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Circolare Agenzia Entrate n. 52 del 08.10.2010
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Verifica della sussistenza dei presupposti per accedere alle operazioni di emersione delle attività detenute all’estero di cui all’articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni
Circolare Agenzia Entrate n. 52 del 08.10.2010INDICE
1. Premessa
2. Acquisizione di copia della dichiarazione riservata e di elementi sintetici di riscontro
3. Verifica dell’esistenza del presupposto impositivo
3.1 Verifica del requisito della residenza in Italia
3.2 Verifica della effettività della detenzione all’estero delle attività indicate nella dichiarazione riservata
3.3 Verifica della effettività del rimpatrio o regolarizzazione
4. Verifica della assenza di cause ostative per gli effetti preclusivi ed estintivi
5. Adempimenti interni
1. Premessa
L’art. 13-bis del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha istituito una imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di rimpatrio o regolarizzazione.
L’effettivo pagamento dell’imposta straordinaria produce particolari effetti preclusivi, con riguardo agli accertamenti tributari e contributivi, ed estintivi delle sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali, nonché di quelle previste dall'articolo 5 del decreto legge n. 167 del 1990, relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie emerse.
Esso produce inoltre l’effetto di escludere la punibilità per i reati di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonché dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria.
Come chiarito dalla circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009 (par. 10), il contribuente che intenda opporre all’Amministrazione Finanziaria i citati effetti preclusivi ed estintivi, deve farlo in sede di inizio di accessi, ispezioni e verifiche ovvero entro i trenta giorni successivi a quello in cui l’interessato ha formale conoscenza di un avviso di accertamento o di rettifica o di un atto di contestazione di violazioni tributarie, compresi gli inviti, i questionari e le richieste di cui agli articoli 51, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e all’articolo 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Per formale conoscenza si intende la notifica, ritualmente eseguita, dei predetti atti.
In presenza della suddetta opposizione, l’Ufficio che procede al controllo deve porre in essere una serie di valutazioni ed adempimenti, attenendosi alle istruzioni operative di seguito enucleate.
2. Acquisizione di copia della dichiarazione riservata e di elementi sintetici di riscontro
Gli effetti preclusivi ed estintivi dell’emersione sono formalmente opposti dal contribuente mediante la esibizione della dichiarazione riservata a suo tempo consegnata all'intermediario depositario delle somme e delle altre attività finanziarie o incaricato della regolarizzazione.
Copia della dichiarazione riservata, sottoscritta dall’intermediario, va quindi sempre acquisita ed unita agli atti del controllo.
Va inoltre sempre riscontrata l’autenticità della detta dichiarazione chiedendo formalmente all’intermediario che risulta averla ricevuta, ai sensi dell’art. 32, comma 1, n. 8), del D.P.R. n. 600 del 1973, di trasmettere copia dell’esemplare in suo possesso e di fornire le seguenti informazioni:
- data di conferimento dell’incarico da parte del contribuente;
- data ed estremi del versamento dell’imposta straordinaria per conto del contribuente;
- data e modalità di presa in carico delle attività (assunzione in custodia, deposito, amministrazione o gestione delle attività rimpatriate e depositate ovvero esistenti all’estero) indicate nella dichiarazione riservata.
3. Verifica dell’esistenza del presupposto impositivo
In quanto diretta conseguenza del pagamento dell’imposta straordinaria, gli effetti preclusivi ed estintivi si producono a condizione che ricorra il presupposto impositivo previsto dall’art. 13-bis, commi 1 e 6, del decreto legge n. 78 del 2009.
Detto presupposto risulta in specie integrato in presenza di attività finanziarie o patrimoniali:
- detenute fuori del territorio dello Stato, a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008, e per le quali non siano stati assolti gli obblighi dichiarativi previsti dal decreto legge n. 167 del 1990;
- rimpatriate in Italia o, qualora detenute in Stati dell'Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa (Norvegia e Islanda) ovvero in Paesi aderenti all’OCSE che non hanno posto riserve alla possibilità di scambiare informazioni bancarie, regolarizzate all’estero (cfr. allegato alla circolare n. 43/E del 2009 contenente l’elenco dei Paesi per i quali era ammessa l’operazione di regolarizzazione).
L’effettiva sussistenza del presupposto impositivo rappresenta, peraltro, un profilo di particolare rilevanza in sede di controllo. L’eventuale assenza di uno o più degli elementi che lo integrano determinerebbe, infatti, la non operatività degli effetti preclusivi ed estintivi connessi al relativo pagamento (è il caso, ad esempio, in cui le attività finanziarie indicate nella dichiarazione non risultassero effettivamente detenute all’estero al 31 dicembre 2008).
A tale profilo vanno dunque dedicati specifici approfondimenti, calibrati in funzione del rischio di abuso, nei termini di seguito dettagliati.
3.1 Verifica del requisito della residenza in Italia
Un primo elemento da verificare è rappresentato dalla residenza fiscale in Italia del contribuente, nel periodo d’imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata (2009 o 2010).
Ciò in quanto, come precisato dalla circolare n. 43 del 2009 (par. 1), i destinatari delle disposizioni concernenti l'emersione delle attività detenute all'estero sono quelli interessati dalla normativa sul "monitoraggio fiscale" ossia le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed associazioni equiparate, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e tale requisito deve sussistere per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata.
La verifica va effettuata sulla base delle informazioni anagrafiche presenti in A.T. e, qualora risulti la residenza all’estero – con eventuale iscrizione all’A.I.R.E. – occorre chiedere specifiche informazioni al Comune di ultima residenza del contribuente e a quest’ultimo documentazione idonea a dimostrare il requisito della residenza.
A quest’ultimo proposito, si rammenta che per i cittadini emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati dal D.M. 4 maggio 1999 (nella cosiddetta “black list”) l’attestazione, formulata nella dichiarazione riservata, del proprio status di residente in Italia equivale alla rinuncia della possibilità di fornire la prova contraria di cui al comma 2-bis dell’articolo 2 del T.U.I.R. e, pertanto, vanno considerati residenti senza ulteriori accertamenti.
3.2 Verifica della effettività della detenzione all’estero delle attività indicate nella dichiarazione riservata
La circostanza che la detenzione fuori del territorio dello Stato delle attività finanziarie o patrimoniali indicate nella dichiarazione riservata sia iniziata in una data non successiva al 31 dicembre 2008 costituisce, come si è visto, un elemento essenziale per l’integrazione del presupposto impositivo, unitamente a quella dell’omesso adempimento degli obblighi dichiarativi previsti dal decreto legge n. 167 del 1990.
È pertanto opportuno chiedere al contribuente di fornire elementi idonei a riscontrare la sussistenza delle suddette circostanze.
Si tratta in specie, con riguardo alle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione indicate nel quadro A della dichiarazione riservata, dei seguenti dati:
- per il “denaro” (rigo A1) lo Stato estero (o gli Stati esteri) in cui era detenuto al 31 dicembre 2008 e le modalità della detenzione (conti correnti, affidamento a fiduciari, etc.);
- per le “altre attività finanziarie” (rigo A2) la tipologia di attività (azioni, obbligazioni, quote di fondi di investimento) e lo Stato estero (o gli Stati esteri) in cui erano detenute al 31 dicembre 2008;
- per gli “altri investimenti di natura non finanziaria” (rigo A4) la tipologia dell’investimento (opere d’arte, gioielli, etc.) e lo Stato estero (o gli Stati esteri) in cui era detenuto al 31 dicembre 2008;
- per i “beni immobili e diritti immobiliari” (rigo A3) la natura dei beni e dei diritti e lo Stato estero (o gli Stati esteri) in cui erano detenuti al 31 dicembre 2008.
Va altresì chiesto al contribuente di confermare che le attività dichiarate non erano già detenute in epoca antecedente al periodo d’imposta oggetto del controllo (atteso che, nella contraria ipotesi, le stesse non possono ritenersi “riferibili” agli imponibili relativi al detto periodo con la conseguente inopponibilità del relativo rimpatrio – sul punto si veda anche quanto precisato al successivo par. 4).
Qualora ritenuto necessario per integrare il quadro informativo, si procede alla richiesta di ulteriore documentazione idonea a comprovare l’effettiva sussistenza di circostanze rilevanti ai fini della verifica in parola. In presenza di rimpatrio c.d. “giuridico” da Paesi cosiddetti “black list” avente ad oggetto denaro, considerati i profili di rischio insiti in tale forma di emersione (di cui si dirà anche al successivo punto 3.3), va sempre valutata la opportunità di chiedere l’esibizione di documentazione idonea a comprovare l’effettiva detenzione all’estero prima del 31 dicembre 2008, nonché le modalità della detenzione stessa.
Qualora il contribuente non fornisca collaborazione nel senso sopra indicato:
- per quanto riguarda la cd. regolarizzazione, saranno acquisiti dall’intermediario i documenti forniti dal contribuente all’atto del conferimento dell’incarico e, in presenza di ulteriori dubbi sulla veridicità degli stessi, potranno essere attivati gli strumenti di collaborazione internazionale interessando il Settore internazionale, Ufficio Scambio di informazioni della Direzione Centrale accertamento;
- per quanto riguarda il rimpatrio, verrà richiesto all’intermediario di fornire informazioni in ordine alle attività prese in carico ed alla loro provenienza.
Ottenute le informazioni sopra menzionate, occorre quindi verificare (mediante la consultazione a sistema dei quadri RW eventualmente presenti nelle dichiarazioni dei redditi presentate) che le attività dichiarate, meglio individuate grazie alle informazioni medesime, non abbiano formato oggetto degli obblighi dichiarativi previsti dal decreto legge n. 167 del 1990.
Alla luce delle informazioni ottenute verrà valutata la verosimile sussistenza dei presupposti.
Nel caso in cui vi sia fondato motivo di ritenere l’inesistenza dei presupposti in parola si procederà a disconoscere gli effetti premiali dello scudo e, al ricorrere dei presupposti, ad inoltrare la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria.
Al riguardo, si rammenta che la circolare n. 43 del 2009, riferendosi alla “regolarizzazione”, ha chiarito che qualora la dichiarazione riguardi attività di natura finanziaria (ad esempio, denaro, titoli, polizze assicurative produttive di redditi di natura finanziaria), il contribuente deve allegare alla dichiarazione riservata una certificazione o altra documentazione analoga (ad esempio, estratti conto bancari) rilasciata dall'intermediario estero, avente data ragionevolmente ravvicinata a quella di presentazione della dichiarazione che sia in grado di comprovare che le attività finanziarie sono depositate o costituite presso l'intermediario medesimo e che quindi sono effettivamente detenute all'estero.
In tali casi, la responsabilità circa la veridicità e la provenienza della certificazione ricade sull'interessato e sul soggetto che l'ha rilasciata, i quali ne rispondono a tutti gli effetti di legge, anche penali.
In proposito, come peraltro a suo tempo chiarito nella circolare n. 85 del 10 ottobre 2001 (par. 6) sempre con riguardo alla “regolarizzazione”, occorre tenere presente che il comma 1 dell'articolo 485 del codice penale prevede che: "Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma in tutto in parte una scrittura privata falsa ... è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a 3 anni.".
Inoltre, sulla base del rinvio che l’art. 13-bis, comma 5, del decreto legge n. 78 del 2009 effettua, tra l’altro, alle modalità, ritenute applicabili alla nuova procedura di emersione, previste dall’articolo 19, comma 2-bis del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, è necessario tener presente che l’interessato che attesta falsamente nella dichiarazione riservata la detenzione fuori del territorio dello Stato del denaro o delle attività rimpatriate alla data del 31 dicembre 2008, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno.
3.3 Verifica della effettività del rimpatrio o regolarizzazione
L’altro elemento essenziale per l’integrazione del presupposto impositivo è rappresentato, come già evidenziato:
- dal rimpatrio in Italia di attività finanziarie o patrimoniali detenute all’estero;
- dalla regolarizzazione di attività finanziarie o patrimoniali detenute in Stati dell’Unione europea o in Stati aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa (Norvegia e Islanda) ovvero in Paesi aderenti all’OCSE che non hanno posto riserve alla possibilità di scambiare informazioni bancarie.
Con riferimento al rimpatrio, la circolare n. 43 del 2009 ha peraltro chiarito che lo stesso sarebbe potuto avvenire secondo una delle due seguenti modalità:
- rimpatrio c.d. “fisico”, caratterizzato dal rientro materiale in Italia delle attività;
- rimpatrio c.d. “giuridico”, caratterizzato dalla formale assunzione in custodia, deposito, amministrazione o gestione delle attività da parte dell’intermediario italiano in nome e per conto del contribuente senza procedere al materiale trasferimento delle stesse nel territorio dello Stato.
La reale sussistenza del rimpatrio costituisce un profilo cui va dedicata particolare attenzione, mediante riscontri calibrati in funzione del rischio che le attività dichiarate non siano state effettivamente trasferite in Italia o, comunque, affidate ad intermediari nazionali (come nel citato caso del rimpatrio c.d. “giuridico”), o siano state valorizzate in misura superiore a quella effettiva.
Tale rischio va peraltro valutato tenendo conto della natura delle attività rimpatriate e delle modalità del rimpatrio.
Quanto al primo aspetto, va innanzitutto evidenziato che il novero delle attività potenzialmente oggetto di emersione risulta estremamente ampio ed eterogeneo, riguardando tutte quelle attività patrimoniali e finanziarie la cui detenzione o movimentazione comporta l’obbligo di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi.
Rimandando per una disamina di dettaglio alla Circolare n. 43 del 2009 (par. 2), in questa sede va sottolineato come talune delle attività in questione possano essere connotate da “opacità”, sia sotto un profilo della riferibilità alla sfera di un determinato soggetto, sia con riferimento all’aspetto della loro valorizzazione in quanto rappresentative di altre attività sottostanti non sempre note o comunque difficilmente inquadrabili nel loro profilo quantitativo e qualitativo.
È il caso, per portare alcuni esempi, delle quote rappresentative del capitale sociale di società con sede in Paesi dove sono ammesse azioni al portatore o di obbligazioni emesse da società residenti in Paesi dove non è obbligatorio il deposito del bilancio o, ancora, di quote di fondi d’investimento non sottoposti al controllo di un’autorità di vigilanza pubblica o di strumenti finanziari non quotati in mercati regolamentati.
Altro esempio è dato dalle quote rappresentative del capitale sociale di società estere nelle quali sono state conferite le attività detenute all’estero ante 2009, a condizione che la società fosse residente nello Stato in cui le attività conferite risultavano detenute alla data del 5 agosto 2009 e che dette attività costituissero l’unico asset patrimoniale della società conferitaria.
Di particolare rilevanza, anche se non particolarmente ricorrente, è poi la situazione in cui l’emersione abbia riguardato denaro contante.
In questi, come in altri casi simili, il profilo di rischio è da considerare alto e vanno pertanto condotti approfondimenti, verificando, tra l’altro, che si tratti di attività:
- comprese tra quelle che potevano formare oggetto di emersione;
- di effettiva pertinenza del contribuente;
- di valore coincidente con quello dichiarato.
Quanto alle modalità del rimpatrio è appena il caso di sottolineare che il rimpatrio c.d. “giuridico” può presentare profili di rischio superiori rispetto al rimpatrio “fisico” e pertanto richiedere più specifici approfondimenti (utile potrebbe rivelarsi l’acquisizione di copia della dichiarazione di trasporto al seguito rilasciata all’intermediario unitamente alla dichiarazione riservata). Più in particolare, a specifico rischio di abuso va considerata l’ipotesi del rimpatrio c.d. “giuridico”, da Paesi cosiddetti “black list”, avente ad oggetto denaro contante, alla quale va riservata specifica attenzione chiedendo, ove ritenuto necessario, ulteriore documentazione idonea a comprovare le modalità della detenzione fino al momento del rimpatrio e la successiva formale assunzione in custodia, deposito, amministrazione o gestione in capo all’intermediario italiano.
Ulteriori profili di rischio possono collegarsi alle caratteristiche dell’intermediario finanziario che ha curato il rimpatrio (ad esempio, quantità rilevante di rimpatri gestiti da intermediari con operatività ordinariamente limitata).
Le considerazioni fin qui svolte valgono, in linea di massima, anche per le regolarizzazioni le quali, comunque, rappresentano solo una limitata quota delle operazioni di emersione avvenute ai sensi dell’art. 13-bis del decreto legge n. 78 del 2009 (circa il 5%), in genere a minor rischio di abuso.
In presenza di specifici ed elevati profili di rischio, la verifica della effettività del rimpatrio e della regolarizzazione vanno svolte acquisendo tutte le informazioni necessarie dal contribuente e, ove le stesse non risultassero sufficienti, dall’intermediario incaricato del rimpatrio, procedendo, anche in questo caso, ove ritenuto indispensabile per integrare il quadro informativo, alla richiesta di documentazione idonea a comprovare l’effettiva sussistenza di circostanze rilevanti ai fini della verifica della effettività del rimpatrio o della regolarizzazione.
4. Verifica della assenza di cause ostative per gli effetti preclusivi ed estintivi
Eseguiti i controlli e, ove necessario, gli specifici approfondimenti di cui ai precedenti punti, occorre appurare la effettiva operatività degli effetti preclusivi ed estintivi previsti dall’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 350 del 2001, opposti dal contribuente con riguardo agli imponibili o maggiori imponibili dei quali sia contestata la omessa dichiarazione ed alle connesse sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali, conseguentemente irrogabili.
Al riguardo va tenuto presente che, ai sensi del richiamo operato dal comma 4 dell’articolo 13-bis del decreto legge n. 78 del 2009 agli articoli 14 e 15 del decreto legge n. 350 del 2001, le operazioni di emersione non producono gli effetti in parola qualora, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, a carico del soggetto che oppone gli effetti medesimi:
- sia già stata constatata la violazione agli obblighi dichiarativi della detenzione o della movimentazione di attività patrimoniali o finanziarie all’estero;
- siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza (mediante la notifica, ritualmente eseguita, dei connessi atti).
Nella circolare n. 43/E del 2009 (par. 10 ) e nella prassi relativa alla pregressa edizione dello scudo fiscale (ad esempio, nella circolare n. 85/E del 1 ottobre 2001, par. 9, e nella circolare n. 99/E del 2 dicembre 2001) è stato chiarito che tra gli atti inibitori degli effetti dell’operazione di emersione sono compresi anche gli inviti, i questionari e le richieste di cui all’ art. 51 – comma 2 – del DPR n. 633 del 1972 e dell’ art. 32 del DPR n. 600 del 1973, validamente notificati prima del perfezionamento delle operazioni di emersione. È stato altresì chiarito che il contribuente non può invocare gli effetti dello scudo solo con riferimento all'anno o agli anni d’imposta per i quali sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica ovvero sia stata iniziata un'attività di accertamento.
Occorre pertanto sempre accertare, mediante la consultazione dei dati presenti a sistema, se alla data di presentazione della dichiarazione riservata, rilevata dalla copia acquisita presso l’intermediario, non risultava pendente un’attività istruttoria finalizzata al controllo sostanziale della posizione fiscale del contribuente e, in presenza di evidenze in tale senso, chiedere agli Uffici o ai Reparti della Guardia di Finanza procedenti se, alla suddetta data, il contribuente ne avesse avuto formale conoscenza.
Ai fini in parola, dovrà essere presa in considerazione ogni evidenza esistente a sistema pendente alla data di presentazione della dichiarazione riservata riferibile a tutti i periodi d’imposta, per qualsiasi motivo ancora accertabili a partire dal 2008 .
Allo stesso riguardo occorre, inoltre, considerare che:
- gli effetti della dichiarazione riservata non si producono automaticamente nei confronti di soggetti che detengono attività all’estero in comunione con altri soggetti qualora soltanto questi ultimi abbiano effettuato le operazioni di emersione;
- nel caso in cui la dichiarazione riservata sia stata presentata dagli eredi, essi godono della preclusione degli accertamenti tributari relativi ai redditi del de cuius per i quali sono solidalmente obbligati e non anche per le attività detenute all’ estero in proprio in violazione degli obblighi di legge;
- allorché ricorra la detenzione all’estero di attività patrimoniali o finanziarie per tramite di un soggetto interposto dovrà essere chiesta al contribuente ogni informazione ritenuta utile per stabilire un collegamento univoco tra lo stesso e l’attività che ha formato oggetto di emersione (ad esempio, come chiarito dalla circolare n. 43/E del 2009, per i trust interposti fittiziamente nella detenzione estera di attività, gli effetti preclusivi della dichiarazione riservata presentata dal trustee potrebbero essere invocati efficacemente dal settlor o dal beneficiario).
Va altresì tenuto presente che, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 350 del 2001, la preclusione di ogni accertamento tributario e contributivo opera “limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all'estero e oggetto di rimpatrio”.
Sul punto la circolare 43/E del 2009 (par. 10) ha chiarito che la preclusione opera:
- anche con riferimento a tributi diversi dalle imposte sui redditi, sempreché si tratti di accertamenti relativi ad “imponibili” che siano riferibili alle attività oggetto di emersione;
- automaticamente, ovvero senza che via sia la necessità di prova specifica da parte del contribuente, in tutti i casi in cui sia possibile, anche astrattamente, ricondurre gli imponibili accertati alle somme o alle attività costituite all’estero oggetto di emersione.
Alla luce della suddetta chiave interpretativa, gli effetti preclusivi ed estintivi possono quindi prodursi, oltre che nel caso in cui gli imponibili o maggiori imponibili accertati siano direttamente rappresentati dalle attività oggetto di emersione anche qualora, seguendo un ragionamento logico-inferenziale, gli imponibili o maggiori imponibili accertabili possono porsi come premessa assai probabile della costituzione all’estero delle attività medesime.
Ad esempio, qualora l’attività oggetto di emersione sia un immobile acquistato ed interamente pagato nel 2006, è del tutto evidente che maggiori imponibili eventualmente accertabili per il periodo d’imposta 2007 non possano essere stati utilizzati per l’acquisizione di detta attività. Di contro, potrebbe risultare plausibile che i maggiori imponibili stessi siano stati utilizzati per la ristrutturazione dell’immobile e, pertanto, accertata l’avvenuta ristrutturazione, gli effetti preclusivi potranno essere ammessi, anche in mancanza di una prova specifica circa il collegamento tra i fondi oggetto di evasione e quelli impiegati per la ristrutturazione in parola.
5. Adempimenti interni
Per mantenere l’evidenza dei casi in cui vengono opposti, da parte del contribuente, i sopra indicati effetti preclusivi, si sta procedendo all’adeguamento delle procedure informatiche di supporto alle attività di verifica (MUV).
Il procedimento di implementazione si concluderà entro il prossimo mese di novembre.
Gli Uffici, pertanto, procederanno alla normale rilevazione dei risultati dell’attività di verifica integrandoli con i dati relativi all’eventuale opposizione non appena sarà disponibile la nuova applicazione.
Al suddetto fine si rammenta che gli ulteriori dati rilevanti, che dovranno essere inseriti nel nuovo applicativo, distinti per anno d’imposta, sono:
- validità delle operazioni di emersione,
- importo delle attività oggetto di emersione,
- importo degli imponibili riconducibili alle attività oggetto di emersione distinti per settore impositivo con specificazione per l’ I.V.A. dell’ imposta o maggiore imposta evasa.
Eventuali problematiche relative all’applicazione delle direttive contenute nella presente devono essere rappresentate alla Direzione Centrale Accertamento – UCIFI, informando per conoscenza la competente Direzione Regionale; parimenti saranno oggetto di analoga segnalazione i casi di particolare rilevanza, ai fini delle scelte da operare in sede istruttoria.