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Circolare Agenzia Entrate n. 37 del 09.08.2005
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Art. 3, comma 3-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Sistema alternativo di certificazione delle attività spettacolistiche per problemi funzionali di natura tecnica e commerciale
Circolare Agenzia Entrate n. 37 del 09.08.2005INDICE
PREMESSA
1. FINALITA' DELLA NORMA
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
3. PERIODO DI APPLICAZIONE
4. IL SISTEMA ALTERNATIVO
5. MODALITA' PER AVVALERSI DEL SISTEMA ALTERNATIVOPREMESSA
L'art. 3, comma 3-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 75 del 1 aprile 2005, introduce una norma di carattere transitorio in materia di certificazione dei corrispettivi delle attività spettacolistiche.
Il testo dell'art. 3, comma 3-bis, citato dispone: "Alle attività dello spettacolo è esteso, in via di opzione, il regime previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, in attesa che il sistema possa raggiungere la completa funzionalità sotto l'aspetto tecnico e commerciale e, comunque, per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigilerà sull'attuazione delle relative disposizioni di legge, sentite la SIAE e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale".1. FINALITA' DELLA NORMA
L'art. 3, comma 3-bis, in commento prevede la possibilità di certificare i corrispettivi delle attività spettacolistiche con i titoli d'ingresso e gli abbonamenti, recanti il contrassegno del concessionario (SIAE), disciplinati dal DPR 13 marzo 2002, n. 69, in alternativa alle ordinarie modalità di certificazione mediante titoli di accesso emessi con misuratore fiscale o biglietteria automatizzata di cui al decreto del 13 luglio 2000 e ai provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate 23 luglio 2001 e 22 ottobre 2002, come modificati dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 agosto 2004.
L'espressione "in attesa che il sistema possa raggiungere la completa funzionalità sotto l'aspetto tecnico e commerciale e, comunque, per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" evidenzia da una parte la transitorietà del sistema alternativo di certificazione mediante titoli d'ingresso o abbonamenti di cui al DPR n. 69 del 2002, dall'altra l'esigenza di far fronte ai problemi funzionali di natura tecnica e commerciale riscontrati dai soggetti che certificano le attività spettacolistiche attraverso gli appositi misuratori fiscali o le biglietterie automatizzate.
La norma ha, altresì, lo scopo di far emergere, monitorare e risolvere nel tempo massimo prefissato di due anni dall'entrata in vigore della legge le criticità del sistema di certificazione mediante gli appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.
Tale esigenza trova chiaro riscontro nel secondo periodo del citato art. 3, comma 3-bis, in base al quale "Il Ministero dell'economia e delle finanze vigilerà sull'attuazione delle relative disposizioni di legge, sentite la SIAE e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale".
Ai fini della richiamata disposizione i problemi funzionali di natura tecnica e commerciale relativi al sistema di certificazione mediante titoli di accesso saranno segnalati dagli operatori che scelgono di avvalersi del sistema alternativo con le modalità individuate al successivo paragrafo 5.
Le problematiche ricorrenti, verranno selezionate individuando preliminarmente quelle che possono trovare soluzione sulla base delle disposizioni normative vigenti e verrà avviato un confronto con i soggetti interessati per elaborare le soluzioni idonee a garantire il tempestivo raggiungimento della completa funzionalità tecnica e commerciale del sistema.
Dalla lettura congiunta dei due periodi della norma in esame discende, che l'art. 3, comma 3-bis, del decreto-legge n. 7 del 2005 non ha inteso introdurre una mera sospensione temporanea dell'utilizzo del sistema dei misuratori fiscali o biglietterie automatizzate in argomento, ma si propone, nell'ottica di una dinamica soluzione delle questioni operative del settore dello spettacolo, di consentire agli operatori in difficoltà di utilizzare temporaneamente un sistema alternativo di certificazione dei corrispettivi e allo stesso tempo agli organi competenti di monitorare, esaminare e risolvere in un tempo prestabilito le problematiche funzionali del sistema.2. AMBITO DI APPLICAZIONE
In merito all'ambito di applicazione della disposizione di cui all'art. 3, comma 3-bis, del decreto-legge n. 7 del 2005 si segnala, in premessa, che la facoltà di utilizzare il regime alternativo previsto dal DPR n. 69 del 2002 è riferito testualmente "alle attività dello spettacolo".
Sono, quindi, escluse dall'ambito di applicazione della norma in commento le attività di intrattenimento di cui al DPR 26 ottobre 1972, n. 640 che continuano, pertanto, ad essere soggette, in via generale all'obbligo di certificazione mediante titolo di accesso emessi dagli appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.
L' obbligo di certificazione mediante gli appositi misuratori o biglietterie automatizzate permane anche nelle ipotesi in cui uno stesso soggetto svolge attività di intrattenimento e attività spettacolistiche.
Ciò posto, si osserva che le finalità perseguite dalla norma, evidenziate nel paragrafo precedente, collegano il sistema alternativo di certificazione mediante i titoli d'ingresso o gli abbonamenti di cui al DPR n. 69 del 2002 ai soggetti che organizzano spettacoli i quali riscontrino obiettivi problemi funzionali di natura tecnica e commerciale relativi al sistema di certificazione mediante titoli di accesso.
In sostanza la norma consente, in presenza di problemi funzionali di natura tecnica e commerciale, di sospendere temporaneamente l'utilizzo degli appositi misuratori fiscali e biglietterie automatizzate e di utilizzare nello stesso periodo i titoli d'ingresso con contrassegno SIAE, secondo le previsione del DPR n. 69 del 2002.
Quest'ultimo sistema di certificazione dei corrispettivi, introdotto in alternativa ai misuratori fiscali o biglietterie automatizzate dall'art. 3, comma 3-bis, del decreto-legge n. 7 del 2005, non si estende ai soggetti che organizzano attività spettacolistiche per i quali l'attuale ordinamento tributario già prevede in via ordinaria la possibilità di avvalersi di altri sistemi alternativi di certificazione dei corrispettivi.
Si tratta, in sostanza, dei contribuenti destinatari dell'art. 8 del DPR n. 544 del 1999 ai quali viene riconosciuta, in via ordinaria, la facoltà di non installare i misuratori fiscali e di documentare i corrispettivi mediante ricevuta fiscale o scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi di cui al DM 30 marzo 1992, integrati con le indicazioni riguardanti la natura dell'attività di intrattenimento, la data e l'ora dell'evento, la tipologia, il prezzo e ogni altro elemento identificativo dell'intrattenimento o dello spettacolo e delle attività accessorie.3. PERIODO DI APPLICAZIONE
L'art. 3, comma 3-bis, in commento stabilisce che il sistema alternativo di certificazione dei corrispettivi si applica "comunque, per due anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
La legge n. 43 del 2005 di conversione del decreto-legge n. 7 del 2005 è entrata in vigore il giorno successivo alla data di sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 75 del 1 aprile 2005); pertanto, la disposizione di cui all'art. 3, comma 3-bis, introdotta in sede di conversione, si applica a decorrere dal 2 aprile 2005.
Il riferimento ai due anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione comporta che il limite ultimo di applicazione della norma è fissato alla data del 2 aprile 2007.4. IL SISTEMA ALTERNATIVO
Il DPR 13 marzo 2002, n. 69, recante "Regolamento per la semplificazione dei corrispettivi per le società e le associazioni sportive dilettantistiche", ha previsto che le società e le associazioni sportive dilettantistiche possono certificare i corrispettivi per assistere alle manifestazioni sportive dilettantistiche mediante l'utilizzo di titoli d'ingresso o di abbonamenti recanti il contrassegno del concessionario (SIAE) di cui all'art. 17 del DPR 26 ottobre 1972, n. 640.
Facilitazioni sono inoltre previste per l'annotazione delle movimentazioni e per la rendicontazione dei titoli di ingresso e degli abbonamenti.
In particolare l'art. 5 del DPR n. 69 del 2002 stabilisce che l'annotazione delle movimentazioni e delle rimanenze dei titoli di ingresso e degli abbonamenti vengano effettuate su appositi prospetti conformi al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
In attuazione di tale previsione, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate datato 20 novembre 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - del 28 novembre 2002, n. 279) sono stati approvati tre distinti modelli, denominati rispettivamente SD/1, SD/2 e SD/3: il primo modello riepiloga i titoli d'ingresso relativi a ciascuna manifestazione sportiva; il secondo riepiloga gli abbonamenti emessi in ciascun mese; il terzo riepiloga le rimanenze a fine esercizio dei titoli d'ingresso e degli abbonamenti non utilizzati.
I prospetti si basano sostanzialmente sulla registrazione degli elementi identificativi dei titoli d'ingresso e degli abbonamenti (tipo, serie, importo) utilizzati o rimasti in carico.
Ciò posto, si osserva, relativamente al modello riepilogativo dei titoli di ingresso Mod. SD/1, la necessità che l'organizzatore esercente attività diverse da quelle sportive dilettantistiche (es. cinema e teatro) integri i dati risultanti dall'anzidetto modello con quelli rilevanti ai fini delle attività svolte (indicando ad esempio, oltre al tipo di manifestazione svolta, il titolo dell'opera, l'autore, la compagnia e la nazionalità del film). Gli elementi da evidenziare valgono anche al fine della fruizione del credito d'imposta di cui all'art. 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60.
Si segnala che, al fine di semplificare la comunicazione degli elementi necessari per le attività spettacolistiche diverse da quelle sportive dilettantistiche, può essere utilizzato, in luogo del Mod. SD/1 citato, il modulo C/1 di cui all'allegato C del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 23 luglio 2001, così come sostituito dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 137221 del 3 agosto 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 188 del 12 agosto 2004.5. MODALITA' PER AVVALERSI DEL SISTEMA ALTERNATIVO
I soggetti che organizzano attività di spettacolo e che riscontrano problemi funzionali di natura tecnica e commerciale relativi al sistema di certificazione mediante titoli di accesso possono esercitare la facoltà di avvalersi del sistema di certificazione disciplinato dal DPR n. 69 del 2002.
La richiesta, indirizzata all'Agenzia delle Entrate, deve essere presentata direttamente all'Ufficio SIAE competente territorialmente, in relazione alla sede dell'organizzatore, compilando debitamente gli appositi moduli conformi ai modelli allegati alla presente circolare (denominati rispettivamente MOD. Sieta 10 per la richiesta di utilizzo del sistema alternativo e MOD. Sieta 11 per la segnalazione dei problemi tecnici e commerciali).
La richiesta deve essere avanzata dal soggetto che organizza le attività spettacolistiche con riferimento all'intera attività dallo stesso posta in essere.
Si ricorda che per i problemi di natura tecnica e commerciale relativi ad alcuni dei sistemi di biglietteria utilizzati da uno stesso soggetto è sempre possibile avvalersi delle modalità di certificazione di cui al punto 16 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 ottobre 2002.
I titoli d'ingresso richiesti saranno rilasciati dall'Ufficio SIAE territorialmente competente in relazione al luogo della manifestazione.
La richiesta deve essere rinnovata entro il 31 dicembre dell'anno 2005 per l'anno 2006 ed entro il 31 dicembre 2006 per il periodo 1 gennaio - 2 aprile 2007, qualora perdurino i problemi funzionali tecnici e commerciali del sistema di certificazione mediante titoli di accesso.
Il competente Ufficio della SIAE, ove abbia già provveduto in via transitoria alla data di emanazione della presente circolare a rilasciare i titoli di ingresso, invita i soggetti interessati a compilare i menzionati moduli conformi ai modelli allegati alla presente circolare.
Gli Uffici della SIAE, a seguito della presentazione della richiesta di avvalersi del sistema alternativo di cui trattasi (modelli Sieta 10 e 11) da parte dei soggetti interessati, inoltrano all'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Amministrazione - per i conseguenti adempimenti, le informazioni risultanti dai predetti moduli, indicando eventuali osservazioni risultanti dall'esame di fatto dei problemi segnalati.omissis ....gli allegati sono visibili in formato PDF sulla pagina web del servizio di Documentazione Tributaria