimi datori di lavoro, a decorrere dalla stessa data e per i periodi di sospensione decorrenti dal 2 ottobre 2023, possono accedere alla prestazione di assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo, in accordo alla normativa attualmente vigente (cfr. il messaggio n. 3548 del 10 ottobre 2023).
In considerazione di quanto sopra, dalle aziende del trasporto pubblico, a prescindere dal numero dei dipendenti, è dovuto mensilmente al Fondo – per il finanziamento delle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), del D.I. del 29 agosto 2023, e per la relativa contribuzione correlata – un contributo ordinario dello 0,50% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a domicilio, a esclusione dei dirigenti in quanto non espressamente ricompresi dal decreto istitutivo del Fondo.
3. Prestazioni
3.1 Tipologia
Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del D.I. del 29 agosto 2023, il “Fondo provvede […]:
a) all’erogazione di assegni di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa, anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, per le causali di cui agli articoli 11 e 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e successive modifiche e integrazioni;
b) al finanziamento di specifiche prestazioni a favore di lavoratori, inseriti in piani di riconversione o di riqualificazione professionale, per l'effettuazione di programmi formativi, anche in concorso con gli appositi fondi regionali o europei, previa stipula di apposite convenzioni con i Fondi interprofessionali per la formazione continua;
c) all’erogazione di prestazioni integrative della Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'impiego (NASpI);
d) all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sessanta mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali che tali assegni prevedano nell'ambito di programmi di incentivo all'esodo”.
3.2 Condizioni di accesso alle prestazioni
L'accesso alle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, del D.I. del 29 agosto 2023 è preceduto dall'espletamento delle procedure previste dagli accordi collettivi nazionali e dalla vigente legislazione in materia di processi che comportano modifiche delle condizioni di lavoro o dei livelli occupazionali.
Le domande di accesso all’assegno di integrazione salariale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del citato D.I. devono essere presentate secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015, e successive modificazioni, ossia non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
Le domande di accesso alle prestazioni integrative e straordinarie e alle prestazioni per l’effettuazione di programmi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), sono presentate nei termini ordinari e con le procedure previste dalle apposite delibere emanate dal Comitato amministratore.
3.3 Ambito di applicazione: beneficiari
Alle prestazioni ordinarie e integrative, di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 5 del D.I. del 29 agosto 2023, sono ammessi tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, qualunque sia la tipologia del relativo contratto di apprendistato, nonché i lavoratori a domicilio, con esclusione dei dirigenti.
L’accesso alle prestazioni non è subordinato al possesso, in capo al lavoratore, di alcuna anzianità di lavoro effettivo.
3.4 Tetto aziendale
Il D.I. del 29 agosto 2023 ha introdotto un’importante modifica alla disciplina relativa al c.d. tetto aziendale, previsto dall’articolo 6, comma 5, che trova applicazione solo per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), ossia per le prestazioni integrative della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), e non più, rispetto alla previgente disciplina, per l’assegno di integrazione salariale.
Pertanto, per le prestazioni integrative della NASpI “l'importo massimo erogabile dal Fondo […] non può superare di quattro volte l'importo del contributo ordinario annuo dovuto dall’azienda nell'anno precedente, al netto del costo delle prestazioni già deliberate”allo stesso titolo“nello stesso periodo, calcolato retrocedendo di tre mesi il mese di presentazione della domanda”.
4. Prestazioni ordinarie
4.1 Assegno di integrazione salariale
A norma dell’articolo 5, comma 1, lettera a), del D.I. del 29 agosto 2023, il Fondo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 26, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, ha lo scopo di assicurare tutele in costanza di rapporto di lavoro tramite la corresponsione di un assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa, anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, per le causali di cui agli articoli 11 e 21 del decreto legislativo n. 148/2015, e successive modificazioni.
4.1.1 Causali d’intervento. Criteri di valutazione
Come anticipato, l’accesso all’assegno di integrazione salariale è previsto in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali di cui agli articoli 11 (ordinarie) e 21 (straordinarie) del decreto legislativo n. 148/2015, e successive modificazioni.
In merito ai criteri di valutazione delle domande di assegno di integrazione salariale, con particolare riferimento alle causali straordinarie, si evidenzia che, l’articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 148/2015, così come modificato dall’articolo 1, comma 199, della legge n. 234/2021, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’applicabilità della causale di riorganizzazione aziendale anche per realizzare processi di transizione. In attuazione del citato articolo 21, comma 1, lettera a), il Ministero del Lavoro e politiche sociali ha emanato il decreto ministeriale 25 febbraio 2022, n. 33, che apporta delle modifiche al decreto ministeriale 13 gennaio 2016, n. 94033, fornendo indicazioni sui criteri per l’approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione, nonché specifici criteri per l’accesso all’assegno di integrazione salariale per le causali straordinarie del FIS, incluso il contratto di solidarietà.
Sull’argomento, si rinvia a quanto illustrato con la circolare n. 109 del 5 ottobre 2022, in particolare al paragrafo 4, ribadendo che i criteri di valutazione delle istanze con causale straordinaria applicabili ai datori di lavoro afferenti al FIS, trovano applicazione, ai fini dell’ammissione all’assegno di integrazione salariale per le causali straordinarie erogato dai Fondi di solidarietà, per le istanze relative ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente. Per le domande relative ai datori di lavoro con forza occupazionale media superiore a 15 dipendenti nel semestre di riferimento, operano, invece, i criteri previsti dagli articoli 1, 2, 3 e 4 del D.M. n. 94033/2016, come novellato dal D.M. n. 33/2022.
Pertanto, le imprese che rientrano nel campo di applicazione del Fondo in commento possono presentare istanze al Fondo per tutte le causali straordinarie previste dalla normativa, con l’avvertenza di rispettare i criteri previsti dal D.M. n. 94033/2016, e successive modificazioni, a seconda del requisito dimensionale posseduto nel semestre precedente alla data della domanda.
Si ricorda, infine, che le istanze per le causali in materia di integrazione salariale ordinaria sono valutate sulla base dei criteri di cui al D.M. n. 95442/2016 (cfr. la circolare 139 del 1° agosto 2016).
4.1.2 Misura della prestazione
Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del D.I. in argomento, la misura dell’assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo è pari alla misura del trattamento di integrazione salariale, così come definita dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 148/2015, anche in relazione ai massimali.
L'importo dell'assegno di integrazione salariale, pertanto, è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale, e l’importo massimo mensile è individuato ai sensi del comma 5-bis del citato articolo 3, che per l’anno 2024 è pari a 1.392,89 euro (cfr. la circolare n. 25 del 29 gennaio 2024). Tale importo viene rivalutato annualmente con le modalità e i criteri in atto per il trattamento di integrazione salariale ordinaria.
All’importo così determinato non si applica, in quanto non espressamente previsto dal D.I. del 29 agosto 2023, la riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, attualmente pari al 5,84% (cfr. il paragrafo 5 della circolare n. 201 del 16 dicembre 2015).
Si rammenta, inoltre, come richiamato nella circolare n. 18/2022, che la legge n. 234/2021 ha esteso ai Fondi di solidarietà le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto legislativo n. 148/2015, modificando in questo senso il dettato dell’articolo 39 del decreto legislativo n. 148/2015, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
Conseguentemente, anche ai lavoratori destinatari dell’assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo spetta, a decorrere dal 1° gennaio 2022, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l'assegno per il nucleo familiare a carico delle gestioni dei Fondi stessi, fermo restando che, a fare tempo dal 1° marzo 2022, la predetta tutela è stata riconosciuta in relazione ai nuclei familiari senza figli a carico, in ragione delle novità contenute nel decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in materia di Assegno unico e universale per i figli a carico. Infine, nulla è stato innovato al comma 14 dell’articolo 5 del decreto interministeriale, che prevede che per i periodi di erogazione dell’assegno di integrazione salariale sia versata a carico del Fondo, alla gestione previdenziale di iscrizione dei lavoratori interessati, la contribuzione correlata alla prestazione, utile per il conseguimento del diritto a pensione, compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.
4.1.3 Durata dell’intervento
In ordine alla durata della prestazione di assegno di integrazione salariale garantita dal Fondo, l’articolo 5, comma 4, del D.I. del 29 agosto 2023 recepisce le indicazioni previste dall'articolo 30, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, secondo i seguenti limiti di durata:
• ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, per una durata massima di tredici settimane in un biennio mobile, per causali sia ordinarie che straordinarie;
• ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinque e fino a quindici dipendenti, per una durata massima di ventisei settimane in un biennio mobile, per causali sia ordinarie che straordinarie;
• ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente oltre quindici dipendenti:
− per una durata massima di ventisei settimane in un biennio mobile, per causali ordinarie;
− per una durata massima di ventiquattro mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per riorganizzazione aziendale, nonché per la realizzazione di processi di transizione ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 148/2015, e successive modificazioni;
− per una durata massima di dodici mesi anche continuativi, per crisi aziendale;
− per una durata massima di trentasei mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile, in caso di contratti di solidarietà.
Si riepiloga, nella seguente tabella, la durata garantita dal Fondo.
Datori di lavoro
Durata garantita dal Fondo
- fino a 5 dipendenti
- 13 settimane nel biennio mobile per causali sia ordinarie che straordinarie
- oltre 5 e fino a 15 dipendenti
- 26 settimane nel biennio mobile per causali sia ordinarie che straordinarie
- oltre 15 dipendenti
- 26 settimane nel biennio mobile per causali ordinarie;
- 12 mesi nel quinquennio mobile per causale CIGS "crisi aziendale";
- 24 mesi nel quinquennio mobile per causale CIGS "riorganizzazione aziendale"(anche per realizzare processi di transizione);
- 36 mesi nel quinquennio mobile per causale CIGS "contratto di solidarietà"
Le durate indicate sono garantite sempre nel rispetto della durata massima complessiva di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 148/2015.
Per le aziende rientranti nel Fondo, al fine del rispetto dei limiti previsti nel biennio e nel quinquennio mobile, saranno considerati i periodi di assegno di integrazione salariale autorizzati dal FIS, con l’eccezione dei periodi relativi a prestazioni con causale “COVID19”, nonché l'assegno di integrazione salariale autorizzato ai sensi del comma 11–sexies dell’articolo 44 del decreto legislativo n. 148/2015, introdotto dal decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. Per i riferimenti ai codici Ateco si rinvia alla circolare n. 97 del 10 agosto 2022.
In considerazione del fatto che il D.I. del 29 agosto 2023 è entrato in vigore il 17 ottobre 2023, si precisa che saranno istruite in accordo alla vigente normativa le domande di assegno di integrazione salariale presentate dalla data di entrata in vigore del decreto, riguardanti periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 2 ottobre 2023.
4.1.4 Contributo addizionale
In caso di fruizione dell’assegno di integrazione salariale è previsto in capo al datore di lavoro l’obbligo di versamento di un contributo addizionale calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori destinatari della prestazione.
Nello specifico, le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 3, del D.I. del 29 agosto 2023, hanno introdotto le seguenti misure – declinate secondo il rapporto tra l’importo delle prestazioni richieste e la contribuzione ordinaria dovuta al fondo di solidarietà –dell’aliquota del contributo addizionale in argomento (precedentemente stabilita, dal D.I. n. 102661/2019, nella misura fissa dell’1,5%):
a) 1,5% per le richieste di prestazioni il cui importo risulti complessivamente, anche in prima istanza, non superiore di quattro volte il contributo ordinario dovuto dall’azienda richiedente nell’anno precedente alla richiesta;
b) 4% per le richieste di prestazioni il cui importo risulti complessivamente, anche in prima istanza, superiore a quattro volte il contributo ordinario dovuto nell’anno precedente alla richiesta;
c) 9% per le richieste di prestazioni il cui importo risulti complessivamente, anche in prima istanza, superiore a cinque volte il contributo ordinario dovuto nell’anno precedente alla richiesta;
d) 12% per le richieste di prestazioni il cui importo risulti complessivamente, anche in prima istanza, superiore a sei volte il contributo ordinario dovuto nell’anno precedente alla richiesta.
Si precisa che per “complessivamente” si intende l’importo comprensivo del costo a carico del Fondo delle prestazioni già deliberate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a), del D.I. del 29 agosto 2023 nel biennio precedente, calcolato retrocedendo di tre mesi il mese di presentazione della domanda.
Al fine dell’individuazione dell’aliquota, l’Istituto verificherà il rapporto tra il costo a carico del Fondo delle prestazioni di assegno di integrazione salariale già deliberate nel biennio precedente - determinato sulla base della effettiva fruizione delle autorizzazioni che rientrano nel periodo di osservazione - e il contributo ordinario dovuto nell’anno civile (1° gennaio/31 dicembre) precedente la domanda. In presenza di autorizzazioni plurimensili, verrà preso in considerazione solo il costo dei periodi che rientrano nel periodo di osservazione alla data della domanda.
La contribuzione addizionale di cui al citato comma 3 dell’articolo 7 trova applicazione nei confronti delle domande di assegno di integrazione salariale presentate dopo l’entrata in vigore del D.I. del 29 agosto 2023.
4.1.5 Informativa sindacale
L'accesso alle prestazioni, secondo quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 6 del D.I. del 29 agosto 2023, è preceduto dall'espletamento delle procedure previste dagli accordi collettivi nazionali e dalla vigente legislazione in materia di processi che comportano modifiche delle condizioni di lavoro o dei livelli occupazionali. Sul punto, trovano applicazione le indicazioni fornite con il messaggio n. 2372 del 26 giugno 2023, riguardo gli adempimenti prescritti dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 148/2015, in materia di informativa sindacale per i datori di lavoro che accedono al trattamento di integrazione salariale ordinaria (CIGO). Pertanto, anche per la prestazione di assegno di integrazione salariale erogata dal Fondo, non è obbligatorio produrre la documentazione probatoria dell’avvenuto espletamento della procedura di informativa sindacale di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 148/2015, ma è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, fermo restando l’obbligo di conservazione della relativa documentazione per eventuali controlli in ordine alla veridicità della dichiarazione resa.
A tale proposito, è comunque assicurata la facoltà di richiedere la suddetta documentazione ai datori di lavoro, al fine di avere a disposizione ulteriori elementi di valutazione per la conseguente delibera di concessione del trattamento.
Per le istanze di assegno di integrazione salariale relative alla causale “contratto di solidarietà” di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 148/2015, invece, deve essere necessariamente allegato il verbale di accordo, che, ai fini della sua validità, deve essere corredato dall’elenco dei lavoratori interessati alla riduzione di orario sottoscritto dalle parti firmatarie.
4.1.6 Autorizzazioni, pagamenti e rimborso delle prestazioni
Una volta deliberata dal Comitato amministratore del Fondo la concessione dell’intervento, l’Istituto rilascia conforme autorizzazione quale presupposto per la corresponsione diretta del trattamento economico ai lavoratori interessati o alle operazioni di conguaglio e rimborso delle somme anticipate dal datore di lavoro; la delibera e la relativa autorizzazione vengono notificate al datore di lavoro tramite posta elettronica certificata (PEC) con procedura centralizzata.
Ai trattamenti garantiti dal Fondo, in tema di pagamenti e rimborso delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 39 del decreto legislativo n. 148/2015, si applicano le medesime disposizioni vigenti in materia di trattamenti di integrazione salariale stabilite dall’articolo 7, commi da 1 a 4, del medesimo decreto legislativo.
Pertanto, il pagamento è effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga unitamente all’assegno al nucleo familiare, ove spettante, e rimborsato dall’INPS al datore di lavoro o da questo conguagliato sulla base delle norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
A tale ultimo fine il legislatore ha stabilito, all’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148/2015, dei termini perentori per il conguaglio e le richieste di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori dal datore di lavoro.
In ottemperanza al citato articolo, tali richieste devono essere effettuate, a pena di decadenza, entro sei mesi:
a) dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione;
b) dalla data di notifica dell’autorizzazione rilasciata dall’INPS, se successiva.
Una volta intervenuto il termine decadenziale, come sopra illustrato, il conguaglio non sarà più operabile né sulla denuncia ordinaria, né sui flussi di regolarizzazione.
Il pagamento diretto ai lavoratori può essere autorizzato dal Comitato amministratore, dietro espressa richiesta del datore di lavoro, solo nei casi giuridicamente rilevanti di insolvenza dell’azienda e per serie e documentate difficoltà finanziarie (cfr. la circolare n. 197 del 2 dicembre 2015 e il relativo Allegato n. 2).
5. Prestazioni integrative
Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera c), del D.I. del 29 agosto 2023, il Fondo provvede all’erogazione di prestazioni integrative della NASpI, secondo le modalità di seguito esposte.
5.1 Condizioni, criteri e modalità di accesso
Secondo quanto disposto dall’articolo 5, comma 5, del D.I. del 29 agosto 2023, l'integrazione dell’indennità NASpI è dovuta in relazione a cessazioni collettive o individuali del rapporto di lavoro per ragioni aziendali o per risoluzione consensuale a seguito della procedura prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, nei casi previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Si precisa che il riferimento alla cessazione del rapporto di lavoro per “ragioni aziendali” va interpretato nel senso che, laddove sia stato riconosciuto il diritto alla NASpI, viene sempre riconosciuto il diritto all’integrazione della stessa.
L'integrazione dell'indennità NASpI assicura, per tutta la durata di percezione della NASpI, un livello di trattamento, comprensivo della NASpI pari al massimale NASpI maggiorato di 250 euro mensili per tutto il periodo di fruizione della stessa. Per l’anno 2024 il massimale è di 1.550,42 euro (cfr. la circolare n. 25/ 2024).
L'integrazione dell'indennità NASpI è soggetta alle regole sulla sospensione, compatibilità e decadenza prevista per la NASpI. Per ulteriori aspetti si rinvia a quanto illustrato nella circolare n. 89 del 17 giugno 2019 (cfr. il paragrafo 4.1).
Su richiesta del lavoratore interessato o su espressa previsione degli accordi sindacali aziendali conclusi in esito alle procedure previste dagli accordi collettivi nazionali e dalla vigente legislazione in materia di processi che comportano modifiche delle condizioni di lavoro o dei livelli occupazionali, la prestazione in commento può essere erogata in soluzione unica, laddove analoga modalità di erogazione sia stata autorizzata dall'INPS con riferimento all'indennità NASpI.
Ai sensi del successivo articolo 6, comma 2, del D.I. del 29 agosto 2023, le domande di accesso sono presentate nei termini ordinari e con le procedure previste dalle apposite delibere emanate dal Comitato amministratore.
Per quanto concerne le modalità di presentazione della domanda, con successivo messaggio saranno fornite nel dettaglio le relative istruzioni.
5.2 Contributo integrativo per il finanziamento della prestazione integrativa alla NASpI
In caso di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del D.I. del 29 agosto 2023, di integrazione della NASpI, è dovuto dal datore di lavoro, per l'intera durata di fruizione di tale prestazione, un contributo integrativo mensile pari al 77% dell'integrazione alla NASpI medesima.
Nell’ipotesi in cui il lavoratore chieda di fruire della prestazione integrativa in unica soluzione, il datore di lavoro dovrà versare in unica soluzione l’intero importo dovuto a titolo di contribuzione integrativa.
Analogamente – atteso che il suddetto contributo è dovuto ratealmente per l’intera durata della prestazione da parte dell’azienda destinataria della delibera del Comitato amministratore del Fondo – nelle ipotesi di estinzione dell’impresa autorizzata alla prestazione (anche determinata da eventi di successione aziendale) il datore di lavoro dovrà versare in unica soluzione, al momento dell’estinzione medesima, il residuo dell’importo dovuto a titolo di contribuzione integrativa della prestazione integrativa alla NASpI.
Durante il periodo di percezione dell’indennità NASpI e della prestazione integrativa è, invece, escluso il versamento della contribuzione correlata. Per tale periodo verrà operato l’accredito della contribuzione figurativa, secondo le regole generali.
6. Programmi formativi
Secondo la previsione dell’articolo 5, comma 1, lettera b), del D.I. del 29 agosto 2023, il Fondo provvede al finanziamento di specifiche prestazioni a favore di lavoratori, inseriti in piani di riconversione o di riqualificazione professionale, per l'effettuazione di programmi formativi, anche in concorso con gli appositi fondi regionali o europei, previa stipula di apposite convenzioni con i Fondi interprofessionali per la formazione continua.
Le risorse derivanti dalle predette convenzioni rimangono vincolate alla finalità formativa.
Ai sensi del successivo articolo 6, comma 2, le domande di accesso sono presentate nei termini ordinari e con le procedure previste dalle apposite delibere emanate dal Comitato amministratore.
Le istruzioni operative relative alla gestione degli interventi di cui al presente paragrafo saranno fornite a seguito della stipula delle citate convenzioni.
7. Istruzioni contabili
A seguito del recepimento delle modifiche normative introdotte dall’articolo 1, commi 208 e 212, della legge n. 234/2021 al decreto legislativo n. 148/2015, che hanno previsto a decorrere dal 1° gennaio 2022, rispettivamente, la corresponsione dell’assegno di integrazione salariale in luogo dell’assegno ordinario precedentemente previsto e degli ANF a carico del Fondo, per le connesse registrazioni contabili, si ricorda che i conti già istituiti con la circolare n. 134/2019, riguardanti le prestazioni ordinarie erogate sia con pagamento diretto da parte dell’Istituto che mediante conguaglio con l’UniEmens, sono stati ridenominati con il messaggio n. 4167 del 17 novembre 2022.
Relativamente ai programmi formativi previsti dal D.I del 29 agosto 2023, si fa riserva di fornire con successivo messaggio le istruzioni contabili.
Si allega la variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale Vincenzo Caridi
[1] Si ricorda che la data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale rappresenta la data da cui decorre il termine di 15 giorni di vacatio legis, allo spirare del quale la disciplina recata entra in vigore, e che, pertanto, il decreto è entrato in vigore dal 17 ottobre 2023.