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Circolare Agenzie Entrate 17/E del 29/07/2024
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CIRCOLARE N. 17/E
Direzione Centrale Coordinamento NormativoRoma, 29 luglio 2024
OGGETTO: Articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2023, n. 213(legge di bilancio 2024) – Regime fiscale delle plusvalenze da
cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed
enti non residenti2
INDICE
PREMESSA ..................................................................................................................... 3
1. Tratti generali della disposizione ........................................................................ 3
2. Ambito soggettivo ................................................................................................. 5
3. Ambito oggettivo ................................................................................................... 9
4. Modalità di determinazione del capital gain .................................................... 13
3
PREMESSA
La legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito legge di bilancio 2024), tra
le altre disposizioni, con il comma 59 dell’articolo 1, ha apportato modifiche al
regime fiscale delle plusvalenze su partecipazioni qualificate realizzate da società
ed enti commerciali non residenti.
Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative agli Uffici, per
garantirne l’uniformità di azione, in merito alle novità introdotte dalle disposizioni
di cui al comma sopra citato.
Resta fermo che per la disciplina fiscale delle plusvalenze da realizzo delle
partecipazioni si rinvia, nei limiti di quanto compatibile, ai precedenti documenti
di prassi dell’Agenzia delle entrate.
Preme, infine, rilevare che i chiarimenti relativi alla disposizione in
commento non tengono conto dell’eventuale applicabilità delle convenzioni contro
le doppie imposizioni concluse dal nostro Paese.
1. Tratti generali della disposizione
L’articolo 1, comma 59, lettera a), della legge di bilancio 20241 introduce
il comma 2-bis all’interno dell’articolo 68 del Testo unico delle imposte sui redditi
(TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, rubricato «Plusvalenze», recante i criteri di determinazione delle
1 L’articolo 1, comma 59, della legge di bilancio 2024 stabilisce che all’articolo 68 del TUIR «sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1
dell’articolo 67, diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici e da quelle di cui al
comma 4 del presente articolo, per il 5 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla
corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze
l’eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5 per cento dell’ammontare delle plusvalenze
dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Le disposizioni di cui al
periodo precedente si applicano alle cessioni di partecipazioni qualificate aventi i requisiti di cui alle
lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 87, effettuate da società ed enti commerciali di cui
all’articolo 73, comma 1, lettera d), privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in
uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato
scambio di informazioni e siano ivi soggetti a un’imposta sul reddito delle società»;
b) al comma 5, le parole: «diverse da quelle di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «diverse da
quelle di cui ai commi 2-bis e 4 del presente articolo,».4
plusvalenze riconducibili a specifiche fattispecie individuate dall’articolo 67 del
TUIR e da quest’ultimo ricondotte nella più ampia categoria reddituale dei c.d.
“redditi diversi”, purché non costituiscano redditi di capitale ovvero non siano
conseguite nell’esercizio di arti e professioni o d’imprese commerciali o da società
in nome collettivo o in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di
lavoratore dipendente.
Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 68 del TUIR (di seguito anche solo
comma 2-bis) contiene una modifica al regime fiscale delle plusvalenze da
cessione di partecipazioni qualificate2, prevedendo, in particolare, che le
plusvalenze realizzate, a seguito di cessioni di partecipazioni qualificate
fiscalmente rilevanti in Italia, escluse quelle in società semplici e quelle aventi le
caratteristiche di cui all’articolo 68, comma 4, del TUIR, poste in essere da società
ed enti commerciali, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato,
residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o in uno Stato aderente
all’accordo sullo Spazio economico europeo3 e che siano ivi soggetti a un’imposta
sul reddito delle società, godano di un particolare regime fiscale, ove soddisfino i
requisiti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere da a) a d), del citato TUIR.
Tale intervento legislativo estende, dunque, il trattamento fiscale di cui
all’articolo 87 del TUIR (c.d. participation exemption), riservato alle plusvalenze
da cessione di partecipazioni realizzate da soggetti residenti, alle plusvalenze
derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti
commerciali non residenti nel territorio dello Stato e ivi privi di stabile
organizzazione, come meglio declinato nel paragrafo successivo.
2 L’articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR definisce «qualificate» le partecipazioni, i diritti o i titoli,
qualora rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea
ordinaria superiore al due o al venti per cento ovvero una percentuale di partecipazione al capitale o al
patrimonio superiore al cinque o al venticinque per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in un
mercato regolamentato o di altre partecipazioni. Per una puntuale individuazione della qualifica si rinvia
alla circolare 10 dicembre 2004, n. 52/E.
3 Si segnala che, sebbene la norma faccia riferimento a soggetti residenti in uno Stato appartenente allo
Spazio economico europeo «che consente un adeguato scambio di informazioni», per quanto precisato con
la circolare 4 agosto 2016, n. 35/E, paragrafo 1.2.3, non risultano, allo stato, Paesi aderenti allo Spazio
economico europeo che non soddisfano i requisiti di trasparenza richiesti.5
Con tale estensione viene superato il possibile contrasto del regime
previgente relativo alle plusvalenze con le libertà fondamentali sancite dal Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), come precisato più volte dalla
giurisprudenza sia unionale4 sia nazionale5.
Con l’intervento normativo in argomento si intende, pertanto, garantire il
rispetto degli obblighi derivanti dalla disciplina unionale, uniformando il
trattamento impositivo delle plusvalenze realizzate da soggetti residenti in uno
Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo a quello
proprio dei soggetti residenti.
2. Ambito soggettivo
Il primo periodo del comma 2-bis dell’articolo 68 del TUIR, con espresso
riferimento alle «plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 67,
diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici e da quelle di
cui al comma 4», individua:
− la misura di rilevanza fiscale delle stesse;
− la modalità di calcolo della plusvalenza assoggettabile a tassazione
in presenza di concorso di eventuali altre plusvalenze e minusvalenze aventi
medesima natura;
− il limite temporale di riporto delle eccedenze delle minusvalenze,
nell’ipotesi in cui le stesse siano superiori alle relative plusvalenze.
Il secondo periodo del comma 2-bis dell’articolo 68 del TUIR contiene,
invece, l’individuazione dell’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione delle
disposizioni di cui al primo periodo, costituito dalle «cessioni di partecipazioni
qualificate aventi i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1
dell’articolo 87, effettuate da società ed enti commerciali di cui all’articolo 73,
4 Cfr. Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza 19 novembre 2009, C-540/07, in materia di
dividendi distribuiti a società stabilite in altri Stati membri o in Stati aderenti all’Accordo SEE, soggetti a
un regime fiscale meno favorevole rispetto a quello applicato ai dividendi distribuiti alle società residenti.
5 Da ultimo, Cassazione civile, sezione V, sentenza 25 settembre 2023, n. 27267, con riguardo alla
plusvalenza da cessione di partecipazione in società italiana, realizzata da società residente in Francia, priva
di stabile organizzazione.6
comma 1, lettera d), privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato,
residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico
europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti a
un’imposta sul reddito delle società».
L’ambito soggettivo di applicazione della norma è individuato, pertanto,
nelle «società ed enti commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), privi
di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato
appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente
un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti a un’imposta sul reddito
delle società».
Si ritiene che la locuzione «soggetti a un’imposta sul reddito delle società»,
unitamente al riferimento a «società ed enti commerciali», limiti l’ambito
soggettivo di applicazione dell’articolo in commento alle società ed enti
commerciali soggetti a un’imposta paritetica all’IRES nello Stato di residenza6,
con esclusione, quindi, dei soggetti non commerciali, dei soggetti non residenti
persone fisiche e degli enti non residenti che non scontano le imposte societarie
(vale a dire, in linea di principio e salvo quanto diversamente previsto da specifiche
normative locali, società di persone, associazioni, trust).
La limitazione appare coerente con il principio ispiratore della riforma
fiscale di cui all’articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80, che conduce,
nell’ambito dell’IRES, alla tassazione della ricchezza al momento della
produzione7 e ritiene sostanzialmente neutre le successive manifestazioni
reddituali, vale a dire la percezione del dividendo o della plusvalenza da parte del
socio.
Il plusvalore realizzato in occasione della cessione di una partecipazione,
per quanto concerne l’argomento in disamina, sarebbe costituito da utili già
6 Si ritiene, in via esemplificativa, che possano avvalersi del comma 2-bis dell’articolo 68 del TUIR i
soggetti esteri che siano assoggettati a una o più delle imposte sul reddito delle società elencate nell’allegato
I, parte B, della Direttiva 2011/96/UE del 30 novembre 2011 e successive modificazioni, concernente il
regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.
7 Cfr. Cassazione civile, sentenza n. 27267 del 2023, paragrafo 4.2.1.7
conseguiti o conseguibili in futuro dalla partecipata, i quali hanno già scontato o
sconteranno le imposte presso il soggetto che li ha prodotti8.
In definitiva, considerato che la normativa italiana ha stabilito la sostanziale
irrilevanza reddituale della percezione dei dividendi e delle plusvalenze da parte
dei soggetti IRES commerciali residenti, il comma 2-bis in commento, al fine di
assicurare il medesimo trattamento fiscale ai soggetti non residenti, UE e SEE
(come sopra identificati), ha previsto, per questi ultimi, la medesima sostanziale
irrilevanza fiscale della plusvalenza realizzata a seguito della cessione di
partecipazioni fiscalmente rilevanti in Italia, ai sensi dell’articolo 23, comma 1,
lettera f), del TUIR9.
Il riferimento del comma 2-bis alla soggezione all’imposta sul reddito delle
società deve essere, pertanto, inteso nel senso che le società e gli enti commerciali
di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR, citati dal comma 2-bis, siano
da individuare esclusivamente nei soggetti non residenti UE e SEE che:
1) siano assoggettati a un’imposta sul reddito delle società e, quindi, non
imputino per trasparenza il reddito ai propri soci;
2) siano società, che abbiano una forma giuridica equivalente a quella
propria delle società italiane aventi forma commerciale, o enti
commerciali.
8 Cfr. circolare 4 agosto 2004, n. 36/E, con la quale si osserva che “il regime di esenzione delle plusvalenze
e la parziale esclusione da imposizione dei dividendi rappresentano due aspetti della riforma del sistema
fiscale, tra loro funzionalmente connessi. La detassazione delle plusvalenze da realizzo di partecipazioni
costituisce il logico corollario del nuovo regime di tassazione dei dividendi, (…). Sia il dividendo che la
plusvalenza originano, infatti, da redditi che tendenzialmente devono essere tassati in capo al soggetto che
li ha prodotti (società partecipata) considerando fiscalmente neutre, attraverso la previsione
dell’esenzione, tutte le manifestazioni reddituali successive alla produzione di tali redditi. L’assunto da cui
muove l’istituto della esclusione da imposizione dei dividendi e la corrispondente esenzione delle
plusvalenze si riconnette ai criteri economici di formazione delle plusvalenze e, in particolare, alla
circostanza che il plusvalore realizzato in occasione della cessione di una partecipazione è costituito da
utili già conseguiti o conseguibili in futuro dalla partecipata, i quali hanno già scontato o sconteranno in
via definitiva le imposte presso il soggetto che li ha prodotti”.
9 Resta fermo che la rilevanza fiscale in Italia delle cessioni di partecipazioni deve essere valutata anche in
considerazione dell’eventuale applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni concluse dal
nostro Paese.8
La norma in esame, inoltre, stabilisce che i predetti soggetti devono essere
residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o appartenente allo Spazio
economico europeo (SEE) che consente un adeguato scambio d’informazioni.
La norma in commento precisa, inoltre, che i soggetti destinatari della
disciplina di cui al comma 2-bis devono essere privi di una stabile organizzazione
nel territorio dello Stato cui è imputabile la partecipazione ceduta. Tale esclusione
è dovuta alla circostanza che il reddito della stabile organizzazione in Italia di un
soggetto non residente (a cui concorre l’eventuale plusvalenza da cessione di una
partecipazione qualificata), ai sensi dell’articolo 152 del TUIR, è determinato «in
base agli utili e alle perdite ad essa riferibili, e secondo le disposizioni della
Sezione I, del Capo II, del Titolo II, sulla base di un apposito rendiconto
economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i
soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche (...)».
In attuazione del disposto normativo sopra riportato, quindi, la plusvalenza
realizzata dalla stabile organizzazione a seguito della cessione di partecipazione
qualificata rilevante in Italia è soggetta al regime di c.d. participation exemption,
ai sensi dell’articolo 87 del TUIR, laddove tale partecipazione sia contabilmente e
funzionalmente connessa alla stabile organizzazione in Italia.
Rientra, invece, nell’ambito soggettivo di applicazione del comma 2-bis il
soggetto non residente, anche con stabile organizzazione in Italia, nell’ipotesi in
cui la partecipazione qualificata rilevante in Italia, oggetto di cessione, sia
contabilmente e funzionalmente riferibile all’entità non residente cui la stessa
appartiene.
I requisiti soggettivi fin qui descritti, unitamente ai requisiti oggettivi
analizzati nel prosieguo, devono essere verificati al momento in cui si realizza
l’effetto traslativo della cessione delle partecipazioni, indipendentemente
dall’eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo dovuto10.
Resta ferma, al ricorrere dei relativi presupposti, la facoltà dell’Amministrazione
10 Cfr. circolare del Ministero delle finanze 24 giugno 1998, n. 165, e, da ultimo, risposta a interpello 16
novembre 2021, n. 782.9
finanziaria di contestare la natura abusiva, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge
27 luglio 2000, n. 212 (recante lo Statuto dei diritti del contribuente), delle
operazioni di cessione di partecipazioni di cui al comma 2-bis.
3. Ambito oggettivo
In base alle disposizioni contenute nel nuovo comma 2-bis dell’articolo 68
del TUIR, al ricorrere del requisito soggettivo, il regime di tassazione ivi previsto
si applica alle «plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 67,
diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici e da quelle di
cui al comma 4», il cui realizzo risulti da «cessioni di partecipazioni qualificate
aventi i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 87»
(c.d. capital gain).
Le plusvalenze rientranti nell’ambito oggettivo della norma in commento
sono, pertanto, quelle definite dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 67 del
TUIR, ove, al primo periodo, sono considerati redditi diversi «le plusvalenze
realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate» e, al
secondo periodo, si dispone che costituisce «cessione di partecipazioni qualificate
la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra
partecipazione al capitale od al patrimonio delle società di cui all’articolo 5,
escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui
all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), (…), qualora le partecipazioni, i diritti
o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto
esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una
partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento,
secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni».
Restano ferme le esclusioni disposte dall’articolo 67, comma 1, lettera c),
del TUIR, con riguardo alle associazioni professionali residenti (articolo 5, comma
3, lettera c, del TUIR) e agli enti non commerciali residenti (articolo 73, comma 1,
lettera c, del TUIR).
10
Le plusvalenze in argomento, peraltro, ai sensi del primo periodo del
comma 2-bis dell’articolo 68 del TUIR, devono essere «diverse da quelle derivanti
dalla partecipazione in società semplici e da quelle di cui al comma 4» del
medesimo articolo.
L’esclusione delle società semplici, analogamente alla medesima
esclusione operata dall’articolo 87, comma 1, del TUIR, avviene in quanto le stesse
non svolgono attività commerciale e, dunque, non soddisfano il requisito di cui
alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 87 del TUIR (esercizio da parte della
società partecipata di un’impresa commerciale secondo la definizione dell’articolo
55 del TUIR), necessario al fine di rientrare nell’ambito applicativo del comma 2-
bis. Il regime fiscale in esame non trova, quindi, applicazione in relazione a
plusvalenze realizzate sulle quote di partecipazione in società semplici ed enti a
esse equiparati dall’articolo 5 del TUIR11.
Sono, inoltre, escluse – salva dimostrazione della sussistenza dell’esimente
– mediante richiamo al comma 4 dell’articolo 6812, le plusvalenze derivanti da
11 Cfr. circolare n. 36/E del 2004, pag. 14.
12 Il comma 4 dell’articolo 68 del TUIR dispone che le «plusvalenze realizzate mediante la cessione dei
contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 44,
comma 2, lettera a), ultimo periodo, nonché le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1
dell’articolo 67 realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e
strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e contratti di cui all’articolo 109, comma
9, lettera b), emessi o stipulati da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, salvo la dimostrazione, anche
a seguito dell’esercizio dell’interpello secondo le modalità del comma 3 dello stesso articolo 47-bis, del
rispetto della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 del medesimo articolo, concorrono a
formare il reddito per il loro intero ammontare. La disposizione del periodo precedente non si applica alle
partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari emessi da società i cui titoli sono negoziati nei mercati
regolamentati. Le plusvalenze di cui ai periodi precedenti sono sommate algebricamente alle relative
minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza è riportata in deduzione
integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione
che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze
sono state realizzate. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza della condizione indicata
nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 47-bis, ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista
dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole,
la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti o
localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo
47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei
casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione
amministrativa prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Ai
fini del presente comma, la condizione indicata nell’articolo 47-bis, comma 2, lettera b), deve sussistere,
ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque
periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante11
partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o localizzati in Stati
o territori a regime fiscale privilegiato.
Le cessioni di partecipazioni, che rilevano ai fini della disposizione in
commento, concernono sia le partecipazioni negoziate in mercati regolamentati sia
le partecipazioni non quotate e, pertanto, per l’individuazione di quelle da
assumersi «qualificate», si deve far riferimento alle percentuali di partecipazione
dei diritti di voto, esercitabili nell’assemblea ordinaria, o di partecipazione al
capitale o al patrimonio, disposte dall’articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR.
Non assumono rilevanza, ai fini dell’applicazione del comma 2-bis, quei
titoli per i quali non ricorrono tutti i requisiti previsti dalla norma in esame; si
pensi, a titolo esemplificativo, alle obbligazioni convertibili, le quali non fruiscono
dell’esenzione di cui all’articolo 87 del TUIR, in quanto trattasi di titoli che solo
potenzialmente sono in grado di divenire partecipazioni. Resta inteso che le
cessioni di diritti e di titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni
(i.e. opzioni e warrants), qualora soddisfino i requisiti di cui all’articolo 87 del
TUIR, rientrano nell’ambito d’applicazione del comma 2-bis. Al riguardo, si rinvia
a quanto già precisato con la circolare n. 36/E del 2004.
Rilevano, invece, ai fini del comma 2-bis, le plusvalenze assimilate13 a
quelle da cessione di partecipazioni qualificate, a norma dell’articolo 67, comma
1, lettera c), ultimo periodo, del TUIR, se realizzate mediante la cessione di:
1) strumenti finanziari di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 44
del TUIR, quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio;
2) contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del TUIR
(contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza), qualora il
causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d’imposta anteriori
al realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti
residenti o non residenti nel territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi del
comma 2 dell’articolo 167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo
da parte di altro soggetto residente o non residente nel territorio dello Stato».
13 L’articolo 87, comma 3, del TUIR estende l’ambito di applicazione oggettivo del regime delle
plusvalenze esenti anche a strumenti finanziari similari alle azioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera
a), e a contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili di cui all’articolo 109, comma
9, lettera b).12
valore dell’apporto dell’associato nell’associante sia superiore al cinque per
cento o al venticinque per cento del valore del patrimonio netto contabile
risultante dall’ultimo bilancio approvato14 prima della data di stipula del
contratto, a seconda che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati o di altre partecipazioni15.
Come evidenziato dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 36/E del
2004, tale estensione si giustifica in ragione della necessità di uniformare il
trattamento tributario previsto per gli strumenti finanziari e per i contratti di
associazione in partecipazione a quello delle partecipazioni in società ed enti,
qualora, per le caratteristiche della remunerazione (totale partecipazione ai risultati
dell’emittente con riferimento agli strumenti finanziari) ovvero per le
caratteristiche dell’apporto (di capitale o misto con riferimento ai contratti di
associazione in partecipazione), sia possibile individuare una sostanziale identità
di funzione economica tra gli strumenti e i contratti, di cui al comma 3 dell’articolo
87, e le partecipazioni in società ed enti.
Il regime fiscale in esame si applica alle «cessioni di partecipazioni
qualificate aventi i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1
dell’articolo 87». Le plusvalenze realizzate con la cessione di partecipazioni
qualificate, dunque, poste in essere dai soggetti sopra individuati, godono del
regime in esame ove sussistano i requisiti16 fissati dall’articolo 87, comma 1,
lettere a), b), c) e d), del TUIR.
Al riguardo, si rinvia alle circolari n. 36/E del 2004 e 29 marzo 2013, n.
7/E; di seguito, sono illustrati, pertanto, solo gli aspetti che assumono una specifica
rilevanza in relazione al comma 2-bis.
14 Qualora l’associante sia una società di persone nel regime ex articolo 66 del TUIR, il valore dell’apporto
è determinato in base alle disposizioni del comma 2 dell’articolo 47.
15 L’articolo 67, comma 1, lettera c), numero 2), del TUIR prevede, inoltre, che per le «plusvalenze
realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le
condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l’assimilazione opera a prescindere
dal valore dell’apporto».
16 Così come declinati anche dai restanti commi dell’articolo 87 del TUIR.13
In particolare, il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 87
richiede che la partecipazione risulti classificata nella categoria delle
immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di
possesso. Posto che tale condizione deve essere verificata con riferimento a bilanci
redatti da soggetti residenti in Stati membri dell’Unione europea ovvero in Stati
appartenenti allo Spazio economico europeo, si possono verificare le seguenti
ipotesi. Qualora siano soggetti che adottano i principi contabili internazionali, si
ritiene che trovi applicazione, in tal caso, il principio sancito all’articolo 85,
comma 3-bis, del TUIR, per il quale si considerano immobilizzazioni finanziarie
gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione. Al riguardo,
atteso il venir meno dell’obbligo di separata indicazione delle attività possedute
per la negoziazione, per effetto dell’introduzione dell’IFRS 9, si ritiene estensibile
la previsione di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 10 gennaio 201817, con cui è stabilito che la classificazione di tali attività
come possedute per la negoziazione può essere desunta dai restanti documenti
contabili, purché risulti da atto di data certa contestuale o anteriore alla data di
approvazione del bilancio.
Con riguardo ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili
locali, purché lo stesso sia conforme alla Direttiva n. 2013/34/UE, si ritiene che
possa considerarsi valida, ai fini della norma in commento, la classificazione delle
partecipazioni in esso adottata.
4. Modalità di determinazione del capital gain
Con riferimento alla determinazione del reddito derivante dalla cessione di
partecipazioni qualificate, il nuovo comma 2-bis dell’articolo 68 del TUIR prevede
17 Cfr. decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 10 gennaio 2018, rubricato «Disposizioni di
coordinamento tra il principio contabile internazionale adottato con il Regolamento 22 novembre 2016, n.
2016/2067 che modifica il Regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili
internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 9, e le regole di determinazione della
base imponibile dell’IRES e dell’IRAP, ai sensi dell’articolo 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28
febbraio 2005, n. 38», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2018, n. 19.14
che le plusvalenze, aventi i requisiti sopra descritti, «per il 5 per cento del loro
ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle
relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze
l’eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5 per cento
dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a
condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate».
Ai fini della determinazione dell’ammontare di plusvalenza assoggettabile
a tassazione, la norma dispone che la stessa, in misura pari al cinque per cento
dell’intero importo, deve essere sommata algebricamente all’ammontare
corrispondente (ossia il cinque per cento) dell’eventuale minusvalenza della
medesima categoria.
L’eventuale ammontare della corrispondente minusvalenza, non utilizzato
in deduzione dell’eventuale plusvalenza nel corso del periodo d’imposta di
realizzo (i.e. eccedenza), è riportato in deduzione fino a concorrenza del cinque
per cento dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il
quarto. Ciò, come previsto dalla norma, a condizione che l’eccedenza sia stata
indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le
minusvalenze stesse sono state realizzate.
Il comma 59 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2024, con la lettera b),
introduce una norma di coordinamento mediante la quale le plusvalenze previste
dal nuovo comma 2-bis sono escluse dall’ambito di applicazione del comma 5
dell’articolo 68 del TUIR.
Al riguardo, infatti, come chiarito con la relazione illustrativa al disegno di
legge di bilancio 202418, nell’ambito dei redditi diversi, viene creata una massa
distinta, comprensiva esclusivamente delle plusvalenze e minusvalenze che
rientrano nell’ambito del comma 2-bis. Ne deriva che le minusvalenze conseguenti
18 Cfr. relazione illustrativa all’A.S. n. 926, pagina 86.15
alla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni de quibus sono deducibili
esclusivamente dalle relative plusvalenze.
Le plusvalenze e le minusvalenze che, ai fini della norma in esame, rilevano
per la determinazione del saldo imponibile per l’anno d’imposta 2024 sono
esclusivamente quelle realizzate dal 1° gennaio 2024, vale a dire quelle derivanti
dalle cessioni di partecipazioni con effetto traslativo a decorrere dal 1° gennaio
2024; su tale insieme non incidono, pertanto, le eccedenze riportabili dai periodi
d’imposta precedenti relative alle altre masse.
Le plusvalenze oggetto del comma 2-bis, determinate secondo le modalità
anzidette, sono assoggettate a imposta sostitutiva con aliquota del ventisei per
cento per effetto dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 46119, come modificato dall’articolo 1, comma 1000, lettera a), della legge
27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018). Il citato comma 2 dell’articolo
5, al secondo periodo, infatti, esclude specificamente dall’ambito applicativo
dell’imposta sostitutiva solamente le plusvalenze indicate nel comma 4
dell’articolo 68 del TUIR (ossia le partecipazioni in soggetti residenti o localizzati
in Paesi a fiscalità privilegiata).
A decorrere dalla data in cui le partecipazioni o i titoli assimilati posseduti
integrano il requisito per essere considerati qualificati (i.e. raggiungimento di una
determinata percentuale di possesso), si deve tenere conto di tutte le cessioni
effettuate nel corso di dodici mesi solari (anche in due periodi d’imposta
consecutivi, nonché nei confronti di soggetti diversi), al fine di verificare se le
plusvalenze conseguite per effetto di tali cessioni siano riconducibili al regime
19 L’articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 461 del 1997 prevede che i «redditi di cui alle lettere da c) a c-sexies)
del comma 1 dell’articolo 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 3, comma 1, determinati secondo
i criteri stabiliti dall’articolo 82 del predetto testo unico, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi con l’aliquota del 12,50 per cento [ndr. attualmente 26 per cento ai sensi dell’articolo 3 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, e dell’articolo 1, comma 1005, della legge 27 dicembre 2017, n. 205].
L’imposta sostitutiva non si applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale
o al patrimonio, di titoli o strumenti finanziari e di contratti, di cui al comma 4, dell’articolo 68 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, salvo la
dimostrazione, a seguito di esercizio dell’interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b),
dell’articolo 167, del citato testo unico del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1
dell’articolo 87 del medesimo testo unico. (…)».16
fiscale di tassazione delle plusvalenze relative a partecipazioni qualificate di cui al
comma 2-bis in commento20.
Potrebbe, dunque, riscontrarsi che le frazioni di partecipazione cedute siano
state assoggettate all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 5 del d.lgs. n. 461 del
1997 (con il meccanismo di cui all’articolo 68, comma 5, del TUIR), anche qualora
inizialmente la loro somma non abbia consentito il raggiungimento della “soglia
di qualificazione” ai fini del comma 2-bis.
Laddove, nel successivo periodo d’imposta, ma sempre entro i dodici mesi,
in ragione della cessione di ulteriori frazioni della medesima partecipazione,
queste ultime, sommate alle precedenti21, consentano il raggiungimento delle
“soglie di qualificazione” ai fini del comma 2-bis, la plusvalenza, così ottenuta,
deve concorrere alla determinazione della base imponibile a cui applicare
l’imposta sostitutiva del soggetto non residente con le regole sopra esposte.
***
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni
provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIAErnesto Maria Ruffini
(firmato digitalmente)
20 Cfr. l’articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR e la circolare n. 165 del 1998.
21 Avvenute anch’esse con effetto traslativo a decorrere dal 1° gennaio 2024.