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Circolare Agenzia Entrate n. 20 del 12.04.2007
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Definizione della posizione dei contribuenti interessati dagli eventi sismici e vulcanici dell'ottobre 2002 nel territorio della provincia di Catania - Articolo 1, comma 1011, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
Circolare Agenzia Entrate n. 20 del 12.04.20071. Premessa
Il comma 1011, articolo unico, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge Finanziaria 2007) prevede espressamente che "Ai soggetti destinatari dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2005, n. 3442 ... interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania, stabilita per l'anno 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2005 è consentita la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007, relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto di versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione".
Il susseguirsi nel tempo di diversi provvedimenti sia di sospensione che di ripresa degli adempimenti e dei versamenti ha generato nei soggetti destinatari alcune incertezze in merito al corretto assolvimento degli obblighi di natura contributiva e tributaria. Ciò ha indotto il legislatore a rimettere in termini i soggetti che, essendosi legittimamente avvalsi della sospensione, al termine della stessa non hanno provveduto al pagamento della prima e/o delle successive rate alle scadenze individuate, da ultimo, rispettivamente dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2005, n. 3442 per i contributi, e dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 maggio 2005 per i tributi.2. Soggetti interessati
Ai sensi del citato comma 1011, possono avvalersi della definizione agevolata in esame i soggetti interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania destinatari dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005.
La predetta ordinanza individuava i soggetti beneficiari della sospensione con riferimento ai contributi ed ai premi e non con riferimento agli adempimenti ed ai versamenti tributari la cui sospensione era regolata, invece, dal decreto ministeriale del 14 novembre 2002 e dai provvedimenti successivi che ne hanno disposto la proroga.
I soggetti individuati dalla citata ordinanza n. 3442 erano quelli residenti in determinati comuni della provincia di Catania, ivi compresi Giarre, Sant'Alfio ed Acicatena. Questi tre comuni, invece, non sono contemplati dal DM 14 novembre 2002 ai fini della sospensione degli obblighi di natura fiscale, né dai provvedimenti successivi che hanno disposto la proroga della predetta sospensione (in ultimo, dal dm 17 maggio 2005 che ha disciplinato, a partire dal 16 dicembre 2005, la ripresa degli adempimenti e dei versamenti).
Stante la non coincidenza dell'ambito applicativo definito dalla ordinanza n. 3442 citata con quello del decreto ministeriale 14 novembre 2002, a beneficio dei comuni di Giarre, Sant'Alfio ed Acicatena, prima della finanziaria 2007, operava solo la sospensione degli obblighi di natura previdenziale ed assistenziale ma non quella degli obblighi di natura fiscale.
Il comma 1011 della legge finanziaria per il 2007, come premesso, introducendo le nuove modalità di definizione agevolata relativamente a "tributi e contributi", fa espresso riferimento "ai soggetti destinatari dell'ordinanza n. 3442". Il rinvio a tali soggetti, operato genericamente senza distinguere tra tributi e contributi, va interpretato nel senso che possono beneficiare della definizione tutti i soggetti che, alla data del 29 ottobre 2002, avevano la residenza, la sede legale o operativa nei comuni individuati dall'articolo 1 della citata ordinanza, ivi compresi, quindi, quelli aventi la residenza, sede legale o operativa nei comuni di Giarre, Sant'Alfio e Acicatena.2.1 Sostituti d'imposta
Con riferimento ai sostituti d'imposta, occorre distinguere l'ipotesi in cui sulle somme erogate questi ultimi, per effetto dell'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale del 14 novembre 2002, non abbiano operato le ritenute previste dagli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dall'ipotesi in cui abbiano operato le predette ritenute, senza tuttavia effettuare il correlato versamento (ciò che è stato possibile, ad esempio, se il solo sostituto e non anche il sostituito era residente in uno dei comuni colpiti dal sisma).
a) Nel primo caso, posto che il beneficio fiscale (sospensione dell'obbligo di pagare i tributi) è stato riconosciuto direttamente al contribuente-sostituito, quest'ultimo è anche il soggetto obbligato a provvedere al versamento dei tributi sospesi, anche se nel frattempo abbia cessato la propria attività lavorativa. Si ricorda, infatti, che ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale del 14 novembre 2002, disciplinante la sospensione dei termini relativi agli adempimenti degli obblighi tributari, il sostituto, indipendentemente dal suo domicilio fiscale, previa richiesta dei contribuenti beneficiari della sospensione, non doveva operare le ritenute alla fonte
Nell'eventualità che il sostituto d'imposta, a seguito della ripresa della riscossione, abbia erroneamente provveduto ad effettuare e versare le ritenute relative al periodo di vigenza della sospensione, è ora tenuto a comunicare sia ai soggetti che hanno subito la ritenuta sia al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, l'ammontare delle ritenute trattenute e versate, nonché quelle ancora da versare. Sarà il contribuente (sostituito) a dover eseguire il versamento delle somme ancora eventualmente dovute e a regolarizzare eventuali versamenti omessi, con possibilità di avvalersi della definizione agevolata in commento.
b) Nell'ipotesi in cui, invece, durante il periodo di sospensione il sostituto, avvalendosi della facoltà prevista con l'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 14 novembre 2002, non abbia versato le ritenute regolarmente operate, obbligato al versamento delle predette ritenute è lo stesso sostituto, il quale potrà avvalersi della definizione agevolata.3. Modalità di regolarizzazione della posizione fiscale
3.1 Adempimenti
L'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale del 17 maggio 2005, nel disciplinare la ripresa degli adempimenti sospesi per effetto del sisma dell'ottobre 2002 nel territorio della provincia di Catania, stabiliva che: "Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di gennaio 2006".
Con l'introduzione del comma 1011 dell'articolo unico della legge Finanziaria 2007, i contribuenti che non hanno provveduto ad eseguire, entro il 31 gennaio 2006, gli adempimenti tributari sospesi possono regolarizzare la propria posizione, aderendo alla definizione agevolata entro il 30 giugno 2007.3.2 Versamenti
L'articolo 1, comma 2, del citato decreto ministeriale prevedeva che: "I versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione, che decorre dal 29 ottobre 2002 fino alla suddetta data del 15 dicembre 2005, sono effettuati in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2005, ovvero a decorrere da tale data e senza aggravio di sanzioni e di interessi, mediante rateizzazione mensile pari, al massimo, ad otto volte il periodo della sospensione". Al fine di individuare il numero delle rate in cui poteva essere dilazionato il pagamento dei tributi sospesi occorre fare riferimento, pertanto, all'intero periodo di sospensione, ammontante a 38 mesi (dal 29 ottobre 2002 al 15 dicembre 2005), con la conseguenza che il numero massimo di rate mensili, determinato singolarmente per ciascun tributo, non può essere superiore a 304 (38 X 8).
Occorre evidenziare che il mancato pagamento della prima o di più rate del piano di rateizzazione definito ai sensi del citato comma 2, non ha determinato la decadenza dal beneficio della rateizzazione prevista dal decreto ministeriale del 17 maggio 2005.
Con l'entrata in vigore della legge finanziaria 2007, i contribuenti che non hanno versato la prima o unica rata entro il 16 dicembre 2005, ovvero più rate alle scadenze stabilite secondo il piano di rateazione prescelto, potranno sanare la propria posizione versando entro il 30 giugno 2007 l'ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento.
Ad esempio, un contribuente con debito d'imposta pari a 1.000 euro, che abbia beneficiato della sospensione fino al 15 dicembre 2005 e, quindi, eseguito un pagamento parziale pari a 200 euro, potrà avvalersi della definizione in esame versando la somma di 400 euro, corrispondente al 50 per cento della differenza tra 1.000 euro e 200 euro.
Poiché la norma in commento consente di sanare gli omessi o tardivi versamenti "ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione", deve ritenersi che i contribuenti interessati alla predetta rateizzazione, fermo restando l'obbligo di versare entro il 30 giugno 2007, il 50 per cento della differenza tra l'ammontare delle rate scadute fino a tale data e l'ammontare dei versamenti già eseguiti, possono dilazionare il pagamento delle successive rate non ancora scadute, versando alle scadenze stabilite un importo pari al 50 per cento di ciascuna rata.
Si ipotizzi che un contribuente abbia scelto di rateizzare in 20 rate mensili un debito Iva sospeso pari a 4.000 euro (20 rate di 200 euro ciascuna, dal 16 dicembre 2005 al 16 luglio 2007); nell'ipotesi che abbia omesso il versamento di una delle rate intermedie (ad esempio quella del 16 gennaio 2006) può regolarizzare la propria posizione versando entro il 30 giugno 2007 l'importo di 100 euro (50 per cento della rata non pagata di importo pari a 200 euro); l'ultima rata residua del debito (corrispondente alla ventesima ed ultima mensilità) dovrà essere versata entro il 16 luglio per un importo pari a 100 euro (50 per cento dell'importo della rata).
Avuto riguardo alle finalità definitorie della norma in commento, si ritiene che l'eventuale tardività dei versamenti effettuati entro la data del 30 giugno 2007 da parte dei soggetti che hanno beneficiato della sospensione possa ritenersi sanata e che pertanto, nei confronti degli stessi, non si procede all'irrogazione delle relative sanzioni.
Al fine di consentire, in modo corretto e trasparente, ai contribuenti la determinazione dell'ammontare dell'imposta da versare e all'amministrazione finanziaria la possibilità di effettuare i necessari riscontri, entro il 30 giugno 2007 i contribuenti interessati presentano all'Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio un'apposita dichiarazione, resa su modello conforme a quello riportato in allegato alla presente circolare, contenente i seguenti dati:
- ammontare dei tributi oggetto di definizione agevolata;
- modalità di pagamento (se in unica soluzione o in forma rateizzata);
- eventuale numero e importo delle rate.
La stessa dichiarazione è presentata altresì dai contribuenti che alla data del 30 giugno 2007 abbiano già estinto il debito d'imposta eseguendo i relativi versamenti tardivamente.3.3 Ravvedimento operoso
L'ultimo periodo del comma 1011 dispone che "per il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al presente comma si applica l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ancorché siano state notificate cartelle esattoriali".
La disposizione in commento consente ai contribuenti interessati dagli eventi sismici che abbiano aderito alla procedura di definizione agevolata di cui al comma 1011 in esame, di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997. Il ravvedimento operoso potrà riguardare tutte le rate del piano di pagamento, ad eccezione di quella in scadenza il 30 giugno 2007, comunque dovuta a comprova della volontà di aderire alla procedura agevolata.
Particolare rilievo assume, in proposito, la disposizione recata dall'ultimo periodo del citato comma 1011, secondo cui, in deroga all'art. 13 comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, la disposizione è applicabile al ritardato versamento dei tributi e contributi in argomento ancorché siano state notificate le cartelle di pagamento. Con la conseguenza che il contribuente potrà avvalersi, con riferimento ai relativi ruoli, del ravvedimento operoso, provvedendo al pagamento del 50 per cento dell'importo del tributo inscritto (corrispondente all'importo delle rate non tempestivamente versate), dell'intero ammontare degli interessi inscritti a ruolo, nonché della sanzione per omesso o tardivo versamento (pari al trenta per cento dell'imposta non versata) ridotta ad un ottavo (ossia 3,75 per cento) se il versamento avviene entro trenta giorni ovvero ad un quinto (ossia 6 per cento) se il versamento viene effettuato entro un anno dalla scadenza della rata.4. Codici tributo
Per il pagamento dei tributi oggetto di regolarizzazione si ricorda, infine, che l'Agenzia delle Entrate in data 27 marzo 2003, con un comunicato stampa, ha informato i contribuenti che i codici tributo da utilizzare per l'effettuazione dei versamenti dei tributi che hanno formato oggetto della sospensione, sono quelli utilizzati in via ordinaria mediante il modello F24. Nell'ipotesi di tributi iscritti a ruolo il versamento è eseguito presso il concessionario della riscossione.
(Omissis) il modello è visibile nel formato pdf