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Risoluzione Agenzia Entrate n. 12 del 31.01.2001
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Trasferimento quote sociali in usufrutto. Quesito
Risoluzione Agenzia Entrate n. 12 del 31.01.2001Con nota del ….. , lo Studio professionale …. , ha chiesto di conoscere il parere della scrivente circa la possibilità di concedere in usufrutto l’intero o parte del capitale sociale di società concessionarie per la raccolta delle scommesse ippiche, a persona estranea alla compagine sociale.
A riguardo si osserva quanto segue. L’art 8 della convenzione che disciplina il rapporto concessorio per l’esercizio dell’attività di raccolta delle scommesse ippiche, stabilisce la necessità di un assenso del Ministero delle Finanze (oggi Agenzia delle Entrate), di concerto con il Ministero delle Politiche agricole e Forestali per il trasferimento della concessione, nonché un limite temporale di due anni, prima del quale il detto trasferimento è vietato.
Pertanto, in tutte le ipotesi in cui la costituzione o il trasferimento di un diritto reale di godimento comporti il trasferimento delle posizioni giuridiche derivanti dal titolo concessorio in capo ad un altro soggetto giuridico, trova applicazione il suddetto art. 8 della convenzione e quindi deve essere richiesta l’autorizzazione delle Amministrazioni competenti, che potranno concederla, solo dopo che saranno trascorsi i primi due anni di esercizio della concessione.
Si deve dunque ritenere che la concessione in usufrutto dell’intero capitale sociale di società concessionarie per la raccolta delle scommesse ippiche, a persona estranea alla compagine sociale, determini inequivocabilmente un trasferimento della concessione, mentre la concessione in usufrutto di sola parte del capitale sociale è configurabile come trasferimento, in tutti i casi in cui assuma dimensioni di rilevanza tale da implicare un passaggio delle posizioni giuridiche derivanti dal titolo concessorio. Ad entrambe le ipotesi devono conseguentemente applicarsi i predetti limiti sostanziali e procedurali previsti dalla convenzione che disciplina il rapporto concessorio.