-
Circolare INPS n.100 del 27.11.2024
-
Con la presente circolare si illustra la convenzione con la quale CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL e UIL hanno rinnovato l’affidamento all'INPS del servizio di raccolta del dato associativo e all’INPS, all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e agli Enti territoriali, per gli ambiti di rispettiva competenza, del servizio di raccolta del dato elettorale. Si forniscono altresì istruzioni operative per la raccolta, l’elaborazione, la ponderazione e la pubblicità dei citati dati.
INDICE
- 1. Premessa
- 2. Raccolta del dato associativo
2.1 Raccolta del dato associativo. Istruzioni operative
- 3. Raccolta del dato elettorale
- 4. Elaborazione, ponderazione e pubblicità del dato associativo ed elettorale
1. Premessa
Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 dell’8 maggio 2024 (cfr. l’Allegato n. 1) è stata adottata la convenzione con cui Confindustria e CGIL, CISL, UIL, in attuazione del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014 (di seguito T.U.), come modificato dall’accordo del 4 luglio 2017, hanno rinnovato l’affidamento:
- all’INPS dell’attività di raccolta, elaborazione e comunicazione del numero delle deleghe sindacali (dato associativo);
- all’INPS e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) dell’attività di raccolta dei consensi espressi a favore delle Organizzazioni sindacali (dato elettorale) in occasione delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU);
- all’INPS dell’attività di ponderazione del dato associativo con il dato elettorale.
Tali attività vengono svolte nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) riconducibili all’area di rappresentanza di Confindustria e mirano alla certificazione della rappresentatività delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori ai fini della contrattazione collettiva nazionale di categoria (cfr. la circolare n. 146 del 6 dicembre 2019 e il messaggio n. 2843 del 6 agosto 2021).
Inoltre, in base alla nuova convenzione in argomento, Confindustria, CGIL, CISL e UIL hanno affidato la raccolta del dato elettorale all’INPS e alle Regioni Sicilia e Friuli-Venezia Giulia e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per i rispettivi ambiti territoriali, ove l’INL non svolge le funzioni di rilevazione del dato elettorale.
La convenzione, siglata il 20 settembre 2024, avrà validità fino al 31 dicembre 2026. La richiesta di rinnovo a cura di Confindustria, CGIL, CISL e UIL dovrà pervenire all'INPS almeno tre mesi prima della scadenza.
Con la presente circolare si illustrano i punti salienti della convenzione.
2. Raccolta del dato associativo
Riguardo il dato associativo, l’INPS raccoglie dai datori di lavoro, tramite il flusso Uniemens, le informazioni relative al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, tra quelli rientranti nell’area di rappresentanza di Confindustria, e alle Organizzazioni sindacali cui aderiscono i lavoratori, tra quelle firmatarie o aderenti al T.U.
I dati raccolti vengono elaborati dall’Istituto che aggrega, per ciascun contratto collettivo nazionale di lavoro, il dato relativo al numero delle deleghe conferite a ciascuna Organizzazione sindacale di categoria relativamente al periodo gennaio-dicembre di ogni anno. L’INPS trasmette a ciascuna di esse, tramite posta elettronica certificata (PEC), il dato aggregato di relativa pertinenza, con cadenza mensile. L’informazione viene trasmessa anche alle Organizzazioni per le quali non risulta comunicata alcuna delega.
A tale fine, è stato attribuito uno specifico codice ai CCNL riferibili all’area di rappresentanza di Confindustria (cfr. l’Allegato n. 2). Si evidenzia che tale codice è diverso dal codice alfanumerico unico dei CCNL attribuito dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) e valorizzato nella denuncia retributiva di ogni singolo lavoratore dipendente. Pertanto, al fine di agevolare sia i datori di lavoro che gli intermediari autorizzati, il citato Allegato n. 2 contiene accanto a ciascun codice contratto valido al fine della misurazione della rappresentatività sindacale (c.d. RASI) anche il relativo codice contratto alfanumerico CNEL.
Su indicazioni di Confindustria è stata effettuata una codifica anche delle Organizzazioni sindacali firmatarie del T.U. o aderenti al medesimo (cfr. l’Allegato n. 3).
Confindustria si impegna a comunicare tempestivamente all’INPS, tramite PEC, nonché a CGIL, CISL e UIL le ulteriori adesioni delle Organizzazioni sindacali al T.U. Ne discende che le manifestazioni di volontà delle medesime a partecipare alla rilevazione della propria rappresentanza devono essere indirizzate a tale Confederazione datoriale. Si ricorda tuttavia che, ai sensi dell’accordo di modifica del T.U., le adesioni devono pervenire a Confindustria entro il mese di settembre di ciascun anno per essere prese in considerazione in relazione al medesimo anno.
Per quanto concerne la trasmissione del dato mensile, ogni Organizzazione sindacale firmataria o aderente al T.U. fornisce, tramite Confindustria, un indirizzo PEC a ognuna di esse univocamente riferito.
I predetti elenchi di CCNL e Organizzazioni sindacali sono pubblicati, come avviene per tutte le codifiche relative al flusso Uniemens, nell’allegato al documento tecnico per la compilazione del flusso Uniemens, reperibile nel sito internet www.inps.it all’interno della scheda della prestazione “Trasmissione UNIEMENS per datori di lavoro di aziende private”, sezione “Documentazione tecnica”.
Al fine di censire i datori di lavoro che partecipano alla raccolta del dato associativo, agli stessi viene attribuito un apposito codice di autorizzazione, avente mero valore statistico. Al riguardo, esiste un’apposita applicazione disponibile sul “Cassetto previdenziale del contribuente” mediante la quale i datori di lavoro che applicano il CCNL dell’ambito Confindustria si impegnano alla trasmissione mensile dei dati relativi alle deleghe sindacali.
2.1 Raccolta del dato associativo. Istruzioni operative
Per l’acquisizione del dato associativo vanno seguite modalità analoghe a quelle già illustrate con la citata circolare n. 146 del 2019.
Per effettuare l’adempimento propedeutico di registrazione i datori di lavoro, o gli intermediari autorizzati, mediante l’applicazione denominata “RASI” (Rappresentanza Sindacale), accessibile all’interno del “Cassetto previdenziale contribuente” seguendo il percorso “Telematizzazione” > “Crea istanze”, trasmettono un’apposita comunicazione telematica finalizzata al rilascio di un codice di autorizzazione per la trasmissione mensile dei dati di rappresentanza mediante la denuncia contributiva Uniemens.
Una volta selezionata l’applicazione RASI, l’utente deve inserire una delle matricole associate al codice fiscale del datore di lavoro. L’applicazione mostra una finestra di dialogo contenente l’elenco delle matricole associate al codice fiscale. L’utente può selezionare le matricole che risultano collegate con delega.
A seguire viene visualizzata un’apposita schermata mediante la quale, cliccando sull’apposito bottone “OK”, si conferma l’iscrizione al censimento rappresentanza sindacale Confindustria. Nel caso in cui risultino più matricole associate al codice fiscale, il codice di autorizzazione viene attribuito alle matricole selezionate.
I sistemi informatici centrali attribuiscono ai datori di lavoro interessati il codice di autorizzazione “0R”, avente il significato di “Azienda che conferisce i dati relativi alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria - industria”.
Ne consegue che su ciascuna matricola con il codice “0R” devono essere valorizzati i dati relativi alle deleghe sindacali dei lavoratori che fanno capo alla matricola stessa.
Si precisa che per le matricole già codificate in corso di validità della precedente convenzione con Confindustria, CGIL, CISL e UIL, l’Istituto ha provveduto centralmente a prorogare la validità del predetto codice di autorizzazione fino alla scadenza della nuova convenzione (31 dicembre 2026).
Il dato associativo viene acquisito dall’INPS attraverso la sezione
della denuncia aziendale del flusso Uniemens. In particolare, nell’ambito della sezione
devono essere compilati gli elementi volti all’acquisizione dei dati relativi a: - contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai dipendenti;
- Organizzazione sindacale di categoria cui i dipendenti aderiscono;
- numero dei lavoratori aderenti, con separata evidenza del numero degli iscritti appartenenti a unità produttive con più di quindici dipendenti ove siano presenti rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale.
Si precisa che l’invio del dato associativo non riguarda il personale dirigente, con l’eccezione dei dirigenti medici nell’ambito del “CCNL ospedalità privata, medici” (C00062).
In particolare, nella sezione
è presente un apposito elemento denominato , che a sua volta si compone dell’elemento , volto ad accogliere le informazioni utili per la rilevazione del numero delle deleghe relative a ciascun ambito di applicazione del CCNL a favore delle Organizzazioni sindacali di categoria, secondo quanto previsto dal T.U. Si indicano di seguito le modalità di compilazione dei sottoelementi di cui si compone l’elemento
: -
: deve essere indicato, nel formato “aaaa-mm”, il periodo di riferimento delle informazioni relative al contratto e alle deleghe sindacali; -
: deve essere indicato il codice del contratto attribuito dall’INPS (cfr. l’Allegato n. 2); -
: deve essere valorizzato il codice assegnato dall’Istituto alle Organizzazioni sindacali di categoria a cui i dipendenti aderiscono (cfr. l’Allegato n. 3); -
: deve essere indicato il numero delle deleghe dei dipendenti iscritti all’Organizzazione sindacale riportato nell’elemento - relative al periodo indicato in e al - afferenti alla matricola; -
: deve essere valorizzato il numero delle deleghe dei dipendenti iscritti all’Organizzazione sindacale indicata nell’elemento in unità produttive che superino i quindici dipendenti e in cui siano presenti RSA o non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale. Si precisa che il numero indicato nell’elemento è un’informazione di dettaglio del sottoelemento e che l’elemento deve essere valorizzato solo ove ricorra la casistica indicata. Il dato associativo può essere trasmesso anche se nell’ambito del contratto applicato non esistano iscritti ad alcuna Organizzazione sindacale. In questo caso il datore di lavoro deve esporre in
il codice “F99999” e in il valore “0”. In relazione alla convenzione in oggetto i valori inseriti in
e devono essere unicamente quelli codificati per la misurazione della rappresentatività nell’ambito Confindustria (cfr. gli Allegati n. 2 e n. 3). Salvo il caso della denuncia Uniemens del primo mese di trasmissione del dato, in cui il datore di lavoro deve comunicare anche i dati delle deleghe riferiti ai mesi anteriori dell’anno in corso, di regola l’invio del dato deve avvenire mensilmente e in relazione alle deleghe associative attive nel mese (ad esempio, nell’Uniemens con
“2024-11” devono essere indicati i dati associativi relativi ad “2024-11”). Solamente ove il datore di lavoro avesse necessità di sostituire/correggere un dato associativo già trasmesso o di integrare le informazioni, può fornire gli elementi informativi nell’ambito delle denunce Uniemens relative a mensilità immediatamente successive.
Al di fuori di tali ipotesi, si ribadisce che la trasmissione delle informazioni deve avvenire con cadenza mensile e con i dati correnti, al fine di avere un flusso costantemente aggiornato e reale del dato associativo. Per lo stesso motivo, e in coerenza con quanto sopra esposto, il dato non deve essere trasmesso oltre la denuncia del mese di dicembre dell’anno di riferimento. Ad esempio, i dati associativi dei mesi del 2024 (per periodi
del 2024) devono essere inviati fino e non oltre la denuncia Uniemens con “2024-12”. Ulteriori istruzioni di dettaglio sono contenute nel documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili Uniemens e nel relativo allegato tecnico disponibili sul sito www.inps.it.
3. Raccolta del dato elettorale
La misurazione della rappresentatività si basa anche sui voti ottenuti dalle Organizzazioni sindacali di categoria nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) che possono essere costituite nelle unità produttive con più di quindici dipendenti.
In base alle previsioni di cui alla convenzione in oggetto, l’INL e gli Enti territoriali convenzionati trasmettono, attraverso un’apposita procedura telematica denominata “Raccolta Elezioni RSU”, le informazioni anonimizzate relative ai risultati elettorali ottenuti dalle singole Organizzazioni sindacali, firmatarie o aderenti al T.U., in relazione alle elezioni periodiche delle RSU.
In particolare, il direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL) o il funzionario abilitato e, per gli Enti territoriali, il responsabile o l’operatore abilitato, acquisiscono, attraverso la citata procedura, i dati elettorali relativi alle RSU inerenti al proprio ambito di competenza.
I dati da inserire in procedura sono quelli desunti dai verbali elettorali, redatti dalle Commissioni elettorali, riferiti alle elezioni delle RSU, e precisamente:
- codice fiscale del datore di lavoro;
- unità produttiva presso cui si è svolta l’elezione;
- data di inizio e fine mandato della RSU (triennio);
- data delle votazioni;
- numero aventi diritto;
- numero votanti;
- numero schede bianche;
- numero schede nulle;
- numero voti non codificati;
- contratto collettivo nazionale di lavoro;
- numero voti per Organizzazione sindacale.
Il codice fiscale del datore di lavoro deve essere presente nell’anagrafe INPS dei datori di lavoro privati. Il campo “unità produttiva” deve consentire l’identificazione univoca dell’unità produttiva in cui si è svolta l’elezione (ad esempio, indirizzo, Comune, denominazione, ecc.).
È possibile evidenziare l’eventuale scadenza anticipata della RSU nel corso del triennio del mandato, con l’inserimento della data di decadenza.
La procedura informatica genera un identificativo per ogni elezione acquisita
In relazione ai dati inseriti manualmente è prevista la validazione/conferma da parte del direttore dell’ITL o suo delegato e, per gli Enti territoriali, di un responsabile o suo delegato.
Per l’ambito Confindustria il dato elettorale che rileva annualmente è quello attinente alle RSU in carica alla data del 10 dicembre. Tenuto conto che le RSU restano in carica tre anni, in fase di primo caricamento dei dati è necessario acquisire le elezioni di un triennio.
A regime, le operazioni di inserimento e conferma dei dati devono essere effettuate entro il 10 febbraio di ogni anno successivo allo svolgimento dell’elezione.
Si precisa che per l’area Confindustria il dato elettorale riguarda i medesimi contratti e le medesime Organizzazioni sindacali censiti sul flusso Uniemens per la raccolta del dato associativo, citati nel precedente paragrafo 2.
4. Elaborazione, ponderazione e pubblicità del dato associativo ed elettorale
L’INPS elabora il dato associativo nazionale, per ciascuna Organizzazione sindacale di categoria e per ciascun CCNL, sulla base del rapporto fra il numero degli iscritti all’Organizzazione sindacale e il numero complessivo degli iscritti alle Organizzazioni sindacali. L’Istituto elabora il dato elettorale nazionale, per ciascuna Organizzazione sindacale di categoria e per ciascun CCNL, sulla base del rapporto fra il numero dei voti validi ottenuti nelle elezioni delle RSU in carica alla data del 10 dicembre dell’anno oggetto di rilevazione e il numero totale dei voti validamente espressi in tali elezioni.
L'INPS provvede alla ponderazione del dato elettorale con il dato associativo entro il 15 maggio dell'anno civile successivo a quello cui si riferisce la raccolta dei dati sulla base della media semplice dei risultati dei due dati.
La pubblicazione dei dati riferiti alla rappresentatività delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori avviene attraverso un apposito Comitato di gestione, previsto dall’accordo di modifiche al T.U., e costituito dalle Organizzazioni sindacali.
Concluso tale processo di pubblicazione, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’INPS, l’INL e gli Enti territoriali sono autorizzati a utilizzare i dati, in forma aggregata, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
Il Direttore Generale Valeria Vittimberga