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Circolare INPS n.68 del 23.05.2024
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INDICE
1. Premessa
2. Chiarimenti in merito ai requisiti per accedere al prepensionamento
3. Effetti sulle attività di monitoraggio
4. Istruzioni contabili
1. Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2023, n. 213, che all’articolo 1, comma 141, reca disposizioni in materia di prepensionamento editoria di cui all’articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
In particolare, il citato articolo 1, comma 141, dispone che: “Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in aggiunta alle risorse ivi previste, ferma restando la data del 31 dicembre 2023 per la presentazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell’articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è autorizzata la spesa massima di euro 10,4 milioni per l’anno 2024, di euro 10,5 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di euro 2,4 milioni per l’anno 2027 ai fini dell’accesso al pensionamento di cui al primo periodo del predetto comma 500 anche nell’anno 2024.
Alla copertura degli oneri di cui al primo periodo del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria, di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificato dal comma 315 del presente articolo”.
Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le istruzioni per l’applicazione del citato articolo 1, comma 141, della legge n. 213 del 2023.
2. Chiarimenti in merito ai requisiti per accedere al prepensionamento
L’articolo 1, comma 141, della legge n. 213 del 2023, prevede che, “ferma restando la data del 31 dicembre 2023 per la presentazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi”, sono destinate ulteriori risorse finanziarie fino all’anno 2027 per le finalità di cui all’articolo 1, comma 500, della legge n. 160 del 2019, “ai fini dell’accesso al pensionamento di cui al primo periodo del predetto comma 500 anche nell’anno 2024”.
Per quanto concerne la disciplina di accesso al prepensionamento in esame, si rinvia ai requisiti e alle condizioni previste dall’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e dall’articolo 1, comma 500, della legge n. 160 del 2019, come precisati nelle circolari n. 93 del 6 agosto 2020, n. 126 del 6 novembre 2020 e nel paragrafo 4 della circolare n. 10 del 31 gennaio 2023.
Si forniscono, inoltre, i seguenti chiarimenti.
Il prepensionamento di cui al citato articolo 1, comma 500, della legge n. 160 del 2019, trova applicazione esclusivamente nei confronti dei “lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell’articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148”. I lavoratori dipendenti delle imprese in argomento devono essere ammessi con decreto ministeriale al trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzato al prepensionamento nel limite delle unità ammesse dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Al riguardo, come ribadito dall’articolo 1, comma 141, della legge n. 213 del 2023, si precisa che, anche a seguito dell’autorizzazione di ulteriori risorse, resta ferma la necessità che i predetti piani siano stati presentati al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali entro il 31 dicembre 2023.
L’articolo 1, comma 500, della legge n. 160 del 2019, prevede un requisito contributivo ridotto rispetto a quello di cui all’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge n. 416 del 1981, “limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023”. In applicazione di tale norma, il requisito contributivo di 35 anni deve essere maturato non oltre il 31 dicembre 2023 (cfr. il paragrafo 2 della circolare n. 93 del 2020).
In considerazione del fatto che il suddetto articolo 1, comma 141, della legge n. 213 del 2023, autorizza ulteriori risorse al fine di consentire l’accesso al pensionamento ai sensi del citato articolo 1, comma 500, “anche nell’anno 2024”, fermo restando il perfezionamento del requisito contributivo entro il 31 dicembre 2023, il trattamento pensionistico può essere conseguito con decorrenza non successiva al mese di dicembre 2024. Conseguentemente, il trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzato al prepensionamento deve essere fruito entro e non oltre il 30 novembre 2024, data ultima entro la quale deve essere presentata la domanda di pensione.
In ogni caso, si evidenzia che non possono essere accolte domande di prepensionamento che comportino il superamento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa previsti a oggi fino all’anno 2027, ai sensi del combinato disposto dei citati comma 500 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019 e comma 141 dell’articolo 1 della legge n. 213 del 2023.
Si rammenta, infine, con riferimento alla posizione assicurativa del richiedente, che l’ultima contribuzione deve essere accreditata a titolo di trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzata al prepensionamento e che la domanda di pensione deve essere presentata a pena di decadenza entro il termine di 60 giorni, che decorre secondo i criteri illustrati nel paragrafo 1 della circolare n. 126 del 2020. Si ricorda, inoltre, che il trattamento pensionistico anticipato decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.
3. Effetti sulle attività di monitoraggio
Il citato articolo 1, comma 500, della legge n. 160 del 2019, prevede che i trattamenti pensionistici siano erogati nell’ambito dei limiti di spesa stabiliti e che l’INPS provveda al monitoraggio delle domande di pensionamento, assegnando la priorità secondo l’ordine cronologico di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l’ente competente.
Si rammenta che, per la valutazione del raggiungimento del limite di spesa previsto dalla norma, si procede a calcolare il maggiore onere pensionistico derivante dall’anticipo di pensione rispetto al requisito di cui all’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge n. 416 del 1981, come modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157, tenuto conto della spesa pensionistica complessiva prevista in termini prospettici per il periodo entro il quale, proiettando la contribuzione, gli interessati perfezionano il requisito contributivo di cui al citato articolo 37, adeguato alla speranza di vita (cfr. il paragrafo 3 della circolare n. 93 del 2020).
Ai fini della determinazione del predetto requisito di cui al richiamato articolo 37, si tiene conto di quanto previsto dall’articolo 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché del fatto che il decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, del 18 luglio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2023, non ha previsto incrementi per il biennio 2025/2026.
Tutte le istanze che, in termini prospettici, prevedano una spesa successiva al 2027 non possono, pertanto, trovare accoglimento.
4. Istruzioni contabili
Come specificato in premessa, l’articolo 1, comma 141, della legge n. 213 del 2023, ha stanziato ulteriori risorse finanziarie per gli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, in aggiunta a quelle previste dall’articolo 1, comma 500, della legge n. 160 del 2019, per l’accesso al prepensionamento dei lavoratori dipendenti da imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale.
Per le connesse rilevazioni contabili della misura in oggetto si conferma il conto di onere in uso GAS30159, destinato ad accogliere l’onere per il prepensionamento, opportunamente ridenominato, come riportato nell’allegata variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale Valeria Vittimberga