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Cir. AE 2002
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Individuazione degli elementi di rettifica da utilizzare per la determinazione delle plusvalenze e degli altri redditi diversi di natura finanziaria, nonché di taluni redditi di capitali
Decreto ministeriale 4 agosto 2000
GU 194 del 21/08/2000Vedere anche Circolare Ministero delle finanze n. 173/00
Art. 1. Individuazione dell'organo tecnico che rileva le quotazioni dei titoli negoziati
1. L'organo tecnico competente di cui all'articolo 82, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è individuato nell'Ufficio Italiano Cambi, quale agenzia nazionale di codifica per gli strumenti finanziari. Le quotazioni dei titoli, certificati e strumenti finanziari sono rilevate dal predetto Ufficio con riferimento al 31 dicembre di ciascun anno o, se anteriore, all'ultimo giorno di operatività dei mercati e sono espresse in curo al cambio di tale giorno. Le quotazioni sono rilevate a decorrere dal 1998.
2. Per la risoluzione di problemi di particolare difficoltà, l'Ufficio Italiano Cambi può avvalersi, ai sensi dell'articolo 82, comma 9, del citato testo unico delle imposte sui redditi delle competenze del Ministero delle finanze, del Ministero del tesoro, della Commissione Nazionale per la Società e la Borsa, dell'Associazione Bancaria Italiana, dell'Associazione Italiana delle società ed enti di gestione mobiliare e immobiliare, dell'Associazione Intermediari Mobiliari, dell'Associazione Italiana Analisti Finanziari e dell'Assoservizi Fiduciari di Trust e di Investimento.
Con convenzione da stipularsi tra l'Ufficio Italiano Cambi e il Ministero delle Finanze, approvata con decreto del Ministro delle Finanze, sono stabilite le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, nonché per lo scambio di informazioni.Art. 2. Elementi di rettifica da utilizzare per la determinazione delle plusvalenze e degli altri redditi diversi di natura finanziaria, nonché dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alle direttive comunitarie di cui all'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77
1. Gli elementi di rettifica di cui all'articolo 82, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da utilizzare ai fini della determinazione delle plusvalenze, dei differenziali positivi e degli altri proventi di cui alle lettere c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 del medesimo testo unico, relativi a titoli, certificati e strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, ad esclusione dei titoli o certificati disciplinati dall'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649 e delle obbligazioni, e titoli similari, nonché delle relative minusvalenze, differenziali negativi ed oneri, risultano dalla seguente formula:P = [P0 (1+i’1)(1+i’2) … (1+i’n) + P1 (1+i’2)(1+i’3) … (1+i’n) + P2 (1+i’3) (1+i’4) … (1+i’n) + … + Pn](1+i’n+1)* + Pn+1
in cui
* = t/365;
t = numero di giorni che intercorrono dal 1° gennaio dell’anno in cui è stata effettuata la cessione i il rimborso e la data di cessione o di rimborso;
P = plusvalenza o differenziale positivo o provento (ovvero minusvalenza o differenziale negativo o perdita) rideterminati mediante l’applicazione degli elementi di rettifica di cui all’art. 82, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi;
P0 = plusvalenza o differenziale positivo o provento (ovvero minusvalenza o differenziale negativo o perdita), risultante dalla differenza tra la quotazione al termine dell’anno 0 in cui il titolo o certificato o strumento finanziario è stato acquistato o sottoscritto o il costo o valore di acquisto o sottoscrizione;
P1, …, Pn-1, Pn = plusvalenza o differenziale positivo o provento (ovvero minusvalenza o differenziale negativo o perdita), risultante dalla differenza tra la quotazione al termine di ciascun anno (1, …, n-1, n) e la quotazione al termine dell’anni precedente;
Pn+1 = plusvalenza o differenziale positivo o provento (ovvero minusvalenza o differenziale negativo o perdita), risultante dalla differenza tra il corrispettivo o il valore di cessione o di rimborso e la quotazione al termine dell’anno precedente.
Le eventuali differenze negative (P0, P1, …, Pn) non devono essere capitalizzate e possono essere portate in deduzione, fino a concorrenza, delle differenze positive rilevate negli anni successivi sul medesimo titolo, certificato o strumento finanziario;
i’1, i’2, … i’n, i’n+1 = tassi di rendimento dei titoli di stato (Rendistato) risultanti nell’anno 1, 2, …, n, n+1, al netto dell’imposta sostitutiva applicabile su tali rendimenti vigente, rispettivamente, in tali anni [es. i’1 = i1(1 – alfa1), in cui i1 è il tasso di rendimento dell’anno 1 e alfa1 è l’aliquota dell’imposta sostitutiva vigente in tale anno].
2. L’imposta sostitutiva di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 relativa alle plusvalenze e agli altri redditi diversi di natura finanziaria calcolati ai sensi del comma 1, è determinata mediante l’applicazione della seguente formula:I = [P0 alfa0 (1+i’1)(1+i’2) … (1+i’n) + P1 alfa1 (1+i’2)(1+i’3) … (1+i’n) + P2 alfa2 (1+i’3)(1+i’4) … (1+i’n) + Pn alfan](1+i’n+1)* + Pn+1(1+a)** alfan+1
in cui:
** = 365-t
365t = numero di giorni che intercorrono tra il 1° gennaio dell’anno in cui è effettuata la cessione o il rimborso e la data di cessione e rimborso;
a = tasso annuale per la riscossione delle imposte sui redditi stabilito con l’articolo 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e dai regolamenti emanati a norma dello stesso articolo;
alfa0, alfa1, … , alfan+1 = aliquota dell’imposta sostitutiva vigente nell’anno 0, 1, … , n+1.
3. L’imposta sostitutiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 relativa alle plusvalenze e agli altri redditi diversi di natura finanziaria calcolati ai sensi del comma 1, è determinata mediante l’applicazione della seguente formula:I = [P0 alfa0 (1+i’1)(1+i’2) … (1+i’n) + P1 alfa1 (1+i’2)(1+i’3) … (1+i’n) + P2 alfa2 (1+i’3)(1+i’4) … (1+i’n) + … + Pn alfan](1+i’n+1)* + Pn+1 (1+a)** alfan+1}(1+a)***
in cui:
** = - 365-t
365*** = 365-t+t’
365t = numero di giorni che intercorrono dal 1° gennaio dell’anno in cui è effettuata la cessione o il rimborso e la data di cessione o di rimborso;
t’ = numero dei giorni che intercorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui viene effettuata la cessione e la data di scadenza per il versamento dell’imposta;
a = tasso annuale per la riscossione delle imposte sui redditi stabilito con l’articolo 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e dai regolamenti emanati a norma dello stesso articolo;
alfa0, alfa1, … , alfan+1 = aliquota dell’imposta sostitutiva vigente nell’anno 0, 1, … , n+1.
4. Gli elementi di rettifica di cui all’erticolo 82, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi, da utilizzare per la determinazione delle plusvalenze, dei differenziali positivi e degli altri proventi di cui alle lettere c-bis), c-ter), c-quater e c-quinquies) del comma 1 dell’articolo 81 del medesimo testo unico, relativi a titoli, certificati, quote, strumenti finanziari o certificati disciplinati dall’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, covertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649 e delle obbligazioni e dei titoli similari, risultano dalla formula indicata nel comma 1 e la relativa imposta è determinata dagli intermediari mediante l’applicazione della formula di cui al comma 2 e dal contribuente mediante l’applicazione della formula di cui al comma 3. A tal fine P0, P1, P2, … ,Pn, Pn+1 rappresentano le quote della plusvalenza o del differenziale positivo o del provento realizzati attribuite a ciascun periodo in proporzione ai giorni di possesso del titolo, certificato, quota, valuta o strumento finanziario. Per i titoli o certificati disciplinati dall’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649 e per le obbligazioni e i titoli similari, P0 e Pn+1, sono assunti al netto degli interessi, premi ed altri proventi maturati, rispettivamente, fino al momento dell’acquisto e della cessione o del rimborso.
5. Se le quotazioni dei titoli, certificati o strumenti finanziari, da assumere al termine di ciascun anno (1, 2, …, n-1, n) non risultano rilevate dall’Ufficio Italiano Cambi in uno o più anni, le plusvalenze, differenziali positivi e proventi o minusvalenze, differenziali negativi e perdite riferibili a tali anni sono determinati applicando le disposizioni del comma 4.
Gli elementi di rettifica di cui all’articolo 82, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi, da utilizzare per la determinazione dei redditi di capitale di cui all’articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77, derivanti dalla partecipazione a organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri dell’Unione europea, conformi alle direttive comunitarie, risultano dalla formula indicata nel comma 1, e la relativa imposta è determinata dagli intermediari mediante l’applicazione della formula di cui al comma 2 e dal contribuente mediante la formula di cui alcomma 3, in cui:P0 = differenza tra la quotazione del certificato (o quota) al termine dell’anno in cui la partecipazione è stata acquistata o sottoscritta e la quotazione alla data di acquisto o di sottoscrizione;
P1, …, Pn-1, Pn = differenza tra la quotazione del certificato (o quota) al termine di ciascun anno (1, 2, … , n-1, n) e la quotazione al termine dell’anno precedente;
Pn+1 = differenza tra la quotazione del certificato (o quota) alla data di cessione o di rimborso del certificato (o quota) e la quotazione al termine dell’anno precedente;
i’1, i’2, i’3, … , i’n, i’n+1 = tassi (interni) di rendimento risultanti nell’anno 1, 2, … , n, n+1, al netto dell’imposta sostitutiva applicabile su tale rendimento vigente, rispettivamente, in tali anni [es. i’1 = i’1 (1-alfa1), dove i1 è il tasso di rendimento dell’anno 1 e alfa1 è l’aliquota dell’imposta sostitutiva vigente in tale anno], sempreché detti tassi siano positivi.Art. 3.Decorrenza
1. Gli elementi di rettifica di cui all'articolo 2 si applicano per la determinazione delle plusvalenze, dei differenziali positivi e dei proventi e delle minusvalenze, dei differenziali negativi ed oneri realizzati a decorrere dal 19 gennaio 2001, nonché dei redditi di capitale di cui all'articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77, percepiti a decorrere dalla stessa data.