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Circolare INPS n.91 del 09.10.2024
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INDICE
1. Premessa
2. La sospensione dell’attività con dipendenti
3. La ripresa dell’attività con dipendenti
1. Premessa
Ai sensi dell’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l’INPS classifica e iscrive alla Gestione contributiva agricola (di seguito, anche GCA) i datori di lavoro che svolgono le attività di cui all’articolo 2135 del codice civile[1].
Devono, inoltre, essere iscritti alla GCA i datori di lavoro che, pur non essendo imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, lo diventano per assimilazione ai sensi di una espressa previsione di legge che li equipara, sotto il profilo civilistico (ma con immediate ripercussioni sul piano previdenziale), a quelli di cui al medesimo articolo 2135.
Il caso più rilevante è rappresentato dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ai sensi del quale: "Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135, terzo comma, del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico".
Vi sono, inoltre, imprese datrici di lavoro che, sebbene non agricole ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile o di norme civilistiche speciali, e quindi classificabili in altri settori ai fini previdenziali, sono tenute a iscrivere i lavoratori con la qualifica di operaio alla GCA in forza di particolari norme (cfr., in particolare, l’art. 1 della legge 15 giugno 1984, n. 240[2], e l’art. 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92).
La tabella sinottica sottostante riepiloga i casi di iscrivibilità alla GCA (per un approfondimento delle indicazioni fornite sull’inquadramento in agricoltura si rinvia alle circolari n. 126 del 16 dicembre 2009, n. 94 del 20 giugno 2019 e n. 56 del 23 aprile 2020).
Datori di lavoro iscrivibili alla GCA
Tipologia di impresa
Normativa di riferimento
Imprese agricole
- art. 2135 del c.c.
Imprese assimilate dalla legge a quelle agricole di cui all’art. 2135 del c.c.
- art. 1, comma 2, del D.lgs n. 228/2001
- art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
Imprese non agricole (settore commercio, servizi, ecc.)
- art. 1 della legge n. 240/1984
- art. 6 della legge n. 92/1979
Tanto premesso, al fine di consentire un puntuale aggiornamento delle posizioni contributive della Gestione contributiva agricola si forniscono di seguito indicazioni relativamente al caso di sospensione d’ufficio dell’attività con dipendenti, che integra e completa le disposizioni impartite al riguardo in materia.
2. La sospensione dell’attività con dipendenti
Per sospensione dell’attività con dipendenti si intende il periodo di tempo durante il quale il datore di lavoro cessa di avere in forza operai agricoli. Durante tale periodo il soggetto che svolge l’attività economica continua a esistere sotto il profilo fattuale e giuridico e può o meno svolgere attività di produzione (avvalendosi, per esempio, del contoterzismo), ma non ha contratti di lavoro in corso con operai agricoli.
Poiché l’assenza di operai in forza determina il venire meno dell’obbligo assicurativo e contributivo, il datore di lavoro iscritto alla Gestione contributiva agricola è tenuto a comunicare lo stato di “sospensione” entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 (cfr. l’Allegato n. 1 alla circolare n. 88 dell’11 luglio 2006)[3].
Tuttavia, in considerazione delle particolari modalità produttive che caratterizzano molte imprese agricole che si avvalgono esclusivamente di operai a tempo determinato (su tutte le posizioni contributive associate al relativo codice fiscale oppure con riferimento a un solo CIDA[4]), consistente nell’utilizzo discontinuo della forza lavoro nel corso dell’anno in relazione alla tipologia di orientamento colturale concretamente praticato, nel citato Allegato n. 1 alla circolare n. 88/2006 è stato precisato che: “Non integra la fattispecie della sospensione dell’attività, la condizione dell’azienda che assume manodopera a tempo determinato in uno o più trimestri nel corso dell’anno in relazione alle proprie esigenze aziendali”.
Al fine di garantire un adeguato aggiornamento degli archivi della Gestione contributiva agricola, le posizioni CIDA esclusivamente utilizzate per la gestione degli adempimenti contributivi relativi ai soli operai a tempo determinato e connotate dalla mancanza, durante un intero anno civile (quindi dal mese di gennaio al mese di dicembre), di invio di flussi Uniemens-PosAgri e dall’assenza di contratti di lavoro attivi, devono essere poste d’ufficio nello stato di “Sospensione”.
In tale caso, la data di sospensione deve coincidere con il primo giorno successivo rispetto alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro oppure, se posteriore, in via convenzionale, con la data dell’ultimo giorno dell’ultimo mese di competenza della dichiarazione Uniemens-PosAgri trasmessa.
3. La ripresa dell’attività con dipendenti
L’assunzione di un nuovo operaio agricolo su una posizione contributiva (CIDA) sospesa ne determina il cambio di stato da “Sospesa” a “Riattivata”.
L’acquisizione dell’informazione negli archivi della Gestione contributiva agricola è innescata da una denuncia di variazione del datore di lavoro, presentata attraverso il servizio “Iscrizione Azienda Agricola” presente nell’area riservata del portale istituzionale dell’INPS, che deve pervenire all’Istituto entro 30 giorni dall’assunzione ai sensi del citato articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 375/1993.
Il Direttore Generale Valeria Vittimberga
[1] L’iscrizione alla Gestione contributiva agricola rileva solo con riferimento agli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato (OTD e OTI). Le imprese agricole che assumono anche dirigenti e impiegati devono provvedere all’apertura di una matricola DM con il C.S.C. 5.01.02.
[2] Si ricorda che per questa tipologia di datori di lavoro l’Istituto ha previsto dal 1° gennaio 2022 l’apertura di un’apposita matricola DM contraddistinta dal C.S.C. 1.01.06 per l’assolvimento dei relativi obblighi contributivi (CUAF, CIGO, CIGS e ASpI) relativi agli operai a tempo indeterminato (OTI) e degli apprendisti (cfr. la circolare n. 2 del 4 gennaio 2022 e il messaggio n. 2225 del 27 maggio 2022).
[3] Di seguito le esemplificazioni di casi in cui ricorre la sospensione riportate nell’Allegato n. 1 alla circolare n. 88/2006:
• azienda coltivatrice-diretta assuntrice di manodopera agricola che, per un periodo di tempo, decide di continuare l’attività avvalendosi solo dell’opera propria del titolare e suoi familiari;
• azienda sotto forma di assetto societario che temporaneamente sospende qualsiasi attività e non procede allo scioglimento della società poiché ritiene di riprendere l’attività successivamente;
• azienda normalmente dedita alla coltivazione del fondo che per un periodo di tempo non esercita tale attività per eventi naturali e non dipendenti dalla volontà dell’imprenditore.
[4] Codice Identificativo Azienda.