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Provvedimento Agenzia Entrate del 06.11.2024 (406943/2024)
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Prot. n. 406943/2024
Aggiornamento del modello di comunicazione integrativa di cui all’articolo 1 del decreto-legge
9 agosto 2024, n. 113, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155,
attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti
nella ZES unica. Modificazioni al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 9
settembre 2024 con il quale è stato approvato il modello di comunicazione integrativaIL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
dispone
1 Aggiornamento del modello di comunicazione integrativa di cui all’articolo 1 del decreto-
legge 9 agosto 2024, n. 113, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre
2024, n. 155, attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024
degli investimenti nella ZES unica, approvato con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024
1.1 Al modello di comunicazione integrativa di cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 agosto
2024, n. 113, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155,
attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti
nella ZES unica, approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del
9 settembre 2024, sono apportate le modifiche contenute nel modello e nelle relative
istruzioni, facenti parte integrante del presente provvedimento.
1.2 Il modello di comunicazione, nella versione aggiornata che fa parte integrante del presente
provvedimento, è reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate e sostituisce il
precedente.
1.3 Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet
dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
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2 Modificazioni al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre
2024
2.1 Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024 sono
apportate le seguenti modifiche:
• al paragrafo 1.2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Mediante la
comunicazione integrativa possono essere indicati anche investimenti realizzati nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori ovvero di
importo superiore rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi
del citato articolo 5, comma 1.”;
• al paragrafo 3.6, la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) non sia compilata nel
rispetto delle indicazioni fornite al paragrafo “Come si compila” delle istruzioni.”;
• ai paragrafi 4.2 e 4.4, le parole “ai sensi dell’articolo 1, comma 2” sono sostituite dalle
seguenti: “ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3-bis”;
• al paragrafo 5.2, l’ultimo periodo è soppresso;
• alla pagina 8, nelle motivazioni, al terzo capoverso, dopo il primo periodo è inserito il
seguente: “L’articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155,
ha sostituito il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge prevedendo
che mediante la comunicazione integrativa possono essere indicati anche investimenti
realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori
ovvero di importo superiore rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata
ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto, unitamente all’ammontare del maggior
credito d’imposta maturato e alla documentazione probatoria.”;
• alla pagina 8, nelle motivazioni, al quarto capoverso le parole “sono approvati” sono
sostituite dalle seguenti: “è approvato”;
• a pagina 9, nelle motivazioni, al secondo capoverso le parole “dello scarto” sono
sostituite dalle seguenti: “del rigetto” e le parole “ed è corredata dagli” sono sostituite
dalle seguenti: “e degli”; al medesimo capoverso il secondo periodo è soppresso;
• a pagina 9, nelle motivazioni, al terzo capoverso le parole “ai sensi dell’articolo 1,
comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3-bis”.
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Motivazioni
L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 (di seguito “Decreto-legge”), ha previsto che, a
pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la
comunicazione di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il
Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024 (di seguito “decreto”) per l’accesso al
contributo sotto forma di credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, inviano dal 18
novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all’Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa
attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti
indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto articolo 5, comma 1. Le disposizioni
di cui all’articolo 1, comma 1, del Decreto-legge si applicano anche qualora la comunicazione
inviata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto rechi l’indicazione di investimenti
agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione.
L’articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, ha sostituito il terzo periodo del
comma 1 dell’articolo 1 del Decreto-legge, prevedendo la possibilità per i beneficiari di indicare
nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione
presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto, ovvero di importo superiore rispetto a
quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all’ammontare del maggior credito
d’imposta maturato e alla documentazione probatoria.
Il medesimo articolo 8 del decreto-legge n. 155 del 2024 ha, inoltre, inserito nell’articolo
1 del Decreto-legge il comma 3-bis con il quale viene disposto che qualora il credito di imposta
fruibile, come determinato ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 del Decreto-legge, risulti pari al
limite massimo di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate è determinato l’ammontare massimo del credito di imposta
residuo fruibile da ciascun beneficiario in relazione agli ulteriori o maggiori investimenti
realizzati. Detta percentuale è determinata, fermo restando il limite di cui al citato comma 1
dell’articolo 16, rapportando l’importo delle eventuali risorse residue risultanti a seguito
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dell’applicazione della procedura prevista dal comma 2 dell’articolo 1 del Decreto-legge,
all’ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative ai sensi
del comma 1, terzo periodo, del medesimo articolo 1.
Al fine di dare attuazione alle disposizioni normative sopra riportate, consentendo ai
soggetti interessati di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti
dalla comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto, ovvero di importo
superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, si è reso necessario un
aggiornamento del modello di comunicazione approvato con il provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024, prevedendo nei quadri A e B ulteriori campi per
l’indicazione separata dei predetti investimenti.
Con il presente provvedimento sono, pertanto, disposte le modifiche al citato modello di
comunicazione. Le versioni aggiornate del modello di comunicazione e delle relative istruzioni
sono parti integranti del presente provvedimento.
Con il presente provvedimento sono, altresì, apportate alcune modifiche al provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024 per adeguarne il contenuto alle
disposizioni normative sopra descritte.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;
articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo
73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio
delle agenzie fiscali).
b) Disciplina normativa di riferimento
Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
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Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
Regolamento (UE) 2016/697 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
Articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 novembre 2023, n. 162;
Decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio
2024;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 giugno 2024, prot. n.
262747/2024;
Articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
ottobre 2024, n. 143;
Articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024, prot. n.
350036/2024.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 6 novembre 2024
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
firmato digitalmente