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Provvedimento Agenzia Entrate del 04.03.2024 (83793/2024)
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Prot. n. 83793/2024
Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle erogazioni liberali agli
enti del Terzo settore ai sensi del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze
1° marzo 2024
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
Dispone:
1. Soggetti obbligati alla trasmissione
1.1 A partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2023, i soggetti di cui all’articolo
1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1° marzo 2024 trasmettono
telematicamente all’Agenzia delle entrate le comunicazioni previste dal medesimo
decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1° marzo 2024, con le modalità
stabilite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 34431 del 9
febbraio 2018, secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato 1 al presente
provvedimento.
2. Termini delle trasmissioni
2.1 Ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze
del 1° marzo 2024, il termine ultimo per la trasmissione delle comunicazioni di cui al
presente provvedimento è il medesimo previsto dall'art. 78, commi 25 e 25-bis, della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall’articolo 16-bis, comma 4, del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.
2.2 Con esclusivo riferimento alle comunicazioni delle erogazioni liberali
effettuate nel 2023, come previsto dall’articolo 1, comma 8, del decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 1° marzo 2024, il termine ultimo di trasmissione è il
4 aprile 2024.
3. Trattamento dei dati
3.1 L’Agenzia delle entrate può accedere ai dati di cui al punto 1.1 per fornire
assistenza ai contribuenti in relazione alla dichiarazione precompilata, nonché ai fini
delle attività di controllo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 36-ter, comma 3-bis, del citato
D.P.R. n. 600 del 1973, nonché al fine di semplificare l’esibizione dei documenti da
parte del contribuente.
4. Correzione alle specifiche tecniche
4.1 Eventuali correzioni alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 al presente
provvedimento saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia
delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
5. Opposizione all’inserimento nella dichiarazione precompilata dei dati relativi
alle erogazioni liberali
5.1 Le disposizioni di cui al punto 9.1, lettera a), del provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate n. 34431 del 9 febbraio 2018 si applicano con riferimento alle
erogazioni liberali effettuate a partire dall’anno 2024. Per l’anno 2023, le disposizioni
di cui al punto 9.1, lettera b), del citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate n. 34431 del 9 febbraio 2018 si applicano a partire dalla data di pubblicazione
del presente provvedimento e fino alla data dell’8 aprile 2024.
6. Rinvio ai precedenti provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate
6.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento vengono
confermate tutte le disposizioni previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate n. 34431 del 9 febbraio 2018 e dal provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate n. 49889 del 19 febbraio 2021.
7. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali
7.1 Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all’atto della
predisposizione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 36, par. 4, del Regolamento
(UE) 2016/679 ed ha espresso il proprio parere nella seduta del 22 febbraio 2024.
Motivazioni
Il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, all’articolo 3, comma 4, prevede
che con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze siano individuati termini e
modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle
spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da
quelle già individuate dallo stesso decreto.
Al riguardo con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 3
febbraio 2021 è stata disciplinata la trasmissione all’Anagrafe tributaria, ai fini della
dichiarazione precompilata, dei dati riferiti alle erogazioni che abbiano il carattere di
liberalità. In base alla normativa transitoria prevista dal decreto di riforma del Terzo
Settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), il citato decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 3 febbraio 2021 individuava quali enti tenuti alla
trasmissione dei dati le Onlus, le Associazioni di promozione sociale, le Organizzazioni
di volontariato, le Cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri, le fondazioni e
associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la
valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e le fondazioni e
associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di
attività di ricerca scientifica.
Successivamente all’emanazione del citato decreto del 3 febbraio 2021, l’articolo
26 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, nel modificare l’articolo 104 del decreto
legislativo n. 117 del 2017, ha previsto che la normativa definitiva riguardante le
agevolazioni fiscali riferita alle erogazioni liberali agli enti del Terzo Settore (escluse le
ONLUS e le Fondazioni) fosse applicabile a partire dall’operatività del Registro unico
del Terzo Settore (di seguito “RUNTS”) e non più dopo l’autorizzazione della
Commissione europea.
Pertanto, a seguito della piena operatività del RUNTS e del passaggio definitivo
in tale registro delle Associazioni di promozione sociale, delle Organizzazioni di
volontariato e delle Cooperative sociali, con la soppressione dei precedenti registri, il
decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1° marzo 2024, in corso di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha ridefinito i criteri di individuazione dei
soggetti tenuti all’invio dei dati delle erogazioni liberali, allargando la platea anche ad
ulteriori enti iscritti nello stesso RUNTS che possono ricevere erogazioni detraibili o
deducibili ai sensi dell’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017.
Lo stesso decreto all’articolo 1 ha individuato i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati
relativi alle erogazioni liberali, di cui sono beneficiari, che danno diritto a deduzioni dal
reddito o detrazioni dall'imposta, distinguendo gli enti per cui la trasmissione resta
facoltativa e ha previsto che gli stessi soggetti comunicano altresì l’ammontare delle
erogazioni liberali restituite nell’anno precedente, con l’indicazione del soggetto a
favore del quale è stata effettuata la restituzione e dell’anno nel quale è stata ricevuta
l’erogazione rimborsata.
Il presente provvedimento, in relazione al quale è stato consultato il Garante per
la protezione dei dati personali, recepisce le novità introdotte dal citato decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze 1° marzo 2024 e stabilisce che la trasmissione
dei dati delle erogazioni liberali è effettuata con le stesse modalità previste dal
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 34431 del 9 febbraio 2018,
secondo le specifiche tecniche contenute all’allegato 1 al presente provvedimento. Le
comunicazioni sono effettuate entro il medesimo termine previsto per la comunicazione
dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all’articolo 78, commi 25 e 25-bis, della
legge 30 dicembre 1991, n. 413. Solo per la comunicazione dei dati delle erogazioni
riferite al 2023, il termine ultimo per la trasmissione dei dati è il 4 aprile 2024, come
stabilito dal comma 8 dell’articolo 1 del citato decreto del Ministro dell’Economia e
delle Finanze 1° marzo 2024.
Di conseguenza, viene posticipato, dal 20 marzo all’8 aprile 2024, il termine per
l’esercizio dell’opposizione all’utilizzo dei dati delle erogazioni liberali, effettuate nel
2023, nella dichiarazione precompilata.
Per il resto vengono mantenute le disposizioni previste dal precedente
provvedimento del 9 febbraio 2018.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma
1, 71, comma 3, lettera a), 73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2001 (articoli 5, comma 1, e 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
Decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998;
Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, articolo 14;
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, articolo 16-bis;
Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
Legge 30 dicembre 1991, n. 413, articolo 78, commi 25 e 25-bis;
Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157;
Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 settembre 2020, n. 106;
Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 26 ottobre 2021, n. 561;
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 30 gennaio 2018;
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 3 febbraio 2021;
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1° marzo 2024;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 34431 del 9 febbraio 2018;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 49889 del 19 febbraio 2021.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delleentrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1,
comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 4 marzo 2024IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente