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Ris. AE 2001
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Determinazione per l'anno 2001 degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, nonché dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse
Ministero dell'interno
Decreto ministeriale 30 dicembre 2000
GU 20 del 25/01/2001Art. 1.
Per l'anno 2001 i limiti di reddito per fruire delle provvidenze economiche previste dalla legge in favore dei minorati civili sono determinate come segue:
L. 24.078.410 annue per avere diritto alla pensione spettante ai ciechi civili assoluti, ai ciechi civili parziali, ai mutilati ed invalidi civili totali e ai sordomuti;
L. 7.067.450 annue per avere diritto all'assegno mensile spettante ai mutilati ed invalidi civili parziali e all'indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili;
L. 11.576.150 annue per avere diritto all'assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti.Art. 2.
Per l'anno 2001 gli importi mensili delle indennità specificate in premessa sono determinati nelle misure in appresso indicate:
indennità di accompagnamento da erogare ai ciechi civili assoluti, L. 1.179.660;
indennità di accompagnamento da erogare agli invalidi civili totali, L. 817.330;
indennità di comunicazione da erogare ai sordomuti, L. 334.100;
speciale indennità da erogare ai ciechi ventesimisti, L. 94.780.Art. 3.
Gli importi mensili delle provvidenze economiche da erogare ai minorati civili sono determinati nelle seguenti misure, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo:
la pensione spettante ai ciechi civili assoluti L. 444.910 dal 1° gennaio 2001;
la pensione di inabilità spettante agli invalidi civili totali, l'assegno mensile spettante agli invalidi civili parziali, l'indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili, la pensione spettante ai sordomuti, ai ciechi civili assoluti ricoverati nonché ai ciechi civili ventesimisti, L. 411.420 dal 1° gennaio 2001;
l'assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti L. 305.270 dal 1° gennaio 2001.Art. 4.
Ai sensi dell'art. 67, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'importo della pensione spettante ai ciechi civili con età pari o superiore ai 65 anni viene elevato fino a L. 100.000 mensili, calcolato secondo i criteri e le modalità indicate nel secondo comma dell'articolo stesso.Art. 5.
Ai sensi ed in conformità all'art. 70, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai ciechi civili d'età pari o superiore a 65 anni titolari dei relativi trattamenti pensionistici, è corrisposta, a decorrere dal 1° gennaio 2001, una maggiorazione di L. 25.000 mensili per i titolari di età inferiore a 75 anni e di L. 40.000 mensili per i titolari con età pari o superiore a 75 anni, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici indicati nei commi 2 e 3 dello stesso articolo.Art. 6.
Ai sensi ed in conformità all'art. 70, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti di età inferiore a 65 anni, titolari di pensione o di assegno di invalidità, è concessa, a decorrere dal 1° gennaio 2001, una maggiorazione di L. 20.000 mensili, per tredici mensilità, a condizione che non possiedano né redditi propri di importo pari o superiore a L. 8.835.450 né redditi cumulati con quelli del coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, per un importo pari o superiore a L. 18.441.150.