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Risoluzione Agenzia Entrate n. 17 del 07.02.2001
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I.V.A - Trattamento tributario applicabile al budget annuale versato all'ente locale dall'affidatario del servizio Tesoreria comunale - Quesito.
Risoluzione Agenzia Entrate n. 17 del 07.02.2001
La Direzione regionale della ....., ritenendo la questione di interesse generale e di particolare importanza e delicatezza, ha trasmesso alla scrivente il quesito formulato da codesto Comune, concernente il trattamento tributario, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, applicabile al budget annuale (di seguito contributo) che l'aggiudicatario del servizio di gestione della tesoreria comunale è tenuto a corrispondere al medesimo comune.
In particolare, da quanto si evince dalla documentazione allegata al predetto quesito codesto Comune di ....., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 27 novembre 1997, ha indetto una licitazione privata per l'affidamento del proprio servizio di tesoreria per un periodo di cinque anni.
In data 4 marzo 1998 ha avuto luogo la suddetta gara e, come risulta dal relativo verbale, il servizio in argomento è stato aggiudicato alla Cassa di Risparmio di ...... S.p.A..
Successivamente, tra codesto ente ed il soggetto aggiudicatario (Cassa di Risparmio di ...... S.p.A.) è stata stipulata una convenzione, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.
Detta convenzione all'articolo 16 stabilisce, tra l'altro, che:
- il tesoriere si impegna a garantire l'espletamento del servizio di cui alla presente convenzione a costo zero e quindi senza riconoscimento di compensi e/o rimborsi da parte dell'ente;
- il tesoriere si impegna a riconoscere all'ente un budget annuale, per l'intera durata della convenzione, da accreditare sul conto di tesoreria entro il 31 marzo ogni anno;
- l'ente iscrive il budget assegnato (L.....) in specifica risorsa della parte entrata del proprio bilancio e lo destina al finanziamento della parte spesa in piena autonomia e nel rispetto dei principi generali di bilancio di cui all'articolo 4 del suddetto D.Lgs. n. 77 del 1995.
Il citato D.Lgs. n. 77 del 1995, recante l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, all'articolo 50 ha previsto che: "Gli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, hanno un servizio di tesoreria, affidato ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
In conformità all'articolo 32, comma 5, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, a richiesta dell'ente locale il concessionario della riscossione assume il servizio di tesoreria.".
Il successivo articolo 52, recante il titolo "affidamento del servizio di tesoreria" prevede che : "L'affidamento del servizio viene effettuato mediante procedure di gara ad evidenza pubblica stabilite dal regolamento di contabilità di ciascun ente.
L'affidamento del servizio di tesoreria viene effettuato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente.".
Al riguardo si osserva quanto segue.
Il Consiglio di Stato- Sez.V - nella sentenza n. 937 del 20 agosto 1996 (segnalata dalla Direzione regionale della.......con la nota n. 28928/2000/10C3/I.V.A. dell'8 maggio 2000), con riferimento alla legittimità della clausola per mezzo della quale gli istituti di credito affidatari del servizio di tesoreria versano il predetto contributo a favore dei comuni appaltanti, ha affermato, tra l'altro, "...il carattere aberrante risiede nella clausola stessa che, obbligando i concorrenti a promettere erogazioni liberali all'amministrazione committente o addirittura a terzi, configura una sorta di prezzo per conseguire l'appalto, e introduce un elemento che non ha nulla a che vedere con il corrispettivo naturale dello specifico servizio. Tale clausola contiene in sè un coacervo di irrazionalità, perché altera la concorrenza, ...; inverte la causa del rapporto contrattuale, che in principio dovrebbe essere oneroso per l'appaltatore, con la conseguenza che l'interesse ad ottenere l'appalto viene spostato al di fuori dell'area del legittimo profitto d'impresa;...".
Ciò premesso, si ritiene che ai fini del corretto inquadramento tributario, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, del suddetto contributo debba essere accertata la sussistenza o meno dei presupposti impositivi.
A tal proposito, si ritiene che nella fattispecie in argomento non sussista il presupposto oggettivo ai sensi del dettato di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il quale, tra l'altro, dispone che: "Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, ... e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e permettere quale ne sia la fonte." . Infatti, affinché una prestazione di servizi possa definirsi tale deve sussistere un nesso sinallagmatico sottostante al rapporto che si instaura tra le parti contraenti.
Il suddetto contributo per l'affidamento del servizio di tesoreria, pur essendo una sorta di "prezzo", nulla ha a che vedere con l'effettivo "corrispettivo" relativo al servizio in argomento, come lo stesso organo di giustizia amministrativa ha evidenziato nella menzionata sentenza.
Conseguentemente, a parere della scrivente, non emerge nella fattispecie esaminata la sussistenza del presupposto oggettivo al tributo, ai sensi del citato articolo 3 del D.P.R. 633 del 1972.
Per quanto attiene, poi, la sussistenza del presupposto soggettivo affinché un ente pubblico possa configurarsi quale soggetto passivo dell'imposta, necessita che lo stesso, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, n. 2), del citato D.P.R. n. 633 del 1972, abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
Qualora si sia in presenza di un ente non commerciale (nella fattispecie il Comune di......) in base al disposto dell'articolo 4, quarto comma del predetto decreto presidenziale n. 633 del 1972 "...si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali ... .".
Invero, il "servizio di tesoreria comunale", in base alle disposizioni contenute nel suddetto D.Lgs. n. 77 del 1995, rientra tra le attività proprie che caratterizzano l'ambito istituzionale dell'ente e di cui il legislatore ha ritenuto necessario definire una specifica disciplina. Da ciò consegue che il Comune di....... nell'affidare il proprio servizio di tesoreria alla Cassa di Risparmio di........ S.p.A. non ha instaurato alcun rapporto di natura commerciale tale da giustificare l'assoggettamento ad IVA del contributo versato, ai sensi di quanto disposto dal predetto articolo 4, del citato D.P.R. n. 633 del 1972 ed in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 4, paragrafo 5, della sesta direttiva CEE, n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977, n. 388), che dispone, tra l'altro: "Gli Stati, le regioni, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni.
Se però tali enti esercitano attività od operazioni di questo genere, essi devono essere considerati soggetti passivi per dette attività od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni di concorrenza di una certa importanza. ...".
In conclusione, alla stregua delle suddette considerazioni, si ritiene che nella fattispecie in esame, in relazione al contributo versato dalla Cassa di Risparmio di...... per l'affidamento del servizio di tesoreria, non sussistano i presupposti, sia oggettivi che soggettivi, per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.
Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno ribadire, ad ogni buon fine, che risultano, invece, da assoggettare all'IVA, come precisato dalla risoluzione n. 527985 del 10 marzo 1973, "... i servizi di riscossione delle entrate a carattere non tributario, i servizi di tesoreria ed, in genere, tutti quei servizi che vengono effettuati, ancorché in dipendenza di un obbligo legislativo, a fronte di uno specifico corrispettivo, ... .".