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Circolare Agenzia Entrate n. 26 del 31.05.2005
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Chiarimenti in materia di assistenza fiscale prestata dai Centri di Assistenza Fiscale per i lavoratori dipendenti
Circolare Agenzia Entrate n. 26 del 31.05.2005INDICE
1. Controlli demandati ai CAF in relazione alla detrazione per spese di recupero edilizio
2. Detrazione per figli a carico di genitori extracomunitari
3. Mutui per l'acquisto dell'abitazione principale1. Controlli demandati ai CAF in relazione alla detrazione per spese di recupero edilizio
Con circolare n. 12 del 1 aprile 2005, concernente l'assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta e dai centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti, la scrivente ha tra l'altro precisato che, nel quadro dei controlli ad essi demandati, i CAF devono verificare, ai fini del riconoscimento della detrazione d'imposta del 41% e/o 36% delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'art. 1 della legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni, la documentazione prevista dalle relative disposizioni normative. Ha precisato altresì che il controllo, da parte del CAF, deve essere effettuato ad ogni utilizzo dell'onere ai fini del riconoscimento della detrazione di imposta (ossia in relazione a tutte le annualità corrispondenti al numero di rate in cui il beneficio è ripartito, conformemente al disposto normativo).
Poiché tale ultima affermazione si è prestata a qualche fraintendimento, si ritiene opportuno fornire ulteriori precisazioni sul punto.
L'esigenza di sottoporre a verifica la documentazione in discorso per tutti gli anni corrispondenti alla rateazione del beneficio si connette alle strategie di controllo specificamente riferite alle dichiarazioni presentate con l'assistenza dei CAF, incentrate sull'affidamento agli intermediari di verifiche finalizzate all'apposizione del visto di conformità, idoneo ad attestare la presumibile correttezza dell'adempimento dichiarativo.
Solo in presenza di un controllo documentale puntuale da parte del CAF, la dichiarazione del soggetto che beneficia di una rata della detrazione prevista per gli interventi di recupero potrà acquisire, tramite il visto, tale stato di particolare affidabilità.
Ciò premesso, va comunque precisato, ad integrazione e miglior chiarimento dell'istruzione contenuta nella richiamata circolare n. 12, che il CAF potrà, qualora abbia già verificato la documentazione in relazione ad una precedente rata e ne abbia eventualmente conservato copia, non richiederne di nuovo al contribuente l'esibizione.2. Detrazione per figli a carico di genitori extracomunitari
Come è noto, l'articolo 12 del Tuir prevede particolari agevolazioni per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, per il coniuge nonché per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Tali agevolazioni fino al 31 dicembre 2004 consistevano in detrazioni dall'imposta mentre a partire dal 1 gennaio 2005 sono state trasformate in deduzioni dal reddito la cui misura è determinata sulla base di un particolare meccanismo di calcolo introdotto dalla legge n. 311 del 2004.
La presente circolare fornisce chiarimenti in relazione all'assistenza fiscale prestata dai CAF nel 2005 con riguardo ai redditi prodotti nel 2004 e, pertanto, si fa riferimento in questa sede a problematiche concernenti le detrazioni per familiari a carico vigenti fino al 2004.
Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per familiari a carico da parte del sostituto d'imposta, l'articolo 21, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, disciplina le modalità attraverso le quali i cittadini extra-comunitari devono certificare nei confronti dei sostituti d'imposta l'esistenza e il numero dei figli a carico.
In particolare, la norma richiamata prevede che per poter riconoscere ai cittadini extracomunitari residenti in Italia le detrazioni per figli a carico, il sostituto d'imposta debba acquisire la seguente documentazione:
a) per i contribuenti con figli a carico residenti in Italia, lo stato di famiglia dal quale risulti l'iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione;
b) per i contribuenti con figli a carico non residenti in Italia, una documentazione equivalente validamente formata nel Paese di origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata dal Consolato italiano nel Paese di origine come conforme all'originale.
Tale disposizione tende ad assicurare il controllo delle agevolazioni fiscali con particolare riferimento all'ipotesi in cui i figli di cittadini extra-comunitari siano residenti fuori dal territorio dello Stato.
Al riguardo, tenuto conto del breve periodo a disposizione dei sostituti per effettuare i conguagli fiscali (la norma è entrata in vigore il 26 novembre 2003) nonché della obiettiva difficoltà per i cittadini extracomunitari di reperire in tempi ristretti la necessaria documentazione, la circolare n. 22 del 2004 ha chiarito che, limitatamente al primo anno di applicazione della norma (2003), i sostituti d'imposta non erano tenuti a porre in essere particolari adempimenti. La verifica del possesso della documentazione necessaria veniva quindi demandata, per il 2003, agli uffici dell'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle ordinarie modalità di controllo.
Per i periodi d'imposta successivi, ritenendo sufficiente il tempo a disposizione per procurarsi la documentazione prevista dalla legge, la menzionata circolare n. 22 del 2004 ha precisato che per fruire delle detrazioni relative a familiari non residenti in Italia, i lavoratori dipendenti extra - comunitari devono produrre al sostituto la documentazione richiamata alla precedente lettera b).
In tale ottica, la circolare n. 12 del 2005 ha ribadito che il CAF potrà riconoscere ai cittadini extracomunitari le detrazioni risultanti dalla certificazione rilasciata dal sostituto.
Ciò non esclude tuttavia che, qualora non sia stato possibile esibire la richiesta documentazione al proprio datore di lavoro, i predetti soggetti possano certificare il diritto alla detrazione (non riconosciuto dal sostituto d'imposta) dinanzi al CAF. Potrebbe verificarsi, ad esempio, che la persona abbia iniziato a lavorare in Italia solo nel 2004 oppure che nel 2004 sia intervenuta la nascita di un figlio e il contribuente non abbia ottenuto in tempo utile la documentazione da esibire al sostituto d'imposta per il riconoscimento delle detrazioni o, ancora, che il rapporto di lavoro abbia interessato un periodo inferiore all'anno e il sostituto d'imposta abbia riconosciuto le detrazioni limitatamente al periodo di lavoro.
Per porre rimedio alle situazioni descritte, deve ammettersi la possibilità che i CAF riconoscano comunque le detrazioni in sede di assistenza fiscale qualora siano posti in condizione di verificare la documentazione prevista dall'articolo 21, comma 6-bis, del d.l. n. 269 del 2003, ancorché dette detrazioni non siano state certificate in tutto o in parte mediante il CUD.3. Mutui per l'acquisto dell'abitazione principale
Con la circolare n. 15 del 2005, che ha affrontato talune questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale, in risposta al quesito n. 4.1, è stato precisato che nella particolare ipotesi in cui l'importo del mutuo sia superiore al costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile, comprensivo delle spese notarili e degli altri oneri accessori, la detrazione degli interessi passivi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del Tuir deve essere limitata, sempre nell'ordinario limite massimo previsto dalla norma, all'ammontare riferibile al predetto costo, risultante dalla sommatoria del valore dell'immobile indicato nel rogito e degli altri oneri accessori (debitamente documentati) connessi con l'operazione di acquisto. A tal fine la medesima circolare ha indicato la formula da utilizzare per il calcolo degli interessi spettanti (costo di acquisizione dell'immobile X interessi pagati / capitale dato in mutuo).
Al riguardo si chiarisce che tra le spese accessorie connesse all'acquisto rientrano, in aggiunta all'onorario del notaio, anche le spese di mediazione, le imposte di registro e quelle ipotecarie e catastali.
In relazione all'argomento in discorso, è possibile che nel passato i contribuenti e i CAF abbiano agito nella erronea convinzione che la detassazione spettasse con riferimento all'intero ammontare degli interessi pagati e che, conseguentemente, i CAF abbiano apposto il visto di conformità su dichiarazioni che esponevano interessi passivi relativi a mutuo di valore eccedente quello dell'abitazione principale, senza effettuare il necessario calcolo proporzionale dell'ammontare detraibile.
E' possibile che ad ingenerare l'errore ipotizzato abbia contribuito la mancanza per il passato di specifiche direttive ai CAF e che ciò abbia determinato, in un contesto di non agevole lettura del dato normativo, quella obiettiva incertezza sulla interpretazione della norma che, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, legittima la disapplicazione delle sanzioni nei confronti dei contribuenti, fermo restando il recupero dell'imposta dovuta e dei relativi interessi.
Per la stessa ragione le sanzioni per visto di conformità infedele possono non essere applicate nei confronti dei CAF incorsi nell'errore, considerato che -come si accennava- nelle istruzioni concernenti i controlli ad essi demandati, non sono state fornite, al riguardo, specifiche indicazioni.
Per quanto detto si invitano gli uffici a non applicare le sanzioni nei confronti dei contribuenti e dei CAF che siano incorsi nelle violazioni di cui sopra in relazione al periodo d'imposta 2003 e a quelli precedenti.
Resta impregiudicata la necessità di adeguare i comportamenti relativi al periodo d'imposta 2004 in senso conforme a quanto indicato nella circolare n. 15 del 2005.Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.