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Provvedimento Agenzia Entrate del 12.12.2024 (445771/2024)
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Prot. n. 445771/2024
Approvazione del modello di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito
d’imposta per gli investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate, di cui all’articolo 13 del
decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n.
95, con le relative istruzioni, e definizione del contenuto e delle modalità di trasmissioneIL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
dispone
1 Approvazione del modello di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di
credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate, di cui
all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 luglio 2024, n. 95, con le relative istruzioni, e definizione del contenuto
1.1 Il presente provvedimento approva, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, del 30 agosto 2024 (di seguito “decreto”), il modello
di comunicazione (di seguito “Comunicazione”) per l’utilizzo del contributo sotto forma di
credito d’imposta per gli investimenti effettuati nelle Zone Logistiche Semplificate (di
seguito “ZLS”), di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 (di seguito “decreto-legge”), con le
relative istruzioni.
1.2 La Comunicazione è utilizzata dalle imprese che intendono beneficiare del contributo sotto
forma di credito d’imposta di cui all’articolo 13 del decreto-legge in relazione agli
investimenti in beni strumentali indicati all’articolo 3 del decreto realizzati a decorrere
dall’8 maggio 2024 e fino al 15 novembre 2024 e destinati a strutture produttive già esistenti
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o che vengono impiantate nelle ZLS, istituite ai sensi dell’articolo 1, commi da 61 a 65-bis,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità
regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-
2027.
1.3 La Comunicazione è composta dal frontespizio contenente l’informativa sul trattamento dei
dati personali, i dati dell’impresa beneficiaria, i dati del rappresentante firmatario della
comunicazione, la rinuncia totale al credito d’imposta e la dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, dal quadro A contenente i dati relativi al progetto d’investimento e al credito
d’imposta, dal quadro B contenente i dati della struttura produttiva, dal quadro C contenente
l’elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, dal quadro D contenente l’elenco
delle altre agevolazioni concesse o richieste, compresi gli aiuti de minimis, e dal quadro E
contenente gli estremi delle fatture elettroniche ricevute e della certificazione di cui
all’articolo 7, comma 14, del decreto (di seguito “certificazione”).
1.4 Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet
dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
2 Reperibilità della Comunicazione
2.1 La Comunicazione è disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
3 Modalità per l’invio della Comunicazione
3.1 Ai sensi del comma 1 dell’articolo 5 del decreto, la Comunicazione è inviata dal 12 dicembre
2024 al 30 gennaio 2025 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal
beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle
dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La trasmissione telematica della Comunicazione è
effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZLS2024”, disponibile
gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
3.2 A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una
ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative
motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la
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Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
3.3 Si considera tempestiva la Comunicazione trasmessa alla data di scadenza del termine di cui
all’articolo 5, comma 1, del decreto e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio
telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.
3.4 Nel medesimo periodo e con le stesse modalità di cui al paragrafo 3.1 è possibile:
a) inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella
precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione validamente trasmessa sostituisce
tutte quelle precedentemente inviate;
b) rinunciare totalmente al credito d’imposta indicato nell’ultima Comunicazione
validamente presentata.
3.5 Fermo restando quanto disposto al paragrafo 5, la Comunicazione inviata successivamente
al termine di presentazione è scartata in fase di accoglienza.
3.6 La Comunicazione è scartata nel caso in cui:
a) il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della
Comunicazione;
b) gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondano con i dati
presenti nella relativa banca dati dell’Agenzia delle entrate;
c) il codice attività (ATECO 2007 aggiornamento 2022) e il codice catastale del comune
riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondano con
quelli comunicati ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633.
4 Utilizzo del credito d’imposta
4.1 Al fine di consentire all’Agenzia delle entrate la verifica del rispetto del limite di spesa di
cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge, il credito d’imposta è utilizzabile dai
beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.
4.2 Il credito risultante dalla Comunicazione, nella misura spettante ai sensi dell’articolo 5,
comma 4, del decreto, è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla
pubblicazione del provvedimento di cui al medesimo comma 4 e, comunque, non prima del
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rilascio di una seconda ricevuta con la quale viene comunicato ai richiedenti il
riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta.
4.3 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 4.2, la quota del credito corrispondente agli
investimenti non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti
mediante contratti di locazione finanziaria è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo
successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica il
riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della
certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine, il
beneficiario è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
provvedimento di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto, la certificazione mediante posta
elettronica certificata al seguente indirizzo: creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it .
4.4 Fermo restando quanto previsto nei paragrafi 4.2 e 4.3, relativamente alla Comunicazione
per la quale l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto nella misura spettante ai sensi
dell’articolo 5, comma 4, del decreto sia superiore a euro 150.000, il credito è utilizzabile
in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L’Agenzia
delle entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta qualora non
sussistano motivi ostativi.
4.5 Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:
a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili
dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore
all’ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo
modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello
F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia
delle entrate;
c) con successiva risoluzione saranno impartite le istruzioni per la compilazione del
modello F24.
5 Controlli antimafia
5.1 Oltre i termini di presentazione possono essere accolte eventuali Comunicazioni con cui è
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possibile rettificare unicamente i dati del quadro C, nei casi di Comunicazioni sottoposte al
controllo antimafia risultate incomplete, se pervenute entro sessanta giorni dalla restituzione
dell’apposita ricevuta.
5.2 Per le Comunicazioni sottoposte al controllo antimafia, per le quali il credito è stato
riconosciuto sotto condizione risolutiva ai sensi dell’articolo 92, comma 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, qualora la Prefettura segnali l’impossibilità di
effettuare i controlli per intervenuta variazione dei soggetti da sottoporre a verifica o perché,
a seguito di indagini, sono stati individuati familiari conviventi non indicati nella
Comunicazione, l’Agenzia delle entrate trasmette al beneficiario una comunicazione
contenente tale informazione mediante messaggio di posta elettronica certificata
all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei
professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
5.3 Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 5.2, il
beneficiario è tenuto a inviare, ai fini del rilascio dell’informazione antimafia, una
Comunicazione rettificativa di quella già presentata contenente i dati aggiornati nel quadro
C, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo di cui al paragrafo 4.3. Fino all’invio
della Comunicazione è sospesa la fruizione del credito non ancora utilizzato. Decorso il
termine di cui al primo periodo del presente paragrafo senza che il beneficiario abbia
provveduto all’invio della Comunicazione l’Agenzia delle entrate procede, con atto
motivato, alla revoca del credito riconosciuto sotto condizione risolutiva e al recupero di
quanto indebitamente utilizzato.
5.4 Al Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari è demandata la competenza per gli
adempimenti relativi ai controlli antimafia e ai controlli documentali sulla certificazione nel
caso previsto nel paragrafo 4.3.
6 Trattamento dei dati
6.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b),
del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e - è individuata nell’articolo
5, comma 1, del decreto, il quale prevede che i soggetti beneficiari del credito d’imposta
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presentino all’Agenzia delle entrate un’apposita Comunicazione. Il comma 2 del citato
articolo 5 prevede che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sia
approvato il modello di Comunicazione, con le relative istruzioni, e siano definiti il
contenuto e le modalità di trasmissione.
6.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione
all’intero processo rappresentato nel presente provvedimento. L’Agenzia delle entrate si
avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del
sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici
sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate. Sogei S.p.A. è designata
Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE)
2016/679.
6.3 I dati oggetto di trattamento, indicati nella Comunicazione approvata con il presente
provvedimento, sono:
- i dati anagrafici del soggetto dichiarante (codice fiscale) e dell’eventuale soggetto terzo
che effettua la Comunicazione (es. rappresentante legale) e dei familiari conviventi
sottoposti alla verifica antimafia;
- gli eventuali dati relativi alla capacità delle persone desumibili dalla presenza di un
tutore (es. interdizione legale o giudiziale);
- i dati contabili relativi al credito d’imposta;
- gli estremi della certificazione e delle fatture elettroniche ricevute dal beneficiario e
relative ad acquisti agevolabili.
I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo
rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione della Comunicazione, per
le verifiche successive e per l’eventuale recupero degli importi non spettanti.
6.4 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par. 1, lett. e) del
Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del
trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di
liquidazione, accertamento e riscossione.
6.5 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f), del
Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire
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un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto
che la trasmissione della Comunicazione venga effettuata mediante i canali telematici
dell’Agenzia delle entrate, direttamente a cura del beneficiario oppure avvalendosi di un
soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui di cui all’articolo 3, commi
2-bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.
6.6 L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste
dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a garantire la correttezza e la
sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di
legge e al Regolamento.
6.7 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli
interessati viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate ed è parte integrante
della Comunicazione.
6.8 Sul trattamento dei dati personali relativo alla Comunicazione è stata eseguita la valutazione
d’impatto sulla protezione dati ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.
Motivazioni
L’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 luglio 2024, n. 95, ha previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta per le
imprese che effettuano investimenti dall’8 maggio 2024 al 15 novembre 2024, relativi
all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle ZLS, istituite ai
sensi dell’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, limitatamente
alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera
c) , del TFUE, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Le disposizioni di cui al citato articolo 13 si applicano nel rispetto dei limiti e delle
condizioni previsti, in particolare, dall’articolo 14 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014 e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE.
In base all’articolo 5, comma 1, del decreto, per accedere al contributo sotto forma di
credito d’imposta i soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle
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spese ammissibili sostenute dall’8 maggio 2024 al 15 novembre 2024.
Inoltre, l’articolo 7, comma 14, del decreto prevede che, ai fini del riconoscimento del
credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle
stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita
certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non
obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore
legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro
di cui all’art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto, con il presente provvedimento è, pertanto,
approvato l’allegato modello denominato “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta
per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (ZLS)”, con le relative istruzioni, e sono
definiti il contenuto e le modalità di trasmissione.
La Comunicazione è inviata dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025, come stabilito
dall’articolo 5, comma 1, del decreto, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal
beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni
di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, e successive modificazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
Al fine di effettuare controlli formali automatizzati sulla sussistenza dei requisiti previsti
dal decreto per la fruizione del credito, ossia che l’investimento sia stato realizzato e sia stata
rilasciata l’apposita certificazione, nella Comunicazione viene richiesta l’indicazione dei dati
delle fatture elettroniche ricevute e degli estremi della certificazione.
Il credito d’imposta, nella misura spettante ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto,
è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento
con il quale è resa nota la percentuale per la determinazione dell’ammontare massimo del credito
d’imposta fruibile, nel rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-
legge n. 60 del 2024.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;
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articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo
73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio
delle agenzie fiscali).
b) Disciplina normativa di riferimento
Articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
Regolamento (UE) 2016/697 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
Articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla legge 4
luglio 2024, n. 95;
Decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, 30 agosto 2024.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 12 dicembre 2024
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
firmato digitalmente