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Provvedimento Agenzia Entrate del 07.06.2024 (260004/2024)
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Prot. n. 260004/2024
Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile per le spese
sostenute per l'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri
agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia,
di cui all’articolo 1, commi da 831 a 834, della legge 30 dicembre 2021, n. 234IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
dispone
1. Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile, di cui
all'articolo 1, commi da 831 a 834, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
1.1 Con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la
percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile, di cui al punto 4.2 del
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 80989 del 14 marzo 2022
(di seguito “provvedimento”), è pari al 100 per cento.
1.2 L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito
risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del provvedimento, in
assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale di cui al punto 1.1, troncando il risultato
all’unità di euro.
1.3 Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del
punto precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito
internet dell’Agenzia delle entrate.
1.4 Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari, secondo quanto disposto dal punto 5.1 del
provvedimento, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
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1997, n. 241.
Motivazioni
L’articolo 1, commi da 831 a 834, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha previsto un
credito d’imposta per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2023, relative
all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari
presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.
Il comma 832 del citato articolo 1 ha previsto che, con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate, sono stabilite le modalità di applicazione e di fruizione del credito
d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa previsto dal comma 831 (1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2023 e 2024).
In proposito, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 80989 del 14
marzo 2022 ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del
credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta indicato nella comunicazione validamente
presentata moltiplicato per la percentuale resa nota con successivo provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione
della comunicazione. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa previsto per
ciascun periodo d’imposta all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante dalle
comunicazioni validamente presentate.
Tanto premesso, l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle
comunicazioni validamente presentate dal 22 aprile 2024 al 31 maggio 2024, con riferimento alle
spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è risultato pari a 149.650 euro, a fronte
di 1 milione di euro di risorse disponibili per l’anno 2024, che costituiscono il limite di spesa.
Pertanto, con il presente provvedimento si rende noto che la percentuale del credito
d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100 per cento dell’importo del
credito richiesto.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;
articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo
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73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio
delle agenzie fiscali).
b) Disciplina normativa di riferimento
Articolo 1, commi da 831 a 834, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 80989 del 14 marzo 2022;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 84261 del 21 marzo 2023.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 7 giugno 2024
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
firmato digitalmente