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Circolare Agenzia Entrate n. 18 del 21.04.2009
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Risposte a quesiti relativi alla dichiarazione 730/2009 formulati dalla Consulta dei CAF
Circolare Agenzia Entrate n. 18 del 21.04.2009INDICE
1. Documentazione per la richiesta della detrazione per altri familiari a carico residenti all'estero
2. Indicazione della residenza
3. Documentazione per la richiesta della detrazione per l'autoaggiornamento e per la formazione dei docenti
4. Scontrini acquisto farmaci
5. Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede
6. Detrazione per spese per frequenza di corsi di istruzione
7. Contributi previdenza complementare - Compilazione della dichiarazioneCon la presente circolare si forniscono risposte ai quesiti posti dalla Consulta dei CAF in relazione alla compilazione del modello 730/2009.
1. Documentazione per la richiesta della detrazione per altri familiari a carico residenti all'estero
D. Nelle istruzioni del modello 730 si precisa che: " Le detrazioni per coniuge e figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente e non risiedono in Italia". "Per poter fruire della detrazioni per altri familiari a carico è necessario altresì che questi convivano con il contribuente oppure ricevano da lui assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria."
Si chiede se sia possibile, per un contribuente, residente in Italia, che invia con periodicità somme (assegni alimentari per il sostentamento) a propri familiari rientranti nell'art. 433 del codice civile anche se residenti all'estero, usufruire della detrazione per altri familiari a carico, autocertificando il non superamento del limite di euro 2.840,51, documentando l'invio di somme e indicando nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale.
R. La circolare n. 95/E del 12 maggio 2000, punto 3.1.3., chiarisce che il contribuente, per poter fruire della detrazione per altro familiare fiscalmente a carico, nell'ipotesi di corresponsione di assegno alimentare non risultante da un provvedimento dell'Autorità giudiziaria, deve produrre idonea autocertificazione. La medesima circolare precisa che, "in caso di richiesta degli Uffici il contribuente può avvalersi di qualsiasi idoneo mezzo di prova, quale ad es. l'intestazione delle utenze, o del contratto di affitto dell'immobile, la documentazione bancaria, o altro mezzo".
Nell'ipotesi prospettata, la documentazione può essere costituita dalla documentazione bancaria o del diverso operatore finanziario, attestante il trasferimento degli assegni.
Si ricorda che i soggetti extracomunitari fiscalmente residenti in Italia possono richiedere le detrazioni per carichi di famiglia secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 1325 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).
In particolare, i cittadini extracomunitari che richiedono, sia attraverso il sostituto d'imposta sia mediante la dichiarazione dei redditi, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del Tuir, possono attestare lo status di familiare a carico mediante la seguente documentazione:
- documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
- documentazione con apposizione dell'Apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961. L'Apostille, da apporsi su documenti a valere fuori dello Stato in cui sono stati formati, costituisce una specifica annotazione sull'originale della documentazione, rilasciata dalla competente autorità identificata dalla legge di ratifica della Convenzione;
- documentazione validamente formata dal Paese d'origine e tradotta in italiano ai sensi della normativa ivi vigente, asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano del Paese d'origine.
Per quanto riguarda la dichiarazione che il familiare possiede un reddito non superiore al limite previsto, si fa presente che la circolare n. 34/E del 2008, punto 3.1, ha chiarito che con la richiesta rivolta al sostituto di fruire delle detrazioni o "con la sottoscrizione della dichiarazione, il contribuente attesta implicitamente, sotto la sua responsabilità, che il familiare possiede un reddito, riferito all'intero anno, non superiore a euro 2.840,51".
La medesima attestazione deve intendersi resa anche in caso di richiesta delle detrazioni in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, mediante modello 730 ovvero UNICO Persone Fisiche.
In sede di controllo - analogamente a quanto previsto con riferimento ai soggetti non residenti fiscalmente nel territorio dello Stato Italiano che richiedono, per gli anni dal 2007 al 2010, le detrazioni per carichi di famiglia ai sensi ai sensi dell'articolo 1, comma 1324, della legge n. 296 del 2006, modificato dall'articolo 6, comma 4-quater, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - l'amministrazione finanziaria può richiedere l'esibizione della certificazione proveniente dall'autorità fiscale del paese di residenza prevista dal regolamento approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 149 del 2 agosto 2007.
2. Indicazione della residenza
D. Si chiede di inserire nelle istruzioni, in merito alla residenza, la facoltà per il Caf (anche ai fini del controllo ex art.36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973) di richiedere il dato per poter rintracciare il contribuente avendo il dato aggiornato anno per anno.
R. La residenza anagrafica deve essere indicata nel modello 730/2009 solo se il contribuente ha variato la propria residenza nel periodo dal 1 gennaio 2008 alla data di presentazione della dichiarazione stessa. La residenza si considera cambiata anche nel caso di variazione dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune.
Si segnala che al paragrafo 1.8 "Presentazione al CAF o al professionista abilitato" delle istruzioni alla compilazione del modello 730/2009, è stato previsto che il CAF può richiedere al momento della presentazione della dichiarazione che gli vengano comunicati i dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante.
Tali dati, se richiesti, devono essere forniti in un documento distinto dalla dichiarazione e non nella sezione "residenza anagrafica" presente nel frontespizio del modello 730. Gli stessi devono essere inseriti nel file della dichiarazione da trasmettere solo se il contribuente ha variato la propria residenza nel periodo dal 1 gennaio 2008 alla data di presentazione della dichiarazione stessa.
3. Documentazione per la richiesta della detrazione per l'autoaggiornamento e per la formazione dei docenti
D. Con riferimento alla detrazione per l'autoaggiornamento e per la formazione dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado anche non di ruolo con incarico annuale, tenuto conto che il Caf non è in grado di sapere se una determinata spesa è finalizzata all'autoaggiornamento o alla formazione, si chiede se è possibile attribuire la detrazione previa autocertificazione del contribuente che oltre ad indicare lo status di docente dichiarerà la finalità dell'acquisto.
R. L'articolo 1, comma 207, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha previsto che, per l'anno 2008, i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, possono detrarre dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, fino a capienza dell'imposta lorda, un importo pari al 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, per l'autoaggiornamento e la formazione. La detrazione spetta fino a un importo massimo di spesa di 500 euro.
La norma non definisce il significato di autoaggiornamento e formazione. Al riguardo, si ritiene che diano diritto alla detrazione le spese relative a beni e servizi che secondo l'accezione comune favoriscono lo sviluppo della professionalità del docente, quali libri, riviste, softwer didattici, corsi di aggiornamento e seminari.
La riferibilità alla professione svolta dei beni e dei servizi acquistati e la qualità di docente di ruolo o di docente con incarico annuale devono essere oggetto di dichiarazione da parte del contribuente.
Le spese sostenute devono essere documentate con fattura o ricevuta fiscale dalle quali risulti la tipologia del servizio o del bene acquistato.
4. Scontrini acquisto farmaci
D. Nella prossima dichiarazione dei redditi si ripresenterà la problematica legata al contenuto degli scontrini comprovanti l'acquisto dei farmaci. La norma prevede che per gli scontrini emessi dal 01/01/2008 è obbligatoria l'indicazione della natura, qualità e quantità del bene acquistato nonché del codice fiscale del destinatario.
Purtroppo le farmacie pur adeguando il contenuto degli scontrini emessi dal 2008 relativamente alla natura, qualità e quantità del bene, non hanno indicato il codice fiscale del contribuente se lo stesso non lo richiedeva al momento dell'acquisto. Le motivazioni della mancanza del dato in molti casi non dipendevano dalla volontà del contribuente ma dal fatto che questi o non era in possesso della tessera sanitaria o non era correttamente informato del nuovo adempimento così come la norma prevede.
Si chiede, pertanto, se il contribuente possa utilizzare l'autocertificazione per dichiarare che quegli scontrini, che comunque contengono natura, qualità e quantità del bene, si riferiscono a spese sostenute per sé e per i suoi familiari a carico.
R. L'art. 1, comma 28, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), ha modificato gli artt. 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. c), del Tuir, disponendo che, per la deduzione e per la detrazione delle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, è necessario che le stesse siano certificate da fattura o scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. Secondo quanto disposto dal comma 29 dell'articolo 1 della stessa legge finanziaria per il 2007, le suddette modifiche dovevano avere effetto dal 1 luglio 2007, consentendo, tuttavia, fino al 31 dicembre 2007, la possibilità di riportare a mano sullo scontrino il codice fiscale del destinatario.
In considerazione delle difficoltà di adeguamento segnalate dagli operatori del settore, l'Amministrazione Finanziaria, con comunicato stampa del 28 giugno 2007, ha informato che, per il periodo intercorrente dal 1 luglio 2007 al 31 dicembre 2007, l'attestazione della natura, qualità e quantità dei farmaci venduti poteva avvenire anche tramite un documento rilasciato dal farmacista contestualmente allo scontrino.
L'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, ha previsto che "per certificare la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali effettuata a decorrere dal 1 gennaio 2008, utile al fine della deduzione o della detrazione di cui agli articoli 10 e 15 del Tuir, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non è più utilizzabile l'allegazione allo scontrino fiscale della documentazione contestualmente rilasciata dal farmacista specificante la natura, qualità e quantità dei medicinali venduti".
Pertanto, per le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2008, si conferma che non potranno essere considerati validi i documenti privi delle caratteristiche individuate dagli artt. 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. c), del Tuir, così come modificati dalla legge n. 296 del 2006.
5. Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede
D. Da quest'anno è possibile usufruire della detrazione d'imposta anche per spese relative a "canoni relativi a contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto dello studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative"...
Con questa nuova formulazione dell'art.15, comma 1, lettera i-sexies, che non rende vincolante la detrazione alla stipula di contratti ai sensi delle legge 431 del 1998, si chiede se sia possibile usufruire della detrazione anche se tali spese sono state sostenute all'estero.
R. L'art. 15, comma 1, lettera i-sexies del Tuir prevede una detrazione d'imposta del 19 per cento per "i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro".
Al riguardo si ritiene che il beneficio fiscale in oggetto non possa essere esteso ai contratti di locazione di unità immobiliari situate all'estero, in quanto la norma, facendo riferimento ai contratti di locazione stipulati ai sensi della legge n. 431 del 1998 e ad altri contratti abitativi stipulati con soggetti individuati dall'ordinamento nazionale (collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro etc.), sembra escludere dall'agevolazione contratti stipulati in base a normative proprie di altri ordinamenti.
Tale interpretazione, peraltro, risulta confermata dalla relazione tecnica alla Finanziaria 2008 (che ha esteso l'agevolazione anche ad alcune ipotesi di contratti di ospitalità non previste dalla legge n. 431 del 1998), la quale, nell'effettuare le stime di gettito, ha tenuto conto dei soli studenti che alloggiano nel territorio nazionale.
6. Detrazione per spese per frequenza di corsi di istruzione
D. L'attuale sistema di determinazione delle tasse previste dalla maggior parte delle università pubbliche offre la possibilità per gli studenti di ottenere delle condizioni di riduzione della rata in relazione al valore ISEEU del proprio nucleo familiare prevedendo, in assenza di presentazione di detta certificazione, l'applicazione della tariffa più elevata. La presentazione della certificazione ISEEU non è obbligatoria ma rappresenta una opportunità per lo studente finalizzata ad ottenere condizioni agevolate.
L'articolo 15 del Tuir prevede la detrazione per le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi per gli istituti statali.
Si chiede di conoscere se la misura delle spese per la frequenza di corsi presso le università private debba essere determinata nell'importo massimo previsto per ogni singolo corso di studio.
R. L'articolo 15 del Tuir prevede la detrazione delle spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi per gli istituti statali.
In base alla circolare 11 del 1987, le spese per la frequenza presso istituti o università private danno diritto alla detrazione in misura non superiore a quella stabilita per tasse e contributi versati per le analoghe prestazioni rese da istituti statali italiani.
Si conferma, che la misura massima delle tasse stabilita dall'università pubblica di riferimento, in relazione al corso frequentato dallo studente, costituisce il limite entro il quale è possibile calcolare la detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e), del Tuir.
7. Contributi previdenza complementare - Compilazione della dichiarazione
D. Nel punto 45 del modello CUD il sostituto indica l'importo dei contributi e premi (diversi dal TFR) versato dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari.
Si segnala che se il sostituto versa tali contributi sia a seguito di adesione a fondo contrattuale sia a fondo aperto (per effetto di accordo aziendale nel quale si prevede che anche per tale fondo i contributi vengono trattenuti dalla busta paga) non è possibile rilevare dalle annotazioni del CUD quanto sia relativo all'uno o all'altro fondo.
Questa modalità di indicazione può creare problemi in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi in quanto il contribuente spesso oltre al CUD presenta anche la certificazione del fondo aperto che indica l'importo deducibile, senza l'indicazione se tale contributo è già stato dedotto direttamente dal sostituto.
R. Il quesito pone l'esigenza di evitare che una spesa possa essere dedotta due volte, la prima come onere deducibile escluso dal reddito di lavoro dipendente dal sostituto d'imposta, la seconda come onere dedotto dal reddito complessivo in sede di dichiarazione dei redditi.
Si ricorda infatti che il sostituto d'imposta esclude dal reddito di lavoro dipendente, in applicazione dell'articolo 51, comma 2, lettera h), del Tuir gli oneri deducibili trattenuti al dipendente. Al riguardo la circolare n. 326/E del 1997 ha chiarito che il sostituto d'imposta ha la facoltà di tener conto, in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio, anche di oneri sostenuti direttamente dal dipendente.
In entrambi i casi il dipendente, in linea generale, non dovrebbe essere in possesso della documentazione originale comprovante la spesa.
Ciò premesso, si ritiene che nelle ipotesi in cui il contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi, intende dedurre la medesima tipologia di onere esclusa dal reddito da parte del sostituto d'imposta e risultante dal CUD, lo stesso deve annotare sul documento di spesa che la stessa non è stata esclusa dal reddito di lavoro dipendente. L'annotazione deve essere sottoscritta dal contribuente.
Sarà cura del soggetto che presta l'assistenza informare correttamente il contribuente dei presupposti che legittimano la deduzione.
Le medesime considerazioni sono valide anche con riferimento agli oneri per i quali spetta la detrazione dall'imposta.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli uffici.