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Risoluzione Agenzia Entrate n. 30/E del 17.06.2024
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RISOLUZIONE N. 30/E
Roma, 17 giugno 2024
OGGETTO: Versamento, mediante modello F24, delle somme dovute per l’adeguamento
delle esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 1, commi da 78 a 85, della
legge 30 dicembre 2023, n. 213La legge 30 dicembre 2023, n. 213, (di seguito “legge”), all’articolo 1, comma 78,
dispone che gli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili
internazionali nella redazione del bilancio possono procedere, relativamente al periodo di
imposta in corso al 30 settembre 2023 all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di
cui all'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il comma 80 del citato articolo 1 della legge prevede, in caso di eliminazione di
valori, il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto e di un’imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e
dell'imposta regionale sulle attività produttive, alle condizioni ivi indicate.
Il successivo comma 81 dell’articolo 1 della legge prevede, in caso di iscrizione di
valori, il pagamento di un’imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, alle
condizioni ivi indicate.
Il comma 84 dell’articolo 1 della legge dispone, inoltre, che ai fini dell'accertamento,
delle sanzioni e della riscossione delle imposte dovute, nonché del contenzioso, si applicano
le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme in
argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:
Divisione Servizi
______________Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione2
• “1732” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali
dei beni – IVA - articolo 1, comma 80, lettera a), della legge 30 dicembre
2023, n. 213”;
• “1733” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali
dei beni - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP - articolo 1,
comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
• “1734” denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni -
Imposta sostitutiva delle Imposte sui redditi e IRAP - articolo 1, comma
81, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
• “1735” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali
dei beni - Imposta sostitutiva IRES e IRAP - articolo 1, comma 80, lettera
b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
• “1736” denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni -
Imposta sostitutiva IRES e IRAP - articolo 1, comma 81, della legge 30
dicembre 2023, n. 213”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella
sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito
versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si
riferisce il versamento, espresso nel formato “AAAA”.
Il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”,
dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento (“01” in ipotesi di pagamento
della prima rata e “02” in relazione al pagamento della seconda rata) e “RR” indica il
numero complessivo delle rate (“02”).
IL DIRETTORE CENTRALEFirmato digitalmente