-
Circolare INPS n.84 del 23.07.2024
-
INDICE
1. Premessa e quadro normativo
2. Destinatari
3. Requisiti
3.1 Assenza di titolarità di trattamento pensionistico diretto e di iscrizione presso altre forme previdenziali obbligatorie
3.2 Non essere beneficiari di Assegno di inclusione di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85
3.3 Avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda
3.4 Avere dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro
3.5 Essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria
3.6 Essere titolari di partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso
4. Calcolo, misura, durata e decorrenza della prestazione
5. Presentazione della domanda
6. Decadenza dalla prestazione
7. Regime delle incompatibilità
8. Finanziamento e monitoraggio
9. Misure di politiche attive connesse all’indennità ISCRO
10. Ricorsi
11. Istruzioni procedurali
12. Regime fiscale
13. Istruzioni contabili
1. Premessa e quadro normativo
La legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” (di seguito, anche legge di Bilancio 2024), all’articolo 1, commi da 142 a 155, disciplina l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, denominata ISCRO. Tale misura è stata introdotta in via sperimentale per il triennio 2021-2023 dall’articolo 1, comma 386, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, e riconosciuta a regime, dal 1° gennaio 2024, dalle richiamate disposizioni di cui alla legge di Bilancio 2024.
Da ultimo è intervenuto l’articolo 17-bis del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, che ha modificato il comma 155 dell’articolo 1 della legge n. 213 del 2023.
Con la presente circolare si illustra la misura in commento e si forniscono le relative istruzioni ammnistrative.
2. Destinatari
L’ articolo 1, comma 143, della legge n. 213 del 2023, prevede che l’indennità ISCRO è riconosciuta ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 53 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
In particolare, tale indennità è riconosciuta ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplice con reddito da lavoro autonomo iscritti alla citata Gestione separata e in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo 3.
3. Requisiti
L’indennità ISCRO è riconosciuta ai lavoratori, come individuati al precedente paragrafo 2, che possono fare valere congiuntamente, oltre l’iscrizione alla Gestione separata, anche i seguenti requisiti, previsti dall’articolo 1, comma 144, della legge n. 213 del 2023:
“a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
b) non essere beneficiari di Assegno di inclusione di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
c) aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;
d) aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;
e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso”.
Si ricorda, che l’iscrizione alla Gestione separata deve essere formalizzata, ai sensi del richiamato articolo 2, commi 26 e 27, della legge n. 335 del 1995, a cura del libero professionista, non conseguendo in via automatica agli adempimenti dichiarativi e di versamento della contribuzione effettuati; pertanto, è necessario, per la fruizione dell’indennità, che i potenziali destinatari della stessa procedano prima della presentazione della domanda alla formale iscrizione – con le consuete modalità - alla predetta Gestione.
3.1 Assenza di titolarità di trattamento pensionistico diretto e di iscrizione presso altre forme previdenziali obbligatorie
Ai fini dell’accesso all’indennità ISCRO il richiedente la prestazione non deve essere titolare di trattamenti pensionistici diretti a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della medesima, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché dell’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni (c.d. APE sociale). Riguardo ai rapporti con tale ultima indennità, come chiarito al paragrafo 7.3 della circolare n. 62 del 25 maggio 2022, si ribadisce che, ove sia riconosciuta l’APE sociale, l’indennità ISCRO in godimento, la cui percezione si sovrapponga a quella dell’APE sociale, è considerata come prestazione indebita e, in quanto tale, è recuperata dall’Istituto.
La prestazione ISCRO è, invece, compatibile e cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
La lettera a) del comma 144 del richiamato articolo 1 prevede, unitamente al requisito di cui sopra, la non iscrizione del richiedente l’indennità ISCRO ad altre forme previdenziali obbligatorie. Tale requisito si intende soddisfatto qualora l’assicurato non risulti iscritto presso altre forme previdenziali obbligatorie alla data di presentazione della domanda.
I richiamati requisiti, ai sensi del comma 146 dell’articolo 1 in argomento, devono entrambi sussistere – oltre che alla data di presentazione della domanda - durante l’intero periodo di fruizione della prestazione ISCRO, pena la decadenza dalla stessa (cfr. il successivo paragrafo 6 della presente circolare).
3.2 Non essere beneficiari di Assegno di inclusione di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85
Ai fini dell’accesso alla prestazione ISCRO, la lettera b) del comma 144 dell’articolo 1 della legge n. 213 del 2023 prevede che il richiedente l’indennità non debba essere beneficiario dell’Assegno di inclusione di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Anche con specifico riferimento a tale requisito, il successivo comma 146 dispone che il requisito deve permanere durante l’intero periodo di fruizione della indennità ISCRO, pena la decadenza dalla prestazione stessa (cfr. il successivo paragrafo 6 della presente circolare).
3.3 Avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda
L’articolo 1, comma 144, lettera c), della legge n. 213 del 2023 prevede un ulteriore requisito reddituale che l’assicurato deve fare valere per l’accesso all’indennità ISCRO. In particolare, ai sensi della richiamata disposizione normativa, il richiedente la prestazione, nell’anno che precede la presentazione della domanda dell’indennità ISCRO, deve avere prodotto un reddito da lavoro autonomo inferiore al 70 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all’anno che precede quello di presentazione della domanda.
In ragione della disposizione sopra richiamata, pertanto, il reddito utile per la verifica di tale requisito varia in funzione dell’anno di presentazione della domanda.
Se, ad esempio, la domanda di indennità ISCRO è presentata nell’anno 2024, il reddito da lavoro autonomo da considerare è quello risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’anno 2023 (anno precedente alla presentazione della domanda) che deve essere inferiore al 70 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo degli anni 2021 e 2022 (due anni precedenti all’anno che precede la presentazione della domanda).
Esempio
- Anno di presentazione della domanda: 2024
- Reddito dell’anno 2023 (antecedente alla domanda) pari a € 7.000,00
- Redditi del biennio precedente all’anno antecedente la domanda:
2021
€ 10.000,00
2022
€ 11.000,00
Somma 2021 e 2022
€ 21.000,00
Media del biennio
€ 10.500,00
70% della media
€ 7.350,00
L’assicurato soddisfa il requisito in quanto il reddito dell’anno 2023, pari a € 7.000,00, è inferiore a € 7.350,00 (70 per cento della media dei redditi dei due anni 2021 e 2022).
Si precisa che il reddito cui si riferisce la disposizione sopra richiamata è relativo al solo reddito prodotto per lo svolgimento dell’attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR, ed esposto nella dichiarazione dei redditi - nel quadro “RE” nel caso di attività professionale individuale, nel quadro “RH” nel caso di partecipazione a studi associati o società semplice con reddito da lavoro autonomo o nel quadro “LM” per i soggetti in regime forfettario - e non anche ad altre tipologie di reddito, quale il reddito da lavoro dipendente o parasubordinato o da partecipazione a impresa.
3.4 Avere dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro
L’articolo 1, comma 144, lettera d), della legge di Bilancio 2024 prevede che l’assicurato richiedente l’indennità in argomento deve avere dichiarato, nell’anno che precede la presentazione della domanda, un reddito di importo pari o inferiore a 12.000 euro; tale importo è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente.
Si precisa che il reddito a cui si riferisce la disposizione sopra richiamata è relativo al solo reddito prodotto per lo svolgimento dell’attività lavorativa autonoma di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR, ed esposto nella dichiarazione dei redditi - nel quadro “RE” nel caso di attività professionale individuale, nel quadro “RH” nel caso di partecipazione a studi associati o società semplice con reddito da lavoro autonomo o nel quadro “LM” per i soggetti in regime forfettario - e non anche ad altre tipologie di reddito quale il reddito da lavoro dipendente o parasubordinato o da partecipazione a impresa.
3.5 Essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria
Un ulteriore requisito di accesso all’indennità ISCRO è indicato alla lettera e) del comma 144 dell’articolo 1 della legge n. 213 del 2023.
In particolare, la citata disposizione normativa prevede che il richiedente la prestazione debba essere in regola con gli adempimenti contributivi e con i versamenti previdenziali obbligatori; pertanto, il riconoscimento dell’indennità è subordinato all’esito positivo della verifica di regolarità contributiva tramite il servizio DURC Online di cui al decreto interministeriale del 30 gennaio 2015.
3.6 Essere titolari di partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso
La lettera f) del comma 144 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024 prevede, infine, che per l’accesso all’indennità ISCRO l’assicurato, alla data di presentazione della domanda, deve essere titolare di partita IVA attiva da almeno tre anni per lo svolgimento dell’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
Il periodo di osservazione si calcola andando a ritroso di tre anni dalla data di presentazione della domanda di indennità ISCRO. Nel predetto periodo deve essere presente una attività professionale attiva con relativa partita IVA e la stessa deve essere connessa all’attività autonoma per cui l’assicurato intende presentare domanda di indennità ISCRO. Nel caso di partecipante a studio associato viene verificata la partecipazione dello stesso nello studio nel periodo di osservazione.
4. Calcolo, misura, durata e decorrenza della prestazione
L'indennità ISCRO, ai sensi dell’articolo 1, comma 147, della legge n. 213 del 2023 è pari al 25 per cento, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda.
Ad esempio, per una domanda presentata nel 2024, se l’assicurato ha dichiarato per gli anni 2021 e 2022 (due anni precedenti all’anno che precede la presentazione della domanda) rispettivamente un reddito pari a 6.000 euro e a 5.000 euro, si determina la media degli stessi (€ 6.000 + € 5.000 = € 11.000/2 = € 5.500), ottenendo il valore di 5.500 euro, quindi, si divide quest’ultimo importo per due (base semestrale € 5.500/2 = € 2.750) e si procede a calcolare la misura della prestazione che è pari a 687,50 euro (€ 2.750 x 25/100).
Il successivo comma 148 dell’articolo 1 in commento prevede che la prestazione ISCRO non possa essere di importo mensile inferiore a 250 euro e non possa superare l’importo mensile di 800 euro. In ragione della citata disposizione normativa, pertanto, qualora la misura della prestazione - come sopra determinata - risulti di importo inferiore a 250 euro o superiore a 800 euro, l’indennità è erogata in misura pari, rispettivamente, a 250 euro mensili e a 800 euro mensili.
I suddetti importi di 250 euro e di 800 euro, determinati per legge, sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto all'anno precedente.
Ai sensi del menzionato comma 147, la prestazione ISCRO è erogata per sei mensilità, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda e non comporta accredito di contribuzione figurativa.
L'indennità ISCRO, ai sensi dell’articolo 1, comma 150, della legge n. 213 del 2023, non può essere richiesta nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione della stessa.
5. Presentazione della domanda
Ai sensi del comma 145 dell’articolo 1 della legge n. 213 del 2023, per fruire dell’indennità ISCRO i potenziali beneficiari devono presentare domanda all'INPS esclusivamente in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno anno di fruizione, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato sul portale web dell’Istituto. Laddove il 31 ottobre cada di domenica la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno utile non festivo.
La domanda sarà disponibile dal 15 giugno di ogni anno, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile dalla home page del sito dell’Istituto (www.inps.it), seguendo il percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare “Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)”.
Successivamente alla presentazione della domanda, sarà possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della stessa e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.
Le credenziali di accesso al servizio per la prestazione della domanda sono le seguenti:
• SPID di livello 2 o superiore;
• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
• Carta nazionale dei servizi (CNS).
Inoltre, è possibile presentare domanda tramite gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
In alternativa al portale web, l’indennità in esame può essere richiesta tramite il servizio Contact Center multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) o al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Per l’anno 2024 la domanda di indennità ISCRO sarà disponibile dal 1° agosto 2024 e potrà essere presentata fino al 31 ottobre 2024.
La disponibilità del servizio verrà resa nota con apposita comunicazione sul sito istituzionale.
Ai fini della verifica dei requisiti reddituali di cui ai paragrafi 3.3 e 3.4 della presente circolare, in sede di presentazione della domanda, l’assicurato deve autocertificare i redditi prodotti per ciascuno degli anni di interesse, salvo che gli stessi non siano già a disposizione dell’Istituto; in tale ultima ipotesi, ai fini della verifica dei requisiti reddituali, verranno presi in considerazione i dati reddituali di cui dispone l’Istituto.
Per la successiva verifica dei requisiti di cui sopra, l'INPS comunica all'Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti e quest’ultima comunica all'INPS l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione tra le Parti.
In considerazione della previsione di cui al comma 155 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024 (cfr. il successivo paragrafo 9 della presente circolare), che prevede la partecipazione da parte dei beneficiari della prestazione a percorsi di aggiornamento professionale, in sede di presentazione della domanda per l’accesso all’indennità ISCRO il richiedente la prestazione è tenuto ad autorizzare l’Istituto alla trasmissione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige dei propri dati di contatto nell'ambito del Sistema Informativo di Inclusione Sociale e Lavorativa, nonché del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sulla piattaforma digitale per l'inclusione sociale e lavorativa.
6. Decadenza dalla prestazione
Il beneficiario dell’indennità ISCRO decade dal diritto alla prestazione al verificarsi dei seguenti casi:
1) titolarità di trattamento pensionistico diretto di cui al paragrafo 3.1 della presente circolare (combinato disposto di cui all’art. 1, comma 144, lett. a), e comma 146, della legge n. 213 del 2023);
2) iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie (combinato disposto di cui all’art. 1, comma 144, lett. a), e comma 146, della legge n. 213 del 2023);
3) titolarità dell’Assegno di inclusione di cui al decreto-legge n. 48 del 2023, (combinato disposto di cui all’art. 1, comma 144, lett. b), e comma 146, della legge n. 213 del 2023);
4) cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell’indennità (art. 1, comma 151, della legge n. 213 del 2023).
Nel caso di decadenza dal diritto all’indennità ISCRO, l’assicurato – pur non avendo beneficiato della stessa per tutte le sei mensilità legislativamente previste - non potrà, comunque, accedere alla prestazione nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione dell’indennità ISCRO posta in decadenza.
7. Regime delle incompatibilità
L’indennità ISCRO – in ragione della previsione di cui all’articolo 1, comma 144, lettera a) e lettera b), della legge n. 213 del 2023 - è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’AGO e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della medesima, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, e al decreto legislativo n. 103 del 1996, nonché con l’APE sociale e con l’Assegno di inclusione.
L’indennità ISCRO è altresì incompatibile con la fruizione delle indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL, ALAS e dell’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo.
Si precisa che l’indennità ISCRO – come illustrato nella circolare n. 94 del 30 giugno 2021 - è compatibile con la titolarità di cariche elettive e/o politiche esclusivamente se per le stesse è previsto come compenso il solo gettone di presenza; al contrario, la titolarità di cariche parlamentari e di tutte le cariche che prevedano, come compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza non consente l’accesso all’indennità in argomento.
8. Finanziamento e monitoraggio
L’articolo 1, comma 153, della legge n. 213 del 2023 prevede che l’indennità ISCRO è riconosciuta nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2024, 20,4 milioni di euro per l'anno 2025, 20,8 milioni di euro per l'anno 2026, 21,2 milioni di euro per l'anno 2027, 21,6 milioni di euro per l'anno 2028, 21,7 milioni di euro per l'anno 2029, 22,1 milioni di euro per l'anno 2030, 22,5 milioni di euro per l'anno 2031, 23 milioni di euro per l'anno 2032 e 23,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del predetto limite di spesa comunicando i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa suddetto, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità ISCRO.
Il successivo comma 154 del citato articolo 1 prevede altresì che per fare fronte agli oneri derivanti dal comma 153 è disposto un aumento dell'aliquota di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti di cui al comma 143 del medesimo articolo 1, pari a 0,35 punti percentuali a decorrere dall'anno 2024. Il contributo è applicato sul reddito di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del TUIR, con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.
9. Misure di politiche attive connesse all’indennità ISCRO
L’articolo 1, comma 155, della legge di Bilancio 2024, e successive modificazioni, prevede, infine, che l’erogazione della indennità ISCRO debba essere accompagnata dalla partecipazione, da parte dei beneficiari della prestazione, a percorsi di aggiornamento professionale.
Al riguardo, inoltre, il richiamato comma 155 dell’articolo 1 prevede che per le finalità di cui sopra, il beneficiario dell'ISCRO all'atto della domanda, autorizza l'INPS alla trasmissione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige dei propri dati di contatto nell'ambito del Sistema Informativo di Inclusione Sociale e Lavorativa nonché del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015, anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sulla piattaforma di cui al comma 2, lettera d-ter), del medesimo articolo 13.
In particolare, la disposizione sopra richiamata prevede che i criteri e le modalità di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale e del loro finanziamento sono adottati con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige.
La disposizione di cui al citato comma 155 dell’articolo 1 prevede che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali monitori la partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari dell’indennità ISCRO.
10. Ricorsi
Competente a decidere i ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti adottati in materia di indennità ISCRO è il Comitato Amministratore del Fondo per la Gestione speciale di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
Il ricorso va presentato entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo:
• online (tramite le credenziali di accesso specificate al precedente paragrafo 5), utilizzando il servizio “Ricorsi amministrativi” disponibile sul sito www.inps.it nella sezione “Imprese e Liberi Professionisti”;
• tramite gli Istituti di Patronato e gli intermediari autorizzati dall’Istituto, attraverso i servizi offerti agli stessi.
11. Istruzioni procedurali
La gestione dell’istruttoria delle domande di indennità ISCRO sarà completamente automatizzata e prenderà in esame i dati reddituali dichiarati in fase di presentazione della domanda, salvo che gli stessi non siano già a disposizione dell’Istituto.
Le domande accolte saranno riprocessate automaticamente, una volta consolidati presso l’Agenzia delle Entrate i redditi relativi a tutti gli anni di osservazione, per verificare la conformità dell’esito della prima istruttoria nella determinazione del diritto e della misura della prestazione. Nei casi in cui venissero rilevati scostamenti o non conformità si procederà con le opportune azioni correttive e/o all’eventuale recupero delle somme erogate.
12. Regime fiscale
Ai sensi dell’articolo 1, comma 152, della legge n. 213 del 2023 l’indennità ISCRO concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. L’INPS, pertanto, applica sull’ammontare del reddito riconosciuto ai soggetti percipienti la ritenuta a titolo di acconto del 20 per cento prevista dall’articolo 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Per i richiedenti che dichiarano di esercitare attività professionale con regime forfettario tale ritenuta non deve essere applicata.
13. Istruzioni contabili
Ai fini delle rilevazioni contabili dell’indennità ISCRO riconosciuta a regime dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell’articolo 1, commi da 142 a 155, della legge di Bilancio 2024, si farà uso dei conti istituiti con la circolare n. 94 del 2021, con la quale sono state fornite le istruzioni amministrative, procedurali e contabili della medesima misura introdotta in via sperimentale dalla legge n. 178 del 2020.
In particolare, si farà riferimento ai conti PAR30151, PAR10151 e PAR24151 per rilevare rispettivamente, l’onere, il debito delle prestazioni e il recupero di quelle indebitamente erogate, che sono stati integrati nella denominazione con la normativa attuale.
Per le istruzioni contabili complete si rinvia alla citata circolare n. 94 del 2021.
Nell’Allegato n. 1 è riportata la variazione intervenuta al piano dei conti.
Il Direttore Generale Valeria Vittimberga