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Risoluzione Agenzia Entrate n. 33/E del 02.07.2024
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RISOLUZIONE N. 33/E
Roma, 2 luglio 2024OGGETTO: Consulenza giuridica - Trascrizioni dei sequestri conservativi
effettuate ai sensi degli artt. 74 e 75 del Codice di giustizia contabile
a tutela delle ragioni erariali – Trattamento ai fini dell’imposta
ipotecaria.Con istanza di consulenza giuridica è stato esposto il seguente quesito
QUESITO
La Direzione istante (di seguito anche la “Direzione”) fa presente che la
«Procura Generale della Corte dei conti ha recentemente avviato una
interlocuzione con questa Agenzia, al fine di individuare possibili modalità di
snellimento delle procedure di richiesta di formalità ipotecarie avanzate dagli
uffici della giustizia contabile in relazione ad atti emessi da quest'ultima» anche
attraverso l’estensione della trasmissione telematica di tali richieste.
La Direzione rappresenta che «il Procuratore Generale della Corte dei
conti, in relazione alle modalità di presentazione delle trascrizioni dei sequestri
conservativi effettuate ai sensi degli artt. 74 e 75 del Codice di giustizia contabile
a tutela delle ragioni erariali, ha segnalato che "all'attualità, sussiste ancora la
problematica relativa alle spese che le Procure erariali sostengono all'atto della
Divisione Contribuenti
______________Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori
Autonomi ed Enti non Commerciali2
trascrizione dei sequestri ove le Conservatorie provvedono alla liquidazione delle
stesse attraverso apposito modello inviato alla Procura richiedente"».
In sostanza, l’ambito più generale portato all’attenzione è quello dei giudizi
contabili, nei quali il Pubblico Ministero è legittimato ad esercitare tutte le azioni
a tutela delle ragioni del creditore, ai sensi dell’articolo 73 del Codice di giustizia
contabile che, quanto ai mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, a
titolo esemplificativo, rinvia al libro VI, Titolo III, Capo V, del Codice civile
(trattasi nello specifico dell'azione surrogatoria, dell'azione revocatoria e del
sequestro conservativo).
Viene evidenziato che in relazione all’applicazione dell’imposta dovuta per
le trascrizioni dei sequestri conservativi effettuate ai sensi degli artt. 74 e 75 del
Codice di giustizia contabile, gli Uffici di pubblicità immobiliare adottano prassi
operative non omogenee, in quanto:
- alcuni optano per l’esenzione dal tributo, ai sensi dell’articolo 1, comma
2 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (TUIC), in particolare per
le trascrizioni richieste a favore dello Stato quando il creditore è
un’amministrazione statale;
- altri procedono con la prenotazione a debito, di cui all’articolo 16 del
TUIC, nelle ipotesi di trascrizioni a favore di soggetti, titolari del credito,
pubblici e privati, non riconducibili alla nozione di "Stato-persona",
beneficiante, come detto, del regime agevolativo;
- altri applicano le disposizioni di cui all’articolo 15 del TUIC, concernente
l’esecuzione delle formalità senza il previo pagamento dell’imposta, con
specifico riguardo ai sequestri contabili.
In considerazione di quanto precede, la Direzione chiede di conoscere il
corretto trattamento, ai fini dell’imposta ipotecaria, applicabile alle trascrizioni dei
sequestri conservativi effettuate ai sensi dei predetti artt. 74 e 75 del Codice di
giustizia contabile.
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In particolare, la Direzione chiede conferma dell’applicabilità dell’articolo
15, comma 1, lett. b) del TUIC, che prevede la riscossione del tributo a carico
dell’ente a favore del quale sia presa la formalità, alla trascrizione di atti previsti
dal Codice di giustizia contabile, laddove la parte danneggiata non sia lo Stato
inteso come “Stato-Persona”.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA
La Direzione fa presente che l’applicazione dell’esenzione prevista
dall’articolo 1, comma 2, del TUIC al sequestro conservativo in esame per le
misure adottate nell’interesse dello Stato appare condivisibile ogniqualvolta
l’azione erariale sia diretta a sanzionare e riparare un danno occorso alle "entità
territoriali centrali e nazionali", ma non potrebbe riguardare soggetti diversi, che
pure possono avvantaggiarsi del procedimento cautelare attivato dalla Procura
contabile.
L’esenzione richiamata ha, infatti, ad oggetto, secondo la consolidata e
notoria impostazione ermeneutica elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, le
sole formalità eseguite "nell'interesse dello Stato", ove per Stato deve intendersi
unicamente lo "Stato-persona" con esclusione di ogni interpretazione estensiva.
Tale regime esentativo, data la portata letterale della norma, non può trovare
applicazione nei casi di trascrizione dei sequestri contabili, delle domande
giudiziali e di altre formalità a tutela delle ragioni del creditore, in procedure in cui
non sia parte danneggiata lo Stato.
In tali ipotesi, la Direzione ritiene che non possa essere ammesso neanche
l’istituto della prenotazione a debito, non rientrando la fattispecie dei sequestri
conservativi in esame in alcuna delle ipotesi tassativamente elencate nell’articolo
16, comma 1 del TUIC.
Alla luce di quanto premesso, conclude la Direzione, con specifico
riferimento alle formalità richieste dalla Procura contabile e ferma l’esenzione per
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le formalità eseguite a favore dell’Erario, appare possibile l’applicazione
dell'articolo 15, comma 1, lett. b) del TUIC, potendo la fattispecie essere sussunta
in quelle in cui le formalità possono essere eseguite, senza previo pagamento
dell’imposta, quando richieste dalle amministrazioni dello Stato e le spese devono
fare carico ad altri.
Ciò in quanto sarebbe soddisfatto sia il presupposto del connotato statuale
del soggetto richiedente (Corte dei conti), sia quello dell’individuabilità di un
diverso soggetto sul quale devono far carico le relative spese (ente in favore del
quale viene richiesta la formalità).
Il procedimento di responsabilità amministrativa o contabile è
caratterizzato, infatti, dall’impulso del Pubblico ministero contabile, organo
neutrale e imparziale che non opera nell’interesse esclusivo dell’ente pubblico, ma
per tutelare valori ed interessi generali. Destinatario del risarcimento, invece, è il
soggetto danneggiato, a favore del quale sono prese le formalità cautelari e che
beneficia delle azioni volte a garantire il recupero del danno patrimoniale.
A parere della Direzione, gli atti in questione, quindi, sono atti di
un’amministrazione dello Stato che possono essere compiuti “nell’interesse”
anche di una amministrazione non statale che, come detto, non rientra nell’ambito
della disciplina agevolativa di cui all’articolo 1, comma 2, TUIC. Peraltro, non
sussiste nei casi di specie, a differenza di quanto accade per le formalità curate dai
pubblici ufficiali in genere, la solidarietà passiva del richiedente, ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, del TUIC, in quanto l’iniziativa fa capo ad un organo
che non agisce per conto del titolare dell’interesse economico, ma in ragione di un
interesse statale superiore.
In definitiva, la Direzione ritiene che le formalità relative alle trascrizioni
dei sequestri contabili oggetto di indagine, richieste dalle Procure regionali della
Corte dei conti, diversamente da quelle effettuate nell’interesse dello Stato, che in
quanto tali godono dell’esenzione dall’imposta, possano essere eseguite a norma
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dell’articolo 15 TUIC, trattandosi di formalità che devono essere richieste in
relazione all’onere di rendere pubbliche le azioni cautelari a tutela di ragioni
creditorie di soggetti non riconducibili alla nozione di “Stato-persona”.
Eseguita la formalità, l’Ufficio procederà al recupero dei tributi contro gli
obbligati al pagamento elencati all'articolo 11, comma 2, del TUIC, ossia nei
confronti del soggetto pubblico o privato a favore del quale la formalità è stata
eseguita.
PARERE DELLA DIREZIONE CENTRALE
Ai sensi dell’articolo 73 (rubricato “Mezzi di conservazione della garanzia
patrimoniale e altre azioni”) del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174
(“Codice della giustizia contabile”), «1. Il pubblico ministero, al fine di realizzare
la tutela dei crediti erariali, può esercitare tutte le azioni a tutela delle ragioni del
creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione
della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, Titolo III, Capo V, del codice civile».
In base all’articolo 74 (rubricato “Sequestro conservativo prima della
causa”) dello stesso decreto legislativo «1. Quando ricorrono le condizioni, anche
contestualmente all'invito a dedurre, il pubblico ministero può chiedere, al
presidente della sezione competente a conoscere del merito del giudizio, il
sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto responsabile,
comprese somme e cose allo stesso dovute, nei limiti di legge.
2. Sulla domanda il presidente della sezione giurisdizionale regionale
provvede con decreto motivato [...]».
Ai sensi del successivo articolo 75 (rubricato “Sequestro conservativo in
corso di causa e durante la pendenza dei termini per l’impugnazione”), «1. Il
sequestro conservativo può essere richiesto contestualmente all’atto di citazione,
ovvero, in corso di causa, con separato ricorso, al presidente della sezione che
decide del merito del giudizio; in pendenza dei termini per l’impugnazione, la
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domanda si propone al presidente della sezione che ha pronunciato la sentenza.
2. Si applica l’articolo 74, commi 2, 3 e 4».
Ai fini fiscali, l’articolo 1 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347
(TUIC) prevede che «1. Le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e
annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari sono soggette alla imposta
ipotecaria secondo le disposizioni del presente testo unico e della allegata tariffa.
2. Non sono soggette all’imposta le formalità eseguite nell’interesse dello
Stato né quelle relative ai trasferimenti di cui all’art. 3 del testo unico sull’imposta
sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990,
n. 346, salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo».
Al riguardo, si rileva che, ai sensi dell’articolo 4, della tariffa allegata al
citato decreto, è soggetta all’imposta ipotecaria nella misura di euro 200 la
«Trascrizione di atti o sentenze che non importano trasferimento di proprietà di
beni immobili né costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari».
Per quanto riguarda i soggetti passivi delle imposte, l’articolo 11 del TUIC
stabilisce che «1. Sono obbligati al pagamento dell’imposta ipotecaria e
dell’imposta catastale coloro che richiedono le formalità di cui all’art. 1 e le
volture di cui all'art. 10 e i pubblici ufficiali obbligati al pagamento dell'imposta
di registro o dell’imposta sulle successioni e donazioni, relativamente agli atti ai
quali si riferisce la formalità o la voltura.
2. Sono inoltre solidalmente tenuti al pagamento delle imposte, di cui al
comma 1, tutti coloro nel cui interesse è stata richiesta la formalità o la voltura e,
nel caso di iscrizioni e rinnovazioni, anche i debitori contro i quali è stata iscritta
o rinnovata l’ipoteca, nonché l'utilizzatore dell’immobile concesso in locazione
finanziaria».
Ai sensi dell’articolo 15 (rubricato “Esecuzione di formalità e di volture
senza previo pagamento dell'imposta”) del TUIC, «1. Possono essere eseguite
anche senza previo pagamento delle imposte:
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a) le iscrizioni, rinnovazioni ed annotazioni che sono richieste dal pubblico
ministero nell’interesse di privati, da pubblici ufficiali e da privati in virtù di un
obbligo loro imposto per legge;
b) le formalità e le volture richieste dalle amministrazioni dello Stato
quando le spese relative devono far carico ad altri.
2. L’ufficio competente indica l’imposta dovuta sui documenti di cui all’art.
14 e procede alla riscossione».
Il successivo articolo 16 (rubricato “Formalità e volture da eseguirsi a
debito”) prevede, altresì, che «1. Sono eseguite con prenotazione a debito
dell’imposta, salvo il recupero secondo le disposizioni delle rispettive leggi:
a) le trascrizioni del sequestro conservativo di cui all’art. 316 del codice di
procedura penale;
b) le iscrizioni e le trascrizioni di cui all’articolo 22 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni;
c) le trascrizioni degli atti indicati nel comma 2 dell'art. 6;
d) le formalità e le volture richieste nei procedimenti civili nell’interesse
dello Stato e di persone fisiche o giuridiche ammesse al gratuito patrocinio;
e) le formalità e le volture relative a procedure di fallimento e ad altre
procedure concorsuali.
2. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 l’imposta prenotata è
riscossa in ragione della somma che risulta definitivamente dovuta».
Tra le ipotesi tassative in cui è possibile utilizzare l’istituto della
prenotazione a debito come modalità di riscossione differita dell’imposta, non è
previsto, nell’ambito dell’articolo 16 predetto, il sequestro conservativo richiesto
nel giudizio di responsabilità contabile, di cui agli artt. 74 e 75 del Codice della
giustizia contabile.
L’applicazione dell’esenzione prevista dall’articolo 1, comma 2, del TUIC
al sequestro conservativo in esame per le misure adottate nell’interesse dello Stato
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appare condivisibile allorquando l’azione erariale sia diretta a sanzionare e riparare
un danno occorso alle “entità territoriali centrali e nazionali”, ma non può
riguardare soggetti diversi, che pure possono avvantaggiarsi del procedimento
cautelare posto in essere dalla Procura contabile.
La previsione agevolativa di cui al citato articolo 1, comma 2 del TUIC,
infatti, ha ad oggetto le sole formalità eseguite “nell'interesse dello Stato” ove per
Stato deve intendersi unicamente lo “Stato-persona” con esclusione di ogni
interpretazione estensiva della definizione.
Al tal fine, si ricorda che, secondo quanto chiarito dalla consolidata
giurisprudenza di legittimità, «nelle disposizioni normative che, in tema di imposta
di registro (art. 57, ottavo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, di imposta
ipotecaria e catastale [...] e di imposta di bollo [...], prevedono l'esenzione dello
Stato od usano, sempre a fini di esenzione, l'espressione «a favore dello Stato» o
«nell’interesse dello Stato», la parola «Stato» deve intendersi riferita allo «Stato-
persona», e non a qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che svolga attività
amministrativa oggettiva (cfr. Cass. n. 938/2009) [...] un’estensione interpretativa
del beneficio a soggetti solo indirettamente riconducibili all’amministrazione
statale è preclusa dalla natura eccezionale delle norme di esenzione fiscale [...]»
(cfr. ex multis, da ultimo, Corte di Cassazione, ordinanze 11 ottobre 2022, nn.
29706 e 29708; cfr. in tal senso anche la risoluzione 1° settembre 2009, n. 243/E).
Come rilevato anche dalla Direzione istante, la giurisdizione contabile
riguarda oltre che lo “Stato-persona” anche una serie di soggetti non statali di varia
natura (enti pubblici territoriali e non territoriali, società partecipate etc.). Pertanto,
in linea con il delineato impianto normativo e di prassi, si ritiene che la trascrizione
dei provvedimenti di sequestro contabile, delle domande giudiziali e delle altre
formalità a tutela delle ragioni del creditore, in procedure in cui non sia parte
danneggiata lo Stato, non possano godere dell’esenzione di cui all’articolo 1,
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comma 2, del TUIC, non potendosi estendere la portata letterale di tale norma,
vista la natura agevolativa della stessa.
Tali fattispecie, trattandosi di «formalità [...] richieste dalle
amministrazioni dello Stato quando le spese relative devono far carico ad altri»,
rientrano nell’ambito applicativo di cui al citato articolo 15, comma 1, lett. b) del
TUIC.
In tali casi, infatti, sussistono i presupposti richiesti da tale norma, tenuto
conto della natura del soggetto richiedente la formalità (Corte dei Conti) e della
sussistenza di un diverso soggetto sul quale devono far carico le relative spese
(ente in favore del quale viene richiesta la formalità).
In merito, si evidenzia, come rilevato anche dalla Direzione, che il
procedimento di responsabilità amministrativa o contabile è caratterizzato
dall’impulso del Pubblico ministero contabile, organo neutrale e imparziale che
non opera nell'interesse esclusivo dell'ente pubblico, ma per la tutela di un interesse
generale superiore. Destinatario del risarcimento, invece, è il soggetto
danneggiato, a favore del quale sono adottate le previsioni cautelari, con le relative
formalità, e che beneficia delle azioni volte a garantire il recupero del danno
patrimoniale.
A differenza di quanto accade per le formalità curate dai pubblici ufficiali
in genere, peraltro, nelle ipotesi delle trascrizioni dei provvedimenti di sequestro
di cui ai citati artt. 74 e 75 non si verifica la solidarietà passiva del richiedente, ai
sensi dell’articolo 11, comma 1, del TUIC, in quanto la richiesta della formalità
ipotecaria fa capo ad un organo che non agisce per conto del titolare dell’interesse
economico, ma in ragione di un interesse statale superiore.
Sulla base di quanto illustrato, si ritiene, dunque, che le formalità richieste
dalle Procure regionali della Corte dei conti, ad eccezione di quelle effettuate
nell’interesse dello “Stato-persona”, che in quanto tali godono dell’esenzione
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dall’imposta ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del TUIC, possono essere eseguite
a norma dell’articolo 15 dello stesso TUIC.
Una volta eseguita la formalità, l’Ufficio procederà al recupero dei tributi
contro gli obbligati al pagamento elencati all’articolo 11, comma 2, del TUIC,
ovvero nei confronti del soggetto pubblico o privato a favore del quale è stata
eseguita la formalità.
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le
istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle
Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
LA DIRETTRICE CENTRALE
(Firmato digitalmente)