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Cir. AE 2011
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Approvazione dei modelli degli elenchi riepilogativi, in euro, delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni
Ministero delle finanze
Decreto direttoriale 27 ottobre 2000
GU 261 del 08/11/2000IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette(Visto...)
Decreta:Art. 1. - Modelli degli stampati
1. Sono approvati gli uniti modelli degli stampati da utilizzare per la compilazione degli elenchi riepilogativi, in euro, delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, qui di seguito elencati:
a) modello INTRA-1 (euro), relativo al frontespizio dell'elenco riepilogativo delle cessioni (allegato I);
b) modello INTRA-1 bis (euro), relativo alla sezione 1 dell'elenco riepilogativo delle cessioni (allegato II);
c) modello INTRA-1 ter (euro), relativo alla sezione 2 dell'elenco riepilogativo delle cessioni (allegato III);
d) modello INTRA-2 (euro), relativo al frontespizio dell'elenco riepilogativo degli acquisti (allegato IV);
e) modello INTRA-2 bis (euro), relativo alla sezione 1 dell'elenco riepilogativo degli acquisti (allegato V);
f) modello INTRA-2 ter (euro), relativo alla sezione 2 dell'elenco riepilogativo degli acquisti (allegato VI).
2. Sono altresì approvate le annesse istruzioni per l'uso e la compilazione dei predetti stampati (allegato VII).
3. Gli elenchi possono essere altresì redatti su carta bianca non specificamente predisposta, purché il contenuto degli elenchi sia sostanzialmente identico a quanto previsto nei modelli di cui al presente articolo.Art. 2. - Soggetti obbligati e soggetti delegati
1. Sono tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto che effettuano scambi di beni comunitari con i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto degli altri Stati membri della Comunità europea. Si considerano beni comunitari quelli originari degli Stati membri della Comunità europea e quelli provenienti dai Paesi terzi che si trovano in libera pratica nella Comunità.
2. Sono inoltre tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi gli enti, associazioni ed altre organizzazioni, non soggetti passivi d'imposta, che effettuano acquisti intracomunitari soggetti all'imposta sul valore aggiunto.
3. I soggetti obbligati possono delegare, mediante apposita procura, terzi soggetti alla sottoscrizione degli elenchi, ferma restando la loro responsabilità in materia.
4. Il conferimento della delega deve essere comunicato dal soggetto obbligato ai competenti uffici doganali in forma scritta, con autenticazione della sottoscrizione effettuata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. In alternativa, il conferimento della delega può essere notificato all'ufficio doganale dallo stesso soggetto delegato mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 4 della medesima legge.
5. La comunicazione di cui al comma 4 non è richiesta se la delega viene conferita a spedizionieri doganali iscritti all'albo professionale, ai centri autorizzati di assistenza doganale o ai centri autorizzati di assistenza fiscale.Art. 3. - Periodicità degli elenchi
1. Gli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie si riferiscono:
a) a periodi mensili, per i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, cessioni intracomunitarie per un ammontare complessivo superiore a 250.000,00 euro;
b) a periodi trimestrali, per i soggetti con ammontare di cessioni intracomunitarie superiore a 40.000,00 euro; in caso di superamento della soglia di 250.000,00 euro nel corso dell'anno, il soggetto obbligato è tenuto a presentare gli elenchi con cadenza mensile a decorrere dal mese successivo al trimestre nel corso del quale la soglia è stata superata;
c) a periodi annuali, per i restanti soggetti. Qualora nel corso dell'anno siano superate le soglie di 40.000,00 euro o di 250.000,00 euro, il soggetto obbligato è tenuto a presentare gli elenchi con cadenza, rispettivamente, trimestrale o mensile a decorrere dal periodo successivo al trimestre nel corso del quale la soglia è stata superata. In questa evenienza il soggetto obbligato è tenuto, contestualmente al primo elenco presentato con la nuova cadenza, alla presentazione di un elenco contenente le cessioni effettuate nei mesi precedenti.
2. Gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari si riferiscono:
a) a periodi mensili, per i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, acquisti intracomunitari per un ammontare complessivo superiore a 180.000,00 euro;
b) a periodi annuali, per i restanti soggetti. In caso di superamento della soglia di 180.000,00 euro nel corso dell'anno, il soggetto obbligato è tenuto a presentare gli elenchi con cadenza mensile a decorrere dal mese successivo al trimestre nel corso del quale la soglia è stata superata. In questa evenienza il soggetto obbligato è tenuto contestualmente al primo elenco presentato con la nuova cadenza, alla presentazione di un elenco contenente gli acquisti effettuati nei mesi precedenti.
3. I soggetti che sono tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari con periodicità superiore a quella mensile possono presentarli con periodicità trimestrale o mensile, nel caso di periodicità annuale, e con periodicità mensile, nel caso di periodicità trimestrale.
4. I soggetti che nel periodo di riferimento variano il numero di partita IVA devono compilare separati elenchi riepilogativi per il periodo di tempo antecedente la variazione e per quello successivo alla medesima, indicando nei primi il numero di partita IVA cessato e nei secondi il numero di partita IVA nuovo.Art. 4. - Contenuto degli elenchi
1. Salvo quanto disposto dall'art. 50, comma 7, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, negli elenchi sono indicati i dati delle operazioni registrate o soggette a registrazione, ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, nel periodo di riferimento di cui all'art. 3.
2. Gli acquisti intracomunitari effettuati ai sensi dell'art. 40, comma 2, secondo periodo, del predetto decreto-legge e le successive cessioni intracomunitarie, di cui alla medesima disposizione, sono riepilogati negli elenchi in modo distinto dagli altri acquisti e dalle altre cessioni.
3. In caso di variazione dell'ammontare imponibile delle operazioni, intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi, le conseguenti rettifiche sono indicate negli elenchi relativi al periodo nel corso del quale dette rettifiche sono state registrate od erano soggette a registrazione.
4. Negli elenchi mensili sono riepilogati anche gli scambi intracomunitari, non costituenti cessioni o acquisti intracomunitari ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, per i quali sussiste l'obbligo di dichiarazione ai sensi del regolamento (CE) n. 638/2004 e del relativo regolamento di applicazione. Tale disposizione non si applica agli elenchi presentati con periodicità mensile ai sensi dell'art. 3, comma 3.
5. In applicazione dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 638/2004 e del relativo regolamento (CE) di attuazione n. 1982/2004, sono tenuti alla menzione del valore statistico, delle condizioni di consegna e del modo di trasporto:
a) per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi mensili delle cessioni intracomunitarie, i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore annuo delle spedizioni superiore a Euro 20.000.000,00;
b) per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi mensili degli acquisti intracomunitari, i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore annuo degli arrivi superiore a Euro 20.000.000,00.Art. 4-bis - Impianti industriali
1. In applicazione dell'art. 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione del 18 novembre 2004, e previa autorizzazione da richiedere all'Istituto nazionale di statistica, gli operatori possono usufruire delle semplificazioni ivi previste per gli impianti industriali di valore superiore a euro 3.000.000,00.Art. 5. - Ricorso a mezzi informatici o telematici
1. I soggetti che si avvalgono, direttamente o tramite terzi, di sistemi informatici possono presentare, in luogo degli elenchi riepilogativi, i supporti magnetici contenenti i dati che avrebbero dovuto essere indicati negli elenchi.
2. Ciascun supporto magnetico è accompagnato dagli stampati INTRA-1 e INTRA-2 (frontespizi) debitamente compilati e sottoscritti dal soggetto obbligato o dal terzo delegato.
3. Le caratteristiche tecniche dei supporti magnetici e le modalità di registrazione sugli stessi dei dati relativi agli elenchi riepilogativi, in euro, sono riportate nell'allegato VIII.
4. I medesimi soggetti possono essere autorizzati a presentare gli elenchi riepilogativi mediante procedure basate sullo scambio elettronico dei dati, secondo le condizioni e le modalità stabilite dall'Amministrazione finanziaria.Art. 6. - Presentazione degli elenchi
1. Gli elenchi riepilogativi sono presentati ad un qualsiasi ufficio doganale abilitato della circoscrizione doganale territorialmente competente, in relazione alla sede del soggetto obbligato o del terzo delegato, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento, nel caso di elenchi mensili, ed entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento, nel caso di elenchi trimestrali ed annuali. Le suddette scadenze sono prorogate di giorni cinque in caso di utilizzazione dell'EDI (Electronic Data Interchange) per la presentazione degli elenchi riepilogativi.
2. L'ufficio doganale che riceve gli elenchi rilascia ricevuta mediante apposita annotazione su una copia del frontespizio, da restituire alla parte interessata.
3. La presentazione degli elenchi ai competenti uffici doganali abilitati può essere effettuata anche a mezzo raccomandata ed in tal caso, ai fini dell'osservanza dei termini, farà fede la data del timbro postale.Art. 7. - Fornitura dei dati all'ISTAT
1. I dati degli elenchi mensili sono forniti dall'Amministrazione finanziaria all'Istituto nazionale di statistica su supporti informatici, secondo modalità tecniche concordate, entro il giorno 25 del mese di presentazione degli elenchi stessi, mentre i dati relativi agli elenchi trimestrali ed annuali sono forniti entro il mese successivo a quello di presentazione.Art. 8. - Disposizioni transitorie e finali
1. I soggetti che non hanno ancora convertito la propria contabilità in euro possono continuare ad utilizzare, per la compilazione degli elenchi riferiti a periodi anteriori al 1o gennaio 2002, gli stampati conformi ai modelli approvati con decreto 21 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1992 e modificato con decreto 4 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 1998, nonché i supporti magnetici registrati con le modalità prescritte nell'allegato VIII del medesimo decreto.
2. Alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli stampati di cui al comma 1, contenute nell'allegato VII del decreto 21 ottobre 1992, già modificate con decreto 4 febbraio 1998, sono apportate le ulteriori modifiche figuranti nell'allegato IX.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dagli elenchi relativi all'anno 2001.Allegati …omessi…