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Circolare INPS n.74 del 25.06.2024
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INDICE
1. Contribuzione IVS
2. Contribuzione di maternità
3. Contribuzione INAIL
4. Agevolazioni (territori montani e zone svantaggiate)
5. Tabelle contributi anno 2024
6. Modalità di pagamento
7. Recupero contributivo a seguito dell’adeguamento per l’anno 2023 dell’addizionale giornaliera fissa IVS di cui all’articolo 22 della legge n. 160/1975
1. Contribuzione IVS
La contribuzione IVS dovuta dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali è determinata applicando le aliquote di finanziamento al reddito convenzionale individuato in base alla classificazione delle aziende nelle quattro fasce di reddito indicate nella “Tabella D”, allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, rimodulate a partire dal 1° luglio 1997 dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e convertite in euro, come da circolare n. 83 del 23 aprile 2002.
Il reddito convenzionale per ciascuna fascia è determinato, ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 233/1990, moltiplicando il reddito medio convenzionale giornaliero - stabilito annualmente con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli - per il numero di giornate indicate nella citata “Tabella D”, in corrispondenza della fascia di reddito in cui si colloca l’azienda.
Per l’anno 2024 il predetto reddito giornaliero, stabilito con il decreto del Direttore Generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 21 maggio 2024, è fissato nella misura pari a 63,06 euro.
Le aliquote di finanziamento da applicare al suddetto reddito sono state rideterminate dall’articolo 24, comma 23, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha disposto:“Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto”.
Tali aliquote sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2013 a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione autonoma coltivatori diretti, coloni e mezzadri ai sensi dell’articolo 2, comma 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Si riportano di seguito le tabelle B e C dell’allegato 1 del decreto-legge n. 201/2011.
Tabella B – Aliquota di finanziamento
Zona normale
Zona svantaggiata
Anno
Maggiore di 21 anni
Minore di 21 anni
Maggiore di 21 anni
Minore di 21 anni
2012
21,6%
19,4%
18,7%
15,0%
2013
22,0%
20,2%
19,6%
16,5%
2014
22,4%
21,0%
20,5%
18,0%
2015
22,8%
21,8%
21,4%
19,5%
2016
23,2%
22,6%
22,3%
21,0%
2017
23,6%
23,4%
23,2%
22,5%
2018
24,0%
24,0%
24,0%
24,0%
2019
24,0%
24,0%
24,0%
24,0%
2020
24,0%
24,0%
24,0%
24,0%
2021
24,0%
24,0%
24,0%
24,0%
2022
24,0%
24,0%
24,0%
24,0%
2023
24,0%
24,0%
24,0%
24,0%
2024
24,0%
24,0%
24,0%
24,0%
Tabella C – Aliquota di computo
Anni
Aliquota di computo
2012
21,6%
2013
22,0%
2014
22,4%
2015
22,8%
2016
23,2%
2017
23,6%
2018
24,0%
2019
24,0%
2020
24,0%
2021
24,0%
2022
24,0%
2023
24,0%
2024
24,0%
Le aliquote da applicare, pertanto, ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali per l’anno 2024 sono quelle stabilite, a decorrere dall’anno 2018, senza distinzione né di ubicazione né di giovane età, pari alla misura del 24,00%.
Le aliquote di finanziamento sono comprensive del contributo addizionale del 2%, previsto dall’articolo 12, comma 4, della legge n. 233/1990.
Alla contribuzione così determinata si aggiunge il contributo addizionale per ogni giornata di iscrizione di cui al primo comma dell’articolo 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160, rideterminato annualmente nella misura prevista dall’articolo 22 della medesima legge. Per l’anno 2024 il contributo è pari a 0,79euro, calcolato nel limite massimo di 156 giornate annue per ciascuna unità attiva.
Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2024, le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consentono ai lavoratori autonomi con più di sessantacinque anni di età, titolari di pensione calcolata con il sistema retributivo o con il sistema misto presso le gestioni dell’Istituto, di richiedere la riduzione del 50% dei contributi dovuti. Si richiamano, a tale proposito, i chiarimenti e le indicazioni fornite con le circolari n. 69 del 26 marzo 1998 e n. 138 del 25 giugno 1998.
2. Contribuzione di maternità
Per l’anno 2024 il contributo annuo ai fini della copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni di maternità resta fissato nella misura di 7,49 euro ed è dovuto per ciascuna unità iscritta alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri come disposto dell’articolo 82 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
3. Contribuzione INAIL
Essendo stato raggiunto l’aumento dei contributi, previsto dall’articolo 28 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, per il quinquennio 2001 – 2005, e fermo restando quanto stabilito dagli articoli 257 e 262 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, recante “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, il contributo di cui all’articolo 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per l’anno 2024, resta fissato nella misura capitaria annua di:
- 768,50 euro (per le zone normali);
- 532,18 euro (per i territori montani e le zone svantaggiate).
Il decreto 8 novembre 2023 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, ha fissato nella misura pari al 15,11% la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disposti dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Tale riduzione deve essere applicata alle aziende individuate ed elencate nei tracciati trasmessi dall’INAIL.
4. Agevolazioni (territori montani e zone svantaggiate)
Al fine dell’individuazione delle aree in argomento, nei confronti delle categorie dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali, occorre fare riferimento all’articolo 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, per i territori montani, e all’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per le zone agricole svantaggiate.
5. Tabelle contributi anno 2024
Nell’Allegato n. 1 alla presente circolare sono riportate le tabelle con le aliquote in vigore per l’anno 2024 e gli importi della contribuzione da versare per le categorie interessate.
6. Modalità di pagamento
Il pagamento della contribuzione deve essere effettuato in quattro rate utilizzando il modello F24.
Le indicazioni per il pagamento mediante i modelli F24 saranno disponibili nel Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura.
I termini di scadenza per il pagamento sono il 16 luglio 2024, il 16 settembre 2024, il 18 novembre 2024 e il 16 gennaio 2025.
7. Recupero contributivo a seguito dell’adeguamento per l’anno 2023 dell’addizionale giornaliera fissa IVS di cui all’articolo 22 della legge n. 160/1975
Tenuto conto dell’adeguamento annuale da applicare all’addizionale fissa giornaliera IVS, a seguito della variazione dell’indice dei prezzi al consumo accertato dall’ISTAT per l’anno 2023, pari a +8,1%, si è reso necessario procedere al ricalcolo contributivo delle giornate tariffate nell’esercizio 2023 applicando l’addizionale fissa giornaliera di 0,75 euro, anziché quella imposta in precedenza pari a 0,69 euro.
Il Direttore Generale Valeria Vittimberga