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Circolare INPS n.45 del 11.03.2024
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INDICE
1. Premessa2. Soggetti che possono rilasciare la delega
3. Modalità di rilascio della delega
4. Presentazione della delega alla riscossione della quota associativa
5. Revoca della delega: decorrenza e validità
6. Misura del contributo sindacale
7. Fornitura dati
8. Rapporti finanziari, spese e rimesse
9. Clausola di salvaguardia
10. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
11. Codice INPS
12. Istruzioni contabili
1. Premessa
In data 1° febbraio 2024 è stata sottoscritta una convenzione con la FEDERAZIONE IMPIEGATI E OPERAI METALLURGICI (FIOM-CGIL), sulla base dello schema convenzionale approvato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 58 del 13 aprile 2022, per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni temporanee (Allegato n. 1).
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2024 ed è rinnovabile per un ulteriore triennio su specifica richiesta dell'Organizzazione sindacale da fare pervenire all'Istituto a mezzo posta elettronica certificata (PEC) entro il mese di giugno 2024. Alla data di scadenza, in mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l'Istituto interromperà l'esecuzione del servizio di riscossione delle quote associative senza necessità di ulteriori atti e comunicazioni.
È comunque fatta salva la facoltà, in capo all’Organizzazione sindacale di recedere dalla convenzione con apposita comunicazione scritta da fare pervenire all'altra a mezzo PEC.
Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione.2. Soggetti che possono rilasciare la delega
Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione possono esercitare il diritto di versare i contributi associativi i soggetti beneficiari dei trattamenti di mobilità in corso di pagamento, di disoccupazione NASPI, DIS-COLL e ALAS, di disoccupazione speciale, nonché dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e dei sussidi per lavori socialmente utili, mediante trattenute da effettuarsi da parte dell’INPS sulle predette prestazioni.
3. Modalità di rilascio della delega
L'autorizzazione a effettuare le trattenute avviene mediante la trasmissione telematica di apposita delega alla riscossione della quota associativa all'INPS.
La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati personali ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 101, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”. La delega deve essere debitamente sottoscritta dal titolare della prestazione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.4. Presentazione della delega alla riscossione della quota associativa
L'articolo 4 della convenzione prevede le modalità per la trasmissione telematica della delega alla riscossione della quota associativa.
Nello specifico, la delega alla riscossione, nella quale deve essere indicata la sigla dell'Organizzazione sindacale a favore della quale viene effettuata la trattenuta, è contenuta nel modello INPS relativo alla richiesta di prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal soggetto delegante.
Nel caso di prestazioni temporanee erogate per periodi superiori all'anno, l'Organizzazione sindacale può presentare la delega alla riscossione della quota associativa, secondo le specifiche modalità indicate dall'Istituto, anche in un momento successivo a quello di richiesta della prestazione, allegando copia del documento d'identità in corso di validità del delegante.
L'Organizzazione sindacale, per consentire le eventuali verifiche da parte dell'INPS deve custodire, in ossequio alla normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a decorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l'originale della delega sottoscritta dal titolare della prestazione temporanea e copia del documento d'identità. La conservazione assicura l'identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità ed immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data ed il rispetto delle norme di sicurezza.
Nel caso di pagamento diretto da parte dell'INPS dei trattamenti di integrazione salariale, spetta al datore di lavoro comunicare i dati relativi alle deleghe alla riscossione rilasciate dai lavoratori e conservare la relativa documentazione.
Qualora i dati comunicati dal datore di lavoro riguardino uno o più lavoratori che contestino la trattenuta, affermando di non avere rilasciato delega, l'Istituto, che ne sia venuto a conoscenza a seguito di comunicazione del datore di lavoro oppure direttamente dai lavoratori interessati, cessa le relative trattenute a far tempo dal mese successivo alla comunicazione stessa. L'Organizzazione sindacale, a cui favore siano state effettuate le trattenute, si impegna a restituire ai lavoratori interessati i contributi trattenuti sulla prestazione.5. Revoca della delega: decorrenza e validità
Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l'associato e l'Organizzazione sindacale. Conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell'associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all'Organizzazione stessa.
L'associato può comunicare direttamente all'INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando l'Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. L'Istituto provvederà nel più breve tempo possibile all'elaborazione della richiesta e alla comunicazione all'Organizzazione sindacale revocata.
Nel caso in cui pervenga all'Istituto una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra Organizzazione sindacale, la nuova delega produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l'indicazione dell'Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento del revocante in corso di validità.
L'Organizzazione sindacale che acquisisce una revoca contestualmente a una nuova delega deve trasmettere in formato digitale sia la delega sia la revoca e conservare entrambi gli originali, unitamente alla copia del documento d'identità, secondo le modalità indicate nel precedente paragrafo 4.
Nel caso di pagamento diretto da parte dell'INPS dei trattamenti di integrazione salariale, la revoca e/o la nuova delega devono essere consegnate al datore di lavoro, che provvederà a comunicare i dati all'Istituto e a conservare gli originali, secondo le modalità indicate nel precedente paragrafo 4.
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l'Organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione medesima.6. Misura del contributo sindacale
L'ammontare del contributo sindacale, riportato nel testo di delega, è stabilito nelle seguenti percentuali dell'importo lordo della prestazione:
- 0,00% ALAS;
- 1,10% NASPI;
- 0,80% DIS-COLL;
- 1,00% CIG;
- 0,80% sui restanti trattamenti (trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili).
7. Fornitura dati
Nell'applicazione “Deleghe su disoccupazione e cig”, accessibile dal sito istituzionale www.inps.it nell’area riservata ai servizi per i sindacati, l'INPS mette a disposizione dell'Organizzazione sindacale gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con indicazione dei relativi dati anagrafici e dell'importo, nonché l'elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore della medesima Organizzazione sindacale.
Per il tramite della medesima applicazione, l'Istituto provvede, inoltre, all'invio delle fatture relative al costo dei servizi e di tutte le eventuali comunicazioni inerenti alla convenzione.
La consultazione e il prelevamento di tali dati dovranno avvenire nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali stabilita dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.lgs n. 196/2003, e successive modificazioni.8. Rapporti finanziari, spese e rimesse
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontate dall’Istituto per l’espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 8 della convenzione e i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e l’Organizzazione sindacale.
L'Istituto verserà all’Organizzazione sindacale l'importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese per l’espletamento del servizio di riscossione delle quote associative, come di seguito individuate, e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento, nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.
Per il servizio di riscossione delle quote associative di cui alla convenzione in esame l’Organizzazione sindacale corrisponde all’Istituto gli importi di seguito indicati:
a) euro 5.400,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all’attivazione della convenzione, da corrispondere prima della stipula della convenzione medesima;
b) euro 1.100,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi di gestione;
c) euro 0,49 per la gestione delega per singola prestazione.
È altresì a carico dell’Organizzazione sindacale ogni altro onere inerente alla convenzione.
9. Clausola di salvaguardia
Dall'applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell'INPS, rimanendo l'Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l'associato e l'Organizzazione sindacale e alle vicende a esso relative.
Pertanto, l'Organizzazione sindacale esonera l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti. In particolare, nelle ipotesi di controversie riguardanti l'effettivo e valido rilascio della delega, l'Organizzazione sindacale stipulante che risulti definitivamente soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.
Inoltre, l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della convenzione. In particolare, l'Istituto è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell'Organizzazione sindacale stipulante o di strutture a essa associate, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.
L'Organizzazione sindacale stipulante è tenuta inoltre al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l'Organizzazione sindacale alla quale essi sono iscritti. Tali spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.10. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
La convenzione prevede in favore dell'Istituto la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell’Organizzazione sindacale, nonché in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Organizzazione stessa, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 13 della convenzione e che rendano opportuna o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo convenzionale, nonché qualora il servizio di riscossione diventi troppo oneroso per l’INPS a seguito del verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (cfr. l’art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale.
Prima di esercitare tale facoltà di recesso unilaterale, l'Istituto comunica all'Organizzazione sindacale, motivandola, la decisione di volere recedere dalla convenzione.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Organizzazione sindacale ha facoltà di comunicare le proprie osservazioni, eventualmente supportate dalla relativa documentazione.
Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l'Istituto comunica, dando ragione del mancato accoglimento delle osservazioni, il recesso unilaterale dalla convenzione ovvero, in accoglimento delle osservazioni, la volontà di non procedere al recesso.
L’Istituto ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall'articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
• perdita da parte dell’Organizzazione sindacale sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della convenzione;
• mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato alla convenzione medesima, che costituisce parte integrante della stessa;
• ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto o di altre Amministrazioni pubbliche da parte dell’Organizzazione sindacale;
• eventuali misure inibitorie adottate nei confronti dell’Organizzazione sindacale e/o dei suoi legali rappresentanti o di altri titolari di cariche dell’Organizzazione sindacale, dalle competenti Autorità giudiziarie o amministrative;
• uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella convenzione;
• mancato rispetto della buona fede nell’esecuzione della convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
• adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche che ricoprono cariche sociali previste dallo Statuto dell’Organizzazione sindacale, per fatti compiuti nella qualità e nell’esercizio delle proprie funzioni che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività convenzionate;
• mancato rispetto degli obblighi, a carico dell’Organizzazione sindacale, indicati nell’articolo 11 della convenzione in materia di protezione dei dati personali;
• perdita, in capo all’Organizzazione sindacale, della capacità generale a stipulare con la pubblica Amministrazione, anche temporanea, in base alla normativa vigente e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la pubblica Amministrazione.
Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, l’INPS comunicherà all’Organizzazione sindacale la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile, mediante PEC.
La cessazione dal servizio di riscossione della quota associativa, a seguito della risoluzione della convenzione o del recesso, ha effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.
La convenzione riconosce, inoltre, all’INPS la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione, ove il soggetto stipulante sia sottoposto ad indagini da parte delle competenti autorità giudiziarie, per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.
Tutte le comunicazioni devono essere effettuate a mezzo PEC.
11. Codice INPS
Il codice INPS assegnato è 1 30.
12. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi di cui trattasi e dei conseguenti versamenti a favore dell'Organizzazione FEDERAZIONE IMPIEGATI E OPERAI METALLURGICI (FIOM-CGIL), sono stati istituiti i seguenti conti:
• GPA29315 - per l'imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee per conto dell'Organizzazione FEDERAZIONE IMPIEGATI E OPERAI METALLURGICI (FIOM-CGIL);
• GPA39315 - per l'accreditamento all'Organizzazione FEDERAZIONE IMPIEGATI E OPERAI METALLURGICI (FIOM-CGIL), dei contributi associativi sopra citati;
• GPA18315 - per la rilevazione del debito verso l'Organizzazione FEDERAZIONE IMPIEGATI E OPERAI METALLURGICI (FIOM-CGIL).
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi in questione, da trattenere sulle somme da versare all’Organizzazione FEDERAZIONE IMPIEGATI E OPERAI METALLURGICI (FIOM-CGIL), devono essere imputati al conto esistente GPA24042.
Le rimesse a favore dell'Organizzazione sindacale in argomento saranno effettuate con le consuete procedure che consentono il pagamento accentrato ed effettuano, contestualmente, le rilevazioni contabili.
Nell'Allegato n. 2 sono descritte le variazioni apportate al piano dei conti.Il Direttore Generale Vincenzo Caridi