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Circolare Agenzia Entrate n. 4 del 18.01.2006
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Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 in materia di tassazione di dividendi e di redditi diversi di natura finanziaria. Decreto Legislativo 18 novembre 2005, n. 247
Circolare Agenzia Entrate n. 4 del 18.01.2006INDICE
PREMESSA
1. REDDITI DI CAPITALE
1.1 Assimilazione fiscale dei titoli e degli strumenti finanziari esteri alle azioni
1.2 Assimilazione agli utili delle remunerazioni dei contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza
1.3 Remunerazioni corrisposte da società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata
2 MODIFICHE IN MATERIA DI RITENUTE ALLA FONTE E IMPOSTE SOSTITUTIVE
2.1 Remunerazioni corrisposte da società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata
2.2 Ampliamento dell'ambito soggettivo: imprenditori individuali e società di persone
2.3 Distribuzione di utili di fonte italiana in occasione di ripartizione di riserve di capitale
2.4 Distribuzione di utili di fonte estera in occasione di ripartizione di riserve di capitale e di recesso, esclusione, riscatto e riduzione di capitale sociale
3 REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA
3.1 Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate
3.2 Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata
3.3 Plusvalenze assimilate a quelle realizzate mediante cessione di partecipazioni qualificate
4 MODIFICHE IN MATERIA DI IMPOSTE SOSTITUTIVE SULLE PLUSVALENZEPREMESSA
Nel Supplemento Ordinario n. 193/L alla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1 dicembre 2005 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 18 novembre 2005, n. 247 (di seguito, Decreto) recante disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, in materia di imposta sul reddito delle società (IRES), nonché altre disposizioni tributarie.
Con riferimento alla disciplina relativa alla tassazione dei dividendi e dei redditi diversi di natura finanziaria - già illustrata nelle circolari n. 26/E del 16 giugno 2004 e n. 52/E del 10 dicembre 2004 - il citato Decreto correttivo contiene norme che possono suddividersi in:
1. disposizioni di carattere interpretativo e di coordinamento che esplicano effetti fin dalla data di entrata in vigore della riforma dell'IRES, ossia per i periodi di imposta che hanno inizio a decorrere dal 1 gennaio 2004;
2. disposizioni di carattere procedimentale che riguardano l'attività dei sostituti d'imposta che hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto, ossia dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (2 dicembre 2005) ovvero dal periodo d'imposta che ha inizio dal 1 gennaio 2006;
3. disposizioni di carattere innovativo che entrano in vigore nel periodo d'imposta che inizia a decorrere dal 1 gennaio 2006.
Tra le variazioni normative di maggior rilievo si evidenzia quella che ha modificato la definizione dei titoli esteri similari alle azioni e quella che ha delineato un diverso regime di tassazione per le operazioni di cessione di partecipazioni in società non residenti aventi sede in Paesi o territori a fiscalità privilegiata.1. REDDITI DI CAPITALE
L'articolo 2 del Decreto interviene nel modificare talune disposizioni dell'articolo 44 e dell'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) recanti, rispettivamente, l'individuazione dei proventi che danno luogo a redditi di capitale, nonché le modalità di tassazione degli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'IRES e dei proventi assimilati.
1.1 Assimilazione fiscale dei titoli e degli strumenti finanziari esteri alle azioni
Come noto, l'articolo 44, comma 2, lettera b), del TUIR - nel testo in vigore prima delle modifiche apportate dal Decreto correttivo - assimilava alle azioni e alle quote di Srl le partecipazioni al capitale o al patrimonio delle società ed enti non residenti a condizione che la relativa remunerazione, se corrisposta da una società residente, fosse stata totalmente indeducibile nella determinazione del reddito d'impresa per effetto di quanto previsto dall'articolo 109, comma 9, del TUIR.
Tale soluzione prescindeva, quindi, dall'effettiva deducibilità delle remunerazioni dal reddito d'impresa prevista dalla normativa del Paese del soggetto non residente e doveva leggersi nella sua accezione più ampia, ossia riferita non solo alle vere e proprie partecipazioni al capitale o al patrimonio, ma anche a tutti gli strumenti finanziari di natura partecipativa la cui remunerazione fosse totalmente collegata ai risultati economici della società partecipata.
In sostanza, come specificato nella circolare n. 26/E del 2004, per poter usufruire dello stesso trattamento fiscale degli utili, i proventi erogati da soggetti non residenti devono derivare da titoli o strumenti finanziari che avessero le caratteristiche di "equity" e non di finanziamenti.
Sulla base di tale disposizione, quindi, si era creata una sostanziale differenza tra i titoli emessi da soggetti residenti in Italia e titoli emessi da soggetti non residenti:
1. per i titoli emessi da soggetti residenti in Italia - a norma della lettera a), del comma 2, dell'articolo 44 del TUIR - è sufficiente la previsione di una remunerazione totalmente legata ai risultati economici di un'impresa (o di una società appartenente al suo gruppo o di un singolo affare), per assimilare il titolo o lo strumento ad una partecipazione azionaria, indipendentemente dal rapporto sottostante in base al quale il titolo è stato creato. In questi casi, infatti, il titolo è considerato "partecipativo" anche se incorpora un rapporto di mutuo;
2. per i titoli emessi da soggetti non residenti - a norma della lettera b), del comma 2, dell'articolo 44 del TUIR - l'assimilazione opera esclusivamente alla duplice condizione che essi rappresentino una partecipazione al patrimonio della società e che la relativa remunerazione sia costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. In sostanza deve trattarsi di titoli "equity" e non di titoli di debito.
Tale discriminazione era giustificata dalla circostanza che, a fronte dell'applicazione del regime agevolato sui dividendi, per le società italiane il legislatore ha imposto un'espressa indeducibilità degli utili e delle remunerazioni erogate (art. 109, comma 9, del TUIR). Mentre, per i titoli e strumenti finanziari esteri la norma si fonda sulla presunzione che quelli caratterizzati da una partecipazione al capitale di rischio abbiano una remunerazione che, nell'ordinamento giuridico dell'emittente sia considerata indeducibile dal reddito, analogamente a quanto previsto nell'ordinamento italiano e non sia trattata come un costo deducibile.
Ciò posto, l'articolo 2 del Decreto correttivo ha soppresso la citata lettera b) del comma 2 dell'articolo 44 e ha ricondotto la disciplina dell'assimilazione alle azioni dei titoli esteri nell'ambito della lettera a) del medesimo comma 2 finora riservata ai soli strumenti finanziari emessi da soggetti residenti in Italia.
In particolare, sulla base del secondo periodo di tale disposizione, le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonché i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società ed enti non residenti si considerano similari alle azioni alla sola condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato esterodi residenza del soggetto emittente.
Tale disposizione ha dunque inteso eliminare la discriminazione che la previgente formulazione della norma aveva creato a danno degli strumenti finanziari esteri, prevedendo che sia verificato, nell'ambito della legislazione estera, l'effettivo trattamento della remunerazione dei titoli esteri come vero e proprio dividendo e la sua conseguente indeducibilità dal reddito dell'emittente estero.
Pertanto, ai fini dell'assimilazione alle azioni, le partecipazioni nonché gli strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti devono presentare le seguenti caratteristiche:
1. la relativa remunerazione deve essere costituita esclusivamente da utili, ossia essere rappresentativa di una partecipazione ai risultati economici della società emittente (di società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi);
2. tale remunerazione deve essere totalmente indeducibile dal reddito della società emittente secondo le regole proprie vigenti nel Paese estero di residenza.
La modifica è finalizzata, pertanto, ad attribuire alle remunerazioni derivanti da titoli e strumenti finanziari di fonte estera il regime fiscale previsto dall'ordinamento interno per gli utili nel presupposto che gli stessi siano considerati tali anche nel Paese del soggetto erogante e ciò al fine di evitare salti d'imposta ovvero fenomeni di doppia esclusione dal reddito.
Anche sulla base della nuova formulazione della norma, viene confermato che tali requisiti devono sussistere sia ai fini dell'assimilazione alle azioni degli strumenti finanziari esteri sia ai fini dell'assimilazione delle azioni estere ossia delle vere e proprie partecipazioni al capitale o al patrimonio di società estere.
Non è più richiesto, invece, la condizione che i suddetti strumenti rappresentino una partecipazione al patrimonio della società ossia che abbiano le caratteristiche di "equity": pertanto, l'assimilazione ora si applica anche a strumenti di debito sempreché siano rispettati i sopra elencati requisiti.
In particolare, con riferimento al requisiti indicato nel punto sub 1, si precisa che la partecipazione ai risultati economici deve essere effettiva (così come per i titoli italiani) e non è sufficiente che la remunerazione sia soltanto parametrata agli utili della società né tantomeno che sia collegata esclusivamente a parametri finanziari (es. andamento di un indice, di prezzi o di valori di titoli azionari e obbligazionari) ovvero a parametri diversi dai risultati economici di un'impresa o di un affare.
Per quanto riguarda poi la verifica dell'effettivo trattamento fiscale che ai titoli e agli strumenti finanziari esteri viene accordato dalla legislazione del Paese estero di residenza dell'emittente di cui al punto sub 2, la norma prevede che l'indeducibilità debba risultare da una dichiarazione dell'emittente stesso ovvero da altri elementi certi e precisi. A quest'ultimo proposito, si ritiene che possa valere una semplice attestazione della società emittente senza la necessità che essa sia asseverata dall'autorità fiscale estera, così come possono essere validamente utilizzate le dichiarazioni dei redditi o altra documentazione fiscale del soggetto estero, nonché un'attestazione dell'indeducibilità fornita dall'autorità fiscale estera o da istituzioni riconosciute dalle autorità pubbliche (ad esempio, mercati istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorità in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede o information provider di qualificata esperienza).
In mancanza della dichiarazione di parte o di altra documentazione prodotta dall'emittente o delle predette attestazioni, si ritiene che l'indeducibilità delle remunerazioni delle azioni e degli strumenti finanziari esteri possa essere dimostrata attraverso la sussistenza di disposizioni normative vigenti nello Stato estero di residenza dell'emittente che statuiscono in modo inequivocabile tale non deducibilità.
Tale documentazione deve essere richiesta dal sostituto d'imposta che interviene nella riscossione degli utili e delle remunerazioni di fonte estera ai fini dell'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 12,50 per cento ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, semprechè relativi a partecipazioni non qualificate - come definite dall'articolo 67, comma 1, lettera c-bis), del TUIR.
La sussistenza della medesima documentazione è altresì conditio sine qua non per l'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto prevista dallo stesso articolo 27, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 per le remunerazioni relative a partecipazioni qualificate. Con riferimento agli utili derivanti dalle partecipazioni qualificate non relative all'impresa è prevista, infatti, l'applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d'acconto del 12,50 per cento su un imponibile ridotto al 40 per cento, con conseguente obbligo dichiarativo e scomputo del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.
Si ricorda, inoltre, che la ritenuta, sia a titolo d'imposta sia a titolo d'acconto, si applica sul cosiddetto "netto frontiera" ossia sull'importo dei dividendi al netto delle imposte applicate nello Stato estero di residenza.
Il descritto regime si applica qualora i dividendi provengano da una società che non risiede in un Paese o territorio a fiscalità privilegiata per i quali, invece, sono previste delle regole speciali (cfr. successivo paragrafo 2.1).
In mancanza di un intermediario ovvero qualora le remunerazioni di fonte estera siano percepite direttamente all'estero, il contribuente è tenuto a richiedere e conservare tale documentazione ai fini della loro corretta tassazione in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.
In conclusione, alle remunerazioni delle partecipazioni e degli strumenti finanziari di fonte estera che presentano i requisiti richiesti dalla norma si rende applicabile il regime previsto per le azioni di fonte italiana che comprende, oltre a quello previsto per i dividendi, anche quello per le plusvalenze derivanti dal realizzo dei suddetti titoli nelle sue differenti articolazioni applicabili per i soci persone fisiche, per i soci imprenditori soggetti ad IRPEF e per i soci soggetti ad IRES.
Per i titoli e gli strumenti finanziari che non presentano queste caratteristiche bisognerà di volta in volta verificare, a seconda del rapporto che ha dato origine al titolo o allo strumento finanziario, se essi possano rientrare o meno tra le obbligazioni ed i titoli similari. Al riguardo, si ricorda che le obbligazioni vere e proprie sono identificate in funzione del diritto al rimborso integrale del capitale, come valore minimo assicurato, alla scadenza del prestito. A quest'ultimo proposito si precisa che la scadenza del prestito può anche non essere ancorata ad una data precisa, ma può essere legata alla durata della società o alla sua liquidazione qualora la società sia costituita a tempo indeterminato (come espressamente consentito dall'articolo 2328, comma 2, n. 13), del codice civile).
Qualora, invece, non sia assicurato il rimborso integrale del capitale mutuato - in mancanza dei requisiti previsti per il loro inquadramento come azioni o titoli assimilati - i titoli e gli strumenti finanziari rientrano, più genericamente, tra i titoli di massa indicati nell'art. 67, comma 1, lettera c-ter) del TUIR che, se produttivi di redditi di capitale (ossia se derivanti da un impiego del capitale), rientrano nella disciplina dei titoli atipici di cui all'articolo 5 del Decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito nella legge 25 novembre 1983, n. 649.
Tali disposizioni - avendo portata innovativa - hanno effetto per i periodi d'imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2006.
1.2 Assimilazione agli utili delle remunerazioni dei contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza
Per uniformità di trattamento, la medesima disciplina riservata agli utili derivanti da partecipazioni estere è estesa alle associazioni in partecipazione in cui l'associante è non residente.
Infatti, l'articolo 2, comma 2, lettera a), n. 3), del Decreto ha aggiunto un periodo al comma 2 dell'articolo 47, del TUIR, in base al quale la remunerazione percepita dall'associato è assimilata all'utile semprechè la stessa sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza dell'associante e a condizione che tale indeducibilità risulti da una dichiarazione di quest'ultimo o da altri elementi certi e precisi. A quest'ultimo proposito valgono le precisazioni fornite nel precedente paragrafo.
Verificandosi tale condizione, si rende applicabile la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 12,50 per cento sugli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza di cui all'articolo 2554 del codice civile, non qualificati ossia caratterizzati da un apporto di denaro non superiore al 5 o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile alla data della stipula del contratto, a seconda che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.
In mancanza di un intermediario ovvero qualora le remunerazioni di tali contratti siano percepite direttamente all'estero, il contribuente è tenuto a includerle nella dichiarazione dei redditi e ad autoliquidare l'imposta sostitutiva del 12,50 per cento ai sensi dell'articolo 18 del TUIR.
Per le remunerazioni dei contratti di tipo "qualificato" ossia nei casi in cui il valore dell'apporto di capitale sia superiore alle predette percentuali è prevista l'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto prevista dall'articolo 27, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 su un imponibile ridotto al 40 per cento.
Inoltre, sulla base del nuovo periodo aggiunto al comma 2 dell'articolo 47 del TUIR, è ora precisato che, qualora non sia rispettata la condizione della indeducibilità delle remunerazioni dal reddito dell'associante estero, le remunerazioni dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza concorrono alla formazione del reddito dell'associato per il loro intero ammontare.
Tali disposizioni hanno effetto per i periodi d'imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2006.
Sempre in materia di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, il medesimo articolo 2, comma 2, del Decreto apporta talune modifiche di coordinamento all'articolo 47 del TUIR. In particolare, la lettera a), n. 2) - uniformandosi al criterio individuato dall'articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973 - prevede che il patrimonio netto contabile cui fare riferimento per valutare il superamento o meno delle percentuali ivi previste per configurare il contratto di associazione in partecipazione "qualificato" o "non qualificato"è quello risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
Il suddetto criterio si applica a tutti i contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza caratterizzati da una apporto diverso da quello di opere e servizi, conclusi sia con associanti residenti che con associanti residenti.
Sempre nell'ambito dell'articolo 47, comma 2, del TUIR, la lettera a), n. 1) del comma 2 del medesimo articolo 2 del Decreto ha sostituito le parole "Gli utili derivanti dai contratti di cui alla lettera f) dell'art. 44" con le parole "Le remunerazioni dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b)" al fine di utilizzare la medesima terminologia di cui al comma 4 del medesimo articolo 47 relativamente alle remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione.
Tali disposizioni di mero coordinamento si rendono applicabili fin dal primo periodo d'imposta in cui è entrata in vigore la riforma dell'IRES ossia dai periodi d'imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2004.
1.3 Remunerazioni corrisposte da società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata
Come noto, a norma dell'articolo 47, comma 4, del TUIR, in deroga al regime di parziale concorrenza alla formazione del reddito imponibile, qualora gli utili derivanti da partecipazioni qualificate siano distribuiti da soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, essi concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile, ad eccezione dell'ipotesi in cui gli utili siano stati imputati al socio ai sensi del comma 1 dell'articolo 167 e dell'articolo 168 ovvero sia stata ritenuta valida la dimostrazione, in seguito all'esercizio del diritto di interpello, che dalla partecipazione in dette società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, non si consegua l'effetto di localizzare ivi i relativi redditi.
In particolare, si tratta di utili distribuiti da soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata elencati nella cosiddetta "black list" di cui all'articolo 167 del TUIR ed individuati nel D.M. 21 novembre 2001.
Al riguardo, l'articolo 2, comma 2, lettera b), n. 1), del Decreto correttivo ha sostituito nell'ambito del citato comma 4 dell'articolo 47 del TUIR l'espressione: "utili provenienti" da società residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato con quella di "utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), corrisposti" dai medesimi soggetti, al fine di rendere maggiormente esplicito che la tassazione integrale degli utili distribuiti da società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata deve intendersi riferita anche agli utili relativi a titoli e agli strumenti similari alle azioni.
Tale modifica mira inoltre a chiarire che la norma si riferisce alle sole remunerazioni "corrisposte" direttamente dalle società residenti nei cosiddetti "paradisi fiscali" e ivi assoggettate ad una tassazione privilegiata e non anche alle remunerazioni in ogni caso "provenienti" dalle predette società in quanto, ad esempio, distribuiti attraverso altra società, anello intermedio della catena partecipativa, situata in uno Stato non incluso nella "black list".
Il suddetto intervento normativo, avendo natura interpretativa, si rende applicabile sin dal periodo d'imposta di entrata in vigore della riforma dell'IRES.
Inoltre, la stessa lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 del Decreto al n. 2), modificando il comma 4 dell'articolo 47 del TUIR, ha specificato che la tassazione integrale degli utili distribuiti da società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata deve intendersi riferita anche alle remunerazioni dei contratti di associazione in partecipazione. Quest'ultima disposizione ha effetto per i periodi d'imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2006.2 MODIFICHE IN MATERIA DI RITENUTE ALLA FONTE E IMPOSTE SOSTITUTIVE
Le modifiche apportate dall'articolo 14 del Decreto correttivo all'articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973 sono dirette sia ad ampliare l'ambito soggettivo dei sostituti di imposta, sia ad innovare la disciplina delle ritenute dei dividendi nel caso in cui la persona fisica risulti possessore di particolari tipologie di partecipazioni.
2.1 Remunerazioni corrisposte da società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata
Come già accennato, sulla base del regime fiscale finora vigente, sugli utili corrisposti da tutte le società ed enti non residenti nel territorio dello Stato a persone fisiche residenti, in relazione a strumenti finanziari e partecipazioni non qualificate e non relative ad un'impresa commerciale, il soggetto che interveniva nella loro riscossione operava una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta.
La medesima ritenuta era estesa anche agli utili corrisposti da società ed enti non residenti agli associati dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del TUIR, ossia di associazione in partecipazione e cointeressenza, conclusi con società estere, semprechè tali contratti fossero assimilabili alle partecipazioni non qualificate, ossia se il valore dell'apporto non sia superiore al 5 o al 25 per cento del patrimonio netto contabile della società.
In sostanza, gli utili di fonte estera derivanti da partecipazioni non qualificate e i proventi equiparati erano assoggettati ad un regime fiscale sostitutivo (ritenuta da parte del sostituto d'imposta ovvero autoliquidazione dell'imposta in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 18 del TUIR) anche se l'erogante risiedeva in un Paese o territorio a fiscalità privilegiata.
Con la modifica apportata nel comma 4 dell'articolo 27 del D.P.R n. 600 del 1973, si è ritenuto necessario prevedere l'applicazione della ritenuta a titolo di acconto per le remunerazioni derivanti da partecipazioni, strumenti finanziari non qualificati in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. In tal caso, i dividendi e le remunerazioni equiparate concorrono alla formazione del reddito imponibile in misura pari al 100 per cento. Lo stesso regime si applica agli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del TUIR stipulati con associanti non residenti, a prescindere dalla circostanza che i titoli dell'associante siano negoziati in mercati regolamentati Rimane ferma la possibilità da parte del percettore di dimostrare, mediante l'esibizione al sostituto di un interpello positivo al momento della percezione dei dividendi, il rispetto delle condizioni previste dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del TUIR; in tal caso si applicherà la ordinaria disciplina degli utili derivanti da partecipazioni non qualificate, con applicazione della ritenuta a titolo di imposta.
Sugli utili e remunerazioni di partecipazioni e strumenti finanziari non qualificati in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati, continua ad essere applicabile la ritenuta a titolo di imposta pari al 12,50 per cento da applicare sull'intero ammontare corrisposto.
Al riguardo, si ricorda che per titoli negoziati nei mercati regolamentati si intendono quelli negoziati, sia nei mercati individuati dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), sia quelli di Stati appartenenti all'OCSE, istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorità in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede.
Nulla è modificato, inoltre, con riferimento agli utili e remunerazioni derivanti da partecipazioni qualificate distribuiti da soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata: essi concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile, ad eccezione dell'ipotesi in cui gli utili siano stati imputati al socio ai sensi del comma 1 dell'articolo 167 e dell'articolo 168 ovvero sia stata ritenuta valida la dimostrazione, in seguito all'esercizio del diritto di interpello, che dalla partecipazione in dette società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, non si conseguiva l'effetto di localizzare ivi i relativi redditi.
Sui predetti utili il sostituto d'imposta applica una ritenuta alla fonte del 12,50 per cento a titolo d'acconto su un imponibile del 100 per cento.
La riduzione dell'imponibile al 40 per cento si applica esclusivamente qualora il sostituto d'imposta abbia ricevuto dal contribuente copia della risposta positiva all'interpello presentato all'Agenzia delle Entrate da cui risulta che i redditi imputati dalla società partecipata siano stati regolarmente assoggettati a tassazione in un Paese a fiscalità ordinaria.
Il beneficiario del reddito deve altresì comunicare all'intermediario, sotto la propria responsabilità, la parte di reddito non tassabile, per effetto del citato articolo 167, comma 7, del TUIR.
Rimane fermo, inoltre, che la ritenuta, sia a titolo d'imposta sia a titolo d'acconto, si applica sul cosiddetto "netto frontiera" ossia sull'importo dei dividendi al netto delle imposte applicate nello Stato estero di residenza.
Tali disposizioni si applicano ai proventi percepiti a decorrere dai periodi d'imposta che hanno inizio dal 1 gennaio 2006.Remunerazioni* corrisposte da società estere non black list
Remunerazioni di tipo non qualificato*
Ritenuta del 12,50% a titolo d'imposta sul 100%, al netto delle ritenute applicate all'estero
Remunerazioni di tipo qualificato
Ritenuta del 12,50% a titolo d'acconto sul 40%, al netto delle ritenute applicate all'estero
Remunerazioni* corrisposte da società estere black list
Remunerazioni di tipo non qualificato erogate da società i cui titoli sono negoziati
Ritenuta del 12,50% a titolo d'imposta sul 100%, al netto delle ritenute applicate all'estero
Remunerazioni di tipo non qualificato erogate da società i cui titoli non sono negoziati, senza interpello favorevole
Ritenuta del 12,50% a titolo d'acconto sul 100%, al netto delle ritenute applicate all'estero
Remunerazioni di tipo non qualificato erogate da società i cui titoli non sono negoziati, con interpello favorevole
Ritenuta del 12,50% a titolo d'imposta sul 100%, al netto delle ritenute applicate all'estero
Remunerazioni di tipo qualificato senza interpello favorevole
Ritenuta del 12,50% a titolo d'acconto sul 100%, al netto delle ritenute applicate all'estero
Remunerazioni di tipo qualificato con interpello favorevole
Ritenuta del 12,50% a titolo d'acconto sul 40%, al netto delle ritenute applicate all'estero
* Remunerazioni relative a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari e a contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza indeducibili nella determinazione del reddito del soggetto emittente. Per i contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza si prescinde dalla circostanza che i titoli dell'associante siano o meno negoziati.
2.2 Ampliamento dell'ambito soggettivo: imprenditori individuali e società di persone
Per quanto concerne l'ambito soggettivo, nel comma 1 dell'articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973 si è reso necessario estendere la qualifica di sostituto d'imposta agli imprenditori individuali e alle società di persone e soggetti equiparati, anche in contabilità c.d. "semplificata", qualora gli stessi corrispondano una remunerazione agli associati persone fisiche per i contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del TUIR, aventi le caratteristiche per essere inquadrati come "non qualificati".
2.3 Distribuzione di utili di fonte italiana in occasione di ripartizione di riserve di capitale
Come noto, a norma del comma 5 dell'articolo 47 del TUIR non costituiscono utili le somme e il valore dei beni ricevuti dai soci delle società soggette all'IRES a titolo di ripartizione di riserve di capitale o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta. Le somme o il valore dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.
L'eventuale somma (o valore dei beni) ricevuta dal socio eccedente il costo fiscale della partecipazione si qualifica come utile, trattandosi di un reddito derivante dall'impiego di capitale e non derivante da un evento realizzativo della partecipazione inquadrabile come tale tra le fattispecie che danno luogo a redditi diversi di natura finanziaria.
Con le modifiche introdotte nel comma 1-bis dell'articolo 27 citato è stato innanzitutto previsto che le particolari modalità di applicazione della ritenuta alla fonte previste con riferimento agli utili distribuiti in occasione di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale della società o ente (ipotesi di cui all'articolo 47, comma 7, del TUIR) si rendono applicabili anche ai fini della determinazione della base imponibile dell'eventuale somma (o valore dei beni) ricevuta dal socio in occasione della ripartizione di riserve di capitale e degli altri fondi di cui all'articolo 47, comma 5, del TUIR.
Anche in queste ultime ipotesi è ora consentito applicare la ritenuta alla fonte soltanto sulla parte delle somme o del valore normale dei beni ricevuti dal socio eccedente il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.
Naturalmente la ritenuta va effettuata soltanto per le fattispecie in relazione alle quali l'articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973 trova applicazione e quindi, per gli utili di fonte italiana attribuiti alle persone fisiche residenti, se la partecipazione non è qualificata e non è relativa ad un'impresa commerciale.
La nuova disposizione si applica ai proventi percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto correttivo (ossia dal 2 dicembre 2005).
2.4 Distribuzione di utili di fonte estera in occasione di ripartizione di riserve di capitale e di recesso, esclusione, riscatto e riduzione di capitale sociale
Le modifiche apportate al comma 1-bis dell'articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973 producono effetti anche qualora gli utili distribuiti in occasione degli eventi di cui all'articolo 47, commi 5 e 7, del TUIR siano percepiti da parte di persone fisiche residenti che partecipano in società ed enti non residenti.
Al pari degli utili di fonte italiana, quindi, il sostituto d'imposta applica la ritenuta sull'intero ammontare delle somme o del valore normale dei beni ricevuti da società non residenti soltanto qualora i soci non comunichino il costo fiscale delle loro partecipazioni.
La disposizione si applica ai proventi percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto correttivo (ossia dal 2 dicembre 2005).3 REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA
Come illustrato nella circolare n. 52/E del 2004, il trattamento tributario delle plusvalenze realizzate da persone fisiche non imprenditori è differenziato a seconda che le stesse derivino o meno da partecipazioni che si possono definire qualificate ai sensi di quanto disposto dall'articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR.
In sintesi, sulla base del regime fiscale finora vigente, le plusvalenze relative a partecipazioni qualificate concorrono a formare il reddito complessivo nella misura del 40 al netto della corrispondente quota delle relative minusvalenze.
L'eventuale eccedenza delle minusvalenze, determinate nella misura del 40 per cento, è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 40 per cento dell'ammontare delle plusvalenze della stessa specie realizzate nei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che siano state indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze stesse sono state realizzate.
In deroga ai suddetti criteri ordinari, concorrono integralmente a formare il reddito complessivo del contribuente le plusvalenze relative a partecipazioni in società residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del TUIR.
In linea generale, quindi, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate in società residenti in detti Paesi o territori concorrono nella misura del 100 per cento alla formazione del reddito del socio residente.
Così come previsto ai fini della tassazione degli utili distribuiti dagli stessi soggetti esteri, le predette plusvalenze sono parzialmente escluse da tassazione in Italia (nel limite del 60 per cento) solo se relative a società che risiedono in uno Stato a fiscalità ordinaria.
In ogni caso, a norma dello stesso comma 4 dell'articolo 68, nonostante la partecipazione sia relativa ad un soggetto residente in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata, è possibile dimostrare, tramite interpello da inoltrare all'Agenzia delle Entrate, che dal possesso delle partecipazioni qualificate non sia conseguito l'effetto di localizzare i redditi nello Stato o territorio a fiscalità privilegiata.
Con riferimento al trattamento fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, si ricorda che sono sommate algebricamente le plusvalenze e le minusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 67, derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate e di quelle assimilate, con le plusvalenze e le minusvalenze di cui alle lettere da c-ter) a c-quinquies) del medesimo articolo.
In particolare, si tratta delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso ovvero dal rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo, di metalli preziosi allo stato grezzo o monetato e dalla cessione a termine di valute estere o rivenienti da depositi e conti correnti (lett. c-ter), nonché dei redditi e delle perdite derivanti da contratti derivati (lett. c-quater) e delle plusvalenze e altri proventi derivanti dalla cessione di crediti pecuniari, di contratti produttivi di redditi di capitale e di strumenti finanziari e, infine, dei proventi costituiti dai differenziali positivi dei contratti aleatori (lett. c-quinquies).
Nel caso in cui all'interno della massa così formata, l'ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusvalenze (o redditi), l'eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze della stesse specie dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale situazione sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui essa si è verificata.
Sulle plusvalenze di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies), del comma 1 dell'articolo 67, determinate secondo le modalità descritte, è prevista l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento a norma dell'articolo 5, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
3.1 Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate
Con riferimento alle plusvalenze di natura qualificata si analizzano di seguito le modifiche e le integrazioni apportate dal Decreto correttivo.
Come noto, a norma dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR sono considerate cessioni di partecipazioni qualificate le cessioni a titolo oneroso di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di:
- società di persone ed equiparate residenti nel territorio dello Stato di cui all'articolo 5 del TUIR (ad esclusione delle associazioni tra artisti e professionisti);
- società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato (art. 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR);
- società ed enti non residenti nel territorio dello Stato (art. 73, comma 1, lett. d), del TUIR), nel cui ambito sono compresi anche le associazioni tra artisti e professionisti e gli enti non commerciali, qualora le partecipazioni, titoli e diritti che rappresentino una percentuale superiore al 2 o al 20 per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria, ovvero al 5 o al 25 per cento del capitale o del patrimonio, a seconda che si tratti, rispettivamente, di titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri o di altre partecipazioni.
Essendo il criterio della partecipazione al capitale o al patrimonio e quello dei diritti di voto fra loro alternativi, affinché una cessione di partecipazione possa essere considerata qualificata è sufficiente che sia integrato anche uno soltanto di tali due criteri.
Al fine di individuare le percentuali di diritti di voto e di partecipazione, rimane fermo che occorre cumulare le cessioni effettuate nell'arco di dodici mesi. Pertanto, in occasione di ogni cessione si devono considerare tutte le cessioni effettuate dal medesimo contribuente che hanno avuto luogo nei dodici mesi dalla data di essa, anche se ricadenti in periodi d'imposta diversi.
L'applicazione della regola che impone di tener conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi è tuttavia subordinata alla condizione che il contribuente possieda, almeno per un giorno, una partecipazione superiore alle percentuali sopra indicate.
Conseguentemente, fintanto che il contribuente non possieda una partecipazione qualificata, tutte le cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi, anche se complessivamente superiori alle predette percentuali per effetto di reiterate operazioni di acquisto e di vendita, non possono considerarsi cessioni di partecipazioni qualificate.
Per contro, dal momento in cui sia stata superata, come possesso, una delle predette percentuali, le cessioni effettuate nei dodici mesi successivi sono considerate cessioni di partecipazioni qualificate (se a loro volta sono superiori alle percentuali stesse) e ciò fino a quando non siano trascorsi dodici mesi dal momento in cui il possesso della partecipazione da parte del contribuente sia sceso al di sotto della percentuale prevista dalla norma.
Pertanto, qualora il contribuente, dopo aver effettuato una prima cessione non qualificata, ponga in essere, nell'arco di dodici mesi dalla prima cessione, altre cessioni che comportino il superamento delle percentuali di diritti di voto o di partecipazione, per effetto della predetta regola del cumulo, si realizza una cessione di partecipazione qualificata.
In altri termini, in sede di dichiarazione, si deve tener conto nella determinazione del reddito complessivo di tutte le plusvalenze realizzate in occasione di cessioni di partecipazioni considerate qualificate.
Al riguardo, l'articolo 15, comma 1, lettera b), del Decreto correttivo - aggiungendo un'apposita previsione nel comma 4 dell'articolo 5 del citato D.Lgs. n. 461 del 1997 - ha chiarito che l'imposta sostitutiva del 12,50 per cento corrisposta fino al superamento delle percentuali possa essere detratta in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.
3.2 Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata
Il comma 2 dell'articolo 4 del Decreto correttivo sostituisce il comma 4 dell'articolo 68 del TUIR prevedendo che le plusvalenze relative a partecipazioni, titoli e strumenti finanziari emessi da società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata sia qualificate, sia non qualificate, ma i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, concorrono alla formazione del reddito nel loro intero ammontare e sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze computate anch'esse in misura integrale.
In sostanza, le modifiche apportate alla disciplina dei redditi diversi di natura finanziaria comportano la creazione di un nuovo comparto delle plusvalenze e minusvalenze che si affianca a quello già previsto delle "qualificate" e "non qualificate".
Resta ferma la possibilità per il percettore di acquisire un interpello positivo al momento del realizzo che dimostri il rispetto dei requisiti previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del TUIR. In tal caso si applicherà la ordinaria disciplina prevista per le plusvalenze qualificate e non qualificate.
La tassazione integrale della plusvalenza, coerentemente con quanto stabilito all'articolo 67, comma 1, lettera c), numero 2), del TUIR si applica anche alle cessioni di contratti di associazione in partecipazione con associanti non residenti, in assenza delle condizioni indicate nell'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo. Medesima tassazione si applica, altresì, ai suddetti contratti stipulati con società residenti in un Paese a fiscalità privilegiata, a prescindere dalla circostanza che i titoli della controparte non residente siano o meno negoziati in mercati regolamentati.
3.3 Plusvalenze assimilate a quelle realizzate mediante cessione di partecipazioni qualificate
A norma dell'articolo 67, comma 1, lettera c), ultimo periodo, nn. 1) e 2), del TUIR, sono assimilate alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate quelle realizzate mediante la cessione di:
1) strumenti finanziari di cui alla lettera a), comma 2, dell'articolo 44 quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio;
2) contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui alla lettera f), comma 1, dell'articolo 44 qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile alla data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
3) contratti di cui alla medesima lettera f), comma 1, dell'articolo 44 qualora il valore dell'apporto sia superiore al 25 per cento della somma delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nel caso in cui l'associante determini il reddito in base alle disposizioni di cui all'articolo 66 del TUIR (imprese minori).
Con specifico riferimento ai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, l'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del Decreto correttivo attua un coordinamento con quanto già previsto nel comma 1 dell'articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all'individuazione del patrimonio netto per valutare il superamento o meno delle percentuali ivi previste al fine di configurare il contratto di associazione in partecipazione qualificato o non qualificato. In tal senso, è stato scelto il criterio secondo il quale il superamento o meno delle percentuali deve avvenire con riferimento al patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto di associazione in partecipazione.
Infine, la lettera c) della medesima disposizione del Decreto correttivo, attuando un mero coordinamento normativo, estende l'applicazione del criterio LIFO indicato nell'articolo 67, comma 1-bis, del TUIR alle cessioni di strumenti finanziari e di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza.
Tali disposizioni si rendono applicabili per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2004.
Sulla base della nuova formulazione dell'articolo 67, comma 1, lettera c), n. 2), del TUIR, è ora previsto che le plusvalenze derivanti dalla cessione di contratti di associazione in partecipazione con associante non residente sono assimilate - a prescindere dal valore dell'apporto dell'associato - a quelle relative alla cessione di partecipazioni qualificate, laddove non sussista la condizione di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del TUIR.
Pertanto, laddove la remunerazione dei contratti stipulati con società estere sia deducibile dal reddito dell'associante ovvero laddove non sia dimostrabile l'indeducibilità della stessa, la cessione del contratto dà sempre origine ad una plusvalenza qualificata, indipendentemente dalla circostanza che il valore dell'apporto di capitale abbia o meno superato le previste percentuali.Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 12,50%
- Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari (1), contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza (2), non qualificati, emessi o stipulati con soggetti residenti.
- Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari, contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza (3), non qualificati, emessi o stipulati con soggetti non residenti non black list.
- Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari, non qualificati, emessi da società estere black list i cui titoli sono quotati
- Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari, non qualificati, emessi da società estere black list i cui titoli non sono quotati, con interpello favorevole.
- Plusvalenze derivanti dalla cessione di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza (3), non qualificati, stipulati con società estere black list con interpello favorevole.(1) Gli strumenti finanziari qualora siano rappresentativi di quote di patrimonio devono considerarsi al pari delle partecipazioni qualificate o non qualificate a seconda dell'entità della quota patrimoniale rappresentata:
- sono assimilati alle partecipazioni qualificate gli strumenti che rappresentano complessivamente una partecipazione al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, rispettivamente, secondo che si tratti o meno di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati;
- sono assimilati alle partecipazioni non qualificate gli strumenti finanziari che rappresentano una partecipazione al patrimonio non superiore alle predette percentuali.
Per presunzione legislativa sono, invece, sempre assimilabili alle partecipazioni qualificate gli strumenti finanziari che non rappresentano una partecipazione al patrimonio.
(2) I contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza sono qualificati o meno a seconda che il valore dell'apporto di capitale sia superiore o meno al 5 o al 25% del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto, secondo che si tratti di società i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.
(3) Deve trattarsi di partecipazioni al capitale o al patrimonio, di titoli o strumenti finanziari e contratti le cui remunerazioni sono indeducibili dal reddito del soggetto emittente. Per i contratti di associazione in partecipazione con società estere - black list e non black list - che non soddisfino la condizione dell'indeducibilità in capo all'associante si applica la tassazione integrale indipendentemente dalla circostanza che i titoli della società estera siano o meno negoziati.Plusvalenze che concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40%
- Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari e contratti, qualificati, emessi o stipulati con società residenti.
- Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli o strumenti finanziari e contratti (1)1, qualificati, emessi o stipulati con società estere non black list.
- Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale o al |patrimonio, titoli o strumenti finanziari e contratti (1), qualificate, emessi o stipulati con società estere black list, con interpello favorevole(1) Deve trattarsi di partecipazioni al capitale o al patrimonio, di titoli o strumenti finanziari e contratti le cui remunerazioni sono indeducibili dal reddito del soggetto emittente.
Plusvalenze che concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 100%
- Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli o strumenti finanziari e contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, emessi o stipulati con società estere black list, qualificati, senza interpello favorevole.
- Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli o strumenti finanziari, non qualificati, emessi da società estere black list i cui titoli non siano quotati, senza interpello favorevole.
- Plusvalenze derivanti dalla cessione di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, qualificati e non qualificati, stipulati con società estere, black list e non black list, le cui remunerazioni sono deducibili dal reddito dell'associante.4 MODIFICHE IN MATERIA DI IMPOSTE SOSTITUTIVE SULLE PLUSVALENZE
Le modifiche apportate dal Decreto hanno reso necessario anche un intervento normativo nel citato D.Lgs. n. 461 del 1997 relativamente alle disposizioni che riguardano le modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria.
Come noto, le plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni non qualificate sono indicate separatamente nella dichiarazione dei redditi e sulle stesse si applica l'imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento. Tale imposta deve essere versata con le modalità previste per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi (cosiddetto "regime dichiarativo" disciplinato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 461 del 1997).
In proposito, l'articolo 15, comma 1, lettera a), del Decreto - aggiungendo un periodo al comma 2 del citato articolo 5 del D.Lgs. n. 461 del 1997 - ha precisato che l'imposta sostitutiva non si applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, di titoli o strumenti finanziari e di contratti, che nonostante siano non qualificati, siano emessi o stipulati da società residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato. Rimane ferma la dimostrazione, a seguito dell'esercizio del diritto di interpello, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del TUIR.
Allo stesso modo, analoghe modifiche sono state apportate alla disciplina dei regimi opzionali a quello dichiarativo.
Come noto, infatti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, nonché per gli altri redditi diversi di natura finanziaria di cui alle lettere da c-ter) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 67, in alternativa al regime dichiarativo, è prevista la possibilità di optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,50 per cento tramite intermediari abilitati, evitando in tal modo al contribuente la redazione della dichiarazione relativamente a tali redditi.
In particolare, i regimi alternativi rispetto a quello ordinario della dichiarazione dei redditi sono: il regime del risparmio amministrato, disciplinato dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997 e il regime del risparmio gestito, di cui al successivo articolo 7 del medesimo decreto.
Si ricorda che entrambi i regimi, amministrato e gestito, non prevedono la possibilità di includere le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, le quali rimangono soggette in via esclusiva al regime della dichiarazione dei redditi con imputazione delle stesse alla formazione del reddito complessivo.
Pertanto, l'opzione per tali regimi non può essere esercitata e, se esercitata, perde effetto, qualora siano superate le percentuali previste dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del TUIR, tenendo conto di tutte le partecipazioni, titoli e diritti complessivamente posseduti dal contribuente, comprese quelle detenute nell'ambito di rapporti di risparmio amministrato e di risparmio gestito. In tal caso, l'opzione non ha effetto limitatamente alle partecipazioni per le quali si è verificato il suddetto superamento.
Ciò posto, l'articolo 16 del Decreto ha stabilito che, a decorrere dal 1 gennaio 2006, l'opzione per l'applicazione del regime del risparmio gestito non produce effetto laddove vengano conferite partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, salva la dimostrazione - al momento del conferimento dei titoli - di un interpello positivo da parte dell'Amministrazione Finanziaria che accerti il rispetto dei requisiti previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del TUIR.
Per le partecipazioni già conferite in gestione alla data di entrata in vigore del Decreto e aventi le caratteristiche predette, il gestore dovrà necessariamente procedere alla esclusione delle stesse con effetto dal 1 gennaio 2006.