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Circolare Agenzia Entrate n. 29 del 28.03.2008
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Prevenzione e contrasto all'evasione - Anno 2008 - Indirizzi operativi in materia di contenzioso tributario
Circolare Agenzia Entrate n. 29 del 28.03.2008INDICE
1. Premessa
2. Aumentare la sostenibilità della pretesa tributaria
2.1 Incremento degli esiti favorevoli
2.2 Gli istituti deflativi del contenzioso
2.3 Predisposizione dell'atto di costituzione in giudizio e partecipazione alle udienze
2.4 Esame ed esecuzione delle decisioni
3. Obiettivi di produzione
3.1 Obiettivi del budget di produzione
3.2 Obiettivi operativi
4. Progetto "Qualità del contenzioso tributario"
5. Criticità nella fissazione delle udienze1. Premessa
Con nota prot. n. 2007/200298 del 21 dicembre 2007 sono stati assegnati gli obiettivi provvisori di produzione per l'esercizio 2008.
Con nota prot. n. 2008/42496 del 17 marzo 2008 sono stati assegnati "formalmente e definitivamente gli obiettivi di budget per il corrente esercizio", specificando - con la relativa nota tecnica allegata - che sono confermati gli obiettivi in materia di contenzioso "esplicitati nell'assegnazione provvisoria di budget".
Con la presente circolare si forniscono le disposizioni operative in materia di contenzioso tributario, tenendo conto dell'atto di indirizzo ministeriale per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2008 - 2010 del 23 gennaio 2008, nonché delle linee guida del piano aziendale 2008 - 2010 dell'Agenzia delle Entrate, il quale contempla, nell'area prevenzione e contrasto all'evasione, il fattore critico di successo "FCS 8 - Aumentare la sostenibilità della pretesa tributaria".
Ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del regolamento di amministrazione - secondo cui le Direzioni regionali esercitano, nell'ambito della rispettiva regione o provincia, funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nei confronti degli uffici e svolgono attività operative di particolare rilevanza nei settori della gestione dei tributi, dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso - i Direttori regionali daranno attuazione agli indirizzi contenuti nella presente, trasmettendo i relativi atti per conoscenza alla scrivente.
2. Aumentare la sostenibilità della pretesa tributaria
Per il corretto espletamento delle molteplici attività di gestione del contenzioso devono essere garantiti tutti gli adempimenti richiesti dalle norme processuali in adesione ai canoni di efficacia delle linee di difesa, avendo presente, così come specificato nel predetto piano aziendale 2008 - 2010, che "il contenzioso tributario costituisce una fase decisiva dell'attività di prevenzione e contrasto dell'evasione ed elusione tributaria, contribuendo in modo determinante a consolidare le posizioni espresse dall'Agenzia delle entrate in sede interpretativa e le pretese esercitate in sede di attività di controllo".
In tal modo il contenzioso tributario contribuisce alla crescita generale del gettito e fornisce un apporto al conseguimento degli obiettivi di entrata.
E' necessario, quindi, che l'Agenzia assicuri una corretta ed efficace tutela in giudizio degli interessi erariali, garantendo gli adempimenti richiesti dalle norme processual-tributarie. La "qualità" della difesa va realizzata, in particolare, attraverso la tempestiva ed esauriente costituzione in giudizio, la sistematica e qualificata presenza in udienza e l'esame sollecito delle pronunce giurisdizionali.
Si evidenzia che il giudizio tributario instaurato dal contribuente impone all'Ufficio resistente una serie di adempimenti di cui non si può omettere lo svolgimento in quanto espressamente previsti dalla normativa.
Questa peculiarità del contenzioso tributario ne determina anche il carattere prioritario rispetto ad altre attività non obbligatorie sotto l'aspetto della tutela degli interessi erariali.
Si ribadisce, inoltre, che non si può prescindere da un costante aggiornamento della base informativa automatizzata, assicurando l'utilizzo sistematico, completo e tempestivo delle applicazioni informatiche.
E' indispensabile avere sempre una visione accurata delle scadenze e dei tempi necessari per l'espletamento di ciascuna attività. Ciò è assicurato dall'ausilio fornito dalle applicazioni informatiche di gestione del contenzioso tributario.
L'attività di difesa in giudizio è svolta dai team di assistenza legale (di seguito, TAL) ovvero, negli Uffici di ridotte dimensioni in cui il TAL non è stato costituito, comunque da un apposito gruppo di funzionari incaricati dell'attività contenziosa, eventualmente inserito anche all'interno di un solo team integrato di controllo.
I TAL, oltre a curare l'attività difensiva, in relazione agli atti impugnati seguono gli adempimenti concernenti:
- la conciliazione giudiziale;
- il riesame in sede di autotutela;
- le proposte di riscossione provvisoria e definitiva ovvero di sgravio e di rimborso, previa liquidazione degli importi da riscuotere ovvero sgravare e rimborsare;
- l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.
I TAL, inoltre, curano gli adempimenti relativi ai processi diversi da quelli tributari.
Per il corretto, tempestivo e sistematico espletamento di tutte le sopracitate attività è necessario destinare al contenzioso risorse sufficienti ad assicurare, oltre che la realizzazione dei volumi di produzione attesi per il 2008, il miglioramento della qualità dell'azione difensiva.
Ciò anche al fine di garantire le performance attese dall'assegnazione degli obiettivi di produzione mediante le quali è possibile raggiungere i risultati previsti per ciascun indicatore di cui alla Convenzione triennale con il Ministero dell'economia e delle finanze per gli esercizi 2008-2010, in corso di stipulazione (di seguito, Convenzione).
Le Direzioni regionali, inoltre, effettueranno - attribuendo priorità alle controversie di maggiore valore economico - un'efficace e selettiva attività di controllo sulla correttezza degli adempimenti svolti dagli Uffici, con particolare attenzione:
- ai giudizi in cui l'Ufficio non risulta costituito;
- alle acquiescenze;
- alla sistematicità e tempestività dell'esecuzione delle decisioni (riscossione o sgravi e rimborsi) nonché ai giudizi di ottemperanza, al fine di verificare i motivi per cui l'Ufficio non ha eseguito tempestivamente la decisione;
- alla completezza ed effettiva corrispondenza allo stato dello svolgimento del processo dei dati inseriti nel sistema informativo.
2.1 Incremento degli esiti favorevoli
Nella citata nota prot. 2007/200298 del 2007, fra gli obiettivi a cui dare carattere prioritario è previsto, alla lettera D., l"Accrescimento del livello di sostenibilità e degli esiti favorevoli della pretesa tributaria, con un'attenta opera di monitoraggio sull'andamento del contenzioso ...".
Tale direttiva riprende quanto stabilito dal piano aziendale 2008-2010 in cui nel predetto "FCS 8 - Aumentare la sostenibilità della pretesa tributaria" sono previsti quali indicatori d'impatto gli "Esiti definitivi delle controversie derivanti da attività di accertamento di maggiore rilevanza".
Il miglioramento percentuale degli esiti favorevoli all'Agenzia nei ricorsi incardinati in Commissione tributaria provinciale e regionale (di seguito, rispettivamente, CTP e CTR) costituisce un evento particolarmente significativo, anche perchè induce il contribuente a valutare più attentamente i profili della eventuale impugnazione.
E' indubbio, infatti, che uno dei più convincenti argomenti per indurre il contribuente a non coltivare controversie di dubbio fondamento e, ricorrendone i presupposti, ad accedere agli strumenti deflativi del contenzioso, è fornito proprio dalla consapevolezza che l'Agenzia difende efficacemente in giudizio l'atto impugnato.
E' quindi necessario che gli Uffici locali e le Direzioni regionali assicurino la corretta ed efficace difesa in giudizio degli interessi erariali, con particolare attenzione per le controversie di maggiore valore economico, in specie se derivanti da attività di controllo, e per quelle in cui vengono sollevate questioni di generale o, comunque, rilevante interesse.
In questo esercizio viene introdotto un obiettivo operativo sperimentale - che sarà trattato nel punto 3.2, relativo all'assegnazione degli obiettivi operativi - con il quale viene richiesto agli Uffici un miglioramento degli esiti favorevoli all'Agenzia. Nel successivo punto 4 viene delineato inoltre un progetto "Qualità del contenzioso tributario", che si propone l'obiettivo specifico di incrementare gli esiti favorevoli delle controversie di maggiore rilevanza economica concernenti atti di accertamento, con il diretto coinvolgimento delle Direzioni regionali.
2.2 Gli istituti deflativi del contenzioso
Il piano aziendale 2008-2010 mette in risalto che l'azione dell'Agenzia sarà indirizzata anche alla diminuzione della conflittualità nei rapporti con i contribuenti, mediante l'utilizzo degli istituti deflativi del contenzioso (in specie, autotutela, accertamento con adesione e conciliazione giudiziale, qualora ne ricorrano i presupposti).
Per quanto riguarda la fase contenziosa, i TAL riesaminano preliminarmente la fondatezza dell'atto impugnato e il grado di sostenibilità della pretesa, tenendo conto dei motivi di ricorso, al fine di verificare l'eventuale esistenza dei presupporti per l'autotutela o la conciliazione giudiziale, totale o parziale.
Qualora sia stato inutilmente instaurato il contraddittorio con il contribuente ai fini dell'accertamento con adesione, l'opportunità di addivenire alla conciliazione giudiziale della controversia va valutata con riguardo soprattutto ai fatti nuovi o alle circostanze prima non rappresentate adeguatamente.
Tutte le attività attinenti alla conciliazione giudiziale vanno gestite esclusivamente con la relativa applicazione informatica presente nella sezione "Contenzioso" del portale F.I.S.Co.. Ciò anche al fine di rilevare il dato statistico, che nel 2007 ha fatto registrare 3.096 proposte di conciliazione giudiziale depositate dagli Uffici presso gli Organi della giurisdizione tributaria relative ad atti impugnati derivanti da attività di controllo.
2.3 Predisposizione dell'atto di costituzione in giudizio e partecipazione alle udienze
La tempestiva ed esauriente predisposizione dell'atto di costituzione in giudizio in primo grado rappresenta un'attività di particolare rilevanza ai fini dell'esito del giudizio.
Al riguardo si rileva che occorre assicurare la tempestività della costituzione, che, del resto, da diversi anni costituisce un obiettivo di produzione assegnato alle strutture periferiche.
La costituzione in giudizio, oltre che tempestiva, deve essere completa. Con le controdeduzioni l'Ufficio non può limitarsi a sostenere genericamente la legittimità dell'atto impugnato, ma contesta specificamente tutti i motivi di ricorso, allegando la relativa documentazione probatoria.
Inoltre, nel caso in cui il contribuente abbia richiesto nel ricorso anche la sospensione dell'esecuzione dell'atto (articolo 47 del D.lgs. n. 546 del 1992), l'Ufficio deve prendere posizione al riguardo in sede di controdeduzioni, valutando l'opportunità di chiedere che l'eventuale concessione della sospensione sia subordinata alla prestazione di idonea garanzia.
Qualora la richiesta di sospensione sia contenuta in un atto separato, l'Ufficio prenderà comunque posizione, predisponendo, qualora si sia già costituito in giudizio, una memoria.
Le Direzioni regionali sono tenute a monitorare lo stato delle costituzioni in giudizio arretrate, comprese quelle eventualmente generate nell'esercizio in corso e, nel caso in cui rilevino situazioni di criticità, intervenire adeguatamente mettendo in atto efficaci azioni correttive, quali, ad esempio, piani straordinari di smaltimento, con l'eventuale previsione di attribuzione di parte delle lavorazioni ad altri Uffici dipendenti dalla Direzione.
Gli elenchi contenenti i dati dei ricorsi per i quali è scaduto il termine di sessanta giorni per la costituzione in giudizio e per i quali non è stato ancora eseguito il deposito delle controdeduzioni possono essere elaborati sia dalle Direzioni regionali, attraverso le funzionalità del sistema Co.S.Mo. (COntenzioso - Statistiche e MOnitoraggio), che dagli Uffici mediante l'applicazione "Informazioni sull'iter del contenzioso" (cfr. comunicazione di servizio prot. n. 2005/89270 del 16 maggio 2005 reperibile nella sezione "Contenzioso > Comunicazioni" della intranet).
Si evidenzia che, a livello nazionale, risultano ancora 8.905 costituzioni in giudizio da depositare in CTP, nonchè 614 in CTR.
La sistematica e qualificata partecipazione alla pubblica udienza rappresenta un altro momento importante attraverso il quale si esplica in maniera compiuta e articolata la difesa dell'Agenzia, consentendo di rappresentare sinteticamente ed efficacemente al collegio giudicante i punti principali della difesa erariale.
A tal proposito si evidenzia che occorre assicurare la presenza non solo all'udienza di merito, ma anche in camera di consiglio per i procedimenti cautelari ai sensi dell'articolo 47 del D.lgs. n. 546 del 1992, attribuendo priorità alle liti di maggiore valore economico; spesso, infatti, la concessione o meno della sospensione dell'atto impugnato può influenzare la successiva decisione di merito.
Riguardo alle udienze di merito, le stesse sono oggetto di obiettivi di produzione consolidati che possono essere costantemente monitorati - sia da parte dell'Ufficio che della Direzione regionale - mediante le applicazioni di tipo conoscitivo del contenzioso tributario.
2.4 Esame ed esecuzione delle decisioni
L'esame dei provvedimenti giurisdizionali va organizzato in modo da garantire la tempestiva esecuzione dei conseguenti adempimenti.
In particolare, va garantita:
- la tempestiva esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, per evitare decadenze in materia di riscossione, giudizi di ottemperanza, esecuzioni forzate, ulteriori aggravi di spese, danni ai contribuenti;
- la tempestiva impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali sfavorevoli ovvero la tempestiva e motivata acquiescenza, che va protocollata e sottoscritta dal Direttore dell'Ufficio o da un suo delegato in ogni caso prima della scadenza del termine di impugnazione.
3. Obiettivi di produzione
Le principali azioni previste nel piano aziendale 2008-2010 in materia di contenzioso tributario volte ad "Aumentare la sostenibilità della pretesa tributaria" sono la "Partecipazione alle pubbliche udienze" e le "Costituzioni in giudizio tempestive in CTP e CTR".
Coerentemente a detto piano triennale è presumibile che anche nella Convenzione siano confermati tali indicatori, già oggetto di assegnazione del budget di produzione.
3.1 Obiettivi del budget di produzione
Con la richiamata nota prot. n. 2008/42496 del 2008 si è proceduto all'assegnazione del budget definitivo di produzione.
Per il contenzioso tributario sono previsti otto indicatori:
- autorizzazioni alla proposizione dell'appello rilasciate o denegate dalle Direzioni regionali almeno 10 giorni prima della scadenza del termine di impugnazione;
- proposte di ricorso per cassazione istruite dagli Uffici locali e dal Centro operativo di Pescara inviate alla Direzione regionale per la valutazione dell'opportunità di proseguire il giudizio in Cassazione;
- controversie con valore economico inferiore ad euro 5.000,00 discusse in pubblica udienza con la partecipazione dell'Ufficio, al netto di quelle a cui non si è partecipato per rinvio, cessazione della materia del contendere o altre ipotesi di estinzione del giudizio;
- controversie con valore economico superiore o uguale ad euro 5.000,00 discusse in pubblica udienza con la partecipazione dell'Ufficio, al netto di quelle a cui non si è partecipato per rinvio, cessazione della materia del contendere o altre ipotesi di estinzione del giudizio;
- costituzioni in giudizio in CTP sui ricorsi notificati dai contribuenti dal 1 novembre 2007 al 31 ottobre 2008 con valore economico in contestazione inferiore ad euro 100.000,00;
- costituzioni in giudizio tempestive in CTP sui ricorsi notificati dai contribuenti dal 1 novembre 2007 al 31 ottobre 2008 con valore economico in contestazione superiore o uguale ad euro 100.000,00;
- costituzioni in giudizio in CTR sui ricorsi notificati dai contribuenti dal 1 novembre 2007 al 31 ottobre 2008 con valore economico in contestazione inferiore ad euro 100.000,00;
- costituzioni in giudizio tempestive in CTR sui ricorsi notificati dai contribuenti dal 1 novembre 2006 al 31 ottobre 2007 con valore economico in contestazione superiore o uguale ad euro 100.000,00.
3.2 Obiettivi operativi
La citata nota prot. n. 2007/200298 del 2007 ha ritenuto "indispensabile evidenziare come gli obiettivi assegnati, sia in termini qualitativi che quantitativi, non esauriscono l'intera gamma di produzione che le strutture operative dovranno impegnarsi a realizzare nel corso del 2008".
Ciò posto, si assegnano i seguenti obiettivi operativi per l'esercizio 2008, volti ad assicurare:
- l'acquisizione al sistema di automazione del 100% dei ricorsi in CTP e in CTR entro 30 giorni dalla data di notifica; per i ricorsi per cassazione proposti dal contribuente il predetto termine è di 20 giorni.
- l'acquisizione al sistema del 100% delle sentenze di primo e secondo grado entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del dispositivo; per i decreti di cui all'art. 27 del D.lgs. n. 546 del 1992 il predetto termine è di 20 giorni dalla data di ricevimento;
- l'acquisizione al sistema della data e del numero di protocollo del 100% degli atti di acquiescenza (ovviamente protocollati e sottoscritti prima della scadenza del termine di impugnazione) relativi a decreti e sentenze di CTP e CTR totalmente o parzialmente sfavorevoli all'Agenzia; tale adempimento va espletato entro 30 giorni dalla data di protocollazione dell'atto di acquiescenza.
- la tempestiva costituzione in giudizio in CTP per almeno il 90% (1) dei ricorsi - con un valore economico in contestazione inferiore al limite fissato a budget (pari ad euro 100.000,00) - notificati dai contribuenti dal 1 novembre 2007 al 31 ottobre 2008;
- la tempestiva costituzione in giudizio in CTR per almeno il 90%(2) dei ricorsi - con un valore economico in contestazione inferiore al limite fissato a budget (pari ad euro 100.000,00)
- notificati dai contribuenti dal 1 novembre 2007 al 31 ottobre 2008.
Vengono confermati i seguenti indicatori, che anche per l'esercizio in corso saranno valutati a consuntivo:
- Assicurare la riassegnazione dei ricorsi di competenza dell'Ufficio locale che dal sistema informativo risultano ancora in carico agli Uffici soppressi (II.DD., Iva e Registro);
- Acquisire al sistema di automazione i ricorsi pendenti in Commissione tributaria centrale.
In ordine a tale ultimo indicatore, si fa presente che l'art. 1, commi 351 e 352 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008), ha previsto che, a partire dal 1 maggio 2008, i processi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale sono attribuiti alla sua sezione regionale nella cui circoscrizione aveva sede la Commissione tributaria di secondo grado che ha emesso la decisione impugnata.
Ciò posto, occorre completare l'acquisizione al sistema informativo di tutti i ricorsi pendenti in Commissione tributaria centrale.
Per conseguire l'obiettivo gli Uffici possono continuare ad utilizzare gli elenchi contenenti i dati dei ricorsi pendenti presso la Commissione tributaria centrale - estratti dalla banca dati della stessa Commissione - inviati alle Direzioni regionali con nota prot. n. 2007/157735 del 24 ottobre 2007.
In via sperimentale si assegna, inoltre, un obiettivo concernente l'inoltro all'Avvocatura generale dello Stato delle richieste di ricorso per cassazione. L'obiettivo è stato predisposto tenendo conto dei tempi di invio delle richieste di ricorso per cassazione previsti dal protocollo d'intesa tra Agenzia delle Entrate e Avvocatura generale dello Stato, sottoscritto in data 20 giugno 2007.
In particolare, le Direzioni regionali devono, in caso di sentenza (3) di secondo grado notificata, inviare il 90% delle richieste di ricorso per cassazione all'Avvocatura generale dello Stato almeno 32 giorni prima della scadenza del termine di impugnazione. Con la stessa percentuale dette richieste vanno invece inviate entro 10 mesi dalla data di deposito della sentenza (4) non notificata.
Tenuto conto della nota prot. n. 2007/194530 del 19 dicembre 2007 (reperibile nelle "Comunicazioni" della sezione "Contenzioso" della Intranet), con cui sono state rese disponibili a livello nazionale le funzionalità applicative per la gestione delle relative attività, si fa presente che l'indicatore di cui si tratta sarà misurato prendendo a base tutte le richieste di ricorso per cassazione inviate all'Avvocatura generale dello Stato a decorrere dal 2 gennaio 2008.
Sempre in via sperimentale è assegnato il seguente obiettivo:
- incremento degli esiti favorevoli in CTP ed in CTR in riferimento ai ricorsi avverso atti di accertamento. Il miglioramento sarà valutato rispetto alla media registrata nel biennio precedente. Il rapporto fra esiti favorevoli ed esiti sfavorevoli non sarà calcolato in base al numero delle decisioni, ma in base ai valori complessivi in contestazione (valori delle controversie) confermati dalla CTP o dalla CTR (esiti favorevoli) ovvero annullati (esiti sfavorevoli). Si precisa che verranno presi in considerazione anche gli accoglimenti parziali dei ricorsi in primo grado ed in appello, inserendo fra gli esiti favorevoli gli importi confermati e fra quelli sfavorevoli gli importi oggetto di parziale annullamento dell'atto impugnato. Per quanto riguarda le decisioni relative ad atti di accertamento, nel biennio 2006-2007 a livello nazionale la percentuale a favore dell'Agenzia è stata pari al 50,4% in CTP (importi confermati: euro 10.018.430.513,65) e al 46,5% in CTR (importi confermati: euro 5.871.734.847,45). Il risultato minimo atteso da ciascun Ufficio è di un incremento di almeno il 2% sia in CTP che in CTR nel caso in cui il risultato ottenuto dall'Ufficio nel biennio precedente sia al di sotto della predetta media nazionale e dell'1% negli altri casi. In caso di mancato raggiungimento da parte dell'Ufficio del risultato minimo atteso, la Direzione regionale ne analizzerà le cause ed adotterà le azioni ritenute opportune.
4. Progetto "Qualità del contenzioso tributario"
In relazione al riscontro degli aspetti qualitativi delle attività svolte dagli Uffici per la gestione delle varie fasi dei processi tributari, con decorrenza 1 aprile 2008 le Direzioni regionali daranno attuazione al progetto "Qualità del contenzioso tributario".
Tale progetto si propone l'obiettivo specifico di incrementare gli esiti favorevoli delle controversie di maggiore rilevanza economica concernenti atti di accertamento, con il coinvolgimento delle Direzioni regionali, le quali, mediante una costante azione di monitoraggio e assistenza agli Uffici, interverranno in modo mirato e tempestivo per assicurare il miglioramento dell'efficacia dell'azione difensiva e l'uniformità di comportamento degli Uffici.
Si tratta di un riscontro preventivo di qualità da effettuare su tutto lo svolgimento della controversia, fino alla sua definitiva conclusione.
Le controversie interessate dal progetto verranno individuate secondo criteri che saranno illustrati con separate istruzioni, nell'ambito dei ricorsi alla Commissione tributaria provinciale notificati a decorrere dal 1 gennaio 2008. Con le stesse istruzioni verrà richiesta anche la designazione di un referente per il progetto.
In particolare, le Direzioni regionali verificheranno la tempestività, correttezza e completezza degli adempimenti, con particolare riferimento:
- alla costituzione in giudizio in primo e secondo grado;
- alla riscossione provvisoria e definitiva;
- alla partecipazione alle udienze in primo e secondo grado;
- all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali;
- all'appello o all'acquiescenza;
- alle richieste di ricorso e controricorso in cassazione.
L'intervento della Direzione regionale, lungi dal tradursi in un'azione di mera ricognizione, dovrà essere di stimolo per una più efficace gestione delle controversie. A tal fine le Direzioni regionali potranno assumere le iniziative che, volta per volta, riterranno necessarie ai fini dell'incremento degli esiti favorevoli, in ogni caso assicurando il proprio intervento preventivo su un campione significativo di adempimenti connessi con la gestione delle controversie interessate dal progetto.
In attesa di realizzare specifiche funzionalità applicative di supporto, per l'espletamento delle predette attività le Direzioni regionali utilizzeranno le informazioni presenti nelle applicazioni di tipo conoscitivo "Informazioni sull'iter del contenzioso" e "Co.S.Mo.", mediante le quali è possibile conoscere l'esatto stato del processo.
In ordine invece alle attività relative alla riscossione, le Direzioni regionali si potranno avvalere dei dati presenti nell'applicazione "Informazioni versamenti e ruoli" presente nella sezione "Versamenti e ruoli" del portale F.I.S.Co..
Ciascuna Direzione regionale invierà:
- entro il 30 aprile 2008, una sintetica relazione sulle modalità organizzative adottate per dare attuazione al progetto. Tale relazione può essere anche sostituita con l'invio per conoscenza degli atti organizzativi adottati;
- entro il 14 novembre 2008, una sintetica relazione in cui in particolare verranno illustrate le prime indicazioni emerse dall'attuazione del progetto, nonché eventuali criticità e proposte;
- entro il 31 marzo 2009, una sintetica relazione in cui verranno illustrati i risultati raggiunti al 31 dicembre 2008, con particolare riferimento all'andamento degli esiti delle controversie rispetto alla media del biennio 2006-2007. La selezione delle controversie i cui esiti verranno messi a confronto ovviamente avverrà con lo stesso criterio.
5. Criticità nella fissazione delle udienze
Con nota prot. n. 2008/2128 del 18 gennaio 2008 sono state fornite le istruzioni operative per la rilevazione - mediante l'utilizzo dell'applicazione "Interrogazioni commissioni tributarie" - delle criticità attinenti ai casi in cui lo stesso Ufficio viene - nella stessa giornata ed alla stessa ora - convocato avanti a più collegi.
Al riguardo si ribadisce l'invito alle Direzioni regionali ad effettuare le opportune analisi utilizzando i criteri indicati nella suddetta nota e, qualora vengano riscontrate criticità, ad intraprendere iniziative presso gli Organi della giurisdizione tributaria per favorire la riduzione delle criticità individuate.
Tutte le comunicazioni delle Direzioni regionali relative alla presente verranno trasmesse esclusivamente mediante posta elettronica al seguente indirizzo: dc.nc.applicazioniemonitor.cont@agenziaentrate.it
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente circolare vengano applicati con uniformità.
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1 Per Lazio e Sicilia 80%.
2 Per Campania e Lazio 85%.
3 Oppure di decisione della Commissione tributaria centrale notificata.
4 Oppure della decisione della Commissione tributaria centrale.