-
Ris. AE 2002
-
Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di controllo, a fini fiscali, relativi a speciali contrassegni per bevande, acque minerali e prodotti vinosi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59
Decreto Presidente Repubblica 7 febbraio 2000, n. 48
GU 57 del 09/03/2000IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
(Visto...)
Emana
il seguente regolamento:Art. 1. - Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti di controllo, a fini fiscali, relativi a speciali contrassegni da applicare sui contenitori o sui mezzi di chiusura di bevande e acque minerali nonché di prodotti vinosi destinati alla vendita al consumo.Art. 2. - Contrassegni
1. Sui contenitori e sui mezzi di chiusura di bevande e acque minerali nonché di prodotti vinosi destinati alla diretta vendita al consumo non si applica lo speciale contrassegno di Stato di cui all'articolo 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160, al decreto del Ministro delle finanze in data 27 agosto 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1976, n. 231, ed al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1981, n. 133.Art. 3. - Norma transitoria
1. Fino al 31 dicembre 2000 le imprese possono continuare ad utilizzare i contenitori, i recipienti, gli imballaggi e i mezzi di chiusura cui siano applicati i contrassegni previsti dalla previgente normativa.Art. 4. - Abrogazioni
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 73, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160; il decreto del Ministro delle finanze in data 27 agosto 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1976, n. 231, ed il decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1981, n. 133.Art. 5. - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.