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Risoluzione Agenzia Entrate n. 18 del 07.02.2001
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IVA - Rettifica della detrazione. Articolo 19 bis2), comma 6, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633. Quesito
Risoluzione Agenzia Entrate n. 18 del 07.02.2001Con istanza diretta alla scrivente, la Confederazione …….ha prospettato il caso seguente.
Una ditta X ha fruito, in occasione dell’acquisto di un bene ammortizzabile, della minore detrazione d’imposta prevista dall’art. 19, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, stabilita per i contribuenti che effettuano promiscuamente attività che comportano l’effettuazione di operazioni imponibili ed attività che determinano la realizzazione di operazioni esenti (istituto del pro-rata di deducibilità). Successivamente al 1 gennaio 1998, la ditta X ha effettuato la rivendita del bene assoggettandolo alla relativa imposta.
L’istante Confederazione, sulla base di quanto esposto, ha chiesto di sapere se sia corretto procedere, nella dichiarazione annuale, al recupero dell’IVA non detratta al momento dell’acquisto, tenuto conto degli anni mancanti al compimento del periodo di rettifica e nei limiti di quanto previsto dall’ art. 19-bis2, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, come modificato dal decreto legislativo n. 313 del 2 settembre 1997.Al riguardo si precisa quanto segue.
La rettifica della detrazione dell’imposta assolta per gli acquisti di beni ammortizzabili, disciplinata dai commi quattro e seguenti dell’art.19-bis2 del citato D.P.R. 633 del 1972, ha luogo quando la percentuale di detrazione, durante il periodo di tutela fiscale di cinque anni ( dieci anni per i fabbricati e per le porzioni di fabbricato), aumenti o diminuisca di oltre dieci punti, rispetto a quella applicata per effettuare la detrazione iniziale. Il citato decreto legislativo n. 313 ha introdotto un criterio innovativo in tema di rettifica della detrazione IVA relativa ai beni ammortizzabili, per l’ipotesi in cui vengano ceduti, con assoggettamento all’imposta, prima della scadenza del periodo di tutela fiscale.
In relazione a tale fattispecie, infatti, il comma 6 dell’ art. 19-bis2 prevede che la rettifica della detrazione va operata in un’ unica soluzione per gli anni mancanti al compimento del periodo di rettifica, considerando a tal fine la percentuale di detrazione pari al cento per cento, se la cessione è soggetta ad imposta, ma tenendo conto che l’ammontare dell’imposta detraibile non può comunque eccedere quello dell’imposta relativa alla cessione del bene.
Pertanto, con riferimento agli anni mancanti al compimento del quinquennio, il contribuente ha diritto al recupero dell’IVA non detratta al momento dell’ acquisto del bene, ma, come chiarito con la circolare n. 328 /E del 24 dicembre 1997, l’imposta suscettibile di recupero non può superare l’ammontare dell’ imposta dovuta in relazione alla cessione del bene ammortizzabile.