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Provvedimento Agenzia Entrate del 31.05.2024 (252373/2024)
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Prot. n. 252373/2024
Definizione delle modalità e dei termini per la cessione del credito d’imposta a favore dei
soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista, di cui all’articolo 1, comma 117, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
dispone
1. Oggetto del provvedimento
1.1. Il presente provvedimento, in attuazione dell’art. 10, comma 2, del decreto dell’allora
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 1° luglio 2022 (di
seguito Decreto), individua le modalità e i termini, con cui i soggetti esercenti l'attività
di cuoco professionista, in base all’articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, comunicano all’Agenzia delle entrate, in alternativa all’utilizzo in
compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24,
la cessione del credito d’imposta, di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30
dicembre 2020, n. 178.
1.2. Il mancato rispetto delle disposizioni del presente provvedimento rende la cessione
inefficace ai fini fiscali nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.
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2. Modalità di cessione del credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti l'attività di
cuoco professionista, di cui all’articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178
2.1. I soggetti beneficiari del credito d’imposta, il cui elenco è comunicato dal Ministero
delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 10,
comma 3, del Decreto, possono optare per la cessione, anche parziale, del credito
stesso ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari,
senza la facoltà di ulteriore cessione.
2.2. La comunicazione della cessione del credito d’imposta di cui al punto 2.1, a cura del
cedente, avviene esclusivamente tramite un apposito servizio web disponibile
nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, all’interno della
“Piattaforma cessione crediti”.
2.3. Il cessionario deve comunicare l’accettazione della cessione del credito ceduto con le
stesse modalità previste al punto 2.2.
2.4. Dopo l’accettazione di cui al punto precedente, il cessionario utilizza il credito
d’imposta esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei
limiti dell’importo ceduto.
3. Trattamento dei dati
3.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, par. 3,
lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. – è
individuata:
a) nell’articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede il
riconoscimento, per i soggetti e alle condizioni ivi indicati, di un credito d'imposta
fino al 40% delle spese per l'acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la
partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali
all'esercizio dell'attività, sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022. Il
comma 121 dello stesso articolo 1 prevede che il credito d' imposta di cui al comma
117 può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari;
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b) nell’articolo 10, comma 2, del Decreto secondo il quale il credito d’imposta può
essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari, secondo le modalità e i termini indicati con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate;
c) nell’articolo 10, comma 3, del Decreto, secondo il quale il Ministero delle imprese
e del made in Italy trasmette all’Agenzia delle entrate, preventivamente alla
pubblicazione del provvedimento di concessione cumulativo, l’elenco dei soggetti
ammessi a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché,
successivamente alla concessione delle agevolazioni, le eventuali variazioni e
revoche disposte a seguito delle attività di controllo.
3.2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, relativamente alle attività svolte ai fini
della concessione del credito di imposta, e l’Agenzia delle entrate, in merito alla
fruizione in compensazione in F24 e alla cessione del credito d’imposta, assumono il
ruolo di Titolari autonomi del trattamento dei dati personali, ciascuno per le attività di
propria competenza. L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico
Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe
tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi
dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
I dati oggetto di trattamento sono:
- i dati anagrafici del soggetto beneficiario del credito (codice fiscale);
- i dati anagrafici dei cessionari (codice fiscale) che hanno acquistato il credito.
I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate rappresentano il set informativo
minimo per la corretta fruizione del credito e per verificare, quindi, che l’utilizzo del
credito e la sua cessione avvengano nei limiti dell’importo del credito disponibile.
3.3. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 par. 1, lett.
e) del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto
del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività
istituzionali di accertamento.
3.4. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f del
Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da
garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è
stato disposto che la comunicazione dell’eventuale cessione del credito è effettuata,
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direttamente dal cedente, con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del
sito internet dell’Agenzia delle entrate.
3.5. L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte
degli interessati viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate ed è
presente sulla Piattaforma cessione crediti.
3.6. Sul trattamento dei dati personali relativo alla cessione del credito è stata eseguita
l’analisi del rischio ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.
Motivazioni
L’articolo 1, comma 117, della legge del 30 dicembre 2020, n. 178 riconosce un credito
d’imposta ai soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti,
sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, per
le spese per l'acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di
aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività.
Inoltre, il comma 121, del richiamato articolo 1, della legge del 30 dicembre 2020, n.
178 prevede che il credito di cui sopra, in luogo dell’utilizzo in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere ceduto ad altri
soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Al riguardo, l’articolo 10, comma 2, del Decreto ha previsto che con provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità e i termini per la
comunicazione della cessione del credito d’imposta.
Pertanto, con il presente provvedimento sono stabilite le modalità con le quali i
beneficiari del credito d’imposta comunicano all’Agenzia delle entrate, in alternativa
all’utilizzo diretto del credito d’imposta, la cessione del credito stesso, anche parziale, ad altri
soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, e che le eventuali cessioni
dei crediti avverranno con l’apposita piattaforma già disponibile nell’area riservata del sito
internet dell’Agenzia delle entrate.
I cessionari potranno utilizzare i crediti in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24, alle stesse condizioni
applicabili al cedente e nei limiti dell’importo ceduto, indicando lo stesso codice tributo
istituito per la fruizione da parte dei beneficiari originari, di cui alla risoluzione n. 71/E del
19 dicembre 2023.
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Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo
62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a);
articolo 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
9 del 12 gennaio 2001, e ss.mm..
b) Disciplina normativa di riferimento:
Articolo 1, commi dal 117 al 123 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Regolamento (UE) n. 2016/679;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Decreto dell’allora Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 1° luglio 2022.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene
luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 31 maggio 2024
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente