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Provvedimento Agenzia Entrate del 07.05.2024 (221010/2024)
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Prot. n. 2024/Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 –
Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di
aiuti di Stato e di aiuti in regime “de minimis” per i quali è stata rifiutata l’iscrizione nei
registri RNA, SIAN e SIPA per aver indicato nei modelli Redditi, IRAP e 770 – periodo
d’imposta 2020 – dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativaIL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento,dispone
1. Elementi e informazioni a disposizione del contribuente
1.1 L’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, con le modalità previstedal presente provvedimento, le informazioni relative alla mancata registrazione degli aiuti
di Stato e degli aiuti in regime de minimis nei registri RNA (Registro Nazionale degli
aiuti di Stato), SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale), SIPA (Sistema italiano
della pesca e dell'acquacoltura) per aver indicato, nel prospetto “Aiuti di Stato” delle
dichiarazioni Redditi, IRAP e 770 presentate per il periodo di imposta 2020, dati non
coerenti con la relativa disciplina agevolativa.
L’Agenzia delle entrate rende disponibili le informazioni di cui al punto 1.2, per
consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni utili a regolarizzare
l’anomalia rilevata.1.2 Dati contenuti nelle comunicazioni di cui al punto 1.1:
a) codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;221010
c) data e protocollo telematico delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770, relative al
periodo d’imposta 2020;d) dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni
REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2020 per cui non è stato possibile
procedere all’iscrizione in RNA, SIAN e SIPA.
2. Modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente glielementi e le informazioni
2.1 L’Agenzia delle Entrate trasmette, mediante casella di Posta Elettronica Certificata, unacomunicazione, contenente le informazioni di cui al precedente punto 1.2, ai soggetti
presenti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti
disciplinato dall’art 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2002, n. 82 (Codice
dell’amministrazione digitale). Nei casi di assenza di indirizzo PEC, o di mancato
recapito, l’invio è effettuato per posta ordinaria.2.2 La stessa comunicazione e i relativi allegati sono consultabili dall’interessato all’interno
dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle entrate, denominata
“Cassetto fiscale” nella sezione “L’Agenzia scrive” – “Comunicazioni relative all’invito
alla compliance”.
3. Modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenziadelle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti
3.1 Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delledichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle
entrate eventuali inesattezze delle informazioni a disposizione e/o elementi, fatti e
circostanze dalla stessa non conosciuti, con le modalità indicate nella comunicazione di
cui al punto 2.1. La casella di Posta Elettronica Certificata utilizzata dall’Agenzia delle
entrate per inviare le comunicazioni di cui al punto 2 non è abilitata a ricevere messaggi
in entrata.
4. Modalità con cui gli elementi e le informazioni messi a disposizione dei contribuentisono resi disponibili alla Guardia di Finanza
4.1 I dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanzatramite strumenti informatici. La Guardia di Finanza, nell’assolvimento delle proprie
funzioni istituzionali, tratterà i dati personali, resi ad essa disponibili ai sensi del comma
636 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in modo autonomo e in qualità di titolare del
trattamento.5. Modalità con cui il contribuente può regolarizzare l’anomalia e beneficiare della
riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse5.1 Qualora la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei Registri sia imputabile a errori di
compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice
Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto “Aiuti di Stato”, il
contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione
integrativa recante i dati corretti. A seguito dell’avvenuta regolarizzazione, gli aiuti di
Stato e gli aiuti in regime de minimis sono iscritti in RNA, SIAN e SIPA nell'esercizio
finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale
sono dichiarati.5.2 Qualora la mancata registrazione dell’aiuto individuale non sia imputabile a errori di
compilazione del prospetto “Aiuti di Stato” di cui al punto 5.1, il contribuente può
regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo
integralmente l’aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.5.3 Con riferimento alle violazioni di cui ai punti 5.1 e 5.2 sono dovute le relative sanzioni in
relazione alle quali il contribuente può beneficiare della riduzione di cui all’articolo 13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in funzione della tempestività dei
suddetti adempimenti.6. Trattamento dei dati e misure di sicurezza adottate
6.1 Il trattamento dei dati personali è effettuato dall’Agenzia delle Entrate nel rispetto della
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e tutela della riservatezza di
cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 e di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni.6.2 Il trattamento dei dati personali in esame è necessario per adempiere gli obblighi a carico
dell’Agenzia delle Entrate previsti dalla normativa richiamata, nonché per l’esecuzione di
compiti istituzionali di interesse pubblico o, comunque, connessi all’esercizio di pubblici
poteri di cui è investita l’Agenzia delle Entrate (articolo 6, par. 1, lett. c) e e) del
Regolamento (UE) 2016/679).6.3 Fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 4.1, l’Agenzia delle Entrate assume il
ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo rappresentato nel
presente provvedimento. L’Agenzia delle Entrate si avvale, inoltre, del partner
tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo
dell’Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai
sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.6.4 I dati oggetto di trattamento sono individuati nel punto 1 del presente provvedimento. I
dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate nelle varie fasi del processo
rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione delle comunicazioni.6.5 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 par. 1, lett. e)
del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle Entrate conserva i dati oggetto del
trattamento per il tempo necessario all’attuazione degli obblighi derivanti dalla direttiva
2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 e dalla normativa nazionale di
recepimento.6.6 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f) del
Regolamento (UE) n. 2016/679), è stato previsto che i dati siano trattati in maniera da
garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti.6.7 L’Agenzia delle Entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste
dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a garantire la correttezza e
la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi
di legge e al Regolamento.6.8 Le Informative che il titolare del trattamento deve rendere agli Interessati ai sensi degli
artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, sono disponibili nella sezione dedicata alla
protezione dei dati personali del sito internet istituzionale dell’Agenzia delle Entrate
(www.agenziaentrate.gov.it).Motivazioni
Con il presente provvedimento, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono individuate le modalità con le quali sono
messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di
strumenti informatici, le informazioni riguardanti la mancata registrazione nei registri RNA,
SIAN e SIPA degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni
REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo di imposta 2020.L’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come sostituito dall’articolo 14, comma
1, lettera b), della legge 29 luglio 2015, n. 115, ha istituito presso il Ministero dello Sviluppo
Economico, ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Registro Nazionale degli aiuti
di Stato al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di
pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.Con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze e il Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali del
31 maggio 2017, n. 115, è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il
funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato.Il medesimo decreto prevede l’interoperabilità del RNA con le informazioni relative agli
aiuti concessi nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della
pesca e acquacoltura che continuano a essere contenute nei registri SIAN e SIPA, di
pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ora Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.Il decreto direttoriale della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero
dello Sviluppo Economico del 28 luglio 2017 ha definito i tracciati relativi ai dati einformazioni da trasmettere al Registro Nazionale degli aiuti di Stato, le modalità tecniche e
i protocolli di comunicazione per l'interoperabilità con i sistemi informatici.L’Agenzia delle entrate gestisce i c.d. aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” di cui
all’articolo 10 del suddetto Regolamento provvedendo alla loro iscrizione massiva nei predetti
Registri sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell’apposito prospetto “Aiuti di Stato”
delle rispettive dichiarazioni fiscali.Gli aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” si intendono concessi e sono registrati
nei Registri dall’Agenzia delle entrate nell’esercizio finanziario successivo a quello di
presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario.Per tali tipologie di aiuti sono tecnicamente inapplicabili sia la definizione di Soggetto
concedente, sia i meccanismi di registrazione e verifica preventiva alla concessione dell'aiuto
individuale. Pertanto, gli obblighi di consultazione nei Registri e di registrazione dell’aiuto
individuale sono assolti dall’Agenzia delle entrate in un momento successivo alla fruizione
dell’aiuto.Gli elementi e le informazioni riportati al punto 1.2 del presente provvedimento consentono
ai contribuenti di porre rimedio spontaneamente, secondo le modalità indicate al punto 5,
all’anomalia che ha determinato la mancata iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli
aiuti individuali indicati nel Modello Redditi, IRAP e 770 per il periodo di imposta 2020.Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono
richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e
circostanze dalla stessa non conosciuti.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate− Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articoli 57,62,66,
67, comma 1, 68, comma 1, 71 comma 3, lettera a); e articolo 73, comma 4);− Statuto dell’Agenzia delle entrate pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);− Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);− Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 9 del 12 gennaio 2001.
Disciplina normativa di riferimento− Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 – Disposizioni comuni
in materia di accertamento delle imposte sui redditi;− Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni – Riforma delle
sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiuntoe di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23
dicembre 1996, n. 662;− Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni – Disposizioni
generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a
norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;− Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive
modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle
imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore
aggiunto;− Decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni, recante modalità tecniche
di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da
sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale 12 agosto 1998, n. 187;− Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni – Istituzione
dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta
nonché riordino della disciplina dei tributi locali;− Legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni – Disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente;− Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;− Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 79952 del 10 giugno 2009,
recante adeguamento dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate alle prescrizioni del
Garante per la protezione dei dati personali di cui al provvedimento 18 settembre 2008;− Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione
e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale e
successive modificazioni;− Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
17.12.2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese;− Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive integrazioni e modificazioni – Norme
generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e
delle politiche dell'Unione europea (articolo 52 come sostituito dall’articolo 14, comma
1, lettera b), della legge 29 luglio 2015, n.115 “Registro nazionale degli aiuti di Stato”);− Legge 4 giugno 1984, n.194 – Interventi a sostegno dell’agricoltura (articolo 15 prevede
l’istituzione del Sistema informativo agricolo nazionale presso il Ministero
dell’agricoltura e delle foreste);− Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (articolo 1, commi da 634 a 636);− Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);− Decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 – Regolamento recante la disciplina per
il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52,
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;− Decreto direttoriale della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero
dello Sviluppo Economico del 28 luglio 2017 recante la definizione dei tracciati relativi
ai dati e informazioni da trasmettere al Registro nazionale Aiuti, le modalità tecniche e i
protocolli di comunicazione per l'interoperabilità con i sistemi informatici;− Legge 29 dicembre 2022, n, 197 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;− Decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34 - Misure urgenti a sostegno delle famiglie e imprese
per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e
adempimenti fiscali.− Decreto-legge del 29 marzo 2024, n. 39 - Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali
di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e
connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria;La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma,
IL DIRETTORE DELL’AGENZIAErnesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente
7 maggio 2024