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Circolare Agenzia Entrate n. 54 del 23.12.2005
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Acconto dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2005 - Metodo di determinazione per i soggetti di cui ai decreti ministeriali n. 366 e n. 370 del 24 ottobre 2000
Circolare Agenzia Entrate n. 54 del 23.12.2005PREMESSA
I decreti ministeriali nn. 366 e 370 del 24 ottobre 2000 consentono a determinate categorie soggettive la possibilità di effettuare le liquidazioni periodiche Iva ed i relativi versamenti trimestralmente anziché mensilmente, senza applicazione di interessi.
Della richiamata modalità di applicazione dell'Iva possono avvalersi i seguenti soggetti:
1. contribuenti che prestano servizi di telecomunicazione;
2. contribuenti che gestiscono il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati;
3. contribuenti che gestiscono il servizio di fognatura e depurazione;
4. contribuenti che effettuano somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano;
5. contribuenti che gestiscono il servizio delle lampade votive nei cimiteri.
Occorre evidenziare che a decorrere dal 1 gennaio 2005, ai menzionati soggetti era stato fatto divieto di avvalersi della richiamata semplificazione in tema di liquidazione e versamento dell'Iva, qualora,nell'anno solare precedente, avessero versato l'imposta sul valore aggiunto per un importo superiore ai due milioni di euro.
L'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, aveva stabilito, infatti, che "a decorrere dal 1 gennaio 2005, le disposizioni che disciplinano le modalità di liquidazione e di versamento dell'imposta sul valore aggiunto contenute nel regolamento di cui al decreto del ministro delle Finanze 24 ottobre 2000, n. 370, e nel regolamento di cui al decreto del ministro delle Finanze 24 ottobre 2000, n. 366, non si applicano ai soggetti che nell'anno solare precedente hanno versato imposta sul valore aggiunto per un importo superiore a 2 milioni di euro. I soggetti di cui al presente comma hanno facoltà di eseguire le annotazioni relative alle operazioni effettuate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione".
Ne conseguiva che tali soggetti avevano l'obbligo, dal 1 gennaio 2005, di liquidare e versare l'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile, ferma restando la possibilità di eseguire l'annotazione delle operazioni effettuate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
L'articolo 4, lettera c-quinquies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ha, però, sostituito il citato comma 471, prevedendo che "a decorrere dal 1 gennaio 2005, per i contribuenti individuati con i regolamenti di cui ai decreti del ministro delle Finanze 24 ottobre 2000, n. 370 e 24 ottobre 2000, n. 366, che nell'anno solare precedente hanno versato imposta sul valore aggiunto per un ammontare superiore a due milioni di euro, l'acconto di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, è pari al 97 per cento di un importo corrispondente alla media dei versamenti trimestrali eseguiti o che avrebbero dovuto essere eseguiti per i precedenti trimestri dell'anno in corso".
Per effetto di tale sostituzione, il nuovo comma 471 della legge n. 311 del 2004 non contiene più alcun richiamo alle modalità di liquidazione e versamento dell'imposta: deve intendersi ripristinata, pertanto, la possibilità per i contribuenti summenzionati di liquidare e versare l'imposta sul valore aggiunto secondo le modalità di cui ai citati decreti ministeriali, ossia con cadenza trimestrale, a prescindere dall'importo dell'Iva versata nell'anno solare precedente.DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO IVA
L'obbligo di versamento di un acconto dell'imposta sul valore aggiunto è stato introdotto con l'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405. Tale autonomo versamento, da effettuarsi entro il 27 di dicembre di ciascun anno, si configura quale anticipo del versamento d'imposta dovuto, per i contribuenti mensili, in relazione all'ultima liquidazione periodica dell'anno e, per i contribuenti trimestrali, in relazione alla presentazione della dichiarazione annuale.
In base al citato articolo 6, i contribuenti devono versare l'acconto secondo un importo non inferiore a quello determinato in applicazione di uno dei seguenti metodi:
1. metodo "storico": l'acconto è determinato in misura pari all'88 per cento del versamento effettuato o che si sarebbe dovuto effettuare:
a. per il mese di dicembre dell'anno precedente, da parte dei contribuenti che liquidano l'imposta mensilmente (c.d. mensili);
b. per il quarto trimestre dell'anno precedente, da parte dei contribuenti di cui agli articoli 73, primo comma lett. e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che liquidano l'imposta con cadenza trimestrale (c.d. trimestrali);
c. con la dichiarazione annuale dell'anno precedente, da parte dei contribuenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, che liquidano l'imposta con cadenza trimestrale (c.d. trimestrali per opzione);
2. metodo "previsionale": l'acconto è determinato in misura pari all'88 per cento dell'importo:
a. che i contribuenti "mensili" presumono di dover versare per il mese di dicembre dell'anno in corso;
b. che i contribuenti "trimestrali" presumono di dover versare per il quarto trimestre dell'anno in corso;
c. che i contribuenti "trimestrali per opzione" presumono di dover versare in sede di dichiarazione relativa all'anno in corso;
3. metodo "effettivo": i contribuenti possono calcolare l'acconto versando un importo determinato tenendo conto dell'imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del d.P.R. n. 633 del 1972, per il periodo dal 1 al 20 dicembre (per i contribuenti che liquidano con cadenza mensile), ovvero per il periodo dal 1 ottobre al 20 dicembre (per i contribuenti che liquidano con cadenza trimestrale), nonché dell'imposta relativa alle operazioni effettuate nel periodo dal 1 novembre al 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo ancora decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione, al netto dell'imposta detraibile relativa agli acquisti ed alle importazioni annotate nel registro di cui all'articolo 25 dello stesso decreto dal 1 al 20 dicembre, per i contribuenti mensili, ovvero dal 1 ottobre al 20 dicembre, per i contribuenti trimestrali (cfr. risoluzione del 23 dicembre 2004, n. 157).
Orbene, il citato comma 471, nella sua nuova formulazione stabilisce, a decorrere dal 1 gennaio 2005, nei confronti dei soggetti che effettuano le liquidazioni ed i versamenti dell'imposta con la cadenza trimestrale prevista dai citati decreti ministeriali n. 366 e n. 370, una nuova modalità di calcolo dell'acconto che incide sia sulla determinazione della base di commisurazione sia sulla percentuale (aumento dall'88% al 97%).
Sono tenuti a calcolare l'acconto con il nuovo metodo i soggetti di cui ai citati decreti ministeriali che"nell'anno solare precedente hanno versato imposta sul valore aggiunto per un importo superiore a due milioni di euro".
Ai fini dell'individuazione del limite di due milioni di euro occorre tenere conto dei seguenti versamenti effettuati nell'anno solare precedente:
- versamenti relativi all'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche;
- eventuali versamenti integrativi afferenti i versamenti di cui al punto precedente operati a norma dell'articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997;
- versamento relativo al quarto trimestre dell'anno precedente, in quanto normalmente effettuato entro il 16 febbraio dell'anno successivo.
Più precisamente, i contribuenti interessati dovranno tener conto:
1. del versamento relativo al quarto trimestre dell'anno 2003 eseguito entro il 16 febbraio 2004;
2. del versamento relativo al primo trimestre dell'anno 2004 eseguito entro il 16 maggio 2004;
3. del versamento relativo al secondo trimestre dell'anno 2004 eseguito entro il 16 agosto 2004;
4. del versamento relativo al terzo trimestre dell'anno 2004 eseguito entro il 16 novembre.
Di converso non dovrà tenersi conto del versamento relativo all'ultimo trimestre 2004 effettuato o che avrebbe dovuto essere effettuato nell'anno 2005.
Si precisa che, ai fini della individuazione dell'imposta versata nell'anno solare precedente nonché ai fini della base di commisurazione dell'acconto, deve comunque tenersi conto anche dell'Iva a debito assolta mediante compensazione.
Sempre ai fini suddetti, deve tenersi conto, altresì, dell'imposta a debito non versata dalle società controllate, ma da queste trasferita alla società controllante tenuta ad effettuare il versamento dell'acconto per l'intero gruppo di società nell'ambito della particolare procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo di cui al decreto ministeriale 13 dicembre 1979.
Il presupposto di applicazione del nuovo metodo di calcolo dell'acconto previsto dal citato comma, che si ricollega all'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto versato nell'anno solare precedente, deve essere verificato anno per anno.
In applicazione del nuovo metodo di calcolo, i soggetti di cui ai citati decreti, per i quali ricorrono i presupposti prima illustrati, dovranno determinare l'acconto annuale nella misura del 97 per cento dell'importo corrispondente alla media dei versamenti trimestrali eseguiti o che sarebbe stato necessario eseguire con riferimento alle liquidazioni operate nei primi tre trimestri dell'anno in corso.
Si precisa che qualora nella liquidazione di uno dei tre trimestri emerga un'eccedenza a credito, l'acconto deve essere calcolato sull'imposta che si ottiene dopo aver diviso per tre l'ammontare complessivo dei versamenti relativi agli altri due trimestri.
Considerato che i soggetti in esame, sulla base delle precisazioni contenute nella originaria formulazione del citato comma 471, hanno liquidato e versato l'Iva con cadenza mensile, si ritiene che, ai fini della corretta determinazione dell'acconto dovuto per l'anno 2005, essi debbano assumere come versamento relativo al primo trimestre dell'anno in corso l'importo risultante dalla sommatoria dei versamenti mensili eseguiti con riferimento al medesimo trimestre.
Con riguardo al secondo trimestre del 2005 (aprile, maggio, giugno), i contribuenti che si siano avvalsi della liquidazione mensile relativamente al mese di aprile, ai fini della determinazione della base di commisurazione dell'acconto, terranno conto, nel computo del versamento relativo al secondo trimestre, anche dell'imposta versata per il mese di aprile.
Il descritto nuovo metodo di calcolo dell'acconto Iva esclude sia il metodo storico sia quello previsionale, i quali pertanto non potranno essere utilizzati. E' facoltà dei contribuenti interessati, invece, utilizzare il metodo di calcolo effettivo posto che la disposizione introdotta non apporta alcuna deroga al comma 3-bis dell'articolo 6 della legge n. 405 del 1990.