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Circolare INPS n.86 del 01.08.2024
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INDICE
1. Premessa e quadro normativo
2. Finalità e ambito di applicazione
2.1 Datori di lavoro
2.2 Finalità
2.3 Comitato amministratore del Fondo
2.4 Ricorsi amministrativi
3. Assegno di integrazione salariale
3.1 Beneficiari
3.2 Finanziamento
3.2.1 Contributo addizionale
3.3 Causali
3.4 Durata della prestazione
3.5 Misura della prestazione
3.6 Informativa sindacale
3.7 Termini di presentazione delle domande
3.8 Istruttoria delle domande e delibera di concessione
3.9 Modalità di pagamento
3.10 Nomina del Comitato amministratore e regime transitorio
4. Prestazioni facoltative e integrative
4.1 Finanziamento
4.2 Tetto aziendale
4.3 Criteri di precedenza e turnazione
4.4 Programmi formativi
4.4.1 Criteri di accesso
4.4.2 Modalità di presentazione delle domande
4.4.3 Modalità di pagamento
4.4.4 Delibera di concessione
4.5 Prestazioni integrative della CIGO, CIGS e dell’assegno di integrazione salariale
4.5.1 Accesso alla prestazione
4.5.2 Finanziamento e contributo addizionale
4.5.3 Misura della prestazione
4.5.4 Delibera di concessione
4.5.5 Modalità di pagamento
4.5.6 Compatibilità e cumulo
4.6 Prestazioni integrative della NASpI in termine di importi
4.6.1 Criteri di accesso
4.6.2 Finanziamento e contributo addizionale
4.6.3 Misura della prestazione
4.6.4 Delibera di concessione
4.6.5 Pagamento della prestazione
4.6.6 Sospensione, decadenza, cumulo
4.7 Prestazioni integrative della NASpI in ordine alla durata
4.7.1 Criteri di accesso
4.7.2 Misura della prestazione
4.7.3 Finanziamento
4.7.4 Delibera di concessione
4.7.5 Pagamento della prestazione
4.7.6 Sospensione, decadenza, cumulo
4.8 Presentazione della domanda delle prestazioni integrative
5. Equilibrio finanziario del Fondo
6. Monitoraggio della spesa
7. Modalità di compilazione del flusso Uniemens. Esposizione dell’evento, del contributo addizionale e del conguaglio
8. Istruzioni contabili
1. Premessa e quadro normativo
Come illustrato con la circolare n. 18 del 1° febbraio 2022, la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, anche legge di Bilancio 2022), ha riformato la normativa degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro prevista dal D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, anche per quanto riguarda i Fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi e territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige Sudtirol, di cui agli articoli 26, 27 e 40 del medesimo decreto legislativo. In particolare, all’articolo 26 è stato aggiunto il comma 1-bis, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulino accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 del D.lgs n. 148/2015, ossia dell’integrazione salariale ordinaria (CIGO), con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali previste dalle disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie. A seguito della richiamata riforma, è stato, tra gli altri, introdotto l’articolo 30, comma 1-bis, del D.lgs n. 148/2015, che disciplina la prestazione di assegno di integrazione salariale erogata dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà. In particolare, ai sensi del citato comma 1-bis dell’articolo 30, per i periodi decorrenti dal 1° gennaio 2022, i Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015 assicurano, in luogo dell’assegno ordinario, la prestazione di assegno di integrazione salariale nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria (CIGS), riconoscendo ai beneficiari, pertanto, l’integrabilità della prestazione per tutte le fattispecie elencate agli articoli 11 e 21 del medesimo decreto legislativo. Inoltre, l’assegno di integrazione salariale è garantito per un importo almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, e per una durata, a seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della causale invocata, almeno pari ai medesimi trattamenti e, comunque, nel rispetto delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, comma 1, del D.lgs n. 148/2015.
L’articolo 26, comma 9, lettera a), b), c) e c-bis), del D.lgs n. 148/2015, prevede, inoltre, la possibilità per i Fondi di solidarietà bilaterali di:
“a) assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;
b) prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea;
c-bis) assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni”.
Il successivo comma 10 del medesimo articolo 26 ha previsto altresì che per le finalità suddette i Fondi di solidarietà possono essere istituiti anche in relazione a settori di attività e classi di ampiezza dei datori di lavoro che già rientrano nell'ambito di applicazione dell’integrazione salariale ordinaria e/o di quella straordinaria.
Tanto premesso, come illustrato con la circolare n. 107 del 21 dicembre 2023, a seguito dell’accordo stipulato in data 20 aprile 2022, tra Assotelecomunicazioni – Asstel, SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni, come integrato dall’accordo del 13 settembre 2022, in attuazione delle disposizioni di legge di cui all’articolo 26 del D.lgs n. 148/2015, è stato istituito, con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 4 agosto 2023 (di seguito, decreto istitutivo), il Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni (di seguito, Fondo), al fine di erogare prestazioni a sostegno del reddito in caso sia di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa sia di cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi degli articoli 26, commi 1-bis e 9, e 30, comma 1-bis, del D.lgs n. 148/2015. Il Fondo in argomento, per espressa previsione dell’articolo 10, comma 2, del decreto istitutivo, decorre dal quarto mese di paga successivo alla data della pubblicazione del decreto stesso, avvenuta nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 2023; conseguentemente la relativa disciplina è applicabile a partire dal 1° gennaio 2024. Inoltre, con il decreto del Ministro del Lavoro e politiche sociali 14 febbraio 2024, n. 17, è stato nominato il Comitato amministratore e, pertanto, il Fondo è pienamente operativo dal giorno successivo (cfr. il messaggio n. 895 del 1° marzo 2024).
Con la presente circolare si illustra la disciplina di dettaglio del Fondo in esame, con particolare riferimento alle prestazioni a sostegno del reddito in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, rinviando a successivi messaggi le istruzioni operative per l’accesso alle prestazioni facoltative e integrative.
2. Finalità e ambito di applicazione
2.1 Datori di lavoro
Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto istitutivo, rientrano nel campo di applicazione del Fondo “tutte le imprese esercenti, con licenze/autorizzazioni ove previste, servizi di telecomunicazione, intendendosi per tali i servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali anche attraverso l’esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica, etc); imprese che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione; imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni e alle imprese che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali”.
Con riferimento alle attività svolte dalle imprese rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo in oggetto, si evidenzia che questo ricomprende sia imprese che rientrano nei settori di attività coperti dalla CIGO e dalla CIGS, sia imprese operanti in settori di attività precedentemente coperti dal FIS. A tale proposito, è opportuno ricordare che, per i datori di lavoro che impiegano più di 15 dipendenti, il FIS garantisce la prestazione di assegno di integrazione salariale solo per causali ordinarie e che gli stessi, pertanto, rientrano anche nel campo di applicazione della CIGS. Inoltre, si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 20, comma 3-bis, del D.lgs n. 148/2015, introdotto dalla legge n. 234/2021, la CIGS trova applicazione ai datori di lavoro che impiegano più di 15 dipendenti nel semestre precedente, solo se operanti nei settori non coperti dai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015. La citata normativa è richiamata dall’articolo 10, commi 3 e 5, del decreto istitutivo; pertanto, dal mese di decorrenza del nuovo Fondo (gennaio 2024), i datori di lavoro precedentemente afferenti al FIS, non sono più soggetti alla disciplina di quest’ultimo e, qualora impieghino più di 15 dipendenti nel semestre precedente, a quella della CIGS (cfr. l’art. 10, commi 2 e 4, del decreto istitutivo). Per l’identificazione dei settori di attività interessati, si rinvia all’elenco di cui all’Allegato n. 2 della circolare n. 107/2023.
Per quanto riguarda i Fondi di solidarietà territoriali intersettoriali della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige Sudtirol, si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 2.1 della richiamata circolare, ricordando che i datori di lavoro aderenti al nuovo Fondo non saranno più soggetti alla disciplina del Fondo del Trentino e del Fondo di Bolzano-Alto Adige Sudtirol dal primo giorno del mese successivo alla data di adesione, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi già versati o dovuti al Fondo del Trentino e al Fondo di Bolzano-Alto Adige Sudtirol restano acquisiti ai medesimi fondi (cfr. le circolari n. 197 dell’11 novembre 2016 e n. 125 del 9 agosto 2017).
2.2 Finalità
Ai sensi dell’articolo 2 del decreto istitutivo, il Fondo ha lo scopo di attuare, eventualmente anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, interventi nei confronti dei lavoratori delle imprese di cui all’articolo 1, comma 1, del medesimo decreto, e prevede l’erogazione di prestazioni ordinarie e integrative. In particolare, per la totalità delle imprese rientranti nel campo di applicazione del Fondo vengono previste prestazioni integrative a sostegno del reddito sia in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa sia di cessazione del rapporto di lavoro, nonché il finanziamento di programmi formativi, (cfr. l’art. 5, comma 1, del decreto istitutivo); inoltre, per i datori di lavoro precedentemente afferenti al FIS, e, pertanto, non rientranti nel campo di applicazione dell’integrazione salariale ordinaria, il Fondo in esame garantisce la prestazione dell’assegno di integrazione salariale di cui all’articolo 30, comma 1-bis, del D.lgs n. 148/2015, con le modalità descritte al comma 2 dell’articolo 5 del decreto istitutivo.
2.3 Comitato amministratore del Fondo
Ai sensi dell’articolo 3 del decreto istitutivo, il Fondo è gestito da un Comitato amministratore composto da quattro componenti designati da Assotelecomunicazioni –Asstel e da quattro componenti designati da SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL, UGL Telecomunicazioni che devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dagli articoli 37 e 38 del D.lgs n. 148/2015, nonché da due rappresentanti, con qualifica di dirigente, rispettivamente del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'Economia e delle finanze, che devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 38 del medesimo decreto legislativo.
Come anticipato in premessa, il Comitato amministratore è stato nominato con il D.M. n. 17/2024, e rimarrà in carica per quattro anni e, in ogni caso, fino al giorno di insediamento del nuovo Comitato. Il Presidente del Comitato è eletto dal Comitato stesso tra i propri membri.
L’esecuzione delle decisioni adottate dal Comitato può essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimità, da parte del Direttore generale dell’INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l’indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente dell’INPS nell’ambito delle funzioni di cui all’articolo 3, comma 5, del D.lgs 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre mesi il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.
2.4 Ricorsi amministrativi
Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto istitutivo, il Comitato amministratore decide in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza. A tale proposito si rammenta che, nelle materie di competenza dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà, a norma dell’articolo 22 del Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell’INPS - adottato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 18 gennaio 2023, n. 8 - è inammissibile il ricorso avverso il provvedimento sul quale il Comitato si sia già pronunciato. Pertanto, il Comitato non può pronunciarsi in seconda istanza in merito alle deliberazioni dallo stesso adottate in materia di prestazioni a sostegno del reddito (cfr. il paragrafo 6.1 della circolare n. 48 del 17 maggio 2023). Inoltre, l’articolo 23 del medesimo Regolamento dell’Istituto riserva il potere di autotutela ai Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà, i quali, ove ne ricorrano i presupposti, possono riesaminare le deliberazioni da loro adottate nell’esercizio del potere concessorio loro riconosciuto (cfr. il paragrafo 7 della circolare n. 48/2023).
3. Assegno di integrazione salariale
Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto istitutivo, il Fondo eroga alle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 10 del D.lgs n. 148/2015, la prestazione di assegno di integrazione salariale. Come specificato al medesimo comma, le prestazioni erogate dal Fondo rappresentano un regime sostitutivo del regime della cassa integrazione guadagni straordinaria, nonché del Fondo di integrazione salariale e dei rispettivi regimi di contribuzione.
Con l’istituzione del Fondo, pertanto, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro sopra indicati, sarà garantita l’erogazione della prestazione di assegno di integrazione salariale per tutte le causali previste dalla normativa di cui agli articoli 11 e 21 del D.lgs n. 148/2015, nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Inoltre, il Fondo versa alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato dalla sospensione o dalla riduzione dell’attività lavorativa la contribuzione previdenziale correlata di cui all'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183, per tutto il periodo di durata dell'assegno di integrazione salariale (cfr. l’art. 6, comma 6, del decreto istitutivo).
Con riferimento all’assegno di integrazione salariale, per espressa previsione di cui all’articolo 6, comma 7, del decreto istitutivo, “trovano applicazione le garanzie relative agli importi, alle durate e alle causali previste dall’articolo 30, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015”. Ne deriva che la prestazione non può essere soggetta a eventuali limiti di erogazione e, pertanto, non si applica il meccanismo del tetto aziendale previsto dal primo periodo del medesimo comma 7 per le altre prestazioni finanziate da contribuzione ordinaria.
3.1 Beneficiari
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto istitutivo, il Fondo ha lo scopo di attuare, eventualmente anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, interventi nei confronti dei lavoratori delle imprese di cui all’articolo 1, comma 1, del medesimo decreto. Pertanto, sono destinatari dell’assegno di integrazione salariale tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato dipendenti delle imprese afferenti al Fondo non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 10 del D.lgs n. 148/2015. Nello specifico, ai sensi degli articoli 1 e 2 comma 1, del D.lgs n. 148/2015, stante il rinvio disposto dall’articolo 39, comma 1, del medesimo decreto legislativo, dal 1° gennaio 2022 sono ricompresi nella platea dei beneficiari della prestazione di assegno di integrazione salariale tutti i lavoratori dipendenti - compresi, pertanto, anche i lavoratori con contratto a tempo determinato - e i lavoratori a domicilio, nonché gli apprendisti qualunque sia la tipologia del relativo contratto di apprendistato (cfr. la circolare n. 18/2022). Dalla platea dei beneficiari restano, invece, esclusi i dirigenti, in quanto non espressamente previsti dal decreto istitutivo (cfr. l’art. 26, comma 7, del D.lgs n. 148/2015). Ai fini dell’accesso alla prestazione non è richiesta, in capo al lavoratore, alcuna anzianità di lavoro effettivo presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento. In ordine alla compatibilità della prestazione di assegno di integrazione salariale con l’attività di lavoro, nonché con altre prestazioni, si richiamano, in quanto compatibili, le indicazioni fornite dall’Istituto con le circolari n. 130 del 4 ottobre 2010 e n. 201 del 16 dicembre 2015.
3.2 Finanziamento
Con riferimento alle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 10 del D.lgs n. 148/2015, il finanziamento per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto istitutivo, avviene con il versamento di un contributo ordinario mensile dello 0,80% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ivi incluso il personale assunto con qualsiasi tipo di contratto di apprendistato e i lavoratori a domicilio, con esclusione dei dirigenti (cfr. la circolare n. 107/2023).
A tale contributo di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, a eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi, secondo quanto previsto dagli articoli 33, comma 4, del D.lgs n. 148/2015, e 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3.2.1 Contributo addizionale
Il decreto istitutivo prevede all’articolo 7, comma 1, lettera b), che le prestazioni di cui all’articolo 5, comma 2, siano finanziate anche con il versamento di un contributo addizionale a carico del datore di lavoro che usufruisce della prestazione, nella misura dell’1,5%, calcolato assumendo come base imponibile la somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori beneficiari dell’assegno di integrazione salariale.
3.3 Causali
Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto istitutivo, la prestazione di assegno di integrazione salariale è garantita dal Fondo nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria. L’assegno di integrazione salariale del Fondo può essere, pertanto, richiesto per le seguenti causali di cui agli articoli 11 e 21 del D.lgs n. 148/2015:
1. situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
2. situazioni temporanee di mercato;
3. riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione;
4. crisi aziendale;
5. contratto di solidarietà.
Riguardo ai criteri di valutazione delle domande di assegno di integrazione salariale, con particolare riferimento alle causali straordinarie, si evidenzia che l’articolo 21, comma 1, lettera a), del D.lgs n. 148/2015, così come modificato dall’articolo 1, comma 199, della legge di Bilancio 2022, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’applicabilità della causale di riorganizzazione aziendale anche per realizzare i processi di transizione individuati e regolati da apposito decreto interministeriale.
A tale riguardo, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha emanato il decreto ministeriale 25 febbraio 2022, n. 33 che apporta delle modifiche al decreto ministeriale 13 gennaio 2016, n. 94033, fornendo indicazioni sui criteri per l’approvazione di un programma di riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione, nonché specifici criteri per l’accesso all’assegno di integrazione salariale per le causali straordinarie del Fondo di integrazione salariale, inclusa quella del contratto di solidarietà. Sul punto, si rinvia a quanto illustrato con la circolare n. 109 del 5 ottobre 2022, in particolare al paragrafo 4, ribadendo che i criteri di valutazione delle istanze con causale straordinaria applicabili ai datori di lavoro afferenti al FIS trovano applicazione, ai fini dell’ammissione all’assegno di integrazione salariale per causali straordinarie erogato dai Fondi di solidarietà, per le istanze relative ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente. Per le domande relative ai datori di lavoro con forza occupazionale media superiore a 15 dipendenti nel semestre di riferimento, operano, invece, i criteri previsti dagli articoli 1, 2, 3 e 4 del citato D.M. n. 94033/2016, come novellato dal D.M. n. 33/2022.
Pertanto, le imprese che rientrano nel campo di applicazione del Fondo in esame possono presentare istanze al Fondo stesso per tutte le causali straordinarie previste dalla normativa vigente, con l’avvertenza di rispettare i criteri previsti dal D.M. n. 94033/2016, e successive modificazioni, a seconda del requisito dimensionale posseduto nel semestre precedente alla data della domanda. Si ricorda, inoltre, che le istanze per le causali in materia di integrazione salariale ordinaria sono valutate sulla base dei criteri di cui al D.M. 15 aprile 2016, n. 95442 (cfr. la circolare n. 139 del 1° agosto 2016).
3.4 Durata della prestazione
In ordine alla durata della prestazione per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, l’articolo 5, comma 2, del decreto istitutivo, nel richiamare la norma generale, assicura, alle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 10 del D.lgs n. 148/2015 e in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di durata pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della causale invocata e, comunque, nel rispetto delle durate massime complessive previste dall’articolo 4, comma 1, del D.lgs n. 148/2015. Si garantiscono, pertanto, i periodi di durata della prestazione di assegno di integrazione salariale in base a quanto previsto dall’impianto normativo relativo alle integrazioni salariali e nei termini già illustrati nella citata circolare n. 18/2022, nonché nel messaggio n. 2936 del 22 luglio 2022.
Il Fondo riconosce, per le singole causali invocate, relativamente a ciascuna unità produttiva interessata dalla riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, le durate massime nel biennio mobile di seguito riportate, precisando che il requisito dimensionale del datore di lavoro richiedente la prestazione è verificato nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell’orario di lavoro (cfr. la circolare n. 176 del 9 settembre 2016). Resta fermo, in ogni caso, che, in applicazione dell’articolo 12, comma 5, del D.lgs n. 148/2015, non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell’integrazione salariale. In particolare, il limite un terzo delle ore lavorabili nel biennio mobile è applicabile per tutte le causali sia ordinarie che straordinarie per le domande di assegno di integrazione salariale presentate da datori di lavoro fino a 15 dipendenti. Per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente, si applica il limite di un terzo delle ore lavorabili sul biennio mobile solo per le istanze relative a causali ordinarie, mentre per le causali straordinarie si applicano i limiti previsti dall’articolo 22 del D.lgs 148/2015. Inoltre, per i medesimi datori di lavoro, i periodi richiesti e autorizzati per le causali ordinarie e per le causali straordinarie sono computati rispettivamente nell’arco temporale del biennio mobile e del quinquennio mobile, per le durate garantite dal Fondo stesso.
Datori di lavoro
Durata garantita dal Fondo
Datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre precedente
13 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie (art. 29 D.lgs n. 148/2015) nel biennio mobile
Datori di lavoro che occupano mediamente oltre 5 e fino a 15 dipendenti nel semestre precedente
26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie (art. 29 D.lgs n. 148/2015) nel biennio mobile
Datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente
26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali ordinarie (art. 29 D.lgs n. 148/2015) nel biennio mobile
12 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile per la causale della crisi aziendale. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione (art. 22 D.lgs n. 148/2015)
24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile per la causale di riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione (art. 22 D.lgs n. 148/2015)
24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile per la causale contratto di solidarietà (art. 22 D.lgs n. 148/2015). Alle condizioni previste dal comma 5, la durata massima può raggiungere 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile
Art. 4 D.lgs n. 148/2015
Durata massima complessiva
Per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all'articolo 4, comma 1, del D.lgs n. 148/2015, la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente.
Per quanto concerne il computo della durata della prestazione nell’arco temporale del biennio e del quinquennio mobile, devono considerarsi anche i periodi già autorizzati dal FIS ai datori di lavoro che rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo Fondo. Si ricorda, a tale proposito, che, in riferimento alla durata massima della prestazione di assegno di integrazione salariale nell’arco temporale del quinquennio mobile, vengono considerate le complessive prestazioni autorizzate nel periodo di riferimento, compresi gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, i periodi autorizzati di CIGS e assegno di solidarietà erogato dal FIS, a eccezione delle prestazioni di assegno ordinario autorizzato con causali COVID-19, nonché di assegno di integrazione salariale autorizzato ai sensi dell’articolo 44, comma 11–sexies, del D.lgs n. 148/2015, introdotto dal decreto-legge n. 21/2022.
3.5 Misura della prestazione
Per quanto concerne la misura della prestazione di integrazione salariale, come illustrato nella circolare n. 18/2022, l’articolo 1, comma 194, della legge di Bilancio 2022 ha introdotto il comma 5-bis all’articolo 3 del D.lgs n. 148/2015, il quale dispone che, ai fini del calcolo delle prestazioni di integrazione salariale, a decorrere dal 1° gennaio 2022, trova applicazione il solo massimale mensile di cui alla lettera b) del comma 5 del medesimo articolo 3.
Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto istitutivo, pertanto, la misura della prestazione di assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo è pari a quanto garantito per la CIGO, ossia pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate, con applicazione del suddetto massimale, indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento. L’importo del massimale, con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, è aumentato nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Si ricorda che per l’anno 2024 tale importo è pari a 1.392,89 euro (cfr. la circolare n. 25 del 29 gennaio 2024). All’importo così determinato non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, a oggi pari al 5,84%, in quanto non previsto dal decreto istitutivo del Fondo.
Si rammenta, inoltre, come richiamato nella circolare n. 18/2022, che la legge n. 234/2021 ha esteso ai Fondi di solidarietà la norma di cui all’articolo 3, comma 9, del D.lgs n. 148/2015, modificando in questo senso il dettato dell’articolo 39, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Conseguentemente, anche ai lavoratori destinatari dell’assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l'assegno per il nucleo familiare (ANF) a carico delle gestioni dei Fondi stessi. Come illustrato nella circolare n. 34 del 28 febbraio 2022, a fare tempo dal 1° marzo 2022, la predetta tutela dell’ANF è riconosciuta in relazione ai nuclei familiari senza figli a carico, in ragione del D.lgs 29 dicembre 2021, n. 230, che ha introdotto l’assegno unico e universale per i figli a carico.
Come già anticipato, l’articolo 6, comma 6, del decreto istitutivo, prevede, in ossequio alla norma generale dell’articolo 6, comma 1, del D.lgs n. 148/2015, che per i periodi di erogazione dell’assegno di integrazione salariale sia versata a carico del Fondo, alla gestione di iscrizione dei lavoratori interessati, la contribuzione correlata, utile per il conseguimento del diritto a pensione, compresa la pensione anticipata, e per la determinazione della sua misura.
3.6 Informativa sindacale
Il decreto istitutivo, all’articolo 8, prevede che le prestazioni di cui all’articolo 5 del medesimo decreto possono essere erogate solo ove sia presentata specifica istanza da parte del datore di lavoro interessato e previo espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
A tale proposito, si ricorda che ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del D.lgs n. 148/2015, all'assegno di integrazione salariale si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e che, pertanto, in materia di informativa e consultazione sindacale trova applicazione l’articolo 14 del medesimo decreto legislativo, che disciplina le modalità di informativa sindacale nei casi di sospensione o riduzione dell’attività produttiva. In questi casi, l’impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale - che per il settore interessato dal Fondo in esame coincidono con le sigle firmatarie dell’accordo costitutivo - le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati. Ai fini dell’accesso alla prestazione di assegno di integrazione salariale non è necessario che la procedura di consultazione sindacale si concluda con un accordo tra le Parti.
Sul punto, si evidenzia che con i messaggi n. 980 del 9 marzo 2023 e n. 2372 del 26 giugno 2023, sono state fornite indicazioni operative riguardo gli adempimenti prescritti dall’articolo 14 del D.lgs n. 148/2015, in materia di informativa sindacale. Richiamandosi a quanto ivi previsto per la prestazione di CIGO, pertanto, anche per la prestazione di assegno di integrazione salariale erogata dal Fondo in argomento, non è obbligatorio produrre documentazione probatoria dell’avvenuto espletamento della procedura di informativa sindacale di cui al citato articolo 14, ma è possibile fornire una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, fermo restando l’obbligo di conservazione della relativa documentazione per eventuali controlli in ordine alla veridicità della dichiarazione resa. Resta ferma la facoltà anche per il Comitato amministratore del Fondo, al fine di avere a disposizione ulteriori elementi di valutazione per la conseguente delibera di concessione della prestazione di assegno di integrazione salariale, di richiedere la suddetta documentazione ai datori di lavoro e di verificare la veridicità della dichiarazione di responsabilità resa al momento dell’inoltro dell’istanza.
Per le istanze di assegno di integrazione salariale riportanti la causale “contratto di solidarietà” di cui all’articolo 21 del D.lgs n. 148/2015, deve essere necessariamente allegato il verbale di accordo, che, ai fini della sua validità, deve essere corredato dall’elenco dei lavoratori interessati alla riduzione di orario sottoscritto dalle parti firmatarie.
3.7 Termini di presentazione delle domande
Per quanto riguarda i termini di presentazione delle domande di assegno di integrazione salariale, si ricorda che ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, così come richiamato dall’articolo 8, comma 4, del decreto istitutivo, i datori di lavoro interessati, per accedere alla prestazione, devono presentare apposita istanza non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della stessa.
In caso di presentazione tardiva della domanda, in virtù del generale richiamo all’applicazione della normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, prevista dall’articolo 30, comma 1, del D.lgs n. 148/2015, si applica il disposto di cui all’articolo 15, comma 3, del medesimo decreto legislativo, in base al quale l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà avere luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione. Resta ferma la disciplina di cui all’articolo 15, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, relativa alle domande per eventi oggettivamente non evitabili.
3.8 Istruttoria delle domande e delibera di concessione
L’istruttoria delle domande, all’atto della ricezione delle istanze di accesso alla prestazione di assegno di integrazione salariale erogata dal Fondo, è gestita dalla Direzione centrale Ammortizzatori sociali che verificherà nello specifico:
-
l’appartenenza del datore di lavoro al campo di applicazione del Fondo;
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il rispetto dei termini di presentazione della domanda;
-
la correttezza e completezza degli allegati alla domanda;
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la coerenza della durata della prestazione con le regole definite dal Fondo;
-
l’integrabilità della causale;
-
la compatibilità dei lavoratori.
Le domande di intervento presentate dal singolo datore di lavoro possono essere accolte esclusivamente entro i limiti delle risorse esistenti nel Fondo, tenuto conto dei finanziamenti complessivamente già autorizzati e degli oneri di gestione. Terminati gli adempimenti istruttori e sulla base degli stessi, viene trasmessa la proposta di deliberazione all’attenzione del Comitato amministratore del Fondo che delibererà gli interventi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle predette disponibilità del Fondo.
3.9 Modalità di pagamento
Ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, del D.lgs n. 148/2015, il pagamento dell’assegno di integrazione salariale è effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga e rimborsato dall’INPS al datore di lavoro, o conguagliato da quest’ultimo, secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte, entro i termini previsti dal comma 3 del medesimo articolo (cfr. la circolare n. 201/2015). I datori di lavoro, per il recupero o il conguaglio delle somme anticipate nel pagamento della prestazione possono avvalersi del flusso Uniemens, seguendo le modalità illustrate al successivo paragrafo 7 della presente circolare.
Il pagamento diretto della prestazione ai beneficiari da parte dell’INPS può essere deliberato dal Comitato amministratore, previa espressa richiesta del datore di lavoro, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’azienda.
3.10 Nomina del Comitato amministratore e regime transitorio
Nelle more della nomina del Comitato amministratore del Fondo, ai sensi dell’articolo 10, comma 6, del decreto istitutivo, le istanze di assegno di integrazione salariale avrebbero dovuto essere richieste al FIS per le causali ordinarie, in relazione alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, da tutti i datori di lavoro, a prescindere dal requisito dimensionale posseduto. Per quanto riguarda le domande di assegno di integrazione salariale per le causali straordinarie, queste potevano, invece, essere autorizzate dal FIS solo se presentate dai datori di lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda avevano occupato mediamente fino a 15 dipendenti.
Come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per la generalità dei Fondi di solidarietà, il Fondo è pienamente operativo solo con la nomina del Comitato amministratore.
Come illustrato nel messaggio n. 895/2024 citato in premessa, al quale si rinvia, tale nomina è avvenuta con il D.M. n. 17/2024, pertanto, ai sensi dell’articolo 10, comma 6, del decreto istitutivo, sono autorizzate dal Comitato stesso le domande di assegno di integrazione salariale presentate dal giorno successivo alla sua nomina, ossia dal 15 febbraio 2024. Diversamente, come precisato dal medesimo comma, le istanze per prestazioni relative a periodi precedenti continuano a essere autorizzate dal FIS.
4. Prestazioni facoltative e integrative
Come già anticipato in premessa, l’articolo 26, comma 9, del D.lgs n. 148/2015, ha previsto la possibilità per i Fondi di solidarietà bilaterali di prevedere prestazioni ulteriori rispetto alla prestazione obbligatoria di assegno di integrazione salariale, assicurando ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di misura o durata, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, o prestazioni integrative, in termini di misura, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente.
Inoltre, i Fondi di solidarietà bilaterali possono contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione europea, nonché assicurare un assegno straordinario riconosciuto nel quadro di processi di esodo di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato. Infine, gli stessi possono assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni. Il successivo comma 10 del medesimo articolo 26 ha previsto altresì che, per le finalità suesposte, i Fondi di solidarietà possono essere istituiti anche in relazione a settori di attività e classi di ampiezza dei datori di lavoro che già rientrano nell’ambito di applicazione dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.
Pertanto, in attuazione di quanto previsto dalla richiamata norma generale e ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto istitutivo, il Fondo in esame assicura le seguenti prestazioni alla totalità delle imprese rientranti nel campo di applicazione del medesimo:
a) finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o dell’Unione europea;
b) prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
c) prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro, compreso l’assegno di integrazione salariale;
d) prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il Fondo assicura, per il periodo di erogazione delle stesse, il versamento della contribuzione correlata alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato;
e) assegno straordinario, riconosciuto nel quadro di processi di esodo di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato sulla base dei requisiti previsti dall’articolo 24, commi 6, 7 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, nei successivi cinque anni.
Inoltre, il Fondo assicura, in via opzionale, nel rispetto della legislazione vigente, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro di processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, sulla base dei requisiti previsti dall’articolo 24, commi 6, 7 e 10, del decreto-legge n. 201/2011, per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione, anche con contratto di apprendistato, presso il medesimo datore di lavoro, di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni.
Su quest’ultima previsione normativa, introdotta dal legislatore con il decreto-legge n. 21/2022, è intervenuto il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con la circolare n. 1 del 17 gennaio 2023, che ha illustrato i criteri di applicabilità delle previsioni di cui al novellato articolo 26, comma 9, lettera c-bis), del D.lgs n. 148/2015 alla disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali, specificando i requisiti della prestazione che debbono essere oggetto di accordo tra le parti istitutive del Fondo ed esplicitati nella normativa di riferimento. Come puntualizzato nella circolare ministeriale richiamata, la prestazione è a esclusivo carico del datore di lavoro e non è previsto alcun intervento a carico del Fondo, in ossequio anche ai principi generali in materia di equilibrio finanziario dei Fondi di solidarietà, espressamente richiamati dall’articolo 35 del D.lgs n. 148/2015. Il datore di lavoro è, dunque, tenuto a versare un contributo straordinario idoneo a coprire integralmente gli oneri finanziari e le minori entrate relativi alla nuova prestazione.
Premesso quanto sopra, di seguito si forniscono le prime indicazioni riguardo alla disciplina delle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto istitutivo, rinviando a successive circolari e/o messaggi la trattazione delle modalità operative di presentazione delle istanze e di pagamento delle suddette prestazioni, nonché delle prestazioni previste alle successive lettere e) ed f) del medesimo comma.
4.1 Finanziamento
Per il finanziamento delle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), a norma dell’articolo 7, comma 2, del decreto istitutivo, è dovuto mensilmente al Fondo un contributo ordinario pari allo 0,45% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a domicilio, a esclusione dei dirigenti in quanto non espressamente previsti dal decreto istitutivo (cfr. la circolare n. 107/2023). Ai suddetti contributi di finanziamento del Fondo si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, a eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi. Risultano applicabili altresì le disposizioni in materia di prescrizione di cui all’articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995.
4.2 Tetto aziendale
Per le richiamate prestazioni facoltative, relative al finanziamento di programmi formativi e prestazioni integrative in termini di importi in caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro, finanziate da contribuzione ordinaria, opera, ai sensi dell’articolo 6, comma 7, del decreto istitutivo, il c.d. meccanismo del tetto aziendale, il quale è determinato in misura non superiore al 120% della contribuzione ordinaria dovuta al Fondo dal singolo datore di lavoro, fino al trimestre precedente l’inizio della prestazione tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso datore di lavoro. Al fine del calcolo del c.d. tetto aziendale, rientrano nel computo degli importi già deliberati, le prestazioni concesse di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto istitutivo, nonché, per i datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 10 del D.lgs n. 148/2015, le prestazioni di assegno di integrazione salariale concesse ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto istitutivo. In via transitoria, il decreto istitutivo prevede la neutralizzazione del limite del tetto aziendale, per le domande di prestazioni integrative di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), durante i primi tre anni di vita del Fondo, non applicando quindi il suddetto limite.
4.3 Criteri di precedenza e turnazione
Ai sensi dell’articolo 9 del decreto istitutivo, l’accesso alle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo decreto, relative al finanziamento di programmi formativi, nonché prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro o in costanza di rapporto di lavoro, compreso l’assegno di integrazione salariale, avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni rispetto ai contributi versati. Il Comitato delibera gli interventi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Inoltre, nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui al citato articolo 5, comma 1, lettere b), c) ed e)[1], da parte del medesimo datore di lavoro possono essere esaminate subordinatamente all’accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro aventi titolo di precedenza. In merito ai criteri di precedenza, nonché ai limiti di utilizzo delle risorse da parte di ciascun datore di lavoro, delibera, ove necessario, il Comitato amministratore del Fondo, sentite le Parti firmatarie dell’accordo costitutivo.
4.4 Programmi formativi
Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto istitutivo, il Fondo provvede al finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o dell’Unione europea.
La prestazione è riconosciuta alla generalità delle imprese rientranti nel campo di applicazione del Fondo ed è disciplinata all’articolo 6, comma 1, del medesimo decreto, individuando la misura dell’intervento relativo ai singoli lavoratori ammessi ai programmi formativi.
In particolare, la misura dell’intervento relativo a ciascun lavoratore è pari:
a) all’imponibile contributivo per il numero di ore/giornate destinate alla formazione, per i lavoratori sospesi da lavoro, ridotta dell’eventuale concorso degli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari;
b) alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, per i lavoratori in attività.
4.4.1 Criteri di accesso
Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto istitutivo, la prestazione in esame può essere erogata solo ove sia presentata specifica istanza da parte dell’impresa e previo espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
L’accesso al finanziamento dei programmi formativi è subordinato alla sottoscrizione di un accordo sindacale aziendale o di gruppo stipulato con le rappresentanze sindacali aziendali o con la rappresentanza sindacale unitaria espressione delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Qualora non si raggiunga detto accordo, l’impresa non può accedere al finanziamento richiesto.
4.4.2 Modalità di presentazione delle domande
Stante la previsione del decreto istitutivo relativa al calcolo della misura dell’intervento per le due tipologie di fruitori dei programmi di formazione, i datori di lavoro devono presentare le domande distintamente per i lavoratori in attività e per quelli sospesi, con indicazione delle ore di formazione programmate per singolo lavoratore. In ogni caso, le ore di formazione richieste per i lavoratori sospesi non possono superare le ore di sospensione nella singola giornata lavorativa. Le istruzioni operative per la presentazione delle domande, nonché per la gestione delle medesime, saranno fornite con successivo messaggio.
4.4.3 Modalità di pagamento
Alle imprese ammesse ai programmi formativi è consentita l’erogazione della prestazione con il sistema del rimborso o del conguaglio dei contributi dovuti dalle medesime per i propri dipendenti. Gli importi relativi al concorso di fondi nazionali, territoriali, regionali o dell’Unione europea che riducono la prestazione erogabile, sono oggetto di specifica dichiarazione di responsabilità da parte del datore di lavoro al momento della presentazione della domanda. Il conguaglio o la richiesta di rimborso delle prestazioni devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del programma formativo di riconversione o riqualificazione professionale. Possono essere oggetto di rimborso o conguaglio solo le ore di formazione effettivamente utilizzate.
4.4.4 Delibera di concessione
Ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 2, del decreto istitutivo, l’accesso ai programmi formativi o di riconversione o riqualificazione professionale avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni, con applicazione del meccanismo del tetto aziendale. Il Comitato delibera gli interventi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo.
4.5 Prestazioni integrative della CIGO, CIGS e dell’assegno di integrazione salariale
Il Fondo, in relazione alla totalità delle imprese di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto istitutivo, assicura, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera c), del medesimo decreto, prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro, compresa la prestazione di assegno di integrazione salariale, di cui al successivo comma 2 del medesimo articolo 5. Pertanto, il Fondo prevede una prestazione integrativa della CIGO di cui all’articolo 10 del D.lgs n. 148/2015, della CIGS di cui all’articolo 20 del medesimo decreto legislativo, nonché dell’assegno di integrazione salariale di cui all’articolo 30, comma 1-bis, dello stesso decreto. Inoltre, in particolare, ai sensi della normativa vigente è altresì da considerare fattispecie integrabile la prestazione di accordo di transizione occupazionale, di cui all’articolo 22-ter del D.lgs n. 148/2015, concessa in deroga agli articoli 4 e 22, relativa a un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, per un periodo pari a un massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili. Sono, inoltre, integrabili, limitatamente all’anno 2024, le prestazioni di cui all’articolo 22-bis del D.lgs n. 148/2015, a seguito della proroga della citata norma disposta dall’articolo 1, comma 129, della legge n. 234/2021.
La prestazione integrativa è erogata per l’intero periodo autorizzato dal provvedimento pubblico di concessione del trattamento e per la totalità dei beneficiari inseriti nella autorizzazione della prestazione principale.
4.5.1 Accesso alla prestazione
Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto istitutivo, le prestazioni integrative possono essere erogate solo ove sia presentata specifica istanza da parte dell’impresa e previo espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Ai sensi del successivo comma 2 del medesimo articolo, il provvedimento pubblico di concessione del trattamento di integrazione salariale costituisce elemento sufficiente per richiedere l’accesso alla prestazione, la cui durata ed entità, nel rispetto dei limiti massimi previsti dal decreto istitutivo, può, ove necessario, essere modulata dal Comitato amministratore del Fondo sulla base di esigenze di copertura del fabbisogno.
L’integrazione può essere riconosciuta solo in relazione alle autorizzazioni intervenute successivamente alla piena operatività del Fondo, coincidente con la nomina del Comitato amministratore in data 14 febbraio 2024.
4.5.2 Finanziamento e contributo addizionale
Per il finanziamento delle suddette prestazioni integrative è previsto, oltre al versamento della contribuzione ordinaria mensile, il versamento di un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura dell’1,5%, calcolato assumendo come base imponibile la somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori interessati dalla prestazione, così come previsto dall’articolo 7, comma 2, lettera c), del decreto istitutivo.
4.5.3 Misura della prestazione
L’importo della prestazione integrativa erogata deve essere tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all’80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi applicati, utile per il calcolo del TFR, per il periodo autorizzato dal provvedimento pubblico di concessione del trattamento (cfr. l’art. 6, comma 3, del decreto istitutivo). Il calcolo della prestazione è effettuato sulla base della retribuzione oraria di riferimento per ogni singolo lavoratore e con le stesse modalità della prestazione principale.
4.5.4 Delibera di concessione
Ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 2, del decreto istitutivo, l’accesso alle prestazioni integrative in caso di sospensione del rapporto di lavoro, avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni, con applicazione del meccanismo del tetto aziendale.
Il Comitato delibera gli interventi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo.
4.5.5 Modalità di pagamento
Con successivo messaggio saranno fornite nel dettaglio le istruzioni operative per l’esposizione dei flussi di pagamento.
4.5.6 Compatibilità e cumulo
Per quanto concerne la compatibilità delle prestazioni integrative con lo svolgimento da parte dei lavoratori beneficiari di attività di lavoro autonomo e/o subordinato, si rinvia a quanto illustrato nella circolare n. 89 del 17 giugno 2019. Si precisa, a tale proposito, che per la compatibilità e cumulabilità della prestazione integrativa erogata dal Fondo, sono da ritenersi pienamente applicabili le indicazioni ivi contenute relativamente alla prestazione integrativa alla CIGS.
4.6 Prestazioni integrative della NASpI in termine di importi
Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto istitutivo, il Fondo eroga prestazioni in caso di cessazione del rapporto di lavoro, che integrano, in ordine agli importi, la prestazione di sostegno al reddito già prevista al Titolo I del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, per i lavoratori cessati dall’impiego con l’impresa richiedente, per il periodo coperto dalla prestazione principale ossia la Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI).
4.6.1 Criteri di accesso
Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto istitutivo, la prestazione integrativa in esame può essere erogata solo ove sia presentata specifica istanza da parte dell’impresa e previo espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Possono essere richieste dall’impresa prestazioni integrative solo relativamente a lavoratori licenziati che abbiano già fatto domanda di NASpI.
Ai sensi del successivo comma 2, “il provvedimento pubblico di concessione del trattamento costituisce elemento sufficiente per richiedere l’accesso” alla prestazione integrativa, la cui durata ed entità, nel rispetto dei limiti massimi previsti dal decreto istitutivo, può, ove necessario, essere modulata dal Comitato amministratore del Fondo sulla base di esigenze di copertura del fabbisogno.
Inoltre, in conformità a quanto previsto dall’articolo 8, comma 3, del medesimo decreto istitutivo, le prestazioni possono essere sospese dal Comitato amministratore in caso di mancata erogazione del contributo e, comunque, possono essere modulate in riduzione del periodo con cadenza semestrale sulla base delle disponibilità del Fondo.
4.6.2 Finanziamento e contributo addizionale
Come anticipato, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto istitutivo, con riferimento alla totalità delle imprese, la prestazione viene finanziata con il versamento di un contributo ordinario mensile dello 0,45%. A questo si aggiunge un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura dell’1,5%, calcolato assumendo come base imponibile il differenziale tra la retribuzione che il lavoratore interessato avrebbe percepito qualora non fossero intervenuti eventi tutelati, che possono dare luogo ad accredito figurativo, o non tutelati, e il valore della NASpI relativa ai lavoratori interessati dalla prestazione.
4.6.3 Misura della prestazione
Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto istitutivo, l’importo della prestazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), deve essere tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all’80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi applicati, utile per il calcolo del TFR, calcolata sulla media degli ultimi dodici mesi.
Si evidenzia, inoltre, che non trova applicazione alle prestazioni integrative della misura della NASpI l’istituto dell’anticipazione a titolo di incentivo all’autoimprenditorialità, in quanto non espressamente previsto dal decreto istitutivo; pertanto, nel caso in cui il lavoratore abbia diritto alla corresponsione anticipata dell’indennità NASpI, non può richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione dell’importo della prestazione integrativa del Fondo, spettante e non ancora erogato. In tali casi, infatti, la prestazione integrativa continua a essere erogata mensilmente, compatibilmente al mantenimento dello status di disoccupazione, per il corrispondente periodo di durata del diritto alla NASpI.
4.6.4 Delibera di concessione
Ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 2, del decreto istitutivo, l’accesso alle prestazioni integrative della NASpI in ordine agli importi, avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni, con applicazione del meccanismo del tetto aziendale.
Il Comitato delibera gli interventi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo.
4.6.5 Pagamento della prestazione
Con successivo messaggio saranno fornite nel dettaglio le istruzioni operative per il pagamento della prestazione.
4.6.6 Sospensione, decadenza, cumulo
Le prestazioni integrative della NASpI, stante la natura accessoria rispetto a quest’ultima, ne seguono le sorti.
Pertanto, in caso di sospensione della prestazione di NASpI viene sospesa, per il medesimo periodo, anche quella integrativa erogata dal Fondo. Al termine del periodo di sospensione, entrambe le prestazioni saranno nuovamente corrisposte per il periodo residuo spettante al momento in cui sono state sospese. Parimenti, la decadenza dalla prestazione di NASpI determina la decadenza dalla prestazione integrativa del Fondo. Si conferma, inoltre, che in tutti i casi di rioccupazione con un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, che dia luogo a una cumulabilità parziale del relativo reddito col trattamento NASpI, la prestazione integrativa del Fondo continua a essere erogata (cfr. le circolari n. 94/2015, n. 142/2015 e n. 97/2017 per quanto compatibili).
4.7 Prestazioni integrative della NASpI in ordine alla durata
Il Fondo, in relazione alla totalità delle imprese rientranti nel campo di applicazione del medesimo, assicura prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, nonché - per il periodo di erogazione delle stesse - il versamento della contribuzione correlata alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato, così come previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto istitutivo. La prestazione integrativa in commento è erogata per un periodo massimo di dodici mesi.
4.7.1 Criteri di accesso
L’accesso alle prestazioni aggiuntive in termini di durata ai periodi di NASpI è subordinato alla sottoscrizione di un accordo sindacale aziendale o di gruppo stipulato con le rappresentanze sindacali aziendali o con la rappresentanza sindacale unitaria, espressione delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L’accesso alla prestazione integrative in esame avviene, inoltre, previa sottoscrizione di appositi accordi individuali. Per i beneficiari è richiesto il requisito della persistenza dello stato di disoccupazione anche nel periodo successivo al godimento della prestazione NASpI.
4.7.2 Misura della prestazione
Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del decreto istitutivo, l’importo della prestazione aggiuntiva in termini di durata della NASpI deve essere tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all’80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi applicati, utili per il calcolo del TFR, calcolata sulla media degli ultimi dodici mesi. Il calcolo della prestazione è effettuato con le medesime modalità previste per la prestazione finalizzata all’integrazione di importo della NASpI.
4.7.3 Finanziamento
Ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto istitutivo, la prestazione in esame viene finanziata con un contributo mensile straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura a carico del datore di lavoro. Pertanto, il contributo straordinario copre integralmente la prestazione, la contribuzione correlata e le spese di amministrazione. Le prestazioni possono essere erogate dal Fondo nel limite del valore del contributo straordinario dovuto.
4.7.4 Delibera di concessione
Il Comitato amministratore delibera gli interventi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Le prestazioni aggiuntive della NASpI possono essere sospese dal Comitato in caso di mancata erogazione del contributo straordinario e, comunque, possono essere modulate in riduzione del periodo con cadenza semestrale sulla base delle disponibilità del Fondo.
4.7.5 Pagamento della prestazione
Per la modalità di pagamento della prestazione aggiuntiva in termini di durata con successivo messaggio saranno fornite nel dettaglio le istruzioni operative.
4.7.6 Sospensione, decadenza, cumulo
Si premette che la prestazione aggiuntiva in termini di durata del Fondo segue le medesime regole dell’indennità di disoccupazione NASpI, pertanto, sono integralmente applicabili le norme relative alla sospensione, al cumulo e alla decadenza previste per quest’ultima. In particolare, i periodi di eventuale sospensione comportano uno slittamento in avanti anche della durata della prestazione aggiuntiva per il periodo corrispondente alla sospensione. Al termine del periodo di sospensione, la stessa è nuovamente corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui era stata sospesa. Relativamente alla compatibilità e cumulabilità della prestazione con lo svolgimento di attività lavorativa, nonché per gli ulteriori aspetti qui non espressamente trattati, si rinvia a quanto illustrato con la circolare n. 89/2019.
4.8 Presentazione della domanda delle prestazioni integrative
La procedura di presentazione della domanda è unica per tutti i Fondi di solidarietà che prevedono l’erogazione di prestazioni integrative in termini di importo e di durata in caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro. Per l’accesso alle prestazioni integrative in argomento, i datori di lavoro devono presentare domanda esclusivamente in via telematica, indirizzandola al Comitato amministratore del Fondo, tramite la Struttura territorialmente competente dell’Istituto. Per quanto concerne le modalità di presentazione della domanda, si rinvia a un successivo e apposito messaggio.
5. Equilibrio finanziario del Fondo
Come prevede l’articolo 1, commi 3 e 4, del decreto istitutivo, in attuazione dell’articolo 35 del D.lgs n. 148/2015, il Fondo non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità; pertanto, al fine di procedere con l’erogazione delle prestazioni garantite dal Fondo, è necessario che vengano previamente costituite specifiche riserve finanziarie, entro i limiti delle quali le prestazioni sono concedibili.
Il Fondo ha l’obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni, che deve basarsi sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza e la relativa Nota di aggiornamento, nonché di aggiornare il medesimo in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale al fine di garantire l’equilibrio dei saldi di bilancio di cui all’articolo 35, comma 3, del D.lgs n. 148/2015.
Gli oneri di amministrazione del Fondo sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilità dell’INPS e vengono finanziati nell’ambito della contribuzione dovuta.
6. Monitoraggio della spesa
L’Istituto provvede al monitoraggio della spesa per le prestazioni erogate dal Fondo sia ordinarie che facoltative. Il monitoraggio della spesa è comunicato dall’Istituto al Comitato amministratore del Fondo per il tramite di schede ad hoc nelle quali sono esposti i dati relativi alle risorse disponibili del Fondo, nonché il dato degli importi autorizzati. In particolare, con riferimento all’assegno di integrazione salariale, gli importi necessari a coprire i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, sono stimati sulla base delle ore richieste e del numero dei lavoratori coinvolti e sono sottratti alla disponibilità del Fondo una volta emessa la relativa delibera da parte del Comitato. Al fine del calcolo della disponibilità, i pagamenti effettivi delle prestazioni sono considerati consolidati a seguito dell’intervenuta decadenza delle autorizzazioni con conseguente rimessa alla disponibilità del Fondo delle somme residue originariamente autorizzate. L’andamento del monitoraggio tiene conto, pertanto, degli importi effettivamente fruiti.
7. Modalità di compilazione del flusso Uniemens. Esposizione dell’evento, del contributo addizionale e del conguaglio
Per le istanze presentate successivamente alla data di costituzione del Comitato i datori di lavoro o i loro intermediari devono associare all’istanza medesima un codice identificativo (ticket).
I datori di lavoro devono indicare il
per gli eventi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa tutelati dal Fondo, gestiti con il sistema del ticket. A tale fine procedono a compilare il flusso Uniemens secondo le seguenti modalità. Nell’elemento
di di , nel campo devono essere utilizzati i codici che identificano l’evento di riduzione/sospensione tutelato dal Fondo. Gli stessi devono essere valorizzati nell’elemento dell’elemento in corrispondenza di (contenente la codifica della tipologia dell’evento del giorno). L’elemento deve contenere il numero ore dell’evento espresso in centesimi. Per la modalità di corretta compilazione del suddetto elemento, si rinvia alle indicazioni fornite nel documento tecnico Uniemens. Nell’elemento
deve essere indicato il codice identificativo (ticket), ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo, sia in caso di assegno richiesto (non ancora autorizzato) sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione. Tale ticket identifica l’intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella domanda di accesso alla prestazione per consentirne l’associazione con l’autorizzazione rilasciata all’esito dell’istruttoria. Anche nell’elemento
di deve essere valorizzato il codice evento già in uso “AOR”, avente il significato di “Assegno di integrazione salariale”. Le posizioni contributive che possono utilizzare tale codice sono identificate dal codice di autorizzazione “2T”, del Fondo in trattazione.
Per i periodi di erogazione dell’assegno sarà accreditata, sul conto assicurativo del lavoratore, la contribuzione correlata, calcolata ai sensi dell’articolo 40 della legge n. 183/2010.
Per l’esposizione sia del contributo addizionale che del conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori e relative a ciascuna domanda di assegno di integrazione salariale che è stata autorizzata, deve essere utilizzato a livello di denuncia aziendale
l’elemento . I datori di lavoro o i loro intermediari devono operare nel seguente modo: nell’elemento
di deve essere esposto il numero di autorizzazione rilasciata dalla Struttura territorialmente competente dell’INPS; negli elementi e di di devono essere indicati rispettivamente la causale del versamento del contributo addizionale e il relativo importo. A tale fine deve essere valorizzato il codice causale di nuova istituzione “A108”, avente il significato di “ctr. Addizionale su assegno di integrazione salariale Fondo TLC”. Negli elementi
e di di devono essere indicati rispettivamente la causale dell’importo posto a conguaglio e il relativo importo. A tale fine deve essere valorizzato il codice causale di nuova istituzione “L016”,avente il significato di “Conguaglio assegno di integrazione salariale Fondo TLC”. In caso di cessazione di attività il datore di lavoro può richiedere il rimborso tramite il flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività aziendale e, comunque, entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.
8. Istruzioni contabili
Con la circolare n. 107/2023 è stata istituita la gestione contabile relativa al Fondo in esame. Di seguito si forniscono le istruzioni relative alla contabilizzazione degli oneri derivanti della prestazione di assegno di integrazione salariale di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto istitutivo, secondo le consuete modalità del pagamento diretto da parte dell’Istituto e di quello a conguaglio tramite i flussi Uniemens che prevede l’anticipazione della prestazione da parte del datore di lavoro.
Per il pagamento diretto dell’assegno di integrazione salariale si istituisce il conto:
- STR30100 - Assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione temporanea dell’attività lavorativa, compresa la causale di solidarietà e ANF ove spettanti, corrisposti direttamente – articolo 5, comma 2, del D.I. del 04 agosto 2023.
Il debito verso i beneficiari è rilevato dalla procedura dei pagamenti accentrati sul conto di nuova istituzione STR10130.
Eventuali recuperi delle prestazioni indebitamente erogate, delle partite a credito delle prestazioni che al termine dell’esercizio risultino ancora da riscuotere e delle somme non riscosse dai beneficiari, sono rispettivamente registrati sui seguenti nuovi conti:
- STR24130 - Entrate Varie – Recuperi e reintroiti di assegni di integrazione salariale, compresa la causale di solidarietà di cui all’ articolo 5, comma 2, del D.I. del 04 agosto 2023;
- STR00130 - Crediti per assegni di integrazione salariale per il sostegno del reddito da recuperare;
- STR10131 - Debiti per assegni di integrazione salariale non riscossi dai beneficiari.
Eventuali riaccrediti delle prestazioni contabilizzate con le regole in uso sono valorizzati, nell’ambito del partitario del conto GPA10031, al codice bilancio di nuova istituzione “3306 – Somme non riscosse dai beneficiari – Assegno d’integrazione salariale di cui all’ articolo 5, comma 2, del D.I. del 04 agosto 2023– TLC”.
Gli importi relativi alle partite in argomento che, al termine dell’esercizio, risultino ancora da definire, sono contabilizzati al conto STR10131, movimentabile esclusivamente dalla Direzione generale.
Anche la registrazione contabile di eventuali recuperi di assegni di integrazione salariale rilevati sul conto STR24130, al quale viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero crediti per prestazioni”, il codice bilancio di nuova istituzione “1363” – Recupero di assegni d’integrazione salariale di cui all’ articolo 5, comma 2, del D.I. del 04 agosto 2023– STR”.
Eventuali partite creditorie, risultanti allo stesso titolo al termine dell’esercizio, sono imputate al conto STR00130, sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla suddetta procedura, opportunamente aggiornata. Il codice bilancio “1363” deve essere utilizzato altresì per evidenziare, nell’ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per queste tipologie di prestazioni divenuti inesigibili.
In considerazione di quanto stabilito all’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto istitutivo, che prevede che le prestazioni di cui all’articolo 5, comma 2, siano finanziate anche con il versamento di un contributo addizionale a carico del datore di lavoro che usufruisce della prestazione, si provvede alla nomina dei relativi conti:
- STR00104 - per la rilevazione del credito relativo alla contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro per l’erogazione diretta dell’assegno di integrazione salariale e di solidarietà del Fondo “Telecomunicazioni”;
- STR21104 - per la rilevazione del contributo addizionale a carico del datore di lavoro per l’erogazione diretta dell’assegno di integrazione salariale e di solidarietà del Fondo “Telecomunicazioni”.
Si rammenta che la contabilizzazione della contribuzione addizionale dovuta dal datore di lavoro in ragione dei pagamenti effettuati dall’Istituto direttamente ai lavoratori, avviene per il tramite della procedura “RACE”, conferente con il sistema contabile.
Per quanto concerne il pagamento a conguaglio, si istituiscono i conti di seguito riportati in cui confluiscono le somme dichiarate con il codice causale “L016” avente il significato di “Conguaglio assegno di integrazione salariale Fondo TLC”:
- STR30130 - Assegni di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione temporanea dell’attività lavorativa, compresa la causale di solidarietà e ANF ove spettanti conguagliati dalle aziende che utilizzano il sistema D.M. 5/02/69 - articolo 5, comma 2, del D.I. del 04 agosto 2023-anno precedente;
- STR30190 - Assegni di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione temporanea dell’attività lavorativa, compresa la causale di solidarietà e ANF ove spettanti conguagliati dalle aziende che utilizzano il sistema D.M. 5/02/69 - articolo 5, comma 2, del D.I. del 04 agosto 2023-anno corrente.
Come previsto dall’articolo 6, comma 6, del decreto istitutivo, in ordine alla contribuzione previdenziale correlata di cui all'articolo 40 della legge n. 183/2010, che viene versata dal Fondo alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato, si procede a istituire il relativo conto STR32141.
La contabilizzazione della contribuzione correlata da accreditare sul conto assicurativo dei lavoratori nei periodi di erogazione degli assegni di integrazione salariale avviene in sezione “Dare” del conto STR32141 in contropartita “Avere” dei conti della serie XXX22NNN delle gestioni di iscrizione dei lavoratori.
Infine, la contabilizzazione della contribuzione addizionale dovuta a titolo di finanziamento della prestazione di integrazione salariale, esposta in dichiarazione Uniemens, con il codice “A108” viene ai seguenti conti di nuova istituzione:
- STR21106 - Contributo addizionale per il finanziamento dell’assegno di integrazione salariale di cui all’ articolo 5, comma 2, del D.I. del 04 agosto 2023, comprensivo della causale di solidarietà, dovuto dalle aziende tenute alla denuncia con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti - articolo 7, comma 1, lettera b), del D.I. del 04 agosto 2023;
- STR21176 - Contributo addizionale per il finanziamento dell’assegno di integrazione salariale di cui all’ articolo 5, comma 2, del D.I. del 04 agosto 2023, comprensivo della causale di solidarietà, dovuto dalle aziende tenute alla denuncia con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell’anno in corso - art. 7, comma 1, lettera b), del D.I. del 04 agosto 2023;
- STR21126 - Contributo addizionale per il finanziamento dell’assegno di integrazione salariale di cui all’articolo 5, comma 2, del D.I. del 04 agosto 2023, comprensivo della causale di solidarietà, dovuto dalle aziende tenute alla denuncia con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969 e insoluto - competenza degli anni precedenti - art. 7, comma 1, lettera b), del D.I. del 04 agosto 2023;
- STR21186 - Contributo addizionale per il finanziamento dell’assegno di integrazione salariale di cui all’articolo 5, comma 2, del D.I. del 04 agosto 2023, comprensivo della causale di solidarietà, dovuto dalle aziende tenute alla denuncia con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969 e insoluto - competenza anno in corso - all’art. 7, comma 1, lettera b), del D.I. del 04 agosto 2023.
Con riferimento alle prestazioni dei programmi formativi, prestazioni integrative e facoltative previste dall’articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), e f), si forniranno le istruzioni contabili unitamente alle istruzioni operative, così come riportato nei rispettivi paragrafi della presente circolare (cfr. i paragrafi 4.4.2, 4.5.5, 4.6.5, 4.7.5 e 4.8).
I rapporti finanziari con lo Stato sono definiti dalla Direzione generale.
Si riportano le variazioni intervenute al piano dei conti nell’Allegato n. 1.
Il Direttore generale vicario
Antonio Pone
[1] Per le prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto istitutivo, si rinvia ad apposita circolare di prossima pubblicazione.
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