-
Risoluzione Agenzia Entrate n. 41/E del 24.07.2024
-
RISOLUZIONE N. 41/E
Roma, 24 luglio 2024
OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito
d’imposta per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5
o superiore di cui all’articolo 1, comma 296, della legge 30 dicembre 2023,
n. 213L’articolo 1, comma 296, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, prevede, tra l’altro,
che il credito d’imposta di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), terzo periodo, del
decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
novembre 2022, n. 175, è esteso anche alla spesa sostenuta nel mese di luglio 2022.
Con il decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 31
maggio 2024, n. 263, sono state stabilite le disposizioni attuative del predetto credito
d’imposta.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del
richiamato decreto del 31 maggio 2024, trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle
imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le
eventuali variazioni e revoche, anche parziali.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in
compensazione, comunicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite il
proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle
entrate.
L’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha previsto l’obbligo
generalizzato di effettuare la compensazione dei crediti per mezzo dei servizi telematici
messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta
agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi
Divisione Servizi
______________Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione2
telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di
versamento, è istituito il seguente codice tributo:
• “7060” denominato “credito d’imposta per l’acquisto del gasolio a favore delle
imprese esercenti le attività di trasporto di cui all’articolo 1, comma 296, della
legge 30 dicembre 2023, n. 213”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è
esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna
“importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al
riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di
riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”,
indicato nel cassetto fiscale.
Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del citato decreto direttoriale del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti del 31 maggio 2024, l’Agenzia delle entrate, in fase di
elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi
siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda
l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle
eventuali variazioni e revoche, anche parziali, successivamente trasmesse dallo stesso
Ministero.
IL DIRETTORE CENTRALE
Firmato digitalmente