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Provvedimento Agenzia Entrate del 11.06.2024 (262747/2024)
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Prot. n. 262747/2024
Approvazione del modello di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito
d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica,
di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e definizione del relativo contenuto e delle modalità di
trasmissioneIL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
dispone
1. Approvazione del modello di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di
credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno
- ZES unica, di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e definizione del relativo
contenuto
1.1 Il presente provvedimento approva, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, del 17 maggio 2024 (di seguito “decreto”), il
modello di comunicazione (di seguito “Comunicazione”) per l’utilizzo del contributo sotto
forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il
Mezzogiorno - ZES unica (di seguito “ZES unica”), di cui all’articolo 16 del decreto-legge
19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.
162 (di seguito “decreto-legge”), con le relative istruzioni.
1.2 La Comunicazione è utilizzata dalle imprese che intendono beneficiare del contributo sotto
forma di credito d’imposta di cui all’articolo 16 del decreto-legge, per gli investimenti
realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 relativi all’acquisizione di beni
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strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES
unica, che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107,
paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (di seguito
“TFUE”), e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera
c), del TFUE, individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 approvata
con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021, come
modificata dalle decisioni del 18 marzo 2022, C (2022) 1545 final, del 19 giugno 2023,
C(2023) 3913 final e del 18 dicembre 2023, C(2023) 8654 final.
1.3 La Comunicazione è composta dal frontespizio contenente l’informativa sul trattamento dei
dati personali, i dati dell’impresa beneficiaria e dell’eventuale impresa avente causa in caso
di operazioni straordinarie, i dati del rappresentante firmatario della Comunicazione, la
rinuncia al credito richiesto e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dal quadro A
contenente i dati relativi al progetto d’investimento e al credito d’imposta, dal quadro B
contenente i dati della struttura produttiva, dal quadro C contenente l’elenco dei soggetti
sottoposti alla verifica antimafia, dal quadro D contenente l’elenco delle altre agevolazioni
concesse o richieste compresi gli aiuti de minimis e dal quadro E contenente gli estremi delle
fatture elettroniche ricevute e della certificazione di cui all’articolo 7, comma 14, del decreto
(di seguito “certificazione”).
1.4 Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet
dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
2. Reperibilità della Comunicazione
2.1 La Comunicazione è disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
3. Modalità per l’invio della Comunicazione
3.1 La Comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal
beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle
dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La trasmissione telematica della Comunicazione è
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effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZES UNICA”, disponibile
gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
3.2 A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una
ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative
motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la
Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
3.3 Si considera tempestiva la Comunicazione trasmessa alla data di scadenza dei termini di cui
all’articolo 5, commi 1 e 5, del decreto e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal
servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tali termini.
3.4 Fermo restando quanto disposto al paragrafo 6, la Comunicazione inviata successivamente
ai termini di presentazione è scartata in fase di accoglienza.
3.5 La Comunicazione è scartata nel caso in cui:
a) il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della
Comunicazione;
b) gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondano con i dati
presenti nella relativa banca dati dell’Agenzia delle entrate;
c) il codice attività e il codice catastale del comune riferiti a ciascuna struttura produttiva,
indicati nel quadro B, non corrispondano con quelli comunicati ai sensi dell’articolo 35
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il controllo non si
applica con riferimento alle strutture produttive non ancora impiantate nella Zes unica;
il beneficiario segnala tale situazione nella Comunicazione.
3.6 Il controllo di cui al paragrafo 3.5, lettera a), è effettuato anche in sede di presentazione
della Comunicazione prevista dall’articolo 5, comma 5, del decreto.
4 Utilizzo del credito d’imposta
4.1 Al fine di consentire all’Agenzia delle entrate la verifica del rispetto del limite di spesa di
cui all’articolo 16, comma 6, del decreto-legge, il credito d’imposta è utilizzabile dai
beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.
4.2 Il credito risultante dalla Comunicazione, nella misura spettante ai sensi dell’articolo 5,
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comma 4, del decreto, è utilizzabile non prima della data di realizzazione dell’investimento.
In particolare, il credito è utilizzabile:
a) per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della
Comunicazione per i quali è stata rilasciata la certificazione e sono state ricevute nello
SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla
pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto;
b) per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della
Comunicazione, per i quali è stata rilasciata la certificazione, non documentabili tramite
l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione
finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la
quale l’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito
d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro
Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine, il beneficiario è tenuto a trasmettere,
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 5,
comma 4, del decreto, la certificazione mediante posta elettronica certificata al seguente
indirizzo: creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it.
In presenza di entrambe le tipologie di investimenti, anche l’utilizzo della quota di credito
di cui alla lettera a) resta subordinata al rilascio della ricevuta di cui alla lettera b), primo
periodo.
4.3 È inibito l’utilizzo del credito d’imposta riconosciuto corrispondente agli investimenti non
realizzati alla data di presentazione della Comunicazione oppure realizzati ma per i quali
alla medesima data non sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o non è stata
rilasciata la certificazione. Si considerano non realizzati anche gli investimenti relativi a
strutture produttive non ancora impiantate nella Zes unica.
4.4 Fermo restando quanto previsto nel paragrafo 4.2, relativamente alla Comunicazione per la
quale l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto nella misura prevista dall’articolo 5,
comma 4, del decreto sia superiore a euro 150.000, il credito è utilizzabile in esito alle
verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L’Agenzia delle entrate
comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi
ostativi.
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4.5 Il maggior credito risultante a seguito della rideterminazione della percentuale ai sensi
dell’articolo 5, comma 5, del decreto è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo
successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al medesimo comma 5.
4.6 Qualora il maggior credito di cui al paragrafo 4.5 comporti il superamento del limite di euro
150.000, si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 4.4 con riferimento all’intero
ammontare del credito utilizzabile. Fino alla comunicazione dell’autorizzazione di cui al
secondo periodo del citato paragrafo 4.4, è inibito l’utilizzo del credito d’imposta non ancora
fruito.
4.7 Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:
a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili
dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore
all’ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo
modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello
F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia
delle entrate;
c) con successiva risoluzione saranno impartite le istruzioni per la compilazione del
modello F24.
5. Comunicazione integrativa
5.1 A decorrere dal 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025, per poter utilizzare il credito
d’imposta di cui al paragrafo 4.3, il beneficiario è tenuto a presentare una o più
comunicazioni integrative (di seguito “Comunicazione integrativa”) utilizzando il modello
di cui al paragrafo 1.1. L’ultima Comunicazione integrativa validamente trasmessa
sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.
5.2 Si considera tempestiva la Comunicazione integrativa trasmessa dal 13 gennaio 2025 al 17
gennaio 2025, ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 22 gennaio
2025.
5.3 Per gli investimenti di cui al paragrafo 4.3 realizzati successivamente all’invio della
Comunicazione ed entro il 15 novembre 2024, per i quali sono ricevute le relative fatture
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elettroniche, va presentata la Comunicazione integrativa per comunicare l’avvenuto realizzo
e gli estremi delle fatture elettroniche.
5.4 Per gli investimenti di cui al paragrafo 4.3 realizzati alla data di invio della Comunicazione
ed entro il 15 novembre 2024, per i quali a decorrere da tale data sono ricevute le relative
fatture elettroniche, va presentata la Comunicazione integrativa per comunicare gli estremi
delle fatture elettroniche.
5.5 La Comunicazione integrativa può essere presentata solo se è stata rilasciata la
certificazione, i cui estremi devono essere riportati nel quadro E della Comunicazione.
Quanto disposto nel primo periodo del presente paragrafo non si applica per la
Comunicazione rettificativa di cui al paragrafo 6.1, fermo restando che in mancanza della
certificazione resta inibito l’utilizzo del credito corrispondente agli investimenti di cui al
paragrafo 4.3.
5.6 I dati da riportare nella Comunicazione integrativa non possono variare rispetto a quelli
riportati nella Comunicazione, ad eccezione dei dati descritti nelle istruzioni al paragrafo
“Comunicazione integrativa” a pagina 2.
5.7 A seguito della presentazione della Comunicazione integrativa è rilasciata, entro cinque
giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle
relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso
la Comunicazione integrativa, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
5.8 Entro dieci giorni dalla data di presentazione della Comunicazione integrativa, è rilasciata
una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito
d’imposta secondo le modalità descritte al paragrafo 5.9.
5.9 Il credito risultante dalla Comunicazione integrativa, nella misura spettante ai sensi
dell’articolo 5, comma 4, del decreto, è utilizzabile:
a) per la quota corrispondente agli investimenti di cui al paragrafo 4.3 per i quali è stata
rilasciata la certificazione e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche,
a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta di cui al paragrafo
5.8;
b) per la quota corrispondente agli investimenti di cui al paragrafo 4.3, per i quali è stata
rilasciata la certificazione, non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche
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e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno
lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate
comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica
documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di
Cagliari. A tal fine, il beneficiario è tenuto a trasmettere entro trenta giorni dal rilascio
della ricevuta di cui al paragrafo 5.8 la certificazione mediante posta elettronica
certificata all’indirizzo di cui al paragrafo 4.2, lettera b).
5.10 In caso di Comunicazione o di Comunicazione integrativa sottoposta al controllo antimafia
e/o al controllo di cui al paragrafo 5.9, lettera b), fino al rilascio della ricevuta con la quale
l’Agenzia delle entrate comunica l’esito della verifica non è possibile presentare ulteriori
Comunicazioni integrative.
5.11 Si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 3.5 e 4.7.
6 Controlli antimafia
6.1 Oltre i termini di presentazione possono essere accolte eventuali Comunicazioni rettificative
dei dati del quadro C, nei casi di Comunicazioni sottoposte al controllo antimafia risultate
incomplete, se pervenute entro sessanta giorni dalla restituzione dell’apposita ricevuta.
6.2 Per le Comunicazioni di cui al paragrafo 6.1 valgono le disposizioni di cui ai paragrafi 3.5
e 5.6, ferma restando la possibilità di modificare i dati del quadro C.
6.3 Per le Comunicazioni sottoposte al controllo antimafia, per le quali il credito è stato
riconosciuto sotto condizione risolutiva ai sensi dell’articolo 92, comma 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, qualora la Prefettura segnali l’impossibilità di
effettuare i controlli per intervenuta variazione dei soggetti da sottoporre a verifica o perché,
a seguito di indagini, sono stati individuati familiari conviventi non indicati nella
Comunicazione, l’Agenzia delle entrate trasmette al beneficiario una comunicazione
contenente tale informazione mediante messaggio di posta elettronica certificata
all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei
professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La
medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del beneficiario nella propria area
riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate.
8
6.4 Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 6.2, il
beneficiario è tenuto a inviare, ai fini del rilascio dell’informazione antimafia, una
Comunicazione rettificativa di quella già presentata contenente i dati aggiornati nel quadro
C, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo di cui al paragrafo 4.2, lettera b). Fino
all’invio della Comunicazione rettificativa è sospesa la fruizione del credito non ancora
utilizzato. Decorso il termine di cui al primo periodo del presente paragrafo senza che il
beneficiario abbia provveduto all’invio della Comunicazione rettificativa, l’Agenzia delle
entrate procede, con atto motivato, alla revoca del credito riconosciuto sotto condizione
risolutiva e al recupero di quanto indebitamente utilizzato.
6.5 Al Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari è demandata la competenza per gli
adempimenti relativi ai controlli antimafia e ai controlli documentali sulla certificazione nei
casi previsti nei paragrafi 4.2, lettera b), e 5.9, lettera b).
7 Trattamento dei dati
7.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b),
del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.- è individuata
nell’articolo 5 del decreto, il quale prevede che i soggetti beneficiari del credito d’imposta
presentino all’Agenzia delle entrate una comunicazione attestante l’ammontare delle spese
ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15
novembre 2024. Il comma 2 dello stesso articolo 5 prevede che, con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate, sia approvato il modello di comunicazione, con le
relative istruzioni, e siano definiti il contenuto e le modalità di trasmissione.
7.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione
all’intero processo rappresentato nel presente provvedimento. L’Agenzia delle entrate si
avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del
sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici
sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate. Sogei S.p.A. è designata
Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE)
2016/679.
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7.3 I dati oggetto di trattamento, indicati nella Comunicazione approvata con il presente
provvedimento, sono:
- i dati anagrafici del soggetto dichiarante (codice fiscale) e dell’eventuale soggetto terzo
che effettua la comunicazione (es. rappresentante legale) e dei familiari conviventi
sottoposti alla verifica antimafia;
- i dati anagrafici (codice fiscale) dell’eventuale soggetto avente causa che presenta la
comunicazione in luogo del soggetto dante causa a seguito di operazioni straordinarie
intervenute successivamente al 12 luglio 2024;
- gli eventuali dati relativi alla capacità delle persone desumibili dalla presenza di un
tutore (es. interdizione legale o giudiziale);
- i dati contabili relativi al credito d’imposta;
- gli estremi della certificazione e delle fatture elettroniche ricevute dal beneficiario e
relative ad acquisti agevolabili.
I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo
rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione della Comunicazione, per
le verifiche successive e per l’eventuale recupero degli importi non spettanti.
7.4 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par. 1, lett. e) del
Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del
trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di
liquidazione, accertamento e riscossione.
7.5 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f), del
Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire
un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto
che la trasmissione della Comunicazione venga effettuata mediante i canali telematici
dell’Agenzia delle entrate, direttamente a cura del beneficiario oppure avvalendosi di un
soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui di cui all’articolo 3, commi
2-bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.
7.6 L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste
dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a garantire la correttezza e la
sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di
10
legge e al Regolamento.
7.7 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli
interessati viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate ed è parte integrante
della Comunicazione.
7.8 Sul trattamento dei dati personali relativo alla Comunicazione è stata eseguita la valutazione
d’impatto sulla protezione dati ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.
Motivazioni
L’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ha previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta
per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi
all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica.
Le disposizioni di cui al citato articolo 16 si applicano nel rispetto dei limiti e delle
condizioni previsti, in particolare, dall’articolo 14 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014 e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE.
In base all’articolo 5, comma 2, del decreto, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate sono definiti il contenuto e le modalità di trasmissione della comunicazione che le
imprese sono tenute a presentare per beneficiare dell’agevolazione.
Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto, il credito d’imposta è utilizzabile a
decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che indica la
percentuale di riparto e, comunque, non prima della data di realizzazione dell’investimento.
Inoltre, il citato articolo 7 del decreto al comma 14 prevede che, ai fini del riconoscimento
del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle
stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita
certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non
obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore
legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro
di cui all’art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
11
Con il presente provvedimento è approvato l’allegato modello denominato
“Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica”, con
le relative istruzioni, per la richiesta del contributo sotto forma di credito d’imposta per
investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024.
La Comunicazione è inviata dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024, come stabilito
dall’articolo 5, comma 1, del decreto, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal
beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni
di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, e successive modificazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
Al fine di effettuare controlli formali automatizzati sulla sussistenza dei requisiti previsti
dal decreto per la fruizione del credito, ossia che l’investimento sia stato realizzato e sia stata
rilasciata l’apposita certificazione, nella Comunicazione viene richiesta l’indicazione dei dati
delle fatture elettroniche ricevute e degli estremi della certificazione.
Il credito d’imposta, nella misura spettante ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto,
è utilizzabile per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della
Comunicazione per i quali è stata rilasciata la certificazione e sono state ricevute nello SDI le
relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del
provvedimento di cui al citato articolo 5, comma 4, del decreto.
Tenuto conto che, in attuazione delle disposizioni recate dall’articolo 5, comma 1, del
decreto, nella Comunicazione vanno indicati anche gli investimenti da realizzarsi
successivamente alla data di presentazione della stessa (fermo restando che il relativo credito è
fruibile solo dopo la realizzazione dell’investimento), al fine di effettuare, anche in relazione a
tali ultimi investimenti, i controlli formali automatizzati sulla sussistenza dei requisiti per la
fruizione del credito, ossia che l’investimento sia stato realizzato e sia stata rilasciata l’apposita
certificazione, è prevista la presentazione di Comunicazioni integrative, a partire dal 31 luglio
2024 ed entro il 17 gennaio 2025, nelle quali viene richiesta l’indicazione dei dati delle fatture
elettroniche ricevute e degli estremi della certificazione.
Il credito risultante dalla Comunicazione integrativa, nella misura spettante ai sensi
dell’articolo 5, comma 4, del decreto, è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo
al rilascio dell’apposita ricevuta.
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In base a quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, del decreto, i soggetti che hanno
validamente presentato la Comunicazione e hanno realizzato investimenti per un ammontare
inferiore a quello ivi indicato comunicano all’Agenzia delle entrate, dal 3 febbraio 2025 al 14
marzo 2025, l’ammontare effettivo degli investimenti realizzati e il relativo credito d’imposta
maturato secondo le modalità stabilite con il presente provvedimento. Nel caso in cui la
percentuale di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto risulti inferiore al cento per cento, in base
alle Comunicazioni ricevute, l’Agenzia delle entrate ridetermina la percentuale di cui al citato
comma 4 e la rende nota con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, da emanare
entro il 24 marzo 2025.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;
articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo
73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio
delle agenzie fiscali).
b) Disciplina normativa di riferimento
Articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 novembre 2023, n. 162;
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
Regolamento (UE) 2016/697 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate
13
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 11 giugno 2024
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
firmato digitalmente