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Circolare Agenzia Entrate n. 12 del 04.04.2006
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Sanatoria delle irregolarità delle società concessionarie della riscossione. Indicazioni operative
Circolare Agenzia Entrate n. 12 del 04.04.2006Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 112 del 7 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2006, è stato approvato il regolamento di attuazione dell'art. 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - relativo alla facoltà, per i concessionari del servizio nazionale della riscossione, di sanare le responsabilità amministrative derivanti dall'attività svolta fino al 30 giugno 2005 - che stabilisce le modalità di applicazione di tale sanatoria.
Ciò premesso, si forniscono di seguito alcuni chiarimenti in merito alla disciplina dettata con il citato regolamento.1. L'art. 1, comma 1, del DM n. 112/2006 identifica i provvedimenti sanzionatori interessati dalla sanatoria, facendo riferimento a quelli emessi sia in applicazione del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, che del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112.
Il comma 2 dello stesso art. 1 indica, invece, che l'effetto sanante previsto dall'art. 1, comma 426, legge n. 311/2004 riguarda soltanto la responsabilità amministrativa derivante dalle violazioni che comportano l'irrogazione delle sanzioni amministrative, e non anche l'obbligo, per i concessionari, di provvedere al pagamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 72 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 e dell'art. 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999, eventualmente non riversate, e dei relativi interessi.
Pertanto, in caso di omesso versamento di anticipazioni dovute per legge o di somme riscosse da riversare, la sanatoria fa venir meno l'obbligo di pagare la corrispondente sanzione amministrativa, ma non quello di riversare il capitale e i relativi interessi.2. Con riferimento agli effetti che la sanatoria delle responsabilità amministrative dei concessionari determina, ai sensi dell'art. 1, comma 426-bis, della legge n. 311/2004, nella specifica materia del rimborso e del discarico per inesigibilità, l'art. 2 del D.M. n. 112/2006 dispone, anzitutto, che tale sanatoria non si applica alle irregolarità consistenti in falsità di atti.
Lo stesso articolo provvede, poi, ad indicare dettagliatamente gli adempimenti cui sono tenuti i concessionari ed i commissari governativi, al fine di beneficiare dei predetti effetti.
In particolare, in connessione con il riconoscimento della facoltà di sanare le irregolarità che, in mancanza della disposizione, determinerebbero il diniego del diritto al discarico, il citato comma 426-bis prevede che la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità, riguardanti i ruoli consegnati entro il 30 settembre 2003, debba avvenire entro il 30 settembre 2006.
Relativamente a tale previsione, il regolamento, all'art. 2, comma 2, stabilisce che la possibilità, per il concessionario, di beneficiare degli effetti di cui al citato art. 1, comma 426-bis della legge n. 311/2004, è subordinata - in linea con quanto previsto dalla norma primaria - alla presentazione, entro il 30 settembre 2006, di una comunicazione di inesigibilità, ovvero, ove tale comunicazione sia stata già presentata alla data di entrata in vigore del decreto, ad un'integrazione della stessa; tenuto conto di quanto indicato nella risoluzione n. 122 del 20 settembre 2004, con riferimento ai ruoli di questa Agenzia, le comunicazioni in parola e le eventuali integrazioni delle stesse dovranno essere inviate con modalità telematiche, in conformità alle apposite specifiche tecniche.
Da quanto precede deriva che, fino alla predetta scadenza del 30 settembre 2006, gli uffici locali dovranno astenersi dall'emettere provvedimenti di diniego del diritto al rimborso o al discarico in conseguenza di irregolarità dell'attività di riscossione interessate dalla sanatoria.
Il D.M. n. 112/2006, inoltre, chiarisce, sempre allo stesso comma 2 dell'articolo 2, che la nuova scadenza del 30 settembre 2006, indicata dal citato art. 1, comma 426-bis, della legge n. 311/2004, per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità, comporta che lo stesso termine debba essere osservato anche ai fini del compimento delle attività previste dall'art. 19, comma 2, lett. d) e d-bis), del d.lgs. n. 112/1999, per il riconoscimento del diritto al discarico, vale a dire, rispettivamente, lo svolgimento:
- dell'azione esecutiva su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze (nonché sui nuovi beni la cui esistenza è stata comunicata dall'ufficio), a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo;
- delle azioni esecutive e cautelari suggerite dall'ente creditore.
Infatti, nell'"ordinaria" procedura di riscossione coattiva, tali attività devono essere compiute entro il termine di presentazione della comunicazione di inesigibilità.
Pertanto, poiché il comma 426-bis dell'art 1 della legge n. 311/2004, per i ruoli consegnati entro il 30 settembre 2003, proroga al 30 settembre 2006 il termine di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità, il regolamento ha previsto un parallelo slittamento anche del termine per il compimento delle attività previste nel citato art. 19, comma 2, lett. d) e d-bis), del d.lgs. n. 112/1999.
In tal modo, lo svolgimento dei citati adempimenti si configura come una facoltà del concessionario o commissario governativo che aderisce alla stessa sanatoria. Quest'ultimo, infatti - ritenendo corrette ed esaustive le attività già svolte per la riscossione di alcune quote - può anche, con riferimento alle stesse, rinunciare ad esercitare questa facoltà e, quindi, a beneficiare degli effetti di cui all'art. 1, comma 426-bis, legge n. 311/2004, e lasciare, così, che l'ente creditore esamini la sussistenza dell'inesigibilità esclusivamente alla luce di tali pregresse attività.
Si sottolinea, inoltre, che, ai sensi del comma 3 del suddetto art. 2, del D.M. n. 112/2006, i termini indicati dal comma precedente per la presentazione o integrazione della comunicazione di inesigibilità e per il compimento delle suddette attività di riscossione coattiva da parte del concessionario devono essere applicati anche alle domande di rimborso e di discarico già presentate alla data del 30 giugno 1999 e non ancora esaminate dagli uffici.3. Sempre in materia di comunicazioni di inesigibilità, si coglie l'occasione per richiamare brevemente l'assetto dei termini di presentazione di tali comunicazioni, quale risultante dal combinato disposto delle seguenti disposizioni: il citato art. 1, comma 426-bis, della legge n. 311/2004; l'art. 59, comma 4-quater, del d.lgs. n. 112/1999, come modificato dall'art. 3, comma 36, lett. d), n. 2, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203; l'art. 3, comma 12, dello stesso decreto legge n. 203 del 2005.
Alla luce di tali disposizioni, i termini in parola scadranno:
a) il 30 giugno 2006, relativamente ai ruoli consegnati fino al 30 giugno 2003 e per le comunicazioni di inesigibilità delle società concessionarie che non aderiscono alla sanatoria e che non cedono a Riscossione s.p.a. la maggioranza del proprio capitale sociale;
b) il 30 settembre 2006, relativamente ai ruoli consegnati fino al 30 settembre 2003 e per le comunicazioni di inesigibilità delle società che aderiscono alla definizione agevolata e che non cedono a Riscossione s.p.a la maggioranza del proprio capitale sociale;
c) il 31 ottobre 2008, relativamente ai ruoli consegnati fino al 31 agosto 2005 e per le comunicazioni di inesigibilità delle società che sanano e che cedono a Riscossione s.p.a. la maggioranza del proprio capitale sociale; al riguardo, è infatti, evidente che tale cessione determinerà la proroga al 31 agosto 2008 dei soli termini che non siano scaduti nei confronti della cessionaria anteriormente alla stessa cessione. Questa proroga, peraltro, avverrà unicamente nei confronti di Riscossione s.p.a., lasciando inalterata, ai sensi dell'art. 3, comma 10, del decreto legge n. 203/2005, la responsabilità degli azionisti delle società concessionarie acquisite dalla stessa Riscossione s.p.a. per eventuali errori, irregolarità ed omissioni delle attività di riscossione svolte fino alla data di tale acquisizione, fermi restando, naturalmente, i sopra specificati effetti della sanatoria sugli inadempimenti compiuti fino al 30 giugno 2005.
In proposito, con riferimento alle aziende concessionarie individuate ai punti a) e b), si evidenzia che, per i ruoli consegnati oltre le scadenze ivi previste, e per i quali i termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità non siano già spirati alla data del passaggio dei residui di gestione a Riscossione s.p.a., tali termini, a seguito della cessazione del rapporto di concessione, decorreranno ex novo, nei confronti di Riscossione s.p.a., a partire dalla data di consegna dei predetti residui. Ciò, sulla base dell'art. 16, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 112/1999, applicabile alle fattispecie in esame in virtù del rinvio contenuto nell'art. 3, comma 33, del decreto legge n. 203/2005, e ferma restando, naturalmente, l'esclusiva responsabilità del cessato concessionario per le attività compiute fino al 30 settembre 2006.4. L'art. 3 fornisce le necessarie indicazioni per avvalersi della sanatoria e, al comma 1, precisa, in primo luogo, che i concessionari devono pagare, per ciascuno degli ambiti territoriali per i quali aderiscono alla sanatoria, l'importo indicato nella colonna B della tabella di cui all'allegato 2 allo stesso decreto ministeriale n. 112/2006, tabella elaborata sulla base dei dati del bilancio demografico nazionale del 2003 redatto dall'ISTAT.
Tale pagamento può essere effettuato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, in un'unica soluzione, entro il 29 dicembre 2005, ovvero in tre rate, di cui la prima, pari al 40% del totale, entro il 29 dicembre 2005, la seconda, pari al 30% del totale, entro il 30 giugno 2006, e la terza, pari al restante 30%, entro il 27 dicembre 2006 (cfr. art. 3, comma 2, del regolamento).
In proposito, sono state portate all'attenzione della scrivente alcune problematiche relative al versamento della prima rata della sanatoria. In effetti, la maggior parte delle aziende concessionarie, pur in assenza del regolamento di attuazione relativo alle modalità di effettuazione del versamento delle somme dovute, ha provveduto, comunque, al pagamento di tale rata entro il 29 dicembre 2005.
Molte delle predette aziende, non conoscendo il criterio di calcolo dell'emanando regolamento hanno, però, determinato l'importo da versare utilizzando un criterio diverso da quello ora individuato dall'art. 3, comma 1, del D.M. n. 112/2006.
Al riguardo, acquisito, in merito, il parere concorde del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si fa presente che la sanatoria deve considerarsi efficace anche allorché il versamento della prima rata sia stato effettuato sulla base di un criterio di calcolo diverso da quello stabilito dal regolamento e che, qualora tale diversità abbia determinato il pagamento di un importo inferiore rispetto a quello dovuto ai sensi della predetta tabella, il concessionario sarà tenuto ad integrare detto importo all'atto del versamento della seconda rata.
Al contrario, se il concessionario ha versato un importo maggiore, la somma che risulterà eccedente rispetto a quanto dovuto a titolo di prima rata, potrà essere recuperata in sede di versamento della seconda, che verrà, di conseguenza, diminuita in misura corrispondente a tale eccedenza.
Il regolamento in parola ha, poi, previsto, all'art. 3, comma 3, che i concessionari che aderiscono alla sanatoria sono tenuti a presentare, entro il 28 febbraio 2006, all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, individuato ai sensi dell'art. 54, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, ed alla competente Direzione Regionale una comunicazione conforme al modello di cui all'allegato 1 al citato regolamento.
In proposito, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, si comunica che, poiché alla data del 28 febbraio 2006 il decreto in parola non era stato ancora emanato e, di conseguenza, i concessionari non erano a conoscenza di tale adempimento, gli stessi dovranno presentare la predetta comunicazione entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto n. 112/2006, vale a dire entro il 22 maggio 2006; a questa comunicazione, i concessionari dovranno allegare copia della quietanza del versamento della prima rata.
La comunicazione in argomento è finalizzata a far conoscere agli uffici locali dell'Agenzia, competenti in materia di irrogazione delle sanzioni, la volontà dei concessionari di avvalersi della sanatoria e ad individuare più agevolmente i procedimenti sanzionatori in corso interessati dalla definizione.
Sulla base di tale comunicazione, i predetti uffici provvederanno a sospendere le procedure sanzionatorie avviate nei confronti dei concessionari prima di riceverla, in attesa di poter verificare il pagamento di tutte le rate della sanatoria; ciò, in quanto, come precisato dal D.M. n. 112/2006, all'art. 3, comma 2, l'integrale e tempestivo versamento dell'importo dovuto è condizione di efficacia della sanatoria.
Del resto, gli uffici in argomento, al pari delle Direzioni Regionali, avranno a disposizione gli elementi necessari a procedere alla verifica di cui sopra, poiché, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del regolamento nei trenta giorni successivi al versamento delle restanti due rate, i soggetti aderenti alla sanatoria dovranno presentare a tali uffici copia delle quietanze di pagamento di queste rate.L'Ascotributi è invitata a diramare la presente circolare alle proprie aziende associate.