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Risoluzione Agenzia Entrate n. 26/E del 20.05.2024
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RISOLUZIONE N. 26/E
Roma, 20 maggio 2024
OGGETTO: Codice tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti
d’imposta, tramite modello F24, del credito maturato per effetto
dell'erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e
alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi di cui
all’articolo 1, commi da 21 a 25, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 -
Ridenominazione del codice tributo “1702”L’articolo 1, commi da 21 a 23, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, riconosce ai
lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della
legge 25 agosto 1991, n. 287, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli
stabilimenti termali, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 e alle condizioni
ivi indicate, un trattamento integrativo speciale, in relazione al lavoro notturno e alle
prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66,
effettuate nei giorni festivi.
Il successivo comma 24 del citato articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213,
prevede che il sostituto d'imposta compensa, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, il credito maturato per effetto dell'erogazione del predetto trattamento
integrativo speciale.
Tanto premesso, per consentire ai sostituti di imposta di utilizzare in compensazione
il credito di imposta in argomento, mediante modello F24 da presentare esclusivamente
tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, si ridenomina il
seguente codice tributo, istituito con risoluzione n. 51/E del 9 agosto 2023:
Divisione Servizi
______________Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione2
• “1702” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per
l’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e
straordinario effettuato nei giorni festivi - articolo 39-bis del decreto-legge
4 maggio 2023, n. 48, e articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre
2023, n. 213”.
Restano ferme le indicazioni sulle modalità di compilazione contenute nella citata
risoluzione n. 51/E del 9 agosto 2023.
IL DIRETTORE CENTRALEFirmato digitalmente