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Provvedimento Agenzia Entrate del 09.05.2024 (224381/2024)
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Prot. n. 224381/2024
Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, riguardanti le modalità e i
termini di comunicazione all’Agenzia delle entrate dei trasferimenti, anche attraverso
movimentazione di conti, da o verso l’estero di mezzi di pagamento di cui all’articolo 1,
comma 2, lettera s), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari,Dispone:
1. Soggetti obbligati
1.1. Ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, i soggetti obbligati alla comunicazione
dei dati di cui al paragrafo 2, sono gli intermediari finanziari indicati nell’articolo 3,
comma 2, gli altri operatori finanziari di cui all’articolo 3, comma 3, lettere a) e d) e gli
operatori non finanziari di cui all’articolo 3, comma 5, lettera i) e i-bis), del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231.2. Oggetto della comunicazione
2.1. Sono comunicati, limitatamente ai dati e ai documenti conservati ai sensi e per gli effetti
di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i dati dei
trasferimenti da o verso l’estero, di importo pari o superiore a 5.000 euro, aventi ad
oggetto i mezzi di pagamento di cui all’articolo 1, comma 2, lettera s), del medesimo
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ed eseguiti, anche con movimentazione
di conti e anche in valuta virtuale ovvero in cripto-attività di cui all’articolo 67, comma
1, lettera c-sexies), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del2
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per conto o a favore di persone
fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi
dell’articolo 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.2.2. Gli elementi informativi da comunicare, relativi ai trasferimenti di cui al precedente
punto 2.1, sono:- la data, la causale, l’importo e la tipologia dell’operazione, ivi compresi i mezzi di
pagamento utilizzati;- l’eventuale rapporto continuativo movimentato e la relativa data di instaurazione,
ovvero in caso di operazione fuori conto, l’eventuale presenza di contante reale;- i dati identificativi, compreso l’eventuale stato estero di residenza anagrafica, delle
persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate,
che dispongono l’ordine di pagamento;- i dati identificativi delle persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e
associazioni equiparate destinatari dell’ordine di accreditamento, compreso
l’eventuale stato estero di provenienza dei fondi, se presente;- qualora presenti in relazione alle tipologie di operazioni identificate dalle causali
di cui all’allegato 5.Tabella Causali Analitiche, i dati identificativi
dell’intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria
esteri, compreso lo stato estero di provenienza dei fondi.Le causali da utilizzare ai fini della comunicazione sono quelle analiticamente indicate
nell’allegato 5.Tabella Causali Analitiche.3. Modalità trasmissione
3.1. I dati di cui al paragrafo 2 sono trasmessi utilizzando il Sistema di Interscambio Dati
(SID), organizzati in file conformi alle specifiche tecniche di cui agli allegati:1.Modalità di compilazione;
2.Specifiche Tecniche;
3.Tracciato dei Diagnostici e delle Ricevute;
4.Tabella di Decodifica dei Codici di Errore, dei Diagnostici e delle Ricevute;
5.Tabella delle Causali Analitiche.
Al fine della trasmissione dei dati deve essere utilizzato il software di controllo e di
preparazione dei file da trasmettere, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle
entrate.3
4. Termini per la comunicazione
4.1. La comunicazione di cui al paragrafo 2 è effettuata annualmente ed è trasmessa entro il
termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari
relativa al medesimo anno di riferimento della comunicazione stessa.5. Efficacia del provvedimento
5.1. Il presente provvedimento sostituisce e abroga il precedente atto dispositivo del 16
luglio 2015.5.2. In coerenza con la decorrenza delle modifiche apportate al decreto-legge 28 giugno
1990, n. 167, dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono oggetto di comunicazione le
operazioni relative a cripto-attività poste in essere a partire dall’anno 2023.6. Ricevute ed esiti
6.1. La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del
file, a seguito del risultato positivo dell’elaborazione, comunicata mediante un esito di
elaborazione (ricevuta). La ricevuta, redatta in conformità alle specifiche tecniche
descritte nell’allegato 3.Tracciato dei Diagnostici e delle Ricevute, riporta le
informazioni di dettaglio sull’esito della comunicazione. I controlli effettuati e le
tipologie di esito conseguenti alle elaborazioni sono descritti nell’allegato 1.Modalità di
compilazione.7. Trattamento dei dati
7.1. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dall’Agenzia delle entrate nel rispetto
della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e tutela della
riservatezza prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, e dei
princìpi fissati dalla già menzionata normativa.7.2. Il trattamento dei dati personali oggetto del presente provvedimento è necessario per
adempiere agli obblighi a carico dell’Agenzia delle entrate previsti dal decreto-legge 28
giugno 1990, n. 167, il quale stabilisce che i dati relativi ai trasferimenti e alle
movimentazioni oggetto di rilevazione ai sensi dell’art. 1, comma 1, del medesimo
decreto-legge n. 167 del 1990 sono trasmessi all’Agenzia delle entrate.7.3. Il trattamento dei dati personali oggetto del presente provvedimento è altresì necessario
per l’esecuzione dei compiti istituzionali di interesse pubblico o, comunque, connessi
all’esercizio dei pubblici poteri di cui è investita l’Agenzia delle entrate (articolo 6, par.
1, lett. c) ed e) del Regolamento (UE) 2016/679).4
7.4. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione
all’intero processo rappresentato nel presente provvedimento. L’Agenzia delle entrate
si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del
sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del
trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.7.5. I dati oggetto del trattamento sono individuati nel paragrafo 2 del presente
provvedimento e rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione delle
comunicazioni.7.6. I dati e le informazioni, che pervengono all’Anagrafe tributaria, sono raccolti e archiviati
in apposita sezione dell’Anagrafe tributaria.7.7. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione [articolo 5, par. 1, lett.
e) del Regolamento (UE) 2016/679], l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del
trattamento per 20 anni.7.8. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza [articolo 5, par. 1, lett. f) del
Regolamento (UE) 2016/679], è stato previsto che i dati siano trattati in maniera da
garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti.7.9. L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste
dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a garantire la correttezza
e la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli
obblighi di legge e al Regolamento stesso.7.10. Sul trattamento dei dati personali indicati del presente provvedimento è stata eseguita la
valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 35 del
Regolamento (UE) 2016/679.8. Evoluzione delle specifiche tecniche
8.1. Eventuali modifiche delle specifiche tecniche, allegate al presente provvedimento, sono
pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, dandone
comunicazione nel medesimo sito.Motivazioni
Il presente provvedimento realizza un adeguamento delle disposizioni attuative dell’articolo
1 del decreto-legge n. 167 del 1990, che regola la rilevazione ai fini fiscali dei trasferimenti
da e per l’estero di mezzi di pagamento.La norma è stata oggetto di modifica ad opera dell’articolo 1, comma 129, lettera a), della
legge del 29 dicembre 2022, n. 197, in vigore dal 1° gennaio 2023, che, a sua volta, ha
novellato la disciplina del monitoraggio fiscale, includendovi i riferimenti alle cripto-attività,5
[di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi]
e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale [di cui all’articolo 3, comma 5, lettera i-bis),
del decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231].La disciplina sul monitoraggio fiscale era già stata modificata, al fine di allinearla alla
normativa antiriciclaggio, dall’articolo 8 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90,
attuativo della direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva antiriciclaggio), entrato in vigore
dal 4 luglio 2017. A decorrere da tale data, gli obblighi di comunicazione venivano fatti
ricadere sui soggetti individuati dall’articolo 1 del decreto-legge n. 167 del 1990, tra cui i
prestatori di servizi in valuta virtuale, nel testo vigente fino alle modifiche apportate dalla
legge n. 197 del 2022.Inoltre, l’articolo 16 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, ha modificato i limiti di carattere
oggettivo stabiliti nell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990, precisando, al
comma 2, che le predette modifiche avrebbero trovato applicazione a partire dalle
comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021.Il provvedimento pertanto interviene, in primo luogo, recependo, al paragrafo 1,
l’ampliamento delle categorie di soggetti obbligati alla comunicazione, inserendovi prestatori
di servizi in valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale, e, al paragrafo 2, le
integrazioni al set di dati da inviare.In secondo luogo, il provvedimento dispone che ai fini delle regole del monitoraggio fiscale
si adottano le stesse modalità di rilevazione delle operazioni oggetto di comunicazione,
modalità già in uso ai fini della conservazione dei dati e dei documenti per il contrasto del
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di cui al Decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231.Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:
- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57; 62; 66; 67, comma 1; 68,
comma 1; 71, comma 3, lettera a); 73, comma 4);- Statuto dell’Agenzia delle Entrate;
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate;
- Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.b) Disciplina normativa di riferimento:
- Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 (articolo 8): Attuazione della direttiva
(UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e
recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del6
regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i
trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006;- Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231: Attuazione della direttiva
2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del
terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;- Decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 (articolo 1), convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227: Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti
da e per l'estero di denaro, titoli e valori;- Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: Testo unico
delle imposte sui redditi;- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003:
Modalità e termini di comunicazione dei dati all'anagrafe tributaria da parte degli
intermediari in relazione a trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori,
nonché delle operazioni oggetto di regolarizzazione di attività detenute all'estero;- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 46575 del 2 luglio 2010:
Modifiche alle modalità e ai termini di comunicazione dei dati all’Anagrafe
tributaria da parte degli operatori finanziari in relazione a trasferimenti da e per
l'estero di denaro, titoli e valori, nonché delle operazioni oggetto di
regolarizzazione di attività detenute all’estero;- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 58231 del 24 aprile
2014: Modifiche alle modalità e ai termini di comunicazione all’Agenzia delle
entrate dei trasferimenti, anche attraverso movimentazione di conti, da o verso
l'estero di mezzi di pagamento;- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 96634 del 16 luglio
2015: Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n.
58231 del 24 aprile 2014 recante modifiche alle modalità e ai termini di
comunicazione all’Agenzia delle entrate dei trasferimenti, anche attraverso
movimentazione di conti, da o verso l'estero di mezzi di pagamento.La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene
luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.Roma, 9 maggio 2024
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente