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Cir. AE 2005
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Condizioni per la deducibilità maggiorata dei contributi versati dai soggetti iscritti al 28 aprile 1993 alle forme di previdenza complementare istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421
Ministero delle finanze
Decreto direttoriale 13 dicembre 2000
GU 301 del 28/12/00IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle entrate(Visto...)
Decreta:
Art. 1.
1. I contributi versati dai soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono deducibili per un importo massimo pari al minore tra il 12 per cento del reddito complessivo e l'importo dei contributi effettivamente versati nel 1999 qualora quest'ultimo sia superiore a lire 10 milioni.
2. Ai fini della deducibilità dei contributi nella misura prevista nel comma precedente, le forme pensionistiche complementari devono rilasciare a ciascun iscritto di cui al comma 1 una apposita certificazione attestante l'ammontare complessivo dei contributi effettivamente versati nel 1999 e riferibili ad una annualità di iscrizione, nonché l'iscrizione dello stesso entro il 28 aprile 1993 a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
3. La certificazione, sottoscritta dal responsabile della forma pensionistica, e consegnata agli interessati entro il 28 febbraio 2002 ovvero, su richiesta, entro dodici giorni dalla richiesta stessa.Art. 2.
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai fini della deducibilità dei contributi versati a decorrere dal 1 gennaio 2001 e fino al 31 dicembre 2005.