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Risoluzione Agenzia Entrate n. 13 del 05.02.2001
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Istituzione codice-tributo - Art. 35 della Legge 21 novembre 2000, n. 342
Risoluzione Agenzia Entrate n. 13 del 05.02.2001
L'art. 35, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, stabilisce la possibilità, per gli ufficiali giudiziari che non hanno dichiarato, in tutto o in parte negli anni 1993-1997, le indennità di trasferta di cui all'art. 133 dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, di regolarizzare la loro posizione con l'amministrazione delle finanze.
La regolarizzazione è possibile con il versamento delle relative imposte nella misura del 50 per cento, al netto degli acconti versati ai sensi degli articoli 146 e 154 del citato decreto, senza l'applicazione di interessi e sanzioni.
A seguito della regolarizzazione vengono definite anche le liti fiscali pendenti, di cui all'art. 35, comma 2, della legge n. 342 del 2000.
Per consentire il versamento tramite il Mod. F24, da effettuarsi in unica soluzione entro il 28 febbraio 2001, oppure in dodici rate bimestrali di eguale importo a decorrere dalla stessa data, è istituito il seguente codice-tributo:
4999: "Regolarizzazione e definizione Irpef dovuta sulle indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari"- Art. 35, legge 21 novembre 2000, n. 342
Al fine della regolazione contabile, si precisa che le somme riscosse devono essere imputate al cap. 1023, art. 13 del bilancio dello Stato.