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Cir. AE 2006
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Autorizzazione alla gradualità degli adempimenti in materia di assunzioni obbligatorie ai sensi dell'art. 4, comma 11-bis, della legge 19 luglio 1993, n. 236
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Decreto ministeriale 15 maggio 2000
GU n. 279 del 29/11/2000IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(Visto...)
Decreta:Art. 1.
1. I datori di lavoro, di cui all'art. 4, comma 11-bis, della legge 19 luglio 1993, n. 236, al fine di contemperare l'assolvimento dell'obbligo di copertura delle quote previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, con il mantenimento degli equilibri economici e gestionali delle imprese, possono essere autorizzati ad adempiere gradualmente riservando, comunque, una percentuale pari al 12% delle assunzioni effettuate in data successiva alla trasformazione della loro natura giuridica da pubblica a privata, ai beneficiari della predetta normativa, fino al completo assolvimento dell'obbligo medesimo, se occupano più di 50 dipendenti.
2. Per i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti, la quota di riserva è fissata rispettivamente in 4 e 2 unità.Art. 2.
1. I datori di lavoro devono presentare la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 1, in carta legale, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale per l'impiego, e consegnare copia della richiesta a ciascun servizio, individuato dalle regioni ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel cui ambito territoriale occupano dipendenti.
3. La domanda deve indicare:
a) il provvedimento e la data di trasformazione da ente pubblico in soggetto privato;
b) il numero totale dei dipendenti in servizio a tale data con l'indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della normativa in materia di assunzioni obbligatorie;
c) i motivi per i quali viene chiesta l'autorizzazione ad adempiere gradualmente agli obblighi occupazionali;
d) l'indicazione dei servizi di cui al comma 1, cui è stata consegnata la domanda stessa.
4. Le notizie di cui al punto b) devono essere fornite, separatamente, sia per l'intero territorio nazionale che per ciascuna provincia in cui l'impresa occupa dipendenti.
5. I servizi di cui al comma 1, entro trenta giorni dal ricevimento dalla richiesta di autorizzazione, comunicano al Ministero le eventuali osservazioni.Art. 3.
1. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
2. Le autorizzazioni concesse anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono rideterminate secondo quanto disposto all'art. 1, a decorrere dalla medesima data, senza necessità di una nuova istanza.
3. Il decreto ministeriale del 22 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1994 è abrogato.