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Risoluzione Agenzia Entrate n. 36/E del 22.07.2024
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RISOLUZIONE N. 36/E
Roma, 22 luglio 2024
OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli “F24” e
“F24 enti pubblici” (F24 EP), dell’imposta sostitutiva sulle prestazioni
aggiuntive del personale sanitario di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, del
Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73L’articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, prevede
l’applicazione di un’imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario,
alle condizioni ivi indicate.
Il comma 5 dell’articolo 7 del citato Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, stabilisce
che “Le imposte sostitutive previste dai commi 1 e 2 sono applicate dal sostituto d'imposta
con riferimento ai compensi erogati a partire dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi”.
Tanto premesso, per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello
F24, dell’imposta sostitutiva in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:
• “1068” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali
regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario –
Sostituto di imposta - articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024,
n. 73”;
• “1607” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali
regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario
maturata in Sicilia e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 7,
commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”;
Divisione Servizi
______________Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione2
• “1922” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali
regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario
maturata in Sardegna e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 7,
commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”;
• “1923” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali
regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario
maturata in Valle d’Aosta e versata fuori regione - Sostituto di imposta -
articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”;
• “1308” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali
regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario
versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori dalla regione in
cui è effettuato il versamento - Sostituto di imposta - articolo 7, commi 1 e 2,
del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”.
In sede di compilazione del modello F24, tali codici tributo sono esposti nella sezione
“Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a
debito versati”, con indicazione, quale “Mese di riferimento” del mese in cui il sostituto
d’imposta effettua la trattenuta (00MM) e quale “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui
si riferisce il versamento (AAAA).
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Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello “F24 enti
pubblici” (F24 EP), dell’imposta sostitutiva in argomento, si istituiscono i seguenti codici
tributo:
• “171E” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali
regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario -
Sostituto di imposta - articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024,
n. 73”;
• “172E” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali
regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario
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maturata in Valle d’Aosta e versata fuori regione - Sostituto di imposta -
articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”;
• “173E” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali
regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario
versata in Valle d’Aosta e maturata fuori dalla regione - Sostituto di imposta -
articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”.
In sede di compilazione del modello “F24EP”, i suddetti codici tributo sono esposti
nella sezione “Erario” (valore F), esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate
nella colonna “importi a debito versati”, con indicazione nel campo “riferimento A” e nel
campo “riferimento B”, del mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta e
dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, rispettivamente nel formato “00MM” e
“AAAA”.
I campi “codice” ed “estremi identificativi” non devono essere valorizzati.
IL DIRETTORE CENTRALEFirmato digitalmente