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Circolare Agenzia Entrate n. 52 del 09.12.2005
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Riscossione - Legge n. 311 del 30.12.2004 - Azioni a tutela del credito erariale - articolo 49 del d. P. R. n. 602 del 1973
Circolare Agenzia Entrate n. 52 del 09.12.2005La legge n. 311 del 30.12.2004 ha apportato alcune modifiche alle disposizioni normative in tema di riscossione coattiva e, in particolare, all'articolo 49 del d. P. R. n. 602 del 1973, che, nel testo modificato al comma 415 della richiamata legge n. 311, recita come segue:
"Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo; il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.
Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili; gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalità previste dall'articolo 26.
Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione."
Con il riconoscimento, ora espressamente previsto dal primo comma dell'articolo 49 del d. P. R. n. 602 del 1973, della possibilità da parte del concessionario del servizio nazionale della riscossione di promuovere le azioni previste dalle norme ordinarie a tutela del creditore, al fine di procedere al recupero delle somme affidategli per la riscossione, il legislatore ha inteso rafforzare innanzitutto i poteri dell'agente della riscossione ai fini del contrasto al fenomeno della evasione da riscossione.
E' appena il caso di rilevare che l'attività di riscossione coattiva risulta assai spesso improduttiva in quanto il concessionario, all'atto di determinare il profilo reddituale e patrimoniale del contribuente moroso, rileva che lo stesso ha sottratto i propri beni alla garanzia generica prevista dall'art. 2740 c. c.
L'atto dispositivo, in genere, viene posto in essere già prima della notifica della cartella di pagamento, ma non sono infrequenti casi in cui la sottrazione dei beni avviene nell'arco di tempo previsto dall'articolo 25, comma 2, del d. P. R. 602 del 1973 per il pagamento delle somme dovute. Il rimedio naturale attraverso siffatti comportamenti è il ricorso alle azioni che l'ordinamento mette a disposizione del creditore per la tutela dei suoi interessi; tra queste, a titolo esemplificativo, ci si limita in questa sede a rammentare l'azione revocatoria ex art. 2901 del c.c. e l'impugnazione della rinuncia all'eredità prevista dall'art. 524 del c.c..
Con l'azione revocatoria si mira a rendere inefficaci tutti quegli atti con i quali il debitore trasferisce ad altri un diritto che gli appartiene (es. vendita di immobile, cessione di credito), ovvero costituisce diritti a favore di terzi (ipoteca), con conseguente insufficienza del suo patrimonio a garantire il soddisfacimento del creditore; con l'azione prevista dall'art. 524 del c.c. si mira invece a rendere inopponibile la rinuncia all'eredità.
Ai fini del contrasto all'evasione da riscossione, in entrambi i casi l'effetto rilevante di tali azioni, se accolte, è quello di consentire al concessionario di promuovere le azioni esecutive o conservative sui beni oggetto dell'atto impugnato nei confronti dei terzi acquirenti, ovvero sui beni pervenuti per successione e dunque di consentire il recupero, totale o parziale, del credito tributario iscritto a ruolo che altrimenti sarebbe stato dallo stesso concessionario dichiarato inesigibile.
E' di tutta evidenza che la possibilità di esperire tali mezzi è condizionata dal fattore temporale, atteso che l'esercizio di tali diritti è sottoposto al termine di prescrizione quinquennale. Sotto questo profilo, la previsione di consentire al concessionario la possibilità di promuovere tali azioni pone quest'ultimo nella condizione di operare con immediatezza all'atto della rilevazione dell'atto dispositivo attenuando il possibile rischio della prescrizione, in un contesto generale caratterizzato da un ampio arco temporale tra il momento evasivo e l'inizio dell'azione di recupero coattivo e nell'intervallo di tempo nel quale il credito tributario è affidato allo stesso concessionario.
Ciò premesso, occorre precisare che l'opportunità di promuovere tali azioni ai fini del recupero totale o parziale del debito iscritto a ruolo non può che discendere dall'esame della singola fattispecie, in particolare per quanto riguarda l'esercizio dell'azione revocatoria. Il concessionario, pertanto, nell'ambito della già riconosciutagli autonomia gestionale, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, potrà assumere le conseguenti decisioni sulla base di una valutazione improntata al principio di economicità e dunque di convenienza economica, in relazione ai costi connessi all'esercizio di tali azioni, all'entità del credito tributario per il quale si procede, al valore dei beni sui quali potranno eventualmente essere esercitate le azioni esecutive, tenendo presente che il rischio di soccombenza rimane a carico dello stesso concessionario, così come rimangono a carico dello stesso concessionario le spese relative alle azioni accolte che dovessero però risultare non recuperabili nei confronti del debitore.
A partire dalla data della presente cessano di avere efficacia le disposizioni impartite con la Circolare n. 98 del 20.11.2001, punto 5, terzo capoverso, in ordine alla segnalazione di atti dispositivi da parte dei concessionari, nonché quelle di cui alla nota........... del 27.03.2002 della cessata Direzione Centrale Rapporti con Enti Esterni.
E' appena il caso di sottolineare che rimangono ferme e valide le disposizioni impartite con la richiamata circolare n. 98 del 20.11.2001, punto 5, primo e secondo capoverso, con le quali è stata richiamata l'attenzione sulla fattispecie di reato di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 74 del 2000 e si è stabilito che i concessionari, qualora nell'esercizio della loro attività verifichino la sussistenza di comportamenti diretti ad integrare la condotta prevista dalla norma citata, dovranno procedere a dare immediata notizia del fatto all'Autorità Giudiziaria.
Al riguardo, si rammenta che la denuncia, redatta ai sensi dell'art. 331 c. p. p., dovrà essere inoltrata al P. M. e, per conoscenza, anche all'Ufficio locale che ha proceduto all'iscrizione a ruolo per consentirgli la partecipazione al procedimento penale. L'Ufficio, ai sensi dell'articolo 90 c. p. p., in quanto parte offesa, ha infatti diritto, indipendentemente dalla costituzione di parte civile e fatto salvo l'esercizio di ogni altro diritto o facoltà riconosciuti dalla legge, a partecipare al processo penale in ogni suo stato e grado. Il concessionario, inoltre, all'atto della denuncia, dovrà dichiarare di voler essere informato circa l'eventuale archiviazione del procedimento penale (art. 408 c. p. p.).
E' da rilevare che anche gli Uffici dell'Agenzia possono segnalare al concessionario le azioni conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore da intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo, così come previsto dal comma 4 dell'art. 19 del d.lgs. n. 112 del 1999, nel testo modificato dal comma 416 della richiamata legge n. 311 del 29.12.2004, secondo cui "Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo, in ogni momento, il potere dell'ufficio di comunicare al concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive nonché conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore da intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo".
Si precisa che l'effettuazione delle segnalazioni di cui trattasi rientra nelle competenze degli Uffici Riscossione (ovvero degli Uffici che svolgono tali funzioni) presso le Direzioni Regionali, sulla base di informazioni acquisite direttamente sul sistema informativo di anagrafe tributaria, ovvero su indicazione degli Uffici locali.
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