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Circolare INPS n.99 del 26.11.2024
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INDICE
Premessa
1. Destinatari e finalità della misura di sostegno al reddito
2. Modalità di presentazione della domanda e caratteristiche del trattamento di sostegno al reddito
3. Misura del trattamento di sostegno al reddito
4. Risorse finanziarie e modalità di pagamento
5. Contribuzione figurativa
6. Modalità operative
6.1 Istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens. Esposizione dell’evento e del conguaglio
6.2 Indicazioni in caso di pagamento diretto
7. Istruzioni contabili
Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2024 è stato pubblicato il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante “Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”.
Il provvedimento, entrato in vigore il 29 ottobre 2024, giorno successivo a quello della sua pubblicazione, all’articolo 2, comma 1, prevede che: “In deroga agli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e alle disposizioni che disciplinano la durata della prestazioni erogata dal Fondo di solidarietà Bilaterale alternativo per l'Artigianato di cui all'art. 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per l'anno 2024, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa o correlata, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, per un periodo massimo corrispondente al periodo che decorre dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2024”.
Con la presente circolare, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si illustrano i contenuti della disposizione introdotta dal citato articolo 2 e si forniscono le relative istruzioni operative.
1. Destinatari e finalità della misura di sostegno al reddito
Come anticipato in premessa, l’articolo 2 del decreto-legge n. 160/2024 consente ai datori di lavoro, anche artigiani, appartenenti ai settori tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, di accedere a un trattamento di sostegno al reddito, comprensivo di contribuzione figurativa, per un periodo massimo di 9 settimane da collocarsi tra il 29 ottobre 2024 e il 31 dicembre 2024.
Si evidenzia che la nuova misura di sostegno al reddito non si rivolge a tutti i datori di lavoro, come sopra individuati, ma soltanto a quelli che, oltre ad appartenere ai settori tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero, nonché conciario, sono in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti:
a) sono classificati dall’Istituto, ai sensi dell’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nei settori Industria o Artigianato;
b) svolgono le attività identificate dai codici ATECO 2007 riportati nell’Allegato n. 1 della presente circolare;
c) hanno una forza occupazionale media inferiore o pari a 15 dipendenti, rilevata nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda di accesso alla misura di sostegno al reddito;
d) hanno già raggiunto, alla data di trasmissione dell’istanza, i limiti di durata massima dei trattamenti di integrazione salariale previsti dagli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (datori di lavoro del settore industriale), o quelli previsti dal Regolamento del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’Artigianato (di seguito, FSBA), di cui all’articolo 27 del medesimo decreto legislativo per l’accesso all’Assegno di integrazione salariale.
Al riguardo si rammenta che, in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, il trattamento di integrazione salariale ordinaria (CIGO), che interessa i datori di lavoro dell’industria, è corrisposto per un periodo massimo di 52 settimane nel biennio mobile.
L’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FSBA, che tutela i datori di lavoro dell’artigianato, può essere garantito, invece, per un periodo massimo di 26 settimane nel biennio mobile.
Si ricorda che, in entrambi i settori, opera altresì il limite massimo di durata complessivo dei trattamenti di integrazione salariale (24/36 mesi nel quinquennio mobile) di cui all’articolo 4 del citato decreto legislativo n. 148/2015.
La disposizione introdotta dall’articolo 2 del decreto-legge n. 160/2024 intende, quindi, assicurare ai datori di lavoro, come sopra individuati, la possibilità di ricorrere all’ammortizzatore sociale, in deroga ai predetti limiti, per aiutarli a fronteggiare e superare la grave situazione di crisi che attraversa il comparto della moda.
2. Modalità di presentazione della domanda e caratteristiche del trattamento di sostegno al reddito
I commi 2 e 4 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 160/2024 prevedono che, per richiedere la misura di sostegno al reddito in trattazione, i datori di lavoro, come individuati al precedente paragrafo, devono trasmettere la domanda all’INPS, secondo i termini e le modalità disciplinate dall’Istituto medesimo.
A tale fine, si comunica che le domande di cui trattasi devono essere trasmesse all’Istituto entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Qualora l’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa - che non può essere anteriore al 29 ottobre 2024 - si collochi tra la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 160/2024 e il 3 dicembre 2024 (data di apertura della procedura per la trasmissione delle domande), i 15 giorni decorrono da tale ultima data.
La domanda deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma “OMNIA IS”.
Si ricorda che alla predetta piattaforma si accede dal sito istituzionale www.inps.it, inserendo, nella pagina iniziale, alla funzione “cerca”, le parole “Accesso ai nuovi servizi” e selezionando la voce “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”.
Dopo avere effettuato l’autenticazione tramite la propria identità digitale – SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0 - viene proposto un menu di applicazioni nel quale deve essere scelta la voce “CIG e Fondi di solidarietà”.
Da questo sottomenu occorre, infine, scegliere la voce “ISU – Causale Decreto – legge 160/24 - Settore Moda”.
Come anticipato, la procedura sarà resa disponibile a decorrere dal 3 dicembre 2024.
Da tale data, i datori di lavoro possono inviare le istanze relative a periodi di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa intervenute dal 29 ottobre 2024 (data di entrata in vigore del decreto–legge n. 160/2024).
La domanda deve essere corredata dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati.
Al riguardo, si precisa che sono destinatari del trattamento di sostegno al reddito in argomento solamente i lavoratori che - alla data di presentazione della domanda - posseggono un’anzianità minima di effettivo lavoro pari a 30 giorni, maturati presso l’unità produttiva interessata dall’istanza.
Alla domanda deve essere altresì allegata la relazione tecnica, redatta secondo il format reso disponibile nell’Allegato n. 2, che illustri le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e dimostri la capacità dell’impresa di continuare a operare sul mercato al termine del periodo di sostegno al reddito richiesto.
Atteso che, come evidenziato nel precedente paragrafo, la misura introdotta dall’articolo 2 del decreto-legge n. 160/2024 può essere riconosciuta esclusivamente ai datori di lavoro che hanno raggiunto il limite massimo dei periodi di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro previsti dalla normativa ordinaria che regola la materia, come illustrati in precedenza, la domanda di accesso alla misura di sostegno al reddito deve essere integrata da una dichiarazione - resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e disponibile all’interno della procedura informatica - in cui i datori di lavoro attestano di non poter ricorrere ad altri trattamenti di sostegno al reddito previsti dalla normativa a regime in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
Esclusivamente i datori di lavoro artigiani, in alternativa alla dichiarazione di responsabilità, possono allegare alla domanda la certificazione fornita loro dal FSBA attestante i periodi di Assegno di integrazione salariale già autorizzati dal Fondo medesimo che, ai fini dell’accesso alla misura di sostegno al reddito di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 160/2024, non possono essere inferiori a 26 settimane nel biennio mobile.
Sempre con riferimento al settore dell’Artigianato, i datori di lavoro che richiedono il trattamento di sostegno al reddito in argomento devono contemporaneamente darne comunicazione al FSBA tramite una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, indicando il periodo della richiesta della misura oggetto della domanda.
Tutti i datori di lavoro devono dichiarare, inoltre, di avere occupato mediamente, nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda, un numero di dipendenti inferiore o pari a 15.
Si rammenta, ai datori di lavoro che intendono richiedere la nuova misura di sostegno al reddito, l’osservanza delle disposizioni in tema di informativa alle rappresentanze sindacali aziendali o a quelle unitarie, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, aventi a oggetto le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati.
Al riguardo, si fa presente che, in considerazione della finalità perseguita dalla misura di sostegno al reddito in esame e nell’ottica dello snellimento dell’azione amministrativa, l’Istituto, alla ricezione della domanda di accesso al trattamento di sostegno al reddito di cui trattasi, considera adempiuti gli obblighi di informativa posti a carico dei datori di lavoro dalla vigente normativa, ancorché assolti successivamente all’inizio del periodo di sospensione o riduzione richiesto.
Ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 160/2024, i datori di lavoro che fruiscono del trattamento di sostegno al reddito in argomento non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale nella misura stabilita dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015.
I periodi autorizzati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 160/2024 sono neutralizzati ai fini di successive richieste di trattamenti di integrazione salariale.
Si ribadisce, infatti, che il riconoscimento della misura di sostegno al reddito di cui al decreto–legge n. 160/2024 avviene in deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e 12 del decreto legislativo n. 148/2015.
3. Misura del trattamento di sostegno al reddito
Ai fini della determinazione della nuova misura di sostegno al reddito, il comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 160/2024 richiama l’articolo 3 del decreto legislativo n. 148/2015. Conseguentemente, il trattamento spettante ammonta all'80 per cento della retribuzione globale cui avrebbe avuto titolo il lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale [1]. L’importo non può in ogni caso superare il tetto massimo mensile stabilito dal citato articolo 3 del decreto legislativo n. 148/2015 che, per l’anno 2024, è fissato - per la generalità dei lavoratori - in 1.392,89 euro [2]. Il predetto importo è soggetto alle disposizioni di cui all’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
4. Risorse finanziarie e modalità di pagamento
In relazione a quanto disposto dal comma 4 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 160/2024, la misura di sostegno al reddito in argomento è concessa fino al tetto massimo complessivo di spesa di 64,6 milioni di euro per l’anno 2024, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
L’Istituto provvede al monitoraggio del rispetto del suddetto limite fornendo i relativi risultati al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze.
Qualora dall’attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo limite di spesa di cui al medesimo comma 4, l’Istituto non procede all’accoglimento di ulteriori domande.
Il comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge in esame prevede che il trattamento di sostegno al reddito sia erogato direttamente ai dipendenti, alla fine di ogni periodo di paga, dai datori di lavoro, i quali provvedono successivamente a recuperare il relativo importo, in sede di conguaglio con i contributi dovuti, da effettuarsi – a pena di decadenza - entro i termini previsti dall’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148/2015 [3].
In presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, i datori di lavoro possono chiedere all’INPS il pagamento diretto della prestazione, secondo le indicazioni illustrate al successivo paragrafo 6.2.
5. Contribuzione figurativa
Nel disciplinare la nuova misura di sostegno al reddito, l’articolo 2 del decreto–legge n. 160/2024 ha previsto che la stessa sia correlata da contribuzione figurativa utile ai fini del diritto e della misura del trattamento pensionistico.
Attesa la natura e le caratteristiche della suddetta integrazione al reddito, la contribuzione figurativa di cui trattasi viene accreditata secondo le regole dettate in materia di integrazioni salariali dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 148/2015.
6. Modalità operative
6.1 Istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens. Esposizione dell’evento e del conguaglio
Per le istanze presentate con riferimento a periodi decorrenti dal 29 ottobre 2024, i datori di lavoro o i loro intermediari devono associare all’istanza medesima un codice identificativo (ticket).
I datori di lavoro devono indicare il
per gli eventi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa gestiti con il sistema del ticket. A tale fine, procedono a compilare il flusso Uniemens secondo le seguenti modalità. Nell’elemento
di di , nel campo , deve essere valorizzato il codice evento già in uso “ISU”, che assume il più ampio significato di “Integrazione salariale unica e Sostegno al reddito settore moda”, procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano i periodi indennizzati con le consuete modalità. Lo stesso codice evento sopra indicato deve essere valorizzato nell’elemento dell’elemento in corrispondenza di , al fine di fornire le informazioni utili a delineare la tipologia e la durata dell’evento, nonché a ricostruire correttamente l’estratto conto. Elemento <Giorno>:
- Elemento <Lavorato> = “N”;
- Elemento <TipoCoperturaGiorn> = “1” o “2” (in caso di integrazione a carico del datore di lavoro);
- Elemento <CodiceEventoGiorn> = “ISU”.
Con riferimento al valore da indicare nell’elemento <DiffAccredito>, si precisa che lo stesso deve essere determinato sulla base della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore/giornate di lavoro non prestate, comprensiva dei ratei relativi alle competenze ultramensili.
L’elemento <NumOreEvento> deve contenere il numero ore dell’evento espresso in centesimi. Per la modalità di corretta compilazione del suddetto elemento, si rinvia alle indicazioni fornite nel documento tecnico Uniemens.
Nell’elemento <IdentEventoCIG>, deve essere indicato il codice identificativo (ticket), ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda, sia in fase di richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione.
Tale ticket identifica l’intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella domanda di accesso alla prestazione per consentirne l’associazione con l’autorizzazione rilasciata all’esito dell’istruttoria.
In merito alle modalità di esposizione del trattamento di sostegno al reddito da porre a conguaglio, i datori di lavoro devono indicare:
- nell’elemento
/ / , il numero di autorizzazione; - nell’elemento
/ / / , il nuovo codice causale “L907”, avente il significato di “Conguaglio prestazione sostegno al reddito settore moda D.L. 160/2024”; - nell’elemento
l’importo autorizzato da recuperare.
In caso di cessazione di attività, il datore di lavoro può richiedere il rimborso tramite il flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività aziendale e, comunque, entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.
6.2 Indicazioni in caso di pagamento diretto
In caso di richiesta di pagamento diretto, i datori di lavoro devono procedere con l’invio dei flussi “UniEmens-Cig” (UNI41) secondo le consuete modalità, così come illustrate con la circolare n. 62 del 14 aprile 2021 e con i successivi messaggi n. 2519 del 21 giugno 2022, n. 2743 dell’08 luglio 2022 e n. 2902 del 20 luglio 2022.
Si evidenzia che, in tale ipotesi, trova applicazione la disposizione di cui all’articolo 7, comma 5–bis del decreto legislativo n. 148/2015 a mente della quale il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Nell’ambito del codice intervento 700 è stata istituita la nuova causale codice evento “702” ISU – Settore moda ex dl n. 160/2024.
La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni relative al suddetto nuovo codice evento “702”, con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.
7. Istruzioni contabili
Gli oneri relativi alle prestazioni in argomento, finanziate dallo Stato, trattate nell’ambito dei precedenti paragrafi e disciplinate dall’articolo 2 del decreto-legge n. 160/2024, saranno rilevati, nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile (GAU) - Gestione degli oneri per il mantenimento del salario, sul seguente conto di nuova istituzione:
GAU30264 - Oneri per il trattamento di integrazione salariale spettante ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro, anche artigiani, operanti nel settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC) nonché conciario, nella misura prevista dall'art. 3, del Dlgs n. 148 del 2015, ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al D.M. 5 febbraio 1969 - articolo 2, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160,
relativo alle prestazioni poste a conguaglio dal datore di lavoro ed esposte nel flusso Uniemens con il codice causale “L907”, secondo le modalità operative riportate nel precedente paragrafo 6.
Gli oneri per la contribuzione figurativa ai periodi di erogazione delle prestazioni in parola, con onere a carico dello Stato, sono da attribuire al nuovo conto GAU32264, da movimentare in contropartita (sezione Avere) del conto di nuova istituzione FPR22103.
I pagamenti corrisposti direttamente ai lavoratori effettuati tramite la procedura dei pagamenti accentrati, saranno rilevati ai seguenti conti di nuova istituzione:
GAU30284 - Oneri per il trattamento di integrazione salariale spettante ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro, anche artigiani, operanti nel settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC) nonché conciario, nella misura prevista dall'art. 3, del Dlgs n. 148 del 2015, corrisposto direttamente - articolo 2, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160;
GAU10284 - Debito per il trattamento di integrazione salariale spettante ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro, anche artigiani, operanti nel settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC) nonché conciario, nella misura prevista dall'art. 3, del Dlgs n. 148 del 2015 - articolo 2, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160.
Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine andranno rilevati al conto GPA10031, assistito da partitario contabile, con l'indicazione del nuovo codice di bilancio "3318 - Somme non riscosse dai beneficiari – Trattamenti di integrazione salariale settore "TAC" - art. 2 del DL 160/2024 - GAU".
L'eventuale riemissione in pagamento dei riaccrediti per pagamenti non andati a buon fine verrà gestita tramite la stessa procedura dei pagamenti accentrati al nuovo conto di debito GPA10284.
Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate ovvero reintroitate si istituisce il conto:
GAU24284 - Entrate varie - recupero e/o rentroito del trattamento di integrazione salariale spettante ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro, anche artigiani, nella misura prevista dall'art. 3 del Dlgs n. 148 del 2015 - articolo 2, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160.
Al citato conto viene abbinato, nell'ambito della procedura "Recupero indebiti per prestazioni" il codice di bilancio "1366 - Recupero dei trattamenti di integrazione salariale settore "TAC" - art. 2 DL 160/2024 – GAU”.
Gli importi relativi alle partite di cui trattasi, che a fine esercizio risultino ancora da definire, saranno imputati al conto in uso GAU00030, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura “Recupero indebiti per prestazioni”.
Il codice bilancio "1366" evidenzierà, inoltre, anche eventuali crediti divenuti inesigibili nell'ambito del partitario del conto GPA00069.
I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.
Nell’Allegato n. 3 si riportano le variazioni intervenute al piano dei conti.
Il Direttore Generale Valeria Vittimberga
[1] Il trattamento si calcola tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga.
[2] Cfr. la circolare n. 25 del 29 gennaio 2024.
[3] L’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148/2015 prevede che le operazioni di conguaglio debbano essere effettuate dai datori di lavoro, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.