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Circolare Agenzia Entrate n. 14 del 14.04.2005
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Procedura informatizzata degli Albi dei CAF - Modalità per l'invio delle comunicazioni relative alle sedi operative dei Caf
Circolare Agenzia Entrate n. 14 del 14.04.2005Il decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 prevede all'art. 7, commi 1 e 2, che ai fini del rilascio dell'autorizzazione a svolgere l'assistenza fiscale, i Caf devono presentare all'Agenzia delle Entrate un'apposita istanza, corredata della prescritta documentazione, nella quale devono essere indicati, tra l'altro, le sedi presso le quali è prestata l'assistenza ai contribuenti.
Il medesimo decreto, come integrato dal successivo decreto direttoriale 12 luglio 1999, prescrive all' articolo 9 che, ai fini della tenuta degli Albi nel quale gli stessi sono iscritti, i Caf devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, entro trenta giorni dalla data in cui si verificano, eventuali variazioni o integrazioni dei dati e della documentazione prodotti ai fini del rilascio dell'autorizzazione, nonché il trasferimento di quote o azioni.
Questa Direzione Centrale, considerato che il predetto D.M. n. 164 del 31 maggio 1999 non ha disciplinato le modalità attraverso le quali i Caf devono effettuare le prescritte comunicazioni, ha predisposto, nell'ottica di proseguire nella semplificazione degli adempimenti, già avviata nel mese di luglio 2003 con la realizzazione dell'Albo informatico dei Caf, un programma d'informatizzazione per consentire il flusso di alimentazione dell'Albo stesso in via telematica.
Tale programma prevede, in via prioritaria, l'attivazione di un canale telematico che consente la trasmissione diretta da parte dei Caf dei dati relativi alle proprie sedi operative, sia in fase di primo inserimento che in fase di aggiornamento dei dati a seguito di eventuali variazioni. In sede di predisposizione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati di cui trattasi, è stata prevista l'indicazione delle sedi secondarie, dei cosiddetti "centri di raccolta del Caf", delle società di servizi e delle loro sedi secondarie, e dei "centri di raccolta delle società di servizi".
Per quanto concerne i requisiti che dette strutture devono possedere, si rinvia ai chiarimenti già forniti con la nota n. 1/5/59561/2002 del 13 marzo 2002; in particolare, si precisa che l'addetto al centro di raccolta che dipende dalla società di servizi deve essere designato direttamente dal Caf, ovvero nominato dalla società di servizi a ciò incaricata dal Caf espressamente nella convenzione o di volta in volta; deve essere, inoltre, associato alle associazioni od organizzazioni che hanno costituito il Caf o alle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito il Caf e che posseggono la maggioranza assoluta del capitale della società di servizi.
Successivamente, entro il corrente anno saranno realizzate delle ulteriori funzionalità integrative della procedura che permetteranno la trasmissione telematica degli altri elementi comunicati dai Caf, quali i dati concernenti il Consiglio d'amministrazione, l'eventuale Collegio sindacale, i responsabili dell'assistenza fiscale e il Consiglio d'amministrazione delle società di servizi, dati che, nel frattempo, le Direzioni Regionali continueranno ad inserire tempestivamente, con le modalità attualmente utilizzate.
La comunicazione dei dati in via telematica consentirà di impiegare il personale di codeste Direzioni Regionali, attualmente impegnato nella considerevole attività di inserimento manuale dei dati, in altre attività istituzionali.
Le nuove modalità di invio dei dati, relativi alle sedi attualmente attive, da effettuarsi in base alle specifiche tecniche approvate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, saranno operative dal 1 giugno 2005.
A partire dal mese di aprile del corrente anno inizierà un periodo di sperimentazione - come concordato con i rappresentanti della Consulta Nazionale dei Caf - che si concluderà alla fine del mese di maggio 2005, nel corso del quale i Caf invieranno i dati relativi alle sedi, ai fini di un controllo automatico di congruità formale.Seguiranno apposite istruzioni in ordine alle modalità di consultazione dei dati durante la fase sperimentale.