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Circolare INPS n.101 del 29.11.2024
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INDICE
1. Premessa
2. Istruzioni operative
2.1 Esposizione delle contribuzioni minori relative ai periodi pregressi
3. Istruzioni contabili
1. Premessa
Con la circolare n. 100 del 7 dicembre 2023, alla quale si rinvia per quanto non specificatamente indicato con la presente circolare, è stato illustrato il regime contributivo introdotto all’articolo 15-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, con riferimento ai magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.
In particolare, il comma 2 del citato articolo 15-bis ha previsto che i magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 116/2017, che hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, “sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS”. Tale iscrizione, pertanto, è effettuata al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD).
Il legislatore, anche al fine di rispondere ai rilievi mossi all’Italia dalla Commissione europea con la procedura di infrazione n. 2016/4081, da ultimo, è intervenuto in materia con una norma di interpretazione autentica, avente efficacia retroattiva, disposta dall’articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2024, la quale prevede che: “Nelle more dell'entrata in vigore della nuova disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento, l'articolo 15-bis, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, si interpreta nel senso che nei confronti dei magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono dovute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le contribuzioni obbligatorie per le seguenti tutele, con applicazione delle medesime aliquote contributive previste per la generalità dei lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti:
a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
b) assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
c) assicurazione contro le malattie;
d) assicurazione di maternità”.
Pertanto, a decorrere dal periodo di competenza in cui ricade la data di conferma dei magistrati onorari nel ruolo a esaurimento, a seguito delle procedure valutative effettuate nell’arco dell’anno 2023[1], i compensi corrisposti ai magistrati onorari confermati ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 116/2017, che hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, tenuto fermo l’obbligo di contribuzione al FPLD ai fini dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), devono essere assoggettati anche all’obbligo di contribuzione in relazione alle assicurazioni di maternità, contro le malattie, e contro la disoccupazione involontaria, con l’applicazione delle aliquote fissate per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti al FPLD.
Al riguardo, si evidenzia che, in via generale, le aliquote contributive relative alle assicurazioni di maternità e contro le malattie sono stabilite rispettivamente nella misura dello 0,24% e del 2,44%.
Inoltre, tenuto conto delle specificità che connotano il rapp
orto di servizio instaurato con i magistrati onorari “esclusivisti”, il contributo di finanziamento della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), stabilito dall’articolo 2, comma 25, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è dovuto nella misura dell’1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, a cui deve sommarsi il contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, introdotto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
È esclusa, di contro, l’applicazione del contributo addizionale previsto dall’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012 e dell’incremento del contributo addizionale, previsto nei casi di rinnovo del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e introdotto dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.
Infine, si rammenta che per la generalità dei soggetti iscritti al FPLD il contributo IVS si attesta nella misura del 33% della retribuzione imponibile, di cui il 23,81% a carico del datore di lavoro e il 9,19% a carico del lavoratore.
È altresì dovuto il versamento del contributo aggiuntivo a carico del lavoratore nella misura dell’1% sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile di cui all’articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
2. Istruzioni operative
Per il corretto assolvimento degli obblighi informativi e contributivi relativi ai periodi di competenza a decorrere dalla data di conferma, all’esito delle procedure valutative effettuate nell’arco dell’anno 2023 e fino alla data di pubblicazione della presente circolare, l’Amministrazione già in possesso di una matricola DM, tenuta a denunciare, per effetto della disposizione in commento, i magistrati onorari in regime di esclusività, deve regolarizzare la posizione di questi ultimi attraverso l’invio dei flussi di regolarizzazione (DM/VIG), da trasmettere, con le consuete modalità in uso (cfr. il messaggio n. 4973 del 6 dicembre 2016), entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare.
Si rammenta che nel caso in cui l’Amministrazione che ha in carico i magistrati onorari in regime di esclusività non sia già titolare di una matricola DM, ne deve richiedere l’apertura per gli adempimenti informativi e contributivi verso l’INPS. In merito, si richiamano le indicazioni fornite con la circolare n. 2 del 3 gennaio 2007, nonché il “Manuale procedura Iscrizione e Variazione Azienda su web internet” (cfr. l’Allegato n. 2 alla circolare n. 80 del 25 giugno 2014).
Si segnala, in particolare, che l’elemento
, nell’ambito del quale si sviluppa l’intero flusso UniEmens, contiene rispettivamente gli elementi e e deve essere valorizzato secondo le regole ordinarie previste per le aziende DM. Per quanto concerne l’elemento
, nell’elemento deve essere indicata la matricola identificativa dell’Amministrazione. Si riepilogano, di seguito, le indicazioni già fornite con la circolare n. 100/2023 e relative alla sezione
, integrate per la corretta valorizzazione degli elementi ivi contenuti alla luce della novella di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 131/2024: Qualifica1
“2” = impiegato
Qualifica2
“F” = Tempo pieno
Qualifica3
“I” = Tempo indeterminato
Tipo Contribuzione
“00” = Nessuna particolarità
Tipo Lavoratore che assume il nuovo significato
“MA” = Magistrato onorario che ha optato per il regime esclusivo
Dal periodo di competenza successivo alla pubblicazione della presente circolare, le procedure sono adeguate secondo le descritte disposizioni.
2.1 Esposizione delle contribuzioni minori relative ai periodi pregressi
Per quanto attiene al versamento delle contribuzioni minori relative al periodo intercorrente tra la conferma nel ruolo a esaurimento e la data di pubblicazione della presente circolare, i datori di lavoro devono valorizzare all’interno di
, , elemento i seguenti elementi: – nell’elemento
deve essere inserito il nuovo valore “M141”, avente il significato di “Versamento arretrati contributi minori di Malattia, Maternità e Naspi Magistrati Onorari”; – nell’elemento
deve essere inserito il valore “N”; – nell’elemento
deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del versamento; – nell’elemento
deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese; – nell’elemento
deve essere indicato l’importo del versamento relativo alla contribuzione di malattia, maternità e NASpI. Si fa presente che tale adempimento deve essere effettuato esclusivamente sulle denunce di competenza relative alle mensilità di novembre e dicembre 2024.
Gli adempimenti effettuati entro tale termine, non comportano l’addebito di ulteriori somme aggiuntive in relazione alle contribuzioni di maternità, malattia e NASpI.
3. Istruzioni contabili
In considerazione della normativa sopra illustrata di interpretazione autentica disposta dall’articolo 2 del decreto-legge n. 131/2024, che estende l’obbligo della contribuzione minore ai magistrati onorari confermati di cui all’articolo 29 del decreto legislativo n. 116/2017, la valorizzazione del codice “M141”, avente il significato di “Versamento arretrati contributi minori di Malattia, Maternità e Naspi Magistrati Onorari”, determinerà la rilevazione contabile ai conti in uso nell’ambito della gestione delle prestazioni temporanee (PT), a seguito delle operazioni di ripartizione contabile del DM.
Il Direttore Generale Valeria Vittimberga
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha precisato che l’obbligo contributivo al FPLD deve decorrere dalla data di conferma dei magistrati onorari del ruolo a esaurimento, all’esito delle procedure valutative effettuate nell’arco dell’anno 2023 (cfr. la circolare n. 100/2023).